XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2716
Onorevoli Colleghi! - Un'ormai antica querelle
lasciata aperta dalla Carta costituzionale ci ha
accompagnato per i lunghi decenni di vita democratica della
nostra Repubblica fino a raggiungere i nostri giorni con
eguale forza dirompente anche se con ulteriori e, se
possibile, ancora più stringenti motivazioni. La querelle
di cui si parla riguarda infatti i partiti politici e la
loro mancata regolamentazione giuridica.
Il dibattito intorno al ruolo e alle funzioni della
forma-partito nell'ordinamento italiano si accese fin dagli
albori della rinascita democratica del Paese, schierando da un
lato coloro i quali, in dottrina e nella politica militante,
vedevano nel partito di massa il nuovo vero protagonista della
nascente democrazia e dall'altro le culture politiche
(soprattutto di impianto liberale) che ne giustificavano
l'azione solo in quanto mezzo per la promozione dei leader
politici, esclusivi determinanti, secondo queste culture,
della vita pubblica del Paese.
La querelle non si risolse in sede di dibattito
costituente: la Costituzione scelse di offrire rilevanza al
pluralismo dei partiti politici, con un riconoscimento
importante contenuto nell'articolo 49, che in qualche modo
sanzionava, nella dimensione più solenne, il ruolo di egemonia
assoluta assunto nella vita pubblica del Paese dal sistema dei
nuovi partiti del CNL, in evidente soluzione di continuità con
il sistema previgente al fascismo, laddove i moderni partiti
di massa erano ancora allo stato nascente e le strutture
politiche si reggevano sul notabilato del collegio
uninominale.
Ma l'importante riconoscimento concesso ai partiti si
fermò sulla soglia di un formalismo che non intese ingerirsi
degli "interna corporis" del nuovo protagonista della
politica nazionale, neppure quando, stabilito come criterio
regolatore della dialettica politica il "metodo democratico",
accettò, con formula anodina che tale statuizione potesse
essere interpretata non solo dal lato esterno (metodo di lotta
"tra" i partiti) ma anche dal lato interno (metodo di lotta
"nei" partiti).
I lunghi anni del proporzionale, dunque, videro
realizzarsi il paradosso del ritaglio all'interno
dell'ordinamento di una sorta di extraterritorialità in favore
dei partiti politici e dei loro ordinamenti interni. La
particolarità di quella situazione stava in questo: il più
potente ed anzi l'esclusivo strumento di determinazione della
vita pubblica, non solo in termini di partecipazione
democratica, ma anche in termini di selezione della classe
dirigente, di decisione degli assetti nelle più alte cariche
dello Stato (la "lottizzazione"), di ingerenza in ogni
interstizio della vita civile del Paese (non si dimentichi la
stagione del panpartitismo onnivoro, abilitato ad intervenire
in ogni anfratto della vita del cittadino, dalla cultura, allo
sport, all'organizzazione professionale e perfino alla
sessualità), era, al cospetto dello stato "legibus
solutus". Insomma il cittadino avrebbe ricevuto una più
ampia tutela giurisdizionale, in caso di pretesa violazione
dei suoi diritti di socio, in una bocciofila piuttosto che in
un partito politico. Dove l'eventuale contenzioso veniva
devoluto alla giustizia interna del "probiviri".
Questa anomalia italiana aveva i suoi prodromi proprio
nella cultura dei partiti costituenti ed in particolare nei
partiti marxisti che, immaginando di esporsi ad indesiderati
vulnus della propria autonomia da parte di Ministri
dell'interno democristiani che avessero voluto brandire il
grimaldello della verifica statuale degli statuti in chiave
anticomunista, si opponevano ad una pubblicizzazione del
partito politico, trovando, in verità, con il passare degli
anni, ben poca opposizione da parte degli altri soggetti
politici, sperimentatori delle larghe comodità di una
condizione di extraterritorialità così ampia.
Del resto un'analoga situazione si era verificata anche
per i sindacati per i quali, addirittura, il Costituente aveva
fatto esplicito obbligo di registrazione. Con l'avvento del
finanziamento pubblico, tuttavia, quella condizione già
anomala diventò subito stridente: come immaginare di non
sottoporre ad alcuna verifica di funzionalità democratica, di
rispetto dei diritti del socio e, teoricamente anche
dell'elettore, un partito che è anche destinatario del denaro
pubblico? Anche in quella circostanza ci si accontentò di
verifiche e riscontri solo contabili sottolineando più gli
interessi formalmente rivolti ai profili patrimoniali che le
preoccupazioni per la tenuta della democrazia interna.
Declinò la cosiddetta prima Repubblica e con il
maggioritario prese corpo una nuova stagione politica. Non uno
dei vecchi partiti costituenti sopravvisse a se stesso e si
andò rapidamente a modificare la forma organizzativa e la
stessa sostanza democratica di cui era impastato il partito.
In luogo del partito ideologico, fortemente radicato sul
territorio, con una larga base di militanti (circa 6 milioni
erano gli iscritti ai partiti politici italiani negli anni
ottanta, un 15 per cento dell'intero corpo elettorale!) e
ordinamenti interni minutamente predisposti a consentire
almeno la teorica espressione di una democrazia di base, si
andò ad affermare il partito personale e post-ideologico, a
forte caratura leaderistica, con poca struttura organizzativa,
impianto statutario orientato verso il plebiscitarismo,
pochissime garanzie formali all'iscritto, del tutto privo di
militanza di base (poco più di 2 milioni gli iscritti ai
partiti oggi, solo il 4 per cento del corpo elettorale), aduso
ad ottenere strumenti mediatici per comunicare con
l'elettorato piuttosto che con canali di democrazia
interna.
Questo stato di cose si è tradotto, in regime
maggioritario, nell'esaltazione, di una ristretta oligarchia
di partito che tende ad autoperpetuarsi anche attraverso il
controllo delle candidature in occasione delle elezioni
politiche ed amministrative: il sapiente uso delle liste
bloccate e l'amministrazione oculata delle candidature nei
collegi uninominali, che avviene, com'è noto, espungendo i
militanti dal processo di selezione e chiedendo ai cittadini
solo un voto "ideologico", di schieramento, hanno di fatto
garantito a ristrette oligarchie l'affermazione di una nuova
condizione della politica, definita efficacemente
"partitocrazia senza partiti".
Infatti sono sopravvissuti tutti quei fenomeni che
venivano un tempo definiti "degenerativi" del sistema dei
partiti (compresa la "lottizzazione" che oggi si chiama più
nobilmente "spoyl system" e il fenomeno dei tesseramenti
gonfiati) ma non c'è più neanche quel plausibile temperamento
rappresentato dalla dialettica democratica garantita dalle
correnti interne ai partiti. Oggi più ancora di ieri, allora,
si rende necessario un intervento legislativo che offra
garanzie di agibilità politica al cittadino che intenda
partecipare alla vita democratica del Paese attraverso il
partito politico, che continua ad essere, ancora più di ieri
il determinante principale, se non esclusivo, delle scelte
politiche generali del Paese.
Per queste ragioni, allora, riteniamo che la proposta di
legge sottoposta alla vostra attenzione abbia oggi un valore
ancora più importante che non in un recente passato.
La proposta si snoda attraverso dieci articoli. Con
l'articolo 1 è istituito il registro dei partiti politici
presso la Corte costituzionale. L'articolo 2 regola le
modalità del deposito dello statuto del partito e di eventuali
regolamenti, facendone decorrere l'acquisizione della
personalità giuridica da quel momento. Con l'articolo 3
vengono stabiliti i requisiti minimi che devono essere
contenuti nello statuto. Con gli articoli 4 e 5 si
stabiliscono i princìpi di tutela delle minoranze e le
modalità di svolgimento delle votazioni interne e delle assise
congressuali. L'articolo 6 regola la pubblicità degli atti
interni di partito mentre l'articolo 7 stabilisce le procedure
di garanzia per la selezione delle candidature in occasione
delle elezioni politiche ed amministrative. L'articolo 8 pone
i princìpi regolativi degli organi giurisdizionali interni.
Con l'articolo 9 si stabiliscono princìpi di tutela
dell'iscritto che adisca la magistratura ordinaria per far
valere i suoi diritti di socio. Inoltre si dispongono sanzioni
per l'omesso deposito degli statuti, condizionando alla
regolarità delle procedure di iscrizione al registro la
concessione di eventuali contributi pubblici. Con l'articolo
10, infine, viene stabilita la nominatività dei titoli
appartenenti al partito.