XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2715




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si applica per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee ed in tutti gli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto, comunque formulata, e per ogni altro atto parlamentare. Si applica altresì alle attività di ispezione, di critica o di denuncia e ad ogni altra attività divulgativa esterna qualora esse siano riconducibili ad una iniziativa assunta dal parlamentare all'interno della Camera di appartenenza.
        2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.
        3. Nei casi previsti dal comma 1 ed in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, se il giudice ritiene applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia sentenza adottando i provvedimenti necessari alla definizione del giudizio; le parti sono invitate a presentare immediatamente le conclusioni ed i termini previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sono ridotti, rispettivamente, a quindici e a cinque giorni. Analogamente il giudice provvede, anche d'ufficio, in ogni altro procedimento giurisdizionale, in ogni stato e grado.
        4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, ovvero, qualora sia cessato dalla carica parlamentare, a quella alla quale apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata nel corso di un processo civile, dinanzi al giudice, questi pronuncia il decreto senza ritardo, nella udienza stessa.
        5. Nei procedimenti penali, se la questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, viene rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice affinché provveda ai sensi dei commi 3 e 4.
        6. La questione di cui al comma 5 può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente dal parlamentare autore del fatto per cui si procede dinanzi agli organi giurisdizionali.
        7. Se il giudice dispone la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza, a norma del comma 4, il relativo procedimento, penale o civile, resta sospeso fino alla adozione della delibera da parte della medesima Camera e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dall'organo giurisdizionale. Qualora la Camera sia impossibilitata a deliberare nei termini indicati, dispone, prima della scadenza del termine stesso, una proroga per un periodo non superiore a trenta giorni. Decorso l'eventuale termine di proroga, il processo, se permangono le condizioni di procedibilità, deve essere ripreso. In ogni caso, la sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento della Camera, i termini indicati nel presente comma sono interrotti per l'intero periodo dello scioglimento e riprendono a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla prima seduta di insediamento della Camera nella nuova composizione. L'eventuale convocazione in via straordinaria durante il periodo di scioglimento della Camera, prima della elezione della nuova composizione, non determina una nuova decorrenza del termine anzidetto. La Camera può richiedere al giudice la sospensione del procedimento anche quando viene investita della questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68, comma primo, della Costituzione, direttamente dal parlamentare ai sensi del comma 6.
        8. La Camera competente, comunque investita della questione, assunta la propria deliberazione in relazione alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la trasmette, senza ritardo, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale il parlamentare è stato chiamato a rispondere delle opinioni espresse.
        9. Nel caso in cui la deliberazione adottata dalla Camera ai sensi del comma 8 ritenga applicabile ai fatti per i quali è in corso il procedimento la prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta, senza ritardo, i provvedimenti indicati al comma 3.
        10. Se la deliberazione della Camera, di cui al comma 9, interviene in costanza di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, il provvedimento medesimo è trasmesso al pubblico ministero che, conseguentemente, presenta al giudice richiesta di archiviazione.
        11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, intendendosi sostituito il giudice con la diversa autorità giudicante investita del procedimento.


Art. 2.

        1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o di comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento limitativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
        3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero se si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.


Art. 3.

        1. Con il decreto previsto dall'articolo 1, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 2, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme di legge che si assumono violate, e trasmette alla Camera di appartenenza del parlamentare gli atti e i documenti del procedimento occorrenti per la decisione.


Art. 4.

        1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti in tutto o in parte ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o delle comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi è fatta menzione, sentite le parti, a tutela della riservatezza, decide, in camera di consiglio, la distruzione o la cancellazione delle parti irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
        2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268 comma 6 del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice per le indagini preliminari richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
        3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda allegando al- tresì copia dei verbali e delle registrazioni.
        4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione senza che la Camera competente abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari su istanza del pubblico ministero può reiterarla.
        5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta di autorizzazione perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.
        6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni di cui al comma 1 è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al citato comma 4.
        7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.


Art. 5.

        1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano solo a quelli per i quali non sono state concluse le indagini preliminari.


Art. 6.

        1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.


Art. 7.

        1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346".


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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