XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2713




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per la XIV legislatura quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, rimanga vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle leggi per la elezione alla Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e non si possa procedere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 86, comma 4, dello stesso testo unico, questo è assegnato al candidato che ha conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione e che appartiene alla medesima lista in cui si verificata l'insufficienza di candidature. Qualora nelle medesime circoscrizioni non vi siano candidati non eletti appartenenti alla coalizione politica di cui la lista nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature fa parte, il seggio è attribuito nella circoscrizione individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo, del citato testo unico, applicato alla lista nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature.
        2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, la prova della appartenenza ad una coalizione politica della lista di cui al comma 1 è data dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale con il contrassegno della coalizione medesima
        3. L'appartenenza del candidato alla lista predetta è determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito o movimento politico in cui si è verificata l'insufficienza di candidature.
        4. La cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali e la relativa graduatoria nazionale sono determinate secondo le modalità previste, rispettivamente, dai numeri 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.



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