XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2708
Onorevoli Colleghi! - Nel mondo del lavoro che si
trasforma con ritmi straordinari l'organizzazione delle
professioni intellettuali tradizionali e dei servizi
professionali non può essere più retta da regole della prima
metà del novecento.
Noi riteniamo essenziale la riforma delle professioni
intellettuali per la modernizzazione e la maggiore
competitività dell'Italia nell'economia globale.
Una riforma che abbiamo a lungo perseguita nella XIII
legislatura, sin dal disegno di legge atto Camera n. 5092
presentato dal Governo Prodi il 3 luglio 1998 e che abbiamo
positivamente sviluppato, attraverso il metodo della
concertazione, nei lavori della Commissione Mirone e nel
successivo disegno di legge-delega approvato dal Consiglio dei
ministri il 10 novembre 2000.
Una riforma che riteniamo parte integrante del più
generale "nuovo statuto dei lavori" teso a ridisegnare le
forme moderne di incontro tra occasioni di sviluppo e
diritti.
Accanto ai professionisti iscritti a ordini e collegi, che
sono oltre un milione e mezzo, vi sono, secondo il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, oltre duecento nuove
figure professionali prive di disciplina. Secondo fonti
recenti il contributo dei servizi professionali in termini di
prodotto interno lordo è pari all'11 per cento. Naturalmente
sotto l'espressione "servizi professionali", usata in sede
internazionale e comunitaria, si indicano attività ben diverse
tra loro che rendono necessarie regole differenziate a tutela
dei cittadini: dal comunicatore di imprese, al tecnico
pubblicitario, dall'organizzatore di pagine o di siti INTERNET
alle figure tradizionali del medico o dell'avvocato.
Il settore, che è parte cospicua del mercato del lavoro,
merita una riforma organica, anche concettuale, basata su
elementi ben chiari. Il primo è che le professioni
intellettuali, pur avendo una ovvia ragione economica,
esprimono una specificità di valori cognitivi, tecnici, spesso
di rango costituzionale (si pensi al diritto di difesa, alla
salute, all'ambiente, all'architettura e al paesaggio,
all'informazione, eccetera) che non sono in tutto equiparabili
alle realtà delle ordinarie imprese commerciali. Non solo e
non tanto per il diverso rapporto esistente tra contributo
intellettuale e organizzazione strumentale di impresa, ove il
primo è in genere preponderante rispetto al secondo a
differenza di ciò che accade nel modello di impresa
tradizionale. E' che non può essere sottaciuta la fondamentale
distinzione che intercorre, per il cittadino-utente, tra
"acquisto" di una prestazione professionale e acquisto di una
merce o di un prodotto: nel primo caso si investe, per lo più,
in un rapporto fiduciario, in una prestazione futura
(obbligazione di mezzi), i cui risultati dipendono dalla
qualità, dalla correttezza, dalla responsabilità del
professionista; nel secondo caso, si acquistano merci o
prodotti esistenti, definiti e definibili e misurabili nelle
quantità, nelle caratteristiche, nei requisiti, nel prezzo ed
immediatamente comparabili ai fini della scelta da parte
dell'utente.
Inoltre è assolutamente più rilevante, nel rapporto
dell'utente con il prestatore di servizi professionali, il
problema cosiddetto "dell'asimmetria informativa", ossia di
quello stato di soggezione che intercorre tra l'utente e il
professionista titolare di specifici saperi tecnico-culturali
(si pensi al medico, all'avvocato, al tributarista, eccetera)
in ordine alle possibilità di affrontare e risolvere i
problemi prospettati, con i modi, i tempi, i costi migliori e
più efficaci.
Tale naturale supremazia del professionista, che è alla
base del rapporto fiduciario (intuitus personae), ben
deve essere bilanciata da regole deontologiche, requisiti di
qualità, controlli, responsabilità, nell'interesse del
cittadino-utente e non già di privilegi di natura
corporativa.
Non può essere trascurato, inoltre, che la legislazione
più recente, coerente con il principio di sussidiarietà
cosiddetto "orizzontale", ora di rango costituzionale, ha in
più campi riconosciuto il ruolo ausiliare dei professionisti
nello svolgimento di servizi pubblici. Queste ed altre ragioni
rendono persino superfluo il dibattito sviluppatosi, anche in
sede comunitaria, circa l'inquadramento dei servizi
professionali nella nozione di impresa poiché, ove pure ciò
fosse, è innegabile che imprese siano soggette a regolazioni
differenziate in ragione dell'oggetto e dei modi di produzione
dei beni e dei servizi.
Siamo convinti che l'esigenza di tutelare i saperi e i
valori professionali, sebbene in forme moderne, è non solo
compatibile con ordinamenti specifici dei mercati ma è
imperativo sempre più avvertito nell'economia knowledge
intensive e nella società della concorrenza sulla
qualità.
La competizione, è ovvio, non può essere solo basata sui
capitali ma anche sul talento, la cultura e le responsabilità
verso i cittadini utenti ed è altrettanto ovvio che le grandi
organizzazioni professionali rispondono solo ad alcuni
importanti bisogni lasciando però inalterata, ed anzi quanto
mai vitale, l'esigenza di salvaguardare quelle che sono ormai
definite le "reti del valore".
Il nuovo mondo dei knowledge worker evoca più ampi
orizzonti di libertà ma anche un maggiore impegno nella
competizione sulla qualità e nella responsabilità, secondo un
principio di sviluppo e articolazione dei mercati,
internazionali, nazionali e locali.
Non è forse il sistema delle piccole e medie imprese o il
mondo della cooperazione una ricchezza dei mercati?
La proposta di legge che si presenta è frutto di questa
generale consapevolezza che intendiamo tradurre in atti
concreti ricercando terreni comuni e soluzioni condivise
nell'interesse dell'Italia.
Il secondo presupposto è che la riforma che intendiamo
promuovere debba basarsi sul riconoscimento pieno del diritto
alla concertazione delle grandi scelte del Paese da parte
delle organizzazioni professionali.
E' assurdo non riconoscere, nel nuovo mondo del lavoro, la
dignità, il ruolo, il peso delle professioni autonome.
Sarà necessario un processo non agevole di formazione di
rappresentanze democratiche, senza scorciatoie né fughe in
avanti.
Ma già esistono forme rappresentative e di coordinamento
tra le varie categorie da cui è possibile partire.
Il terzo presupposto è il seguente: le professioni
autonome ed intellettuali sono una grande risorsa, anche
politica, del Paese, ma a condizione che vi sia uno statuto
moderno di esse, con regole e princìpi nuovi introdotti da una
legge generale di princìpi.
Tale esigenza è peraltro sollecitata anche dalla riforma
costituzionale che, al novellato articolo 117 della
Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001), prevede
come noto le "professioni" tra le materie oggetto di
legislazione concorrente.
Sarebbe assurdo però immaginare, nel mercato europeo dei
servizi e nel mondo dei mercati globali, ordinamenti
professionali differenziati per regioni (come in qualche caso
sta avvenendo) con il rischio di innalzare barriere normative
e burocratiche.
Sarebbe sbagliato ovviamente escludere l'esercizio di
potestà regionali su vari temi di natura organizzativa, di
collaborazione a servizi, di formazione ed anche di
strutturazione su base regionale.
Ma proprio a questi fini è indispensabile la sollecita
approvazione di una legge di princìpi (non una legge delega)
che fissi i punti fondamentali validi sull'intero territorio
nazionale delineando un quadro certo e moderno di riferimento
per l'intera materia. Senza provvedimenti parziali, "stralci"
o altre misure che rischiano di disperdere il bene prezioso di
soluzioni condivise sia dalle professioni tradizionali che dal
mondo delle nuove professioni del lavoro autonomo.
D'altronde lo Stato ha un dovere preciso di intervento
poiché, è bene non trascurarlo, la materia "concorrenza" è di
competenza esclusiva dello Stato e quindi del Parlamento.
Per questo noi vogliamo una riforma delle professioni che,
muovendo da un modello peraltro condiviso dall'Organizzazione
per la cooperazione lo sviluppo economico, affermi i seguenti
princìpi:
a) creazione di un sistema "duale" che legittimi,
accanto agli ordini e collegi professionali, anche il mondo
delle "nuove professioni" basato sulle libere associazioni
riconosciute tramite requisiti statutari previsti per legge,
l'iscrizione ad un albo presso il Dipartimento delle
professioni da istituire presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ed il rilascio "dell'attestato di competenza"
degli iscritti, secondo il modello previsto dalle direttive
europee. Il nuovo sistema "duale" costituirà un incentivo
notevole all'autorganizzazione nel mondo del lavoro, con forme
di garanzia per i cittadini. Un modello che dischiude
potenzialità notevoli soprattutto per i giovani liberando e
legittimando spazi per la creatività, l'innovazione e
l'occupazione;
b) pieno riconoscimento dell'esercizio
professionale tramite società: società tra professionisti, con
esclusione del socio terzo di puro capitale, per le attività
riconosciute, e società commerciali, per le nuove attività. Si
tratta di un progresso enorme e decisivo che consentirà
maggiore competitività anche sul piano internazionale attuando
in concreto la riforma del 1997 (legge n. 266 del 1997) che ha
eliminato l'odiosa discriminazione razziale della legge n.
1815 del 1939 che impediva l'esercizio professionale in forma
societaria;
c) revisione dei minimi tariffari, che vanno
mantenuti per le attività di pubblico interesse, privilegiando
i meccanismi negoziali, con la gestione di essi da parte di un
organo aperto alla partecipazione di rappresentanze di tutela
dei consumatori e degli utenti;
d) riconoscimento per i giovani praticanti del
diritto all'equo compenso e comunque di un minimo riconosciuto
e possibilità di svolgere il tirocinio, che non dovrà comunque
essere superiore a due anni, all'interno della formazione
universitaria, in alternativa al praticantato oggi svolto
quasi esclusivamente negli studi professionali che spesso
genera un ingiustificato sfruttamento dei giovani subito dopo
la laurea;
e) riforma dell'esame di Stato, secondo criteri di
oggettività, imparzialità e semplificazione, prevedendo la
possibilità di valutazioni abilitanti direttamente collegate
al tirocinio;
f) riconoscimento della pubblicità di contenuto
informativo in grado di meglio promuovere l'offerta e di
stimolare la concorrenza senza cadere però in eccessi
dannosi;
g) riconoscimento dell'Ordine professionale come
ente pubblico non economico ma limitatamente a precise
funzioni pubblicistiche (tenuta degli albi, deontologia,
tutela dei soli interessi generali), senza pericolose
sovrapposizioni con il libero associazionismo sindacale;
h) promozione della formazione continua
obbligatoria e di crediti di imposta per la ricerca di elevato
contenuto scientifico e tecnico-disciplinare;
i) obbligo di copertura assicurativa per tutti i
professionisti per meglio garantire i cittadini utenti dai
rischi e dagli eventuali danni derivanti da errori o da
inadempimenti professionali;
l) aggancio dei profili professionali al nuovo
assetto delle lauree (brevi e specialistiche) incentivando le
nuove forme di organizzazione del lavoro;
m) riconoscimento del principio della libera
scelta dell'iscrizione a più albi professionali nell'ambito di
equipollenze dei percorsi formativi (oggi assai differenziati)
dichiarate sulla base di intese tra gli ordini e i collegi
strettamente interessati.
Naturalmente una legge generale di princìpi deve riservare
ampio spazio regolamentare, per l'attuazione, alle
organizzazioni professionali nell'ambito di un progetto
condiviso nel generale interesse del Paese.