XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2708




        Onorevoli Colleghi! - Nel mondo del lavoro che si trasforma con ritmi straordinari l'organizzazione delle professioni intellettuali tradizionali e dei servizi professionali non può essere più retta da regole della prima metà del novecento.
        Noi riteniamo essenziale la riforma delle professioni intellettuali per la modernizzazione e la maggiore competitività dell'Italia nell'economia globale.
        Una riforma che abbiamo a lungo perseguita nella XIII legislatura, sin dal disegno di legge atto Camera n. 5092 presentato dal Governo Prodi il 3 luglio 1998 e che abbiamo positivamente sviluppato, attraverso il metodo della concertazione, nei lavori della Commissione Mirone e nel successivo disegno di legge-delega approvato dal Consiglio dei ministri il 10 novembre 2000.
        Una riforma che riteniamo parte integrante del più generale "nuovo statuto dei lavori" teso a ridisegnare le forme moderne di incontro tra occasioni di sviluppo e diritti.
        Accanto ai professionisti iscritti a ordini e collegi, che sono oltre un milione e mezzo, vi sono, secondo il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, oltre duecento nuove figure professionali prive di disciplina. Secondo fonti recenti il contributo dei servizi professionali in termini di prodotto interno lordo è pari all'11 per cento. Naturalmente sotto l'espressione "servizi professionali", usata in sede internazionale e comunitaria, si indicano attività ben diverse tra loro che rendono necessarie regole differenziate a tutela dei cittadini: dal comunicatore di imprese, al tecnico pubblicitario, dall'organizzatore di pagine o di siti INTERNET alle figure tradizionali del medico o dell'avvocato.
        Il settore, che è parte cospicua del mercato del lavoro, merita una riforma organica, anche concettuale, basata su elementi ben chiari. Il primo è che le professioni intellettuali, pur avendo una ovvia ragione economica, esprimono una specificità di valori cognitivi, tecnici, spesso di rango costituzionale (si pensi al diritto di difesa, alla salute, all'ambiente, all'architettura e al paesaggio, all'informazione, eccetera) che non sono in tutto equiparabili alle realtà delle ordinarie imprese commerciali. Non solo e non tanto per il diverso rapporto esistente tra contributo intellettuale e organizzazione strumentale di impresa, ove il primo è in genere preponderante rispetto al secondo a differenza di ciò che accade nel modello di impresa tradizionale. E' che non può essere sottaciuta la fondamentale distinzione che intercorre, per il cittadino-utente, tra "acquisto" di una prestazione professionale e acquisto di una merce o di un prodotto: nel primo caso si investe, per lo più, in un rapporto fiduciario, in una prestazione futura (obbligazione di mezzi), i cui risultati dipendono dalla qualità, dalla correttezza, dalla responsabilità del professionista; nel secondo caso, si acquistano merci o prodotti esistenti, definiti e definibili e misurabili nelle quantità, nelle caratteristiche, nei requisiti, nel prezzo ed immediatamente comparabili ai fini della scelta da parte dell'utente.
        Inoltre è assolutamente più rilevante, nel rapporto dell'utente con il prestatore di servizi professionali, il problema cosiddetto "dell'asimmetria informativa", ossia di quello stato di soggezione che intercorre tra l'utente e il professionista titolare di specifici saperi tecnico-culturali (si pensi al medico, all'avvocato, al tributarista, eccetera) in ordine alle possibilità di affrontare e risolvere i problemi prospettati, con i modi, i tempi, i costi migliori e più efficaci.
        Tale naturale supremazia del professionista, che è alla base del rapporto fiduciario (intuitus personae), ben deve essere bilanciata da regole deontologiche, requisiti di qualità, controlli, responsabilità, nell'interesse del cittadino-utente e non già di privilegi di natura corporativa.
        Non può essere trascurato, inoltre, che la legislazione più recente, coerente con il principio di sussidiarietà cosiddetto "orizzontale", ora di rango costituzionale, ha in più campi riconosciuto il ruolo ausiliare dei professionisti nello svolgimento di servizi pubblici. Queste ed altre ragioni rendono persino superfluo il dibattito sviluppatosi, anche in sede comunitaria, circa l'inquadramento dei servizi professionali nella nozione di impresa poiché, ove pure ciò fosse, è innegabile che imprese siano soggette a regolazioni differenziate in ragione dell'oggetto e dei modi di produzione dei beni e dei servizi.
        Siamo convinti che l'esigenza di tutelare i saperi e i valori professionali, sebbene in forme moderne, è non solo compatibile con ordinamenti specifici dei mercati ma è imperativo sempre più avvertito nell'economia knowledge intensive e nella società della concorrenza sulla qualità.
        La competizione, è ovvio, non può essere solo basata sui capitali ma anche sul talento, la cultura e le responsabilità verso i cittadini utenti ed è altrettanto ovvio che le grandi organizzazioni professionali rispondono solo ad alcuni importanti bisogni lasciando però inalterata, ed anzi quanto mai vitale, l'esigenza di salvaguardare quelle che sono ormai definite le "reti del valore".
        Il nuovo mondo dei knowledge worker evoca più ampi orizzonti di libertà ma anche un maggiore impegno nella competizione sulla qualità e nella responsabilità, secondo un principio di sviluppo e articolazione dei mercati, internazionali, nazionali e locali.
        Non è forse il sistema delle piccole e medie imprese o il mondo della cooperazione una ricchezza dei mercati?
        La proposta di legge che si presenta è frutto di questa generale consapevolezza che intendiamo tradurre in atti concreti ricercando terreni comuni e soluzioni condivise nell'interesse dell'Italia.
        Il secondo presupposto è che la riforma che intendiamo promuovere debba basarsi sul riconoscimento pieno del diritto alla concertazione delle grandi scelte del Paese da parte delle organizzazioni professionali.
        E' assurdo non riconoscere, nel nuovo mondo del lavoro, la dignità, il ruolo, il peso delle professioni autonome.
        Sarà necessario un processo non agevole di formazione di rappresentanze democratiche, senza scorciatoie né fughe in avanti.
        Ma già esistono forme rappresentative e di coordinamento tra le varie categorie da cui è possibile partire.
        Il terzo presupposto è il seguente: le professioni autonome ed intellettuali sono una grande risorsa, anche politica, del Paese, ma a condizione che vi sia uno statuto moderno di esse, con regole e princìpi nuovi introdotti da una legge generale di princìpi.
        Tale esigenza è peraltro sollecitata anche dalla riforma costituzionale che, al novellato articolo 117 della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001), prevede come noto le "professioni" tra le materie oggetto di legislazione concorrente.
        Sarebbe assurdo però immaginare, nel mercato europeo dei servizi e nel mondo dei mercati globali, ordinamenti professionali differenziati per regioni (come in qualche caso sta avvenendo) con il rischio di innalzare barriere normative e burocratiche.
        Sarebbe sbagliato ovviamente escludere l'esercizio di potestà regionali su vari temi di natura organizzativa, di collaborazione a servizi, di formazione ed anche di strutturazione su base regionale.
        Ma proprio a questi fini è indispensabile la sollecita approvazione di una legge di princìpi (non una legge delega) che fissi i punti fondamentali validi sull'intero territorio nazionale delineando un quadro certo e moderno di riferimento per l'intera materia. Senza provvedimenti parziali, "stralci" o altre misure che rischiano di disperdere il bene prezioso di soluzioni condivise sia dalle professioni tradizionali che dal mondo delle nuove professioni del lavoro autonomo.
        D'altronde lo Stato ha un dovere preciso di intervento poiché, è bene non trascurarlo, la materia "concorrenza" è di competenza esclusiva dello Stato e quindi del Parlamento.
        Per questo noi vogliamo una riforma delle professioni che, muovendo da un modello peraltro condiviso dall'Organizzazione per la cooperazione lo sviluppo economico, affermi i seguenti princìpi:

                a) creazione di un sistema "duale" che legittimi, accanto agli ordini e collegi professionali, anche il mondo delle "nuove professioni" basato sulle libere associazioni riconosciute tramite requisiti statutari previsti per legge, l'iscrizione ad un albo presso il Dipartimento delle professioni da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il rilascio "dell'attestato di competenza" degli iscritti, secondo il modello previsto dalle direttive europee. Il nuovo sistema "duale" costituirà un incentivo notevole all'autorganizzazione nel mondo del lavoro, con forme di garanzia per i cittadini. Un modello che dischiude potenzialità notevoli soprattutto per i giovani liberando e legittimando spazi per la creatività, l'innovazione e l'occupazione;

                b) pieno riconoscimento dell'esercizio professionale tramite società: società tra professionisti, con esclusione del socio terzo di puro capitale, per le attività riconosciute, e società commerciali, per le nuove attività. Si tratta di un progresso enorme e decisivo che consentirà maggiore competitività anche sul piano internazionale attuando in concreto la riforma del 1997 (legge n. 266 del 1997) che ha eliminato l'odiosa discriminazione razziale della legge n. 1815 del 1939 che impediva l'esercizio professionale in forma societaria;

                c) revisione dei minimi tariffari, che vanno mantenuti per le attività di pubblico interesse, privilegiando i meccanismi negoziali, con la gestione di essi da parte di un organo aperto alla partecipazione di rappresentanze di tutela dei consumatori e degli utenti;

                d) riconoscimento per i giovani praticanti del diritto all'equo compenso e comunque di un minimo riconosciuto e possibilità di svolgere il tirocinio, che non dovrà comunque essere superiore a due anni, all'interno della formazione universitaria, in alternativa al praticantato oggi svolto quasi esclusivamente negli studi professionali che spesso genera un ingiustificato sfruttamento dei giovani subito dopo la laurea;

                e) riforma dell'esame di Stato, secondo criteri di oggettività, imparzialità e semplificazione, prevedendo la possibilità di valutazioni abilitanti direttamente collegate al tirocinio;

                f) riconoscimento della pubblicità di contenuto informativo in grado di meglio promuovere l'offerta e di stimolare la concorrenza senza cadere però in eccessi dannosi;

                g) riconoscimento dell'Ordine professionale come ente pubblico non economico ma limitatamente a precise funzioni pubblicistiche (tenuta degli albi, deontologia, tutela dei soli interessi generali), senza pericolose sovrapposizioni con il libero associazionismo sindacale;

                h) promozione della formazione continua obbligatoria e di crediti di imposta per la ricerca di elevato contenuto scientifico e tecnico-disciplinare;

                i) obbligo di copertura assicurativa per tutti i professionisti per meglio garantire i cittadini utenti dai rischi e dagli eventuali danni derivanti da errori o da inadempimenti professionali;

                l) aggancio dei profili professionali al nuovo assetto delle lauree (brevi e specialistiche) incentivando le nuove forme di organizzazione del lavoro;

                m) riconoscimento del principio della libera scelta dell'iscrizione a più albi professionali nell'ambito di equipollenze dei percorsi formativi (oggi assai differenziati) dichiarate sulla base di intese tra gli ordini e i collegi strettamente interessati.

        Naturalmente una legge generale di princìpi deve riservare ampio spazio regolamentare, per l'attuazione, alle organizzazioni professionali nell'ambito di un progetto condiviso nel generale interesse del Paese.




Frontespizio Testo articoli