XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2713
Onorevoli Colleghi! - La delicata questione dei seggi
rimasti vacanti alla Camera dei deputati, è che è attualmente
al vaglio della Giunta delle elezioni, rappresenta una
problematica assai delicata e di difficile soluzione sotto
diversi aspetti.
In primo luogo, vi è da sottolineare che i problemi in
buona sostanza derivano dalla presenza di un vuoto legislativo
che si sostanzia, nel caso in questione, nella assenza di una
norma di legge che abbia carattere residuale e di chiusura e
che ponga criteri ulteriori rispetto a quelli già previsti
dall'articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
Inoltre, una applicazione rigorosa dell'articolo 48 della
Costituzione prevede che in materia elettorale vige il
principio della riserva di legge e che è conseguentemente
fatto divieto assoluto ad alcuno di pervenire in questa
materia a soluzioni che si fondino su norme giuridiche che,
secondo la gerarchia delle fonti normative, sono alla legge
subordinate.
Quindi la soluzione, in linea con quanto finora
considerato ed in particolare con quanto previsto dal citato
articolo 48 della Costituzione, non può essere altra se non
quella di varare una norma di legge avente carattere residuale
rispetto a quanto previsto dall'articolo 86, comma 4, del
citato testo unico delle leggi per la elezione della Camera
dei deputati.
Questa norma, nel suo contenuto, non potrà non essere in
linea con il principio costituzionale del pieno rispetto della
volontà dell'elettore, così come risultante dal combinato
disposto degli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione.
Logica, equità e rispetto dei princìpi costituzionali
sopra enunciati impongono, quindi, l'adozione di una norma che
assegni tutti i seggi che si rendessero vacanti a candidati
appartenenti alla lista in cui si è verificata l'insufficienza
di candidature, problema questo, va ricordato, che costituisce
il presupposto fondamentale dell'intera vicenda.
L'appartenenza del candidato a questa lista sarà
determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale
rappresentante del partito in cui si è verificata
l'insufficienza di candidature.
La presente proposta di legge rappresenta sotto tutti
questi aspetti una soluzione da ritenersi rispettosa dei
principi costituzionali sopra esposti nonché delle esigenze
correlate alla logica giuridica, in quanto pone un meccanismo
ulteriore rispetto a quanto previsto dall'articolo 86, comma
4, del citato testo unico, un meccanismo snello e
completamente scevro da tutti quegli inconvenienti che si sono
manifestati nell'assegnazione di taluni seggi nel corso della
XIV legislatura.