XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2710
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 50 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente:
"3-bis. Qualora il procuratore della Repubblica
abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti
di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria ovvero da
militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti
in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore
generale presso la corte di appello e compie frattanto
esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato,
dei quali non è possibile il rinvio".
Art. 2.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 279 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i reati di cui all'articolo 50, comma
3-bis, le funzioni previste dal comma 1 del presente
articolo sono sempre esercitate dalla corte di appello".
Art. 3.
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 294 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente:
"6-bis. Per i reati di cui all'articolo 50, comma
3-bis, all'interrogatorio procede sempre la corte di
appello che ha emesso il provvedimento".
Art. 4.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 326 del codice di
procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Per i reati di cui all'articolo 50, comma
3-bis, le funzioni previste dal presente articolo sono
svolte dal procuratore generale.
1-ter. Le indagini sono eseguite personalmente dal
procuratore generale il quale, ferma restando la titolarità
del procedimento, può avvalersi di uno o più sostituti".
Art. 5.
1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 335 del codice
di procedura penale è aggiunto il seguente:
"3-ter. Le iscrizioni riguardanti i reati di cui
all'articolo 50, comma 3-bis, sono eseguite dal
procuratore della Repubblica di sua iniziativa ovvero su
richiesta del procuratore generale. Gli eventuali
aggiornamenti sono effettuati su richiesta del procuratore
generale".