XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2713




        Onorevoli Colleghi! - La delicata questione dei seggi rimasti vacanti alla Camera dei deputati, è che è attualmente al vaglio della Giunta delle elezioni, rappresenta una problematica assai delicata e di difficile soluzione sotto diversi aspetti.
        In primo luogo, vi è da sottolineare che i problemi in buona sostanza derivano dalla presenza di un vuoto legislativo che si sostanzia, nel caso in questione, nella assenza di una norma di legge che abbia carattere residuale e di chiusura e che ponga criteri ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
        Inoltre, una applicazione rigorosa dell'articolo 48 della Costituzione prevede che in materia elettorale vige il principio della riserva di legge e che è conseguentemente fatto divieto assoluto ad alcuno di pervenire in questa materia a soluzioni che si fondino su norme giuridiche che, secondo la gerarchia delle fonti normative, sono alla legge subordinate.
        Quindi la soluzione, in linea con quanto finora considerato ed in particolare con quanto previsto dal citato articolo 48 della Costituzione, non può essere altra se non quella di varare una norma di legge avente carattere residuale rispetto a quanto previsto dall'articolo 86, comma 4, del citato testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.
        Questa norma, nel suo contenuto, non potrà non essere in linea con il principio costituzionale del pieno rispetto della volontà dell'elettore, così come risultante dal combinato disposto degli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione.
        Logica, equità e rispetto dei princìpi costituzionali sopra enunciati impongono, quindi, l'adozione di una norma che assegni tutti i seggi che si rendessero vacanti a candidati appartenenti alla lista in cui si è verificata l'insufficienza di candidature, problema questo, va ricordato, che costituisce il presupposto fondamentale dell'intera vicenda.
        L'appartenenza del candidato a questa lista sarà determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito in cui si è verificata l'insufficienza di candidature.
        La presente proposta di legge rappresenta sotto tutti questi aspetti una soluzione da ritenersi rispettosa dei principi costituzionali sopra esposti nonché delle esigenze correlate alla logica giuridica, in quanto pone un meccanismo ulteriore rispetto a quanto previsto dall'articolo 86, comma 4, del citato testo unico, un meccanismo snello e completamente scevro da tutti quegli inconvenienti che si sono manifestati nell'assegnazione di taluni seggi nel corso della XIV legislatura.




Frontespizio Testo articoli