XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2713
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per la XIV legislatura quando, per qualsiasi causa
anche sopravvenuta, rimanga vacante il seggio attribuito ai
sensi dell'articolo 84 del testo unico delle leggi per la
elezione alla Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, e non si possa procedere ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 86, comma 4, dello stesso testo
unico, questo è assegnato al candidato che ha conseguito la
migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi
uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione e che
appartiene alla medesima lista in cui si verificata
l'insufficienza di candidature. Qualora nelle medesime
circoscrizioni non vi siano candidati non eletti appartenenti
alla coalizione politica di cui la lista nella quale si è
verificata l'insufficienza di candidature fa parte, il seggio
è attribuito nella circoscrizione individuata ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo, del
citato testo unico, applicato alla lista nella quale si è
verificata l'insufficienza di candidature.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, la
prova della appartenenza ad una coalizione politica della
lista di cui al comma 1 è data dal fatto che almeno un
candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio
uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la
propria candidatura uninominale con il contrassegno della
coalizione medesima
3. L'appartenenza del candidato alla lista predetta è
determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale
rappresentante del partito o movimento politico in cui si è
verificata l'insufficienza di candidature.
4. La cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nei
collegi uninominali e la relativa graduatoria nazionale sono
determinate secondo le modalità previste, rispettivamente, dai
numeri 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 77 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.