XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2715
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si
applica per la presentazione di disegni o proposte di legge,
emendamenti, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni,
interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee ed
in tutti gli altri organi delle Camere, per qualsiasi
espressione di voto, comunque formulata, e per ogni altro atto
parlamentare. Si applica altresì alle attività di ispezione,
di critica o di denuncia e ad ogni altra attività divulgativa
esterna qualora esse siano riconducibili ad una iniziativa
assunta dal parlamentare all'interno della Camera di
appartenenza.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o
eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata
separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente
riuniti.
3. Nei casi previsti dal comma 1 ed in ogni altro caso in
cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, il giudice provvede con sentenza in ogni stato e
grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del
codice di procedura penale; nel corso delle indagini
preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi
dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo
civile, se il giudice ritiene applicabile l'articolo 68, primo
comma, della Costituzione, pronuncia sentenza adottando i
provvedimenti necessari alla definizione del giudizio; le
parti sono invitate a presentare immediatamente le conclusioni
ed i termini previsti dall'articolo 190 del codice di
procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali
e delle memorie di replica sono ridotti, rispettivamente, a
quindici e a cinque giorni. Analogamente il giudice provvede,
anche d'ufficio, in ogni altro procedimento giurisdizionale,
in ogni stato e grado.
4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede
senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo
direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro
del Parlamento appartiene, ovvero, qualora sia cessato dalla
carica parlamentare, a quella alla quale apparteneva al
momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata nel corso di un
processo civile, dinanzi al giudice, questi pronuncia il
decreto senza ritardo, nella udienza stessa.
5. Nei procedimenti penali, se la questione relativa alla
applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, viene rilevata o eccepita nel corso delle
indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette gli atti
al giudice affinché provveda ai sensi dei commi 3 e 4.
6. La questione di cui al comma 5 può essere sottoposta
alla Camera di appartenenza anche direttamente dal
parlamentare autore del fatto per cui si procede dinanzi agli
organi giurisdizionali.
7. Se il giudice dispone la trasmissione degli atti alla
Camera di appartenenza, a norma del comma 4, il relativo
procedimento, penale o civile, resta sospeso fino alla
adozione della delibera da parte della medesima Camera e,
comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla
ricezione degli atti trasmessi dall'organo giurisdizionale.
Qualora la Camera sia impossibilitata a deliberare nei termini
indicati, dispone, prima della scadenza del termine stesso,
una proroga per un periodo non superiore a trenta giorni.
Decorso l'eventuale termine di proroga, il processo, se
permangono le condizioni di procedibilità, deve essere
ripreso. In ogni caso, la sospensione non impedisce, nel
procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili
e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. In caso di
scioglimento della Camera, i termini indicati nel presente
comma sono interrotti per l'intero periodo dello scioglimento
e riprendono a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
prima seduta di insediamento della Camera nella nuova
composizione. L'eventuale convocazione in via straordinaria
durante il periodo di scioglimento della Camera, prima della
elezione della nuova composizione, non determina una nuova
decorrenza del termine anzidetto. La Camera può richiedere al
giudice la sospensione del procedimento anche quando viene
investita della questione relativa alla applicabilità
dell'articolo 68, comma primo, della Costituzione,
direttamente dal parlamentare ai sensi del comma 6.
8. La Camera competente, comunque investita della
questione, assunta la propria deliberazione in relazione alla
applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, la trasmette, senza ritardo, all'organo
giurisdizionale dinanzi al quale il parlamentare è stato
chiamato a rispondere delle opinioni espresse.
9. Nel caso in cui la deliberazione adottata dalla Camera
ai sensi del comma 8 ritenga applicabile ai fatti per i quali
è in corso il procedimento la prerogativa prevista
dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice
adotta, senza ritardo, i provvedimenti indicati al comma 3.
10. Se la deliberazione della Camera, di cui al comma 9,
interviene in costanza di un procedimento penale nella fase
delle indagini preliminari, il provvedimento medesimo è
trasmesso al pubblico ministero che, conseguentemente,
presenta al giudice richiesta di archiviazione.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti
disciplinari, intendendosi sostituito il giudice con la
diversa autorità giudicante investita del procedimento.
Art. 2.
1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del
Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni
personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o di comunicazioni, sequestri di corrispondenza,
ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di
una misura cautelare personale o all'esecuzione
dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o
di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro
provvedimento limitativo della libertà personale, l'autorità
competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera
alla quale il parlamentare appartiene.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta
dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in
attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento
rimane sospesa.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se
il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza ovvero se si tratta di eseguire una sentenza
irrevocabile di condanna.
Art. 3.
1. Con il decreto previsto dall'articolo 1, comma 4, e con
la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 2,
l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso
il procedimento, indicando le norme di legge che si assumono
violate, e trasmette alla Camera di appartenenza del
parlamentare gli atti e i documenti del procedimento
occorrenti per la decisione.
Art. 4.
1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il
giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga
irrilevanti in tutto o in parte ai fini del procedimento i
verbali e le registrazioni delle conversazioni o delle
comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di
procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte
membri del Parlamento o nelle quali di essi è fatta menzione,
sentite le parti, a tutela della riservatezza, decide, in
camera di consiglio, la distruzione o la cancellazione delle
parti irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del
codice di procedura penale.
2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i
difensori delle parti nei termini e nei modi di cui
all'articolo 268 comma 6 del codice di procedura penale,
ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al
comma 1 del presente articolo, il giudice per le indagini
preliminari richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione
della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o
apparteneva al momento in cui le conversazioni o le
comunicazioni sono state intercettate.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente
alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini
preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il
procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate
e gli elementi sui quali la richiesta si fonda allegando al-
tresì copia dei verbali e delle registrazioni.
4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione senza che la Camera competente abbia
provveduto, il giudice per le indagini preliminari su istanza
del pubblico ministero può reiterarla.
5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta di
autorizzazione perde efficacia e può essere rinnovata e
presentata alla Camera competente all'inizio della successiva
legislatura.
6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le
indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai
sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni di
cui al comma 1 è distrutta immediatamente, e comunque non
oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla
scadenza del termine di cui al citato comma 4.
7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite
in violazione del disposto del presente articolo devono essere
dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado
del procedimento.
Art. 5.
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, le disposizioni di cui
all'articolo 4 si applicano solo a quelli per i quali non sono
state concluse le indagini preliminari.
Art. 6.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993,
n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16
maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994,
n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13
marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n.
276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8
gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n.
253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23
ottobre 1996, n. 555.
Art. 7.
1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura
penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o
l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono
prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in
quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344,
345 e 346".
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.