XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2712
Onorevoli Colleghi! - Nell'attuale sistema elettorale
della Camera dei deputati, con il quale abbiamo votato nel
1994, nel 1996 e nel 2001, vi sono una serie di meccanismi
perversi, di complicazioni, di distorsioni che hanno già dato
pessima prova e che hanno provocato spesso gravi fenomeni di
aggiramento o che, in alcuni casi, sono diventati rapidamente
inutili.
Si tratta, in buona sostanza, di quelle norme che furono
introdotte per ridurre gli effetti del sistema maggioritario e
per tutelare la rappresentatività dei partiti minori.
Con la presente proposta di legge si propone, pertanto,
l'eliminazione della previsione nella legge elettorale
vigente, non ancora della quota proporzionale, ma almeno dello
scorporo.
Nel dettaglio le modifiche che si propongono sono le
seguenti.
Scorporo:
è certamente la questione più delicata. Quando furono
varate le attuali leggi elettorali si decise di ricorrere al
meccanismo dello scorporo per attenuare il carattere
maggioritario delle elezioni. Con l'abolizione dello scorporo,
restando immutata la quota di seggi attribuita con il sistema
proporzionale, si garantirebbe l'assoluta corrispondenza tra i
voti espressi dagli elettori e la rappresentanza elettorale
che ne deriva. Lo scorporo è un premio di minoranza che può
premiare coloro che perdono le elezioni a tale punto da
trasformarli in vincitori. Ciò costituisce una inaccettabile
violazione del principio di rappresentatività, uno dei
princìpi cardine della democrazia assieme al rispetto delle
minoranze. Trasformare la maggioranza in minoranza
capovolgendo il voto dato dagli elettori significa, infatti,
contravvenire alle regole più comuni di un Paese democratico
in cui i governanti appunto sono scelti dal popolo. Questa
esigenza è sancita dalla nostra Costituzione e più
precisamente dal combinato disposto degli articoli 1, 3 e 48 i
quali prevedono la libera espressione del voto nonché
l'assoluto rispetto della volontà espressa dall'elettore. I
fatti di recente accaduti in ordine all'assegnazione dei seggi
della quota proporzionale alla Camera dei deputati dimostrano
l'inadeguatezza dell'attuale normativa elettorale, soprattutto
per ciò che concerne il sistema dello scorporo. Il modo in cui
questo meccanismo opera per rinforzare gli effetti del
principio proporzionale nel quadro del sistema elettorale
maggioritario è da ritenere surrettizio in quanto ignoto alla
stragrande maggioranza degli elettori. Esso costituisce un
inganno nei loro confronti se si può, come è stato dimostrato
nelle elezioni politiche del 1996 e del 2001, aggirarlo in
modo perfettamente legittimo.
Numero dei candidati nel proporzionale:
attualmente il numero di tali candidati non può essere
superiore ad un terzo dei seggi attribuiti, in ciascuna
circoscrizione, su base proporzionale. La previsione di questo
numero ridotto è essenzialmente finalizzata a consentire il
recupero, in sede di attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, dei candidati nei collegi uninominali risultati
sconfitti nella competizione maggioritaria. In buona sostanza
la disciplina che si propone mira a garantire rispetto alla
applicazione pratica dei cosiddetti "ripescaggi". Si prevede,
quindi, che ciascuna lista possa essere composta da un numero
di candidati non superiore alla metà dei seggi attribuiti in
ragione proporzionale nella circoscrizione elettorale, con
arrotondamento all'unità superiore.
Simboli:
l'attuale previsione che riguarda il numero massimo dei
contrassegni che possono essere contenuti nella scheda
elettorale è disciplinata dall'articolo 4 del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, ed è prevista nel numero di cinque. Si è
tuttavia riscontrato che questo limite può essere
insufficiente a garantire autonoma visibilità a tutte le
componenti politiche di una coalizione. La presente proposta
di legge interviene in questo senso aumentando la previsione
massima dei contrassegni presentabili al numero di sei.
L'articolo 3 della proposta di legge autorizza il Governo
ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
delle nuove norme, un regolamento per la definizione delle
nuove caratteristiche delle schede di votazione e ad adottare
le necessarie modifiche al vigente regolamento di attuazione
della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera
dei deputati.
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge,
fissandola nel giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.