XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2710




        Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di razionalizzare le funzioni di indagini riguardanti i reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria ovvero da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, nasce al di fuori dell'onda emozionale correlata ai recenti fatti che hanno visto protagonisti appartenenti alle Forze dell'ordine.
        Nel vigore del codice di procedura penale del 1930, l'esigenza di cui si tratta era stata tutelata attraverso la previsione di una procedibilità subordinata alla concessione di una autorizzazione da parte del Ministro della giustizia. In particolare, l'articolo 16 disponeva che: "non si procede senza autorizzazione del Ministro della giustizia contro gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o contro i militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica".
        Tale norma era stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 94 del 1963 per violazione dell'articolo 28 della Costituzione, rilevandosi che il potere conferito al Ministro di concedere o negare l'autorizzazione a procedere a carico degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza per i fatti di cui si è detto, si sarebbe tradotto in una violazione del principio della diretta responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.
        Peraltro, andando anche oltre siffatte considerazioni, è certo come il legislatore nel concepire una procedibilità differenziata per i reati in argomento non possa non tenere conto del principio di ragionevolezza così da evitare che, da un lato, si determini una sorta di impunità correlata alla posizione soggettiva e, dall'altro, che, al contrario, l'esercizio della potestà punitiva possa apparire vessatorio nei confronti di tali soggetti.
        In questa prospettiva, tenuto presente lo spirito della sentenza della Corte costituzionale richiamata, avendo riferimento a situazioni in qualche modo omogenee, quali quelle prese in considerazione dall'articolo 11 del codice di procedura penale per i procedimenti relativi a magistrati, è parso ragionevole, anziché incidere sulla competenza dell'organo giurisdizionale, con tutto ciò che ne consegue, riproporre, nell'odierno sistema processuale, un meccanismo di diversa ripartizione delle attribuzioni all'interno dell'ufficio del pubblico ministero.
        In particolare, come noto, la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", aveva stabilito che a seguito della acquisizione della notizia di reato riguardante i soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine, il procuratore della Repubblica informasse nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte di appello, compiendo nel frattempo solamente gli atti urgenti (articolo 27).
        Il meccanismo appare congruo in quanto valorizza le caratteristiche di esperienza e di sensibilità professionali acquisite dal procuratore generale ed inoltre consente di eliminare pericolose "commistioni tra inquirenti ed inquisiti", situazione questa che è stata già valutata come induttiva di un pregiudizio per la imparzialità della giurisdizione tanto da poter integrare, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte di cassazione, causa di rimessione del processo. Infatti, come noto, per effetto del combinato disposto degli articoli 58 e 59 del codice di procedura penale, la subordinazione della polizia all'autorità giudiziaria trova ordinariamente realizzazione proprio nel rapporto tra la stessa polizia e le procure della Repubblica.
        Tale ultima esigenza induce, peraltro, a rendere necessario l'intervento investigativo del procuratore generale non rimettendo, come nel passato (confronta articolo 28 della legge n. 152 del 1975) lo stesso alla sua valutazione discrezionale.
        In questa medesima prospettiva, per la peculiarità della situazione presa in considerazione e per razionalizzare il sistema, si è ritenuto opportuno adeguare anche il meccanismo di verifica giurisdizionale della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità ed il mantenimento delle misure incidenti sulla libertà personale.
        Si è, pertanto, attribuita la competenza funzionale nella materia de qua alla corte di appello competente per territorio, fermo restando che tutte le altre attribuzioni giurisdizionali nell'ambito delle indagini preliminari restano fissate in capo al giudice per le indagini preliminari.
        Si passa ora ad una sommaria analisi della proposta di legge.
        Articolo 1. Attraverso tale articolo trova attuazione la primaria esigenza ispiratrice del presente intervento legislativo, prevedendo in via generale la attribuzione della funzione investigativa al procuratore generale presso la corte di appello.
        Articolo 2. Come evidenziato, in conseguenza alla riforma in precedenza delineata, la attribuzione delle competenze giurisdizionali in tema di libertà personale è attribuita alla corte di appello, la quale garantisce, al contempo, collegialità ed esperienza.
        Articolo 3. E' stato necessario adeguare ai princìpi informatori dell'intervento legislativo anche le norme sull'interrogatorio di garanzia che deve essere svolto, coerentemente alle premesse evidenziate, dalla corte di appello e ciò anche nel caso in cui il luogo di detenzione del soggetto qualificato sia diverso dal distretto in cui ha sede il giudice competente.
        Articolo 4. Le modifiche all'articolo 326 del codice di procedura penale si correlano da un lato alla modifica all'articolo 50 del medesimo codice disposta dall'articolo 1 della proposta di legge e, dall'altro, proprio a cagione della delicatezza degli interessi in gioco, all'esigenza di rendere il capo dell'ufficio responsabile dell'inchiesta.
        Ferma restando la non delegabilità delle funzioni di indagine, il procuratore generale, ove la complessità delle indagini da svolgere lo richieda, potrà farsi affiancare da uno o più sostituti.
        Articolo 5. Le modificazioni all'articolo 335 del codice di procedura penale seguono sul piano dinamico quelle di carattere statico relative ai soggetti individuati come titolari del potere investigativo, fermo restando - per ragioni pratiche - che la materiale trattazione dei dati riguardanti la notizia di reato resta sempre di pertinenza del procuratore della Repubblica.




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