XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2715




        Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa legislativa intende raggiungere, in primo luogo, l'obiettivo di perimetrare la individuazione dei limiti oggettivi afferenti l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse dai parlamentari "nell'esercizio delle loro funzioni".
        E' proprio in riferimento a tali ultime "funzioni", infatti, che si rende necessario uno sforzo responsabile e scrupoloso allo scopo di fornire risposte precise e chiare ad una generalizzata istanza di specificazione dei criteri applicativi della prerogativa costituzionale.
        Come è noto, infatti, all'indomani della legge costituzionale 29 ottobre l993, n. 3 - che ha radicalmente modificato il regime delle immunità parlamentari, abrogando l'istituto della autorizzazione a procedere in giudizio - si sono succeduti decreti-legge in serie, che non hanno, tuttavia, prodotto alcuna soluzione di stabilità e di chiarificazione. Il lavoro svolto è stato complesso, apprezzabile e positivamente finalizzato ad interpretare la portata applicativa della riforma operata dalla citata legge costituzionale n. 3 del 1993 e non merita di essere abbandonato anche in ragione della trasversalità di consensi registrati. Peraltro, già a decorrere dalla XII legislatura, una copiosa serie di decreti-legge, succedutisi anche in costanza dell'alternarsi di ben cinque diverse composizioni governative, aveva tentato di introdurre le indispensabili disposizioni di attuazione dell'articolo 68 della Costitu- zione, come modificato dalla richiamata legge costituzionale n. 3 del 1993.
        L'ultimo, in ordine cronologico, di tali decreti-legge, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, approvato a larghissima maggioranza, con modificazioni, dalla Camera dei deputati era stato ripresentato, pressoché integralmente, nella forma di proposta di legge, di iniziativa di deputati appartenenti a numerosi e diversi gruppi parlamentari, il 22 dicembre 1996 (atto Camera n. 2939, XIII legislatura). Anche quest'ultima iniziativa legislativa (alla quale era stata abbinata anche quella contrassegnata dall'atto Camera n. 2985) venne approvata dalla Camera dei deputati, con modificazioni, e trasmessa al Senato della Repubblica.
        Al Senato della Repubblica, per motivi diversi, l'iniziativa anzidetta, alla quale fu assegnato il numero 3819, rimase priva di un proficuo seguito, in linea con le aspettative della vigilia, rimanendo sostanzialmente ferma fino al termine della legislatura.
        Tuttavia, come già accennato, il lavoro svolto nelle Commissioni ed in Aula non merita di rimanere privo di una produttiva rielaborazione, ben potendo, esso stesso, porsi quale piattaforma sulla quale innestare correttivi e rivisitazioni. Questi ultimi, in particolare, suggeriti da una maggiore esperienza maturata attraverso assidue frequentazioni delle problematiche insite nel concreto ambito di applicazione delle prerogative, nonché dalle elaborazioni fornite dalla prassi parlamentare attraverso le delibere adottate dalla giurisprudenza - costituzionale ed ordinaria - e dalla speculazione dottrinale registratesi sulla materia.
        Il primo nodo da sciogliere, alla luce della richiamata esigenza di specificazione del dettato costituzionale di riferimento e dalla necessità di estirpare il vulnus della difformità interpretativa, è rappresentato dalla necessaria perimetrazione applicativa della disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
        Il primo comma, infatti, pone problematiche le cui risoluzioni passano necessariamente attraverso una esaustiva interpretazione dell'ambito di operatività della prerogativa della insindacabilità, riconosciuta alle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle funzioni. La norma costituzionale, limitandosi a stabilire che "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" si è prestata, negli anni, ad una non sempre univoca interpretazione in ordine alla individuazione dei singoli comportamenti rientranti nella prerogativa così tratteggiata.
        In altre parole, se da una parte l'esercizio della funzione parlamentare rappresenta l'indefettibile parametro di valutazione della condotta posta in essere dal deputato o dal senatore, ritenuta lesiva dell'altrui patrimonio morale, dall'altra, la sua concreta individuazione registra problematiche applicazioni.
        Il semplice riferimento all'esercizio della funzione, infatti, ha inevitabilmente prodotto una pluralità di interpretazioni sfociate nella adozione delle delibere da parte delle Camere competenti, nella emissione dei provvedimenti degli organi giurisdizionali ordinari, nella emanazione di sentenze della Corte costituzionale, in relazione ai numerosi conflitti di attribuzione sollevati.
        E' bene evidenziare, peraltro, che la norma costituzionale e la sua concreta applicazione si pongono inevitabilmente in un punto di precario equilibrio ed alla costante ricerca di un corretto bilanciamento tra una esigenza di protezione dell'esercizio della funzione parlamentare dal pericolo di forme esterne di compressione delle peculiari garanzie di libertà ed autonomia, ed una esigenza di tutela del patrimonio morale di cui sono portatori i soggetti colpiti dalle opinioni espresse dal deputato o dal senatore.
        Se da una parte, infatti, la applicazione dell'ambito operativo della "insindacabilità" delle opinioni espresse dal parlamentare è finalizzata ad impedire che dall'esercizio della funzione possano farsi discendere conseguenze giuridiche pregiudizievoli per il titolare della funzione medesima, dall'altra non si può finire per operare una compressione massima di diritti dei cittadini lesi da quelle specifiche manifestazioni di pensiero.
        Una estensione indiscriminata e disinvolta dell'ambito operativo della prerogativa ad ogni tipo di opinione espressa da un parlamentare finirebbe, infatti, per realizzare la richiamata compressione e porsi come distorsione interpretativa della disposizione costituzionale.
        Per tale ragione appare quanto mai indispensabile perimetrare, con pretese di esaustività, la sfera di applicazione della prerogativa individuando gli specifici atti in essa ricompresi ed uno stabile criterio idoneo a conferire certezza e linearità all'intero istituto.
        Tuttavia, prima di procedere alla specifica illustrazione della soluzione che si intende proporre con la presente iniziativa, è opportuno ripercorrere, succintamente, sul piano dottrinale e giurisprudenziale, alcuni passaggi particolarmente significativi.
        E' bene evidenziare preliminarmente come, nel corso degli anni, molto prima della riforma costituzionale del 1993, si è progressivamente registrata una proliferazione di impostazioni interpretative e metodologiche, elaborate dalla dottrina, in relazione alla portata applicativa della richiamata prerogativa.
        Dette impostazioni dottrinali ben possono uniformemente valutarsi, e dunque prescindere da una differenziazione di tipo squisitamente cronologico, anche in ragione della non penetrante incidenza della riforma del 1993 nel regime della cosiddetta "insindacabilità" (se si eccettua la locuzione "non possono essere chiamati a rispondere" in luogo della soppressa "non possono essere perseguiti").
        Le teorie elaborate dalla dottrina in tempi diversi ed attraverso lo studio e l'analisi di numerosi interpreti possono sostanzialmente racchiudersi in una tripartizione metodologica.
        Una prima impostazione può essere ricondotta alla cosiddetta "tesi restrittiva", secondo la quale l'ambito di operatività della prerogativa deve ritenersi perimetrato esclusivamente agli atti "tipici", estrinsecazione diretta della funzione, con la conseguente estromissione di tutte le manifestazioni di pensiero esternate fuori dalle sedi parlamentari.
        Una seconda impostazione, diametralmente opposta, conferendo massima centralità allo status soggettivo, sostiene la applicabilità della prerogativa ad ogni opinione espressa dal parlamentare, all'interno delle Camere come all'esterno, purché possa ritenersi estrinsecazione della sua attività politica.
        Tra le due tesi estreme si staglia una impostazione di maggiore equilibrio che ha registrato più numerosi consensi e che ha trovato concorde la giurisprudenza costituzionale ed ordinaria.
        E' la tesi che conferisce centralità, nella individuazione del corretto ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, al criterio del cosiddetto "nesso funzionale".
        Tale ultima impostazione metodologica, superando la tesi restrittiva, estende, in astratto, la applicabilità della prerogativa anche agli atti esterni o extra moenia, ma soltanto laddove, diversamente da quanto sostenuto dalla seconda tesi prospettata, gli atti esterni o atipici si pongano in stretta connessione alla funzione parlamentare e siano riferibili ad atti tipici.
        Come accennato, tale ultima impostazione metodologica, sostenuta dalla dottrina più recente, ha rappresentato, nell'ultimo decennio, anche un punto di partenza per le elaborazioni giurisprudenziali trasfuse nelle pronunce della Corte costituzionale ed in numerosi provvedimenti della giurisprudenza ordinaria.
        Sul punto si ritiene opportuno rivolgere lo sguardo, in particolare, all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale chiamata, con frequenza, a pronunciarsi in ordine a conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati dalle autorità giurisdizionali ordinarie in relazione alle deliberazioni adottate dalle Camere nei giudizi di insindacabilità.
        In molte occasioni, infatti, si è registrata, in relazione ad una opinione espressa da un parlamentare, che aveva formato oggetto di un procedimento penale o civile, la elevazione del conflitto da parte dell'organo giudicante investito, che aveva ritenuto violata la sfera di attribuzione del proprio potere dalla delibera adottata dalla Camera.
        La Corte costituzionale ha ritenuto parametro indefettibile di riferimento nella perimetrazione della applicabilità della prerogativa, il (richiamato) "nesso funzionale", che deve necessariamente inter-correre tra le opinioni "incriminate", espresse dal deputato o dal senatore, e l'esercizio della funzione parlamentare.
        Ne discende che, per ritenere l'espressione una estrinsecazione dell'esercizio della funzione parlamentare, essa deve essere stata manifestata in atti tipici della attività parlamentare stessa. Per atti tipici, naturalmente, devono intendersi quelli propri della funzione, riservati in modo esclusivo al parlamentare quali, ad esempio, i progetti di legge, le interrogazioni, le interpellanze, ed ogni intervento svolto all'interno dell' Aula o delle Commissioni.
        Per quanto riguarda le opinioni espresse dal parlamentare extra moenia, fuori cioè dalle sedi istituzionalmente preposte alla manifestazione della volontà trasfusa in atti tipici, si è ritenuto di dover svolgere una verifica più penetrante ed approfondita.
        La Corte costituzionale ha ritenuto infatti, in numerose pronunce, pur non escludendo la applicabilità della prerogativa alle manifestazioni del pensiero espresse fuori dal Parlamento, la necessità di verificare la funzione ed il contenuto della esternazione.
        Si è così consolidato un criterio "funzionalistico" che impone un rigoroso itinerario di verifica della espressione divulgata dal parlamentare fuori dai binari istituzionali. L'espressione del parlamentare deve rispettare il requisito della corrispondenza sostanziale - e non soltanto della semplice e generica comunanza di tema - con la esternazione tipica della funzione.
        All'esterno della Camera di appartenenza, dunque, può ritenersi operante la prerogativa della "insindacabilità" soltanto se l'espressione usata riproduce, a scopo divulgativo, la manifestazione di pensiero già trasfusa in un atto tipico.
        Espressioni non rispondenti alla citata verifica di sostanziale "sovrapponibilità" devono, secondo la Corte costituzionale, essere ordinariamente sindacabili innanzi alle autorità giurisdizionali competenti.
        Pertanto, l'assenza di un collegamento effettivo tra le espressioni extra moenia ed un qualsiasi atto parlamentare, impedisce di riscontrare quel nesso funzionale posto a fondamento della verifica anzidetta.
        Questa impostazione metodologica, ormai consolidatasi attraverso numerose ed univoche pronunce, ha più volte determinato l'annullamento di delibere delle Camere che avevano, al contrario, ritenuto l'insindacabilità delle espressioni.
        Da tale ultima piattaforma interpretativa non si può prescindere per una serena, responsabile e corretta specificazione dell'ambito applicativo dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
        Peraltro si ritiene indispensabile una più rigorosa applicazione della prerogativa anche in considerazione del risultato che si raggiungerebbe attraverso un più rilassato approccio metodologico relativo alla verifica del nesso funzionale.
        Una indiscriminata apertura ad ogni espressione di natura astrattamente politica del parlamentare, infatti, sortirebbe, inevitabilmente, l'effetto di snaturare l'istituto (e la sua ratio), trasformandolo in una sorta di privilegio soggettivo.
        Proprio per questa ragione, si è ritenuto che una specificazione rigorosa dell'ambito di applicazione della prerogativa sia certamente in grado di scongiurare il pericolo di distorsioni interpretative idonee a produrre l'effetto di snaturare l'istituto fino a renderlo, in concreto, mera condizione di privilegio riservata, in esclusiva, al parlamentare.
        Orbene, per seguire la corretta e più recente interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, ed evitare che si attribuisca, di fatto, al parlamentare una sorta di statuto personale di favore nell'ambito della forma e dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero, è indispensabile verificare approfonditamente la presenza del nesso funzionale.
        Così, individuando con precisione gli atti tipici propri della funzione parlamentare, non resta che verificare se l'opinione (ritenuta lesiva) espressa all'esterno delle sedi parlamentari possa ritenersi una riproduzione, un riflesso, una modalità di divulgazione dell'atto tipico.
        Conseguentemente, dovranno ritenersi certamente insindacabili quelle attività divulgative esterne che si traducano in sostanziali riproposizioni di iniziative parlamentari tipiche.
        La citata impostazione metodologica, come detto, espressa nelle più recenti pronunce della Corte costituzionale, è stata condivisa dalla presente proposta di legge ed ha rappresentato il punto di maggiore innovazione rispetto alla sostanziale riproposizione del richiamato testo di legge già approvato nel corso della XIII legislatura dalla Camera dei deputati.
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si è inteso infatti, specificare e circoscrivere l'ambito di applicazione della prerogativa, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale, individuando gli atti tipici della funzione e fissando un criterio più stabile per ricondurre anche gli atti extra moenia all'interno della richiamata "insindacabilità".
        Oltre agli atti propri della funzione, cosiddetti "tipici", infatti, espressamente si dispone, all'articolo 1, che l'operatività della prerogativa si estende ad ogni attività divulgativa esterna che sia riconducibile ad una iniziativa assunta dal parlamentare all'interno della Camera di appartenenza.
        Per il resto, la presente proposta di legge, che si inserisce in un complessivo quadro di riforma della effettività della garanzia della funzione parlamentare, si è attestata sulla sostanziale riproposizione delle disposizioni già contenute nel citato testo approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 1999.




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