XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2708




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La presente legge, in attuazione degli articoli 35 e 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza, disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali che integrano funzioni pubbliche di interesse generale ed alle quali, di norma, si accede previo superamento dell'esame di Stato abilitante di cui all'articolo 33 della Costituzione. Alle nuove professioni non regolamentate ai sensi dell'articolo 2223 del codice civile si applicano le disposizioni di cui al capo III della presente legge.
        2. La presente legge garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in via subordinata ed in forma societaria, allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità, la correttezza e la responsabilità della prestazione richiesta.
        3. L'attività professionale è prevalentemente basata su un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i princìpi della personalità, dell'indipendenza e della responsabilità diretta e individuale del professionista.
        4. La presente legge individua i criteri per garantire la libera concorrenza professionale, secondo canoni relativi alla natura delle prestazioni professionali e all'organizzazione delle professioni intellettuali.
        5. Le organizzazioni delle professioni per il cui accesso è richiesto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale, sono denominate "Ordini".

Art. 2.

(Ambito di applicazione. Princìpi e criteri generali
comuni).

        1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali dell'ordinamento in materia di professioni, nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e possono essere derogate o modificate solo espressamente. Esse costituiscono altresì princìpi fondamentali in materia di professioni per i profili della formazione e dell'organizzazione nell'ambito della potestà legislativa concorrente con le regioni.
        2. I criteri generali di esercizio delle professioni intellettuali sono:

                a) prevedere che l'accesso sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per le professioni aventi quale oggetto caratterizzante l'esercizio di funzioni pubbliche;

                b) assicurare, qualunque sia il modo o la forma, anche associativa, di esercizio della professione, un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione medesima, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche, la salvaguardia dell'autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per l'adempimento della prestazione professionale, nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa;

                c) dare attuazione ai princìpi del pluralismo e della libertà di scelta del cliente, distinguendo la disciplina dell'esercizio della professione da quella dell'attività di impresa, comunque nel rispetto dei princìpi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza, come affermati dagli articoli 4 e 81 e del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;

                d) consentire la pubblicità informativa;

                e) prevedere che il corrispettivo della prestazione professionale sia fissato con determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione;

                f) prevedere l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti;

                g) introdurre, al fine di assicurare la corretta informazione del cliente e tutelarne la buona fede, l'obbligo per il professionista di specificare la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all'appartenenza ad ordini o collegi ovvero ad associazioni;

                h) prevedere meccanismi automatici di riconoscimento dei titoli professionali omogenei per il libero esercizio della professione nei Paesi membri dell'Unione europea.


Art. 3.

(Princìpi e criteri generali speciali
per l'accesso alle professioni
intellettuali regolamentate).

        1. Sono princìpi e criteri generali speciali per l'accesso alle professioni intellettuali attualmente regolamentate:

                a) prevedere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, l'iscrizione ad albi o elenchi, la vigilanza su questi ultimi di Ordini o collegi professionali, nei limiti e nella misura in cui tali requisiti sono previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che dalla natura di professione regolamentata derivi una riserva di attività professionale a favore degli iscritti agli Ordini o collegi, ad esclusione dei casi di cui alla lettera b);

                b) nell'ambito delle professioni regolamentate limitare le attività professionali riservate a determinati professionisti ai soli casi in cui tale riserva è prevista dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

                c) disciplinare l'esame di Stato per l'abilitazione professionale in modo da garantire l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle competenze tecniche necessarie, tenendo conto della specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, limitando la presenza di membri designati dagli Ordini e collegi professionali a non oltre la metà dei componenti e garantendo, in caso di esami in sede locale, che tali membri, se iscritti allo stesso Ordine o collegio, siano iscritti, almeno per la metà, ad albi o elenchi territoriali diversi da quelli di riferimento dell'esame di Stato;

                d) disciplinare il tirocinio professionale, ove previsto, secondo modalità che garantiscano effettività e flessibilità dell'attività formativa, un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale, forme alternative di tirocinio, di carattere pratico o che prevedano la frequenza a corsi specialistici riconosciuti dal Ministero competente, assicurandone una durata omogenea, non superiore a due anni, che favorisca l'accesso in tempi ragionevoli al mercato del lavoro; possibilità di effettuare il tirocinio, anche in parte, all'estero e nelle eventuali forme alternative, contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, garantendo in ogni caso lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione;

                e) consentire la libertà di scelta nell'iscrizione a diversi o più albi professionali in caso di idoneità dei requisiti soggettivi.


Capo II

PROFESSIONI REGOLAMENTATE


Art. 4.

(Ordini).

        1. Ciascun Ordine nazionale è costituito dal consiglio nazionale e dai consigli locali dell'Ordine.
        2. I consigli locali dell'Ordine della stessa regione possono costituire la federazione regionale.
        3. L'attività degli ordini è improntata al principio della sussidiarietà rispetto allo Stato ed alle regioni.
        4. Gli Ordini sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 1. Ad essi non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        5. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, e svolgono le funzioni di tenuta ed aggiornamento degli albi, di promozione della formazione e dell'aggiornamento professionali, di accreditamento dei percorsi formativi, di monitoraggio del mercato delle prestazioni e di ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni, di controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, in relazione alle norme di deontologia professionale nonché di informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche. Nelle materie di competenza possono esprimere pareri alle pubbliche amministrazioni.
        6. La presente legge disciplina l'attività di controllo dei Ministeri competenti sugli atti amministrativi degli Ordini, in coerenza con i princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed indica in quali casi gli atti e le deliberazioni degli Ordini sono soggetti ad approvazione del Ministro competente che, salvo che la legge non disponga diversamente, può negarla solo per motivi di legittimità. In ogni caso, salva espressa contraria previsione di legge, le deliberazioni trasmesse dai consigli nazionali ai Ministeri competenti si intendono approvate se, decorsi due mesi dal ricevimento, non sono respinte ovvero non vengono chiesti chiarimenti, nel quale caso il termine decorre dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
        7. Ai componenti dei consigli degli Ordini locali e nazionali si applicano le norme che regolano il collocamento in aspettativa di cui al capo IV del titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Art. 5.

(Dipartimento delle professioni.
Consulta nazionale delle professioni).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento delle professioni, nell'ambito del quale è istituita la "Consulta nazionale delle professioni" composta dai rappresentanti dei consigli nazionali degli Ordini e delle associazioni professionali di cui all'articolo 25. La Consulta, in particolare, promuove, previo il parere obbligatorio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:

                a) iniziative volte a qualificare le professioni intellettuali, nel rispetto del principio della sussidiarietà tra lo Stato e le regioni;
                b) attività di informazione, anche rivolte ai Paesi membri dell'Unione europea.

        2. Con i regolamenti di cui all'articolo 40 sono disciplinate le modalità di istituzione e di funzionamento della Consulta nazionale delle professioni.


Art. 6.

(Attività riservate).

        1. Fatti salvi gli Ordini attualmente esistenti, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, l'istituzione di nuovi Ordini è in via generale vietata e comunque subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate, dopo avere verificato l'impossibilità di pervenire a tale tutela attribuendola agli Ordini già esistenti, previa loro consultazione. Nel caso di una attribuzione ad Ordini già esistenti, questa è attuata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. I regolamenti di cui all'articolo 40 indicano, sulla base delle vigenti attribuzioni, per ciascuna professione le attività riservate agli iscritti agli albi ed i casi di incompatibilità all'esercizio della professione.


Art. 7.

(Accesso alla professione).

        1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica sulla base dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
        2. La disciplina dell'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.
        3. I regolamenti di cui all'articolo 40, tenuto conto delle già acquisite specificità di ciascuna professione, disciplinano la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che non oltre la metà dei commissari sia designata dai consigli nazionali.
        4. I regolamenti di cui all'articolo 40, disciplinano, altresì, le modalità di svolgimento dell'esame che possono prevedere valutazioni articolate in più fasi collegate all'effettivo esercizio del tirocinio che, nelle forme previste dall'articolo 8, può avere valore parzialmente sostitutivo dell'esame di Stato.


Art. 8.

(Tirocinio).

        1. La disciplina del tirocinio, ove richiesto dai singoli ordinamenti professionali, deve rispondere ai requisiti di effettività e di flessibilità dell'attività formativa e contenere la previsione di possibili forme alternative di durata omogenea. Il tirocinio svolto, di norma, presso un professionista iscritto all'albo da almeno tre anni può essere svolto anche:

                a) nel corso degli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, secondo linee condivise dai consigli nazionali;

                b) nei Paesi membri dell'Unione europea e negli altri Paesi esteri presso professionisti iscritti ad associazioni professionali riconosciute dai consigli nazionali;

                c) tramite la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato riconosciuti dai consigli nazionali;

                d) presso studi e strutture professionali di aziende.

        2. Lo svolgimento del tirocinio non deve essere superiore a due anni e deve in ogni caso garantire l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione; restano valide le eventuali modalità alternative di svolgimento del tirocinio già previste dalle rispettive leggi professionali.
        3. Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante stesso all'attività professionale. I compensi corrisposti al tirocinante non sono soggetti ad imposte e contributi, e sono detraibili dal reddito del professionista presso il quale è svolto il tirocinio.
        4. Al tirocinante si applica, salve le diverse condizioni di miglior favore liberamente pattuite, il contratto di lavoro per dipendenti di studi professionali con la qualifica di apprendista. Non sussiste obbligo di autorizzazione della direzione regionale del lavoro né alcun obbligo di comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego. La durata del rapporto è rinnovabile per un massimo non superiore a sessanta mesi. La retribuzione economica non può comunque essere inferiore al 20 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali, anche se erogata con riferimento alle vigenti tariffe professionali.
        5. Le modalità di svolgimento del tirocinio nonché la tenuta dei relativi registri sono disciplinate con direttive emanate dai consigli nazionali, nel rispetto dei princìpi di cui al presente articolo.


Art. 9.

(Formazione continua obbligatoria).

        1. Gli Ordini curano l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti promuovendo l'organizzazione di appositi corsi, anche di intesa con le amministrazioni pubbliche, le università, gli istituti di istruzione, i centri di formazione professionale e le istituzioni scientifiche e culturali.
        2. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nonché la stipula di convenzioni con organismi collettivi pubblici e privati. In ogni caso la diretta organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.
        3. I regolamenti di attuazione di cui all'articolo 40 stabiliscono per ciascuna professione il monte ore di formazione e di aggiornamento obbligatori, su base triennale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo professionale.


Art. 10.

(Codici deontologici).

        1. Ciascun consiglio nazionale adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40, relativo alla rispettiva professione, il codice deontologico al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività professionale, secondo i princìpi dettati dalla presente legge e dalle norme che regolano ciascun ordinamento professionale.


Art. 11.

(Tariffe).

        1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti, nel rispetto dei livelli minimi inderogabili di cui al comma 3. Patti contrari sono inefficaci ove determinino una riduzione del compenso superiore al 20 per cento di quanto stabilito dalle tariffe nazionali. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri, i tempi occorrenti, nonché i possibili risultati della prestazione ipotizzabili al momento del mandato professionale.
        2. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro competente, previa istruttoria e su proposta dei rispettivi consigli nazionali.
        3. Il decreto di cui al comma 2 individua gli onorari minimi che devono essere rispettati dalle parti per le prestazioni professionali, in modo che i predetti compensi siano rapportati al costo, alla difficoltà ed alla rilevanza della prestazione, comprensivo delle spese e dell'onorario del professionista. Le tariffe possono altresì prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti.
        4. In caso di controversie sull'applicazione delle tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giurisprudenziali, il consiglio dell'Ordine competente è integrato, su richiesta del cliente che comunque ha diritto di essere ascoltato, da tre rappresentanti di organizzazioni sindacali o di tutela dei consumatori.


Art. 12.

(Pubblicità informativa).

        1. E' consentito al professionista fornire informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
        2. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione.


Art. 13.

(Responsabilità civile e
assicurazione obbligatoria).

        1. Il professionista, ovvero la società fra professionisti, è obbligato a stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.
        2. Il risarcimento del danno connesso alla responsabilità professionale è limitato ad un multiplo del compenso percepito dal professionista, definito dai regolamenti di cui all'articolo 40.

Art. 14.

(Agevolazioni ed incentivi).

        1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la formazione professionale e l'aggiornamento, lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti non possono escludere tra le categorie dei beneficiari coloro che esercitano le attività professionali di cui alla presente legge.
        2. Ai professionisti va riconosciuto un credito di imposta, determinato annualmente dalla legge finanziaria, per documentate attività di ricerca di elevato contenuto scientifico, tecnico e disciplinare.


Art. 15.

(Consigli nazionali).

        1. I consigli nazionali dell'Ordine, anche tramite l'adozione di specifici provvedimenti e regolamenti:

                a) garantiscono il rispetto dei princìpi della presente legge ed esercitano la funzione di rappresentanza istituzionale degli iscritti;

                b) giudicano dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni disciplinari locali, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;

                c) esercitano funzioni di vigilanza, indirizzo e coordinamento dei consigli locali dell'Ordine e adottano atti sostitutivi in caso di inerzia degli stessi consigli locali;

                d) esercitano la potestà regolamentare in materia di organizzazione, di tenuta e di aggiornamento periodico degli albi, di verifica e di vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, di procedimento disciplinare, di attestazione della qualificazione professionale;

                e) adottano il codice deontologico;

                f) promuovono la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatori e procedono all'accreditamento dei percorsi formativi;

                g) promuovono i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali dell'Unione europea;

                h) designano i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

                i) formulano pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

                l) partecipano ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;

                m) compilano e propongono, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, le tariffe professionali che devono essere aggiornate ogni due anni;

                n) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività, anche su incarico delle pubbliche amministrazioni;

                o) adottano i regolamenti relativi al proprio funzionamento ed a quello delle federazioni regionali e degli Ordini locali, di cui agli articoli 16 e 17;

                p) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti all'Ordine per la copertura delle spese strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.


Art. 16.

(Federazioni regionali).

        1. Le federazioni regionali dell'Ordine ove costituite:

                a) rappresentano i consigli locali dell'Ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della regione;

                b) formulano pareri non vincolanti a favore dei consigli locali e dei consigli nazionali;

                c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei consigli locali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione;

                d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività, anche su incarico delle pubbliche amministrazioni, in ambito regionale;

                e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all'Ordine;

                f) coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all'Ordine, secondo le indicazioni del consiglio nazionale;

                g) determinano il contributo annuale per la copertura delle spese strettamente necessarie al loro funzionamento;

                h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.

        2. Ove gli Ordini locali siano organizzati su base regionale, le competenze di cui al comma 1 sono attribuite ai medesimi Ordini.


Art. 17.

(Consigli locali).

        1. Ai consigli locali dell'Ordine sono attribuite le seguenti funzioni:

                a) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

                b) la formulazione di proposte o pareri non vincolanti nei confronti del consiglio nazionale e della federazione regionale ove costituita;

                c) le deliberazioni in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti, da assumere nella composizione integrata di cui all'articolo 11, comma 4;

                d) la vigilanza sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e la promozione dell'azione disciplinare;
                e) ogni altra funzione non espressamente attribuita al consiglio nazionale e alla federazione regionale, ove costituita;

                f) la determinazione e la riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese strettamente necessarie al loro funzionamento;

                g) la promozione della formazione continua e dell'aggiornamento professionali obbligatori secondo le indicazioni del consiglio nazionale;

                h) la formulazione di pareri e di proposte nei confronti delle amministrazioni locali.

        2. I consigli locali dell'Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al consiglio nazionale i dati di cui al comma 1, lettera a).


Art. 18.

(Sistemi elettorali).

        1. Le procedure elettorali per l'elezione dei consigli nazionali e dei consigli locali degli Ordini nonché delle commissioni disciplinari di cui all'articolo 19 sono definite dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 40 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la piena attuazione del principio democratico e la disciplina in materia di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza.
        2. Ai fini della determinazione della durata in carica dei consigli nazionali e dei consigli locali degli Ordini, i regolamenti di cui all'articolo 40 tengono conto delle specificità di ciascuna professione, assicurando in ogni caso la rieleggibilità dei componenti.


Art. 19.

(Commissioni disciplinari).

        1. La funzione disciplinare è attribuita a commissioni locali composte da professionisti e con modalità idonee ad assicurare la necessaria imparzialità ed indipendenza.
        2. I componenti delle commissioni disciplinari sono eletti contestualmente ma separatamente dai consigli locali dell'Ordine secondo procedure stabilite ai sensi dell'articolo 18. Le commissioni hanno sede presso il consiglio locale dell'Ordine che provvede ai mezzi ed al personale necessari per il funzionamento.
        3. Le norme in materia di composizione e durata in carica delle commissioni disciplinari nonché di procedimento disciplinare sono definite dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 40; tali norme garantiscono lo svolgimento di un giusto procedimento con specifico riferimento al principio del contraddittorio e prevedono l'impugnabilità dei provvedimenti delle commissioni disciplinari locali davanti ai consigli nazionali.


Art. 20.

(Scioglimento dei consigli nazionali).

        1. Il consiglio nazionale dell'Ordine può essere sciolto, od un suo componente sostituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, quando compia atti di grave e persistente violazione della legge.
        2. Con il decreto di cui al comma 1, quando lo scioglimento riguardi l'intero organo, è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.


Art. 21.

(Scioglimento delle federazioni regionali).

        1. Le federazioni regionali dell'Ordine, ove costituite, possono essere sciolte con decreto del Ministro competente, previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine, quando compiano atti di grave e persistente violazione della legge.
        2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario, scelto fra una terna di professionisti indicati dal consiglio nazionale, che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.


Art. 22.

(Scioglimento dei consigli locali
dell'Ordine).

        1. I consigli locali dell'Ordine possono essere sciolti con decreto del Ministro competente, previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine, quando compiano atti di grave e persistente violazione della legge.
        2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.


Capo III

NUOVE PROFESSIONI
NON REGOLAMENTATE


Art. 23.

(Definizione).

        1. Sono oggetto del presente capo tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali che non sono ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile e all'allegato A annesso alla presente legge.


Art. 24.

(Attestato di competenza).

        1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, recepita con decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, è istituito l'attestato di competenza, con il quale le associazioni professionali di cui all'articolo 25 della presente legge, attestano il possesso dei requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.
        2. L'attestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti i professionisti iscritti alle associazioni professionali di cui all'articolo 25 che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il professionista, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, deve altresì essere in possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a garanzia degli utenti ai sensi dell'articolo 13.
        3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali per il rilascio degli attestati di competenza hanno carattere oggettivo.
        4. Il mancato rinnovo dell'adesione all'associazione professionale che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita della validità dell'attestazione stessa.


Art. 25.

(Associazioni professionali).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento delle associazioni professionali, presso il quale è istituito il registro delle professioni, di natura privatistica, costituite da esercenti una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 26, comma 1.
        2. Le associazioni professionali autorizzate a rilasciare l'attestato di competenza di cui all'articolo 24, definiscono i requisiti che deve possedere il professionista ai fini del rilascio stesso, tra i quali sono compresi, in particolare:

                a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;

                b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;

                c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale.

        3. Le associazioni professionali adottano un codice deontologico e definiscono eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le violazioni del medesimo codice.
        4. I codici deontologici di cui al comma 3 e i requisiti stabiliti dalle associazioni professionali ai sensi del comma 2 sono sottoposti alla valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle medesime associazioni nel registro di cui al comma 1.


Art. 26.

(Norme di attuazione).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'organizzazione del Dipartimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 25 e sono fissati i requisiti che devono possedere le medesime associazioni professionali per essere iscritte nel registro di cui al medesimo articolo 25, comma 1, nonché per essere autorizzate a rilasciare gli attestati di competenza di cui all'articolo 24, sulla base dei seguenti princìpi:

                a) gli statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati ed escludere il fine di lucro;
                b) le associazioni professionali, devono avere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e devono prevedere procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione stessa, nonché adottare un codice deontologico che garantisca il corretto comportamento dei propri iscritti nei confronti degli utenti;

                c) deve essere previsto un limite temporale per la validità dell'attestato di competenza e devono essere stabilite le modalità per il suo rinnovo, determinati sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attività professionale.


Art. 27.

(Obblighi dell'iscritto).

        1. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione dell'associazione stessa nel registro di cui all'articolo 25, comma 1.


Art. 28.

(Vigilanza).

        1. Il Dipartimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 25 vigila sull'operato delle associazioni professionali e ne dispone la cancellazione dal registro di cui al medesimo articolo 25, comma 1, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di competenza di cui all'articolo 24, nel caso ravvisi irregolarità nell'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 26, comma 1, o prolungata inattività.

Capo IV

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI


Art. 29.

(Società tra professionisti).

        1. Nel rispetto dei princìpi della presente legge possono essere costituite, tra professionisti iscritti anche ad Ordini diversi, nonché tra professionisti cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.
        2. Le società tra professionisti sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo professionale; solo dopo tale iscrizione la società può svolgere la propria attività.
        3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle singole professioni.
        4. E' vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali protette in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.
        5. La presente legge non si applica alle professioni i cui ordinamenti già disciplinano l'esercizio collettivo dell'attività professionale nonché alle professioni non comprese nell'allegato A annesso alla medesima legge, alle quali si applicano le norme in tema di società previste dal libro V, titolo V, del codice civile.
        6. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
        7. Alla società tra professionisti non si applicano le norme vigenti in materia di disciplina del fallimento.

Art. 30.

(Costituzione della società e oggetto sociale).

        1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o per atto pubblico.
        2. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 40, sono determinate le condizioni per la costituzione della società non previste al comma 1 del presente articolo e per la sua iscrizione nella sezione di cui all'articolo 29, comma 2, valide per tutte le professioni nonché, ove necessario, condizioni particolari in relazione alla specificità delle singole professioni.
        3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci.
        4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
        5. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della società e a coloro che comunque li hanno autorizzati.


Art. 31.

(Denominazione sociale).

        1. La ragione sociale può contenere il nome di uno o più soci e deve contenere l'indicazione di società tra professionisti; deve essere inoltre indicata l'attività o le attività professionali svolte.
        2. Non è consentita l'indicazione del nome di un socio dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società ed il socio cessato o i suoi eredi. In tale caso l'utilizzazione del nome è consentita con l'indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.


Art. 32.

(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale in
forma societaria).

        1. Ogni professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti, ferma restando la facoltà di esercitare la medesima attività professionale a titolo individuale.
        2. La limitazione di cui al comma 1 si applica fino alla comunicazione della dichiarazione di recesso del professionista dalla società.


Art. 33.

(Esclusione dalla società).

        1. Non può mantenere la qualità di socio della società tra professionisti colui che è cancellato o radiato dall'albo professionale. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di automatica esclusione dalla società.
        2. L'esclusione del socio è deliberata ed accertata da almeno i due terzi degli altri soci; ove i soci siano soltanto due, i provvedimenti di cui al presente comma sono presi dal restante socio.


Art. 34.

(Incarico, prestazione professionale e responsabilità
professionale).

        1. L'incarico professionale è sempre conferito direttamente al singolo associato, ovvero a diversi associati o in solido alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista o dei professionisti in caso di prestazioni espletate da professionisti iscritti ad albi diversi, cui è affidato l'incarico stesso. Il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno dei soci. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato direttamente al professionista, lo stesso è tenuto ad informare il cliente se l'incarico è eseguito nell'ambito della società.
        2. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, o da più professionisti ove la prestazione richieda competenze professionali diversificate, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza. Nella partecipazione in gare di appalti pubblici di servizi la società è tenuta o specificare il ruolo di ciascun professionista componente.
        3. Ciascun professionista è personalmente responsabile dell'attività da lui svolta nei limiti di cui all'articolo 13, comma 2.
        4. La società è solidalmente responsabile dei danni subiti dai terzi in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale, nei limiti di cui all'articolo 13, comma 2.
        5. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società sono, nei limiti di cui all'articolo 13, comma 2, responsabili solidalmente tutti i soci.
        6. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
        7. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti dei soci, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.


Art. 35.

(Responsabilità disciplinare).

        1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione.
        2. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla società, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.
        3. La società risponde altresì disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.
        4. La responsabilità disciplinare della società si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società stessa.
        5. Nel caso previsto dal comma 2, il consiglio locale dell'Ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro consiglio locale dell'Ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.


Art. 36.

(Organi della società).

        1. L'amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.
        2. I soci determinano nell'atto costitutivo o nello statuto le modalità di amministrazione della società.


Art. 37.

(Modifiche statutarie).

        1. Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale della società possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci, o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.
        2. In caso di cessione delle partecipazioni della società ai soci, è riconosciuto il diritto di prelazione, ovvero la facoltà di esprimere il gradimento all'ingresso di un nuovo socio.
        3. In caso di decesso, ovvero di esclusione di un socio, ai restanti soci è riconosciuto il diritto di riscatto.


Art. 38.

(Compensi, norme previdenziali e fiscali).

        1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
        2. Se la prestazione è svolta da più soci iscritti allo stesso albo professionale, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente; quando la prestazione richiesta deve essere svolta da professionisti iscritti ad albi diversi, ad ognuno di essi spetta il compenso professionale previsto dal proprio tariffario.
        3. L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
        4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.
        5. I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi di amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
        6. I redditi a qualunque titolo percepiti derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli previsti dall'articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle casse di previdenza di appartenenza.
        7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, redditi di capitale.


Art. 39.

(Rinvio).

        1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti di cui all'articolo 40 e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo III del titolo V dei libro V del codice civile.


Art. 40.

(Regolamenti di attuazione).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti specifici per ciascuna professione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge; con gli stessi regolamenti sono dettate norme di coordinamento con la legislazione vigente ed è disposta l'abrogazione delle disposizioni anche di legge con esse incompatibili.
        2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e previo parere dei consigli nazionali, al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro due mesi dalla data di trasmissione; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo, nell'emanare i regolamenti, è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.



ALLEGATO A

(articolo 6, comma 1)


Elenco delle professioni intellettuali che integrano funzioni pubbliche di interesse generale e concorrono alla realizzazione di valori costituzionalmente garantiti ed alle quali, di norma, si accede previo superamento di un esame di
Stato abilitante:


            1) agenti di cambio;
            2) agrotecnici ed agrotecnici laureati;
            3) architetti;
            4) assistenti sociali;
            5) attuari;
            6) avvocati;
            7) biologi;
            8) chimici;
            9) consulenti del lavoro;
          10) dottori agronomi e dottori forestali;
          11) dottori commercialisti;
          12) farmacisti;
          13) geologi;
          14) geometri;
          15) giornalisti;
          16) infermieri, assistenti e vigilatrici d'infanzia;
          17) ingegneri;
          18) medici chirurghi e odontoiatri;
          19) notai;
          20) ostetriche;
          21) periti agrari e periti agrari laureati;
          22) periti industriali;
          23) ragionieri e periti commerciali;
          24) psicologi;
          25) spedizionieri doganali;
          26) tecnici di radiologia medica;
          27) veterinari.



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