XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2709




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 159 del codice penale si interpreta nel senso che la sospensione del termine di prescrizione per legittimo impedimento del difensore o dell'imputato si applica solo nei processi a carico di imputati detenuti.


Art. 2.

        1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 163 - (Sospensione condizionale della pena). Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
        Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni.
        Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi".



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