XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2709
Onorevoli Colleghi! - La interpretazione autentica
dell'articolo 159 del codice penale si impone a seguito della
distorta interpretazione giurisprudenziale che ha interessato
la norma in esame. E ciò a fronte di un iniziale corretto
orientamento della medesima giurisprudenza di legittimità che
andava nel senso chiarito dalla vigente previsione normativa.
In particolare, non può non ritenersi che la correlazione tra
sospensione dei termini di prescrizione e sospensione dei
termini di durata della custodia cautelare intervenga solo se
esista effettivamente un provvedimento di sospensione dei
termini di durata della custodia e non già nella astratta
ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione
previste dall'articolo 304 del codice di procedura penale. Ciò
anche perché, diversamente opinando, si addiverrebbe ad una
interpretazione analogica del medesimo articolo 304, che,
invece, in quanto norma eccezionale può trovare applicazione
solo nei processi celebrati contro detenuti.
Con la riforma normativa che si propone si intende
limitare il computo della pena inflitta al fine di accedere al
beneficio della sospensione condizionale della pena a quelle
sole pene che siano restrittive della libertà personale e non
anche alle pene pecuniarie che siano comminate per i reati
contestati ai condannati. Si vuole, in altri termini, evitare
che la comminazione di una pena pecuniaria, da sola o unita a
quella detentiva, possa comportare la impossibilità di
accedere al beneficio della sospensione condizionale, che
altrimenti, avendo riferimento alla pena restrittiva della
libertà personale comminata nel caso concreto, sarebbe stata
concessa.