XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2710
Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di razionalizzare le
funzioni di indagini riguardanti i reati commessi da ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria ovvero
da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro
mezzo di coazione fisica, nasce al di fuori dell'onda
emozionale correlata ai recenti fatti che hanno visto
protagonisti appartenenti alle Forze dell'ordine.
Nel vigore del codice di procedura penale del 1930,
l'esigenza di cui si tratta era stata tutelata attraverso la
previsione di una procedibilità subordinata alla concessione
di una autorizzazione da parte del Ministro della giustizia.
In particolare, l'articolo 16 disponeva che: "non si procede
senza autorizzazione del Ministro della giustizia contro gli
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria o contro i militari in servizio di pubblica
sicurezza, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso
delle armi o di altro mezzo di coazione fisica".
Tale norma era stata dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza n. 94 del 1963 per violazione
dell'articolo 28 della Costituzione, rilevandosi che il potere
conferito al Ministro di concedere o negare l'autorizzazione a
procedere a carico degli ufficiali o degli agenti di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza per i fatti di cui si è
detto, si sarebbe tradotto in una violazione del principio
della diretta responsabilità dei funzionari e dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici.
Peraltro, andando anche oltre siffatte considerazioni, è
certo come il legislatore nel concepire una procedibilità
differenziata per i reati in argomento non possa non tenere
conto del principio di ragionevolezza così da evitare che, da
un lato, si determini una sorta di impunità correlata alla
posizione soggettiva e, dall'altro, che, al contrario,
l'esercizio della potestà punitiva possa apparire vessatorio
nei confronti di tali soggetti.
In questa prospettiva, tenuto presente lo spirito della
sentenza della Corte costituzionale richiamata, avendo
riferimento a situazioni in qualche modo omogenee, quali
quelle prese in considerazione dall'articolo 11 del codice di
procedura penale per i procedimenti relativi a magistrati, è
parso ragionevole, anziché incidere sulla competenza
dell'organo giurisdizionale, con tutto ciò che ne consegue,
riproporre, nell'odierno sistema processuale, un meccanismo di
diversa ripartizione delle attribuzioni all'interno
dell'ufficio del pubblico ministero.
In particolare, come noto, la legge 22 maggio 1975, n.
152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico",
aveva stabilito che a seguito della acquisizione della notizia
di reato riguardante i soggetti appartenenti alle Forze
dell'ordine, il procuratore della Repubblica informasse nello
stesso giorno il procuratore generale presso la corte di
appello, compiendo nel frattempo solamente gli atti urgenti
(articolo 27).
Il meccanismo appare congruo in quanto valorizza le
caratteristiche di esperienza e di sensibilità professionali
acquisite dal procuratore generale ed inoltre consente di
eliminare pericolose "commistioni tra inquirenti ed
inquisiti", situazione questa che è stata già valutata come
induttiva di un pregiudizio per la imparzialità della
giurisdizione tanto da poter integrare, come riconosciuto
anche dalla Suprema Corte di cassazione, causa di rimessione
del processo. Infatti, come noto, per effetto del combinato
disposto degli articoli 58 e 59 del codice di procedura
penale, la subordinazione della polizia all'autorità
giudiziaria trova ordinariamente realizzazione proprio nel
rapporto tra la stessa polizia e le procure della
Repubblica.
Tale ultima esigenza induce, peraltro, a rendere
necessario l'intervento investigativo del procuratore generale
non rimettendo, come nel passato (confronta articolo 28 della
legge n. 152 del 1975) lo stesso alla sua valutazione
discrezionale.
In questa medesima prospettiva, per la peculiarità della
situazione presa in considerazione e per razionalizzare il
sistema, si è ritenuto opportuno adeguare anche il meccanismo
di verifica giurisdizionale della sussistenza dei presupposti
per l'applicabilità ed il mantenimento delle misure incidenti
sulla libertà personale.
Si è, pertanto, attribuita la competenza funzionale nella
materia de qua alla corte di appello competente per
territorio, fermo restando che tutte le altre attribuzioni
giurisdizionali nell'ambito delle indagini preliminari restano
fissate in capo al giudice per le indagini preliminari.
Si passa ora ad una sommaria analisi della proposta di
legge.
Articolo 1. Attraverso tale articolo trova attuazione la
primaria esigenza ispiratrice del presente intervento
legislativo, prevedendo in via generale la attribuzione della
funzione investigativa al procuratore generale presso la corte
di appello.
Articolo 2. Come evidenziato, in conseguenza alla riforma
in precedenza delineata, la attribuzione delle competenze
giurisdizionali in tema di libertà personale è attribuita alla
corte di appello, la quale garantisce, al contempo,
collegialità ed esperienza.
Articolo 3. E' stato necessario adeguare ai princìpi
informatori dell'intervento legislativo anche le norme
sull'interrogatorio di garanzia che deve essere svolto,
coerentemente alle premesse evidenziate, dalla corte di
appello e ciò anche nel caso in cui il luogo di detenzione del
soggetto qualificato sia diverso dal distretto in cui ha sede
il giudice competente.
Articolo 4. Le modifiche all'articolo 326 del codice di
procedura penale si correlano da un lato alla modifica
all'articolo 50 del medesimo codice disposta dall'articolo 1
della proposta di legge e, dall'altro, proprio a cagione della
delicatezza degli interessi in gioco, all'esigenza di rendere
il capo dell'ufficio responsabile dell'inchiesta.
Ferma restando la non delegabilità delle funzioni di
indagine, il procuratore generale, ove la complessità delle
indagini da svolgere lo richieda, potrà farsi affiancare da
uno o più sostituti.
Articolo 5. Le modificazioni all'articolo 335 del codice
di procedura penale seguono sul piano dinamico quelle di
carattere statico relative ai soggetti individuati come
titolari del potere investigativo, fermo restando - per
ragioni pratiche - che la materiale trattazione dei dati
riguardanti la notizia di reato resta sempre di pertinenza del
procuratore della Repubblica.