XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2712
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) la parola: "cinque" è sostituita
dalla seguente: "sei";
b) al numero 2) le parole: "ad un terzo" sono
sostituite dalle seguenti: "alla metà arrotondata per
eccesso".
Art. 2.
1. L'articolo 77 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti
scelti dal presidente:
1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in
conformità ai risultati accertati, il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione;
3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra
individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi
uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai
sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene
determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi
ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei
votanti nel collegio uninominale;
4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi
uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli
nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di
cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di
collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano
a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste
con cui è stato dichiarato il collegamento;
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista nonché il totale dei voti validi espressi nella
circoscrizione".
Art. 3.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, dispone le necessarie modifiche al
regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1994, n. 14, nonché le caratteristiche delle schede di voto in
conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.