XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2709




        Onorevoli Colleghi! - La interpretazione autentica dell'articolo 159 del codice penale si impone a seguito della distorta interpretazione giurisprudenziale che ha interessato la norma in esame. E ciò a fronte di un iniziale corretto orientamento della medesima giurisprudenza di legittimità che andava nel senso chiarito dalla vigente previsione normativa. In particolare, non può non ritenersi che la correlazione tra sospensione dei termini di prescrizione e sospensione dei termini di durata della custodia cautelare intervenga solo se esista effettivamente un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia e non già nella astratta ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'articolo 304 del codice di procedura penale. Ciò anche perché, diversamente opinando, si addiverrebbe ad una interpretazione analogica del medesimo articolo 304, che, invece, in quanto norma eccezionale può trovare applicazione solo nei processi celebrati contro detenuti.
        Con la riforma normativa che si propone si intende limitare il computo della pena inflitta al fine di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena a quelle sole pene che siano restrittive della libertà personale e non anche alle pene pecuniarie che siano comminate per i reati contestati ai condannati. Si vuole, in altri termini, evitare che la comminazione di una pena pecuniaria, da sola o unita a quella detentiva, possa comportare la impossibilità di accedere al beneficio della sospensione condizionale, che altrimenti, avendo riferimento alla pena restrittiva della libertà personale comminata nel caso concreto, sarebbe stata concessa.




Frontespizio Testo articoli