XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2712




        Onorevoli Colleghi! - Nell'attuale sistema elettorale della Camera dei deputati, con il quale abbiamo votato nel 1994, nel 1996 e nel 2001, vi sono una serie di meccanismi perversi, di complicazioni, di distorsioni che hanno già dato pessima prova e che hanno provocato spesso gravi fenomeni di aggiramento o che, in alcuni casi, sono diventati rapidamente inutili.
        Si tratta, in buona sostanza, di quelle norme che furono introdotte per ridurre gli effetti del sistema maggioritario e per tutelare la rappresentatività dei partiti minori.
        Con la presente proposta di legge si propone, pertanto, l'eliminazione della previsione nella legge elettorale vigente, non ancora della quota proporzionale, ma almeno dello scorporo.
        Nel dettaglio le modifiche che si propongono sono le seguenti.

            Scorporo:

        è certamente la questione più delicata. Quando furono varate le attuali leggi elettorali si decise di ricorrere al meccanismo dello scorporo per attenuare il carattere maggioritario delle elezioni. Con l'abolizione dello scorporo, restando immutata la quota di seggi attribuita con il sistema proporzionale, si garantirebbe l'assoluta corrispondenza tra i voti espressi dagli elettori e la rappresentanza elettorale che ne deriva. Lo scorporo è un premio di minoranza che può premiare coloro che perdono le elezioni a tale punto da trasformarli in vincitori. Ciò costituisce una inaccettabile violazione del principio di rappresentatività, uno dei princìpi cardine della democrazia assieme al rispetto delle minoranze. Trasformare la maggioranza in minoranza capovolgendo il voto dato dagli elettori significa, infatti, contravvenire alle regole più comuni di un Paese democratico in cui i governanti appunto sono scelti dal popolo. Questa esigenza è sancita dalla nostra Costituzione e più precisamente dal combinato disposto degli articoli 1, 3 e 48 i quali prevedono la libera espressione del voto nonché l'assoluto rispetto della volontà espressa dall'elettore. I fatti di recente accaduti in ordine all'assegnazione dei seggi della quota proporzionale alla Camera dei deputati dimostrano l'inadeguatezza dell'attuale normativa elettorale, soprattutto per ciò che concerne il sistema dello scorporo. Il modo in cui questo meccanismo opera per rinforzare gli effetti del principio proporzionale nel quadro del sistema elettorale maggioritario è da ritenere surrettizio in quanto ignoto alla stragrande maggioranza degli elettori. Esso costituisce un inganno nei loro confronti se si può, come è stato dimostrato nelle elezioni politiche del 1996 e del 2001, aggirarlo in modo perfettamente legittimo.

            Numero dei candidati nel proporzionale:

        attualmente il numero di tali candidati non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti, in ciascuna circoscrizione, su base proporzionale. La previsione di questo numero ridotto è essenzialmente finalizzata a consentire il recupero, in sede di attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, dei candidati nei collegi uninominali risultati sconfitti nella competizione maggioritaria. In buona sostanza la disciplina che si propone mira a garantire rispetto alla applicazione pratica dei cosiddetti "ripescaggi". Si prevede, quindi, che ciascuna lista possa essere composta da un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi attribuiti in ragione proporzionale nella circoscrizione elettorale, con arrotondamento all'unità superiore.

            Simboli:

        l'attuale previsione che riguarda il numero massimo dei contrassegni che possono essere contenuti nella scheda elettorale è disciplinata dall'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed è prevista nel numero di cinque. Si è tuttavia riscontrato che questo limite può essere insufficiente a garantire autonoma visibilità a tutte le componenti politiche di una coalizione. La presente proposta di legge interviene in questo senso aumentando la previsione massima dei contrassegni presentabili al numero di sei.
        L'articolo 3 della proposta di legge autorizza il Governo ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, un regolamento per la definizione delle nuove caratteristiche delle schede di votazione e ad adottare le necessarie modifiche al vigente regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati.
        L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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