XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2709
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 159 del codice penale si
interpreta nel senso che la sospensione del termine di
prescrizione per legittimo impedimento del difensore o
dell'imputato si applica solo nei processi a carico di
imputati detenuti.
Art. 2.
1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 163 - (Sospensione condizionale della pena).
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o
all'arresto per un tempo non superiore a due anni il giudice
può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per
il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di
due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni
diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si
infligga una pena restrittiva della libertà personale non
superiore a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore
agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha
compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata
quando si infligga una pena restrittiva della libertà
personale non superiore a due anni e sei mesi".