XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2708
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 35 e
117 della Costituzione e nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di concorrenza, disciplina l'esercizio
delle professioni intellettuali che integrano funzioni
pubbliche di interesse generale ed alle quali, di norma, si
accede previo superamento dell'esame di Stato abilitante di
cui all'articolo 33 della Costituzione. Alle nuove professioni
non regolamentate ai sensi dell'articolo 2223 del codice
civile si applicano le disposizioni di cui al capo III della
presente legge.
2. La presente legge garantisce il libero esercizio delle
professioni intellettuali in qualunque modo e forma
esercitate, anche in via subordinata ed in forma societaria,
allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali
la qualità, la correttezza e la responsabilità della
prestazione richiesta.
3. L'attività professionale è prevalentemente basata su
un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Essa si svolge
nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto
nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i
princìpi della personalità, dell'indipendenza e della
responsabilità diretta e individuale del professionista.
4. La presente legge individua i criteri per garantire la
libera concorrenza professionale, secondo canoni relativi alla
natura delle prestazioni professionali e all'organizzazione
delle professioni intellettuali.
5. Le organizzazioni delle professioni per il cui accesso
è richiesto un esame di Stato abilitante all'esercizio
professionale, sono denominate "Ordini".
Art. 2.
(Ambito di applicazione. Princìpi e criteri generali
comuni).
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi generali dell'ordinamento in materia di professioni,
nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in
materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, e possono essere derogate o modificate solo
espressamente. Esse costituiscono altresì princìpi
fondamentali in materia di professioni per i profili della
formazione e dell'organizzazione nell'ambito della potestà
legislativa concorrente con le regioni.
2. I criteri generali di esercizio delle professioni
intellettuali sono:
a) prevedere che l'accesso sia libero, in
conformità al diritto comunitario, senza vincoli di
predeterminazione numerica se non per le professioni aventi
quale oggetto caratterizzante l'esercizio di funzioni
pubbliche;
b) assicurare, qualunque sia il modo o la forma,
anche associativa, di esercizio della professione, un'adeguata
tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al
corretto e legale esercizio della professione medesima, la
correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle
regole deontologiche, la salvaguardia dell'autonomia del
professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della
propria attività, la diretta e personale responsabilità del
professionista incaricato per l'adempimento della prestazione
professionale, nonché per il danno ingiusto derivante dalla
prestazione stessa;
c) dare attuazione ai princìpi del pluralismo e
della libertà di scelta del cliente, distinguendo la
disciplina dell'esercizio della professione da quella
dell'attività di impresa, comunque nel rispetto dei princìpi
nazionali e comunitari a tutela della concorrenza, come
affermati dagli articoli 4 e 81 e del Trattato istitutivo
della Comunità europea, come modificato dal Trattato di
Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;
d) consentire la pubblicità informativa;
e) prevedere che il corrispettivo della
prestazione professionale sia fissato con determinazione
consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente
alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione;
f) prevedere l'introduzione dell'assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile del singolo
professionista ovvero della società professionale, conseguente
ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale,
tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche
in caso di attività professionale svolta da dipendenti
professionisti;
g) introdurre, al fine di assicurare la corretta
informazione del cliente e tutelarne la buona fede, l'obbligo
per il professionista di specificare la situazione aggiornata
del proprio stato con riferimento all'appartenenza ad ordini o
collegi ovvero ad associazioni;
h) prevedere meccanismi automatici di
riconoscimento dei titoli professionali omogenei per il libero
esercizio della professione nei Paesi membri dell'Unione
europea.
Art. 3.
(Princìpi e criteri generali speciali
per l'accesso alle professioni
intellettuali regolamentate).
1. Sono princìpi e criteri generali speciali per l'accesso
alle professioni intellettuali attualmente regolamentate:
a) prevedere l'esame di Stato per l'abilitazione
professionale, l'iscrizione ad albi o elenchi, la vigilanza su
questi ultimi di Ordini o collegi professionali, nei limiti e
nella misura in cui tali requisiti sono previsti dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, senza che dalla natura di professione
regolamentata derivi una riserva di attività professionale a
favore degli iscritti agli Ordini o collegi, ad esclusione dei
casi di cui alla lettera b);
b) nell'ambito delle professioni regolamentate
limitare le attività professionali riservate a determinati
professionisti ai soli casi in cui tale riserva è prevista
dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge;
c) disciplinare l'esame di Stato per
l'abilitazione professionale in modo da garantire l'uniforme
valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica
oggettiva del possesso delle competenze tecniche necessarie,
tenendo conto della specificità delle singole professioni;
prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte
secondo canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione
tecnica, limitando la presenza di membri designati dagli
Ordini e collegi professionali a non oltre la metà dei
componenti e garantendo, in caso di esami in sede locale, che
tali membri, se iscritti allo stesso Ordine o collegio, siano
iscritti, almeno per la metà, ad albi o elenchi territoriali
diversi da quelli di riferimento dell'esame di Stato;
d) disciplinare il tirocinio professionale, ove
previsto, secondo modalità che garantiscano effettività e
flessibilità dell'attività formativa, un equo compenso
commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività
dello studio professionale, forme alternative di tirocinio, di
carattere pratico o che prevedano la frequenza a corsi
specialistici riconosciuti dal Ministero competente,
assicurandone una durata omogenea, non superiore a due anni,
che favorisca l'accesso in tempi ragionevoli al mercato del
lavoro; possibilità di effettuare il tirocinio, anche in
parte, all'estero e nelle eventuali forme alternative,
contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento
del titolo professionale, garantendo in ogni caso lo studio
dei fondamenti teorici e deontologici della professione;
e) consentire la libertà di scelta nell'iscrizione
a diversi o più albi professionali in caso di idoneità dei
requisiti soggettivi.
Capo II
PROFESSIONI REGOLAMENTATE
Art. 4.
(Ordini).
1. Ciascun Ordine nazionale è costituito dal consiglio
nazionale e dai consigli locali dell'Ordine.
2. I consigli locali dell'Ordine della stessa regione
possono costituire la federazione regionale.
3. L'attività degli ordini è improntata al principio della
sussidiarietà rispetto allo Stato ed alle regioni.
4. Gli Ordini sono enti pubblici associativi non economici
istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti
dall'articolo 1. Ad essi non si applicano la legge 21 marzo
1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria,
e svolgono le funzioni di tenuta ed aggiornamento degli albi,
di promozione della formazione e dell'aggiornamento
professionali, di accreditamento dei percorsi formativi, di
monitoraggio del mercato delle prestazioni e di ricognizione
dei contenuti tipici delle prestazioni, di controllo della
qualità e della correttezza delle prestazioni, in relazione
alle norme di deontologia professionale nonché di informazione
del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni
professionali, anche mediante la diffusione delle relative
norme tecniche. Nelle materie di competenza possono esprimere
pareri alle pubbliche amministrazioni.
6. La presente legge disciplina l'attività di controllo
dei Ministeri competenti sugli atti amministrativi degli
Ordini, in coerenza con i princìpi di semplificazione e
snellimento delle procedure di cui alla legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, ed alla legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, ed indica in quali
casi gli atti e le deliberazioni degli Ordini sono soggetti ad
approvazione del Ministro competente che, salvo che la legge
non disponga diversamente, può negarla solo per motivi di
legittimità. In ogni caso, salva espressa contraria previsione
di legge, le deliberazioni trasmesse dai consigli nazionali ai
Ministeri competenti si intendono approvate se, decorsi due
mesi dal ricevimento, non sono respinte ovvero non vengono
chiesti chiarimenti, nel quale caso il termine decorre dal
ricevimento dei chiarimenti richiesti.
7. Ai componenti dei consigli degli Ordini locali e
nazionali si applicano le norme che regolano il collocamento
in aspettativa di cui al capo IV del titolo III del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 5.
(Dipartimento delle professioni.
Consulta nazionale delle professioni).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Dipartimento delle professioni, nell'ambito del
quale è istituita la "Consulta nazionale delle professioni"
composta dai rappresentanti dei consigli nazionali degli
Ordini e delle associazioni professionali di cui all'articolo
25. La Consulta, in particolare, promuove, previo il parere
obbligatorio del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro:
a) iniziative volte a qualificare le professioni
intellettuali, nel rispetto del principio della sussidiarietà
tra lo Stato e le regioni;
b) attività di informazione, anche rivolte ai
Paesi membri dell'Unione europea.
2. Con i regolamenti di cui all'articolo 40 sono
disciplinate le modalità di istituzione e di funzionamento
della Consulta nazionale delle professioni.
Art. 6.
(Attività riservate).
1. Fatti salvi gli Ordini attualmente esistenti, di cui
all'allegato A annesso alla presente legge, l'istituzione di
nuovi Ordini è in via generale vietata e comunque subordinata
alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente
rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da
gravi asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali
conseguenti a prestazioni non adeguate, dopo avere verificato
l'impossibilità di pervenire a tale tutela attribuendola agli
Ordini già esistenti, previa loro consultazione. Nel caso di
una attribuzione ad Ordini già esistenti, questa è attuata ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
2. I regolamenti di cui all'articolo 40 indicano, sulla
base delle vigenti attribuzioni, per ciascuna professione le
attività riservate agli iscritti agli albi ed i casi di
incompatibilità all'esercizio della professione.
Art. 7.
(Accesso alla professione).
1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali
è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica sulla
base dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale, ai
sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
2. La disciplina dell'esame di Stato deve garantire
l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio
nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle
conoscenze e delle abilità tecniche necessarie allo
svolgimento dell'attività professionale.
3. I regolamenti di cui all'articolo 40, tenuto conto
delle già acquisite specificità di ciascuna professione,
disciplinano la composizione delle commissioni giudicatrici
nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata
qualificazione tecnica, prevedendo che non oltre la metà dei
commissari sia designata dai consigli nazionali.
4. I regolamenti di cui all'articolo 40, disciplinano,
altresì, le modalità di svolgimento dell'esame che possono
prevedere valutazioni articolate in più fasi collegate
all'effettivo esercizio del tirocinio che, nelle forme
previste dall'articolo 8, può avere valore parzialmente
sostitutivo dell'esame di Stato.
Art. 8.
(Tirocinio).
1. La disciplina del tirocinio, ove richiesto dai singoli
ordinamenti professionali, deve rispondere ai requisiti di
effettività e di flessibilità dell'attività formativa e
contenere la previsione di possibili forme alternative di
durata omogenea. Il tirocinio svolto, di norma, presso un
professionista iscritto all'albo da almeno tre anni può essere
svolto anche:
a) nel corso degli studi necessari per il
conseguimento del titolo professionale, secondo linee
condivise dai consigli nazionali;
b) nei Paesi membri dell'Unione europea e negli
altri Paesi esteri presso professionisti iscritti ad
associazioni professionali riconosciute dai consigli
nazionali;
c) tramite la partecipazione a corsi di formazione
per la preparazione agli esami di Stato riconosciuti dai
consigli nazionali;
d) presso studi e strutture professionali di
aziende.
2. Lo svolgimento del tirocinio non deve essere superiore
a due anni e deve in ogni caso garantire l'acquisizione dei
fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;
restano valide le eventuali modalità alternative di
svolgimento del tirocinio già previste dalle rispettive leggi
professionali.
3. Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo
compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante
stesso all'attività professionale. I compensi corrisposti al
tirocinante non sono soggetti ad imposte e contributi, e sono
detraibili dal reddito del professionista presso il quale è
svolto il tirocinio.
4. Al tirocinante si applica, salve le diverse condizioni
di miglior favore liberamente pattuite, il contratto di lavoro
per dipendenti di studi professionali con la qualifica di
apprendista. Non sussiste obbligo di autorizzazione della
direzione regionale del lavoro né alcun obbligo di
comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego. La
durata del rapporto è rinnovabile per un massimo non superiore
a sessanta mesi. La retribuzione economica non può comunque
essere inferiore al 20 per cento del trattamento contrattuale
più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi
professionali, anche se erogata con riferimento alle vigenti
tariffe professionali.
5. Le modalità di svolgimento del tirocinio nonché la
tenuta dei relativi registri sono disciplinate con direttive
emanate dai consigli nazionali, nel rispetto dei princìpi di
cui al presente articolo.
Art. 9.
(Formazione continua obbligatoria).
1. Gli Ordini curano l'aggiornamento periodico
obbligatorio degli iscritti promuovendo l'organizzazione di
appositi corsi, anche di intesa con le amministrazioni
pubbliche, le università, gli istituti di istruzione, i centri
di formazione professionale e le istituzioni scientifiche e
culturali.
2. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di
aggiornamento gli Ordini possono promuovere la costituzione di
idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti
pubblici e privati, nonché la stipula di convenzioni con
organismi collettivi pubblici e privati. In ogni caso la
diretta organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di
attività commerciale.
3. I regolamenti di attuazione di cui all'articolo 40
stabiliscono per ciascuna professione il monte ore di
formazione e di aggiornamento obbligatori, su base triennale,
ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo
professionale.
Art. 10.
(Codici deontologici).
1. Ciascun consiglio nazionale adotta, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
40, relativo alla rispettiva professione, il codice
deontologico al fine di garantire il corretto esercizio
dell'attività professionale, secondo i princìpi dettati dalla
presente legge e dalle norme che regolano ciascun ordinamento
professionale.
Art. 11.
(Tariffe).
1. Il compenso spettante al professionista è fissato con
determinazione consensuale fra le parti, nel rispetto dei
livelli minimi inderogabili di cui al comma 3. Patti contrari
sono inefficaci ove determinino una riduzione del compenso
superiore al 20 per cento di quanto stabilito dalle tariffe
nazionali. Il professionista è tenuto a rendere nota la
complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa
gli oneri, i tempi occorrenti, nonché i possibili risultati
della prestazione ipotizzabili al momento del mandato
professionale.
2. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con
decreto del Ministro competente, previa istruttoria e su
proposta dei rispettivi consigli nazionali.
3. Il decreto di cui al comma 2 individua gli onorari
minimi che devono essere rispettati dalle parti per le
prestazioni professionali, in modo che i predetti compensi
siano rapportati al costo, alla difficoltà ed alla rilevanza
della prestazione, comprensivo delle spese e dell'onorario del
professionista. Le tariffe possono altresì prevedere
prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i
corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle
parti.
4. In caso di controversie sull'applicazione delle
tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giurisprudenziali, il
consiglio dell'Ordine competente è integrato, su richiesta del
cliente che comunque ha diritto di essere ascoltato, da tre
rappresentanti di organizzazioni sindacali o di tutela dei
consumatori.
Art. 12.
(Pubblicità informativa).
1. E' consentito al professionista fornire informazioni
sulla propria attività professionale, secondo correttezza e
verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli
obblighi di segretezza e di riservatezza.
2. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità
informativa sono disciplinati dal codice deontologico di
ciascuna professione.
Art. 13.
(Responsabilità civile e
assicurazione obbligatoria).
1. Il professionista, ovvero la società fra
professionisti, è obbligato a stipulare idonea assicurazione
per la responsabilità civile conseguente ai danni causati
nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare
l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività
professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.
2. Il risarcimento del danno connesso alla responsabilità
professionale è limitato ad un multiplo del compenso percepito
dal professionista, definito dai regolamenti di cui
all'articolo 40.
Art. 14.
(Agevolazioni ed incentivi).
1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o
incentivi diretti a favorire la formazione professionale e
l'aggiornamento, lo sviluppo dell'occupazione e gli
investimenti non possono escludere tra le categorie dei
beneficiari coloro che esercitano le attività professionali di
cui alla presente legge.
2. Ai professionisti va riconosciuto un credito di
imposta, determinato annualmente dalla legge finanziaria, per
documentate attività di ricerca di elevato contenuto
scientifico, tecnico e disciplinare.
Art. 15.
(Consigli nazionali).
1. I consigli nazionali dell'Ordine, anche tramite
l'adozione di specifici provvedimenti e regolamenti:
a) garantiscono il rispetto dei princìpi della
presente legge ed esercitano la funzione di rappresentanza
istituzionale degli iscritti;
b) giudicano dei ricorsi avverso i provvedimenti
adottati dalle commissioni disciplinari locali, secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti;
c) esercitano funzioni di vigilanza, indirizzo e
coordinamento dei consigli locali dell'Ordine e adottano atti
sostitutivi in caso di inerzia degli stessi consigli
locali;
d) esercitano la potestà regolamentare in materia
di organizzazione, di tenuta e di aggiornamento periodico
degli albi, di verifica e di vigilanza della sussistenza dei
requisiti per l'iscrizione, di procedimento disciplinare, di
attestazione della qualificazione professionale;
e) adottano il codice deontologico;
f) promuovono la formazione continua e
l'aggiornamento professionale obbligatori e procedono
all'accreditamento dei percorsi formativi;
g) promuovono i rapporti con i Ministeri
competenti e con altre istituzioni nazionali dell'Unione
europea;
h) designano i rappresentanti dell'Ordine presso
commissioni ed organi di carattere nazionale ed
internazionale;
i) formulano pareri e proposte nei confronti delle
pubbliche amministrazioni;
l) partecipano ad organismi internazionali di
rappresentanza delle professioni intellettuali;
m) compilano e propongono, ai fini
dell'approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, le
tariffe professionali che devono essere aggiornate ogni due
anni;
n) costituiscono commissioni di studio, compiono
indagini ed altre attività, anche su incarico delle pubbliche
amministrazioni;
o) adottano i regolamenti relativi al proprio
funzionamento ed a quello delle federazioni regionali e degli
Ordini locali, di cui agli articoli 16 e 17;
p) determinano e provvedono alla riscossione del
contributo annuale degli iscritti all'Ordine per la copertura
delle spese strettamente necessarie all'esercizio delle
funzioni previste dal presente articolo.
Art. 16.
(Federazioni regionali).
1. Le federazioni regionali dell'Ordine ove costituite:
a) rappresentano i consigli locali dell'Ordine nei
rapporti con gli organi politici e amministrativi della
regione;
b) formulano pareri non vincolanti a favore dei
consigli locali e dei consigli nazionali;
c) assumono iniziative, con funzione di
rappresentanza dei consigli locali, presso qualsiasi organismo
a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio
della professione;
d) costituiscono commissioni di studio, compiono
indagini ed altre attività, anche su incarico delle pubbliche
amministrazioni, in ambito regionale;
e) raccolgono informazioni, notizie e dati di
interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti
all'Ordine;
f) coordinano sul piano regionale le attività di
aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all'Ordine,
secondo le indicazioni del consiglio nazionale;
g) determinano il contributo annuale per la
copertura delle spese strettamente necessarie al loro
funzionamento;
h) formulano pareri e proposte nei confronti delle
amministrazioni regionali.
2. Ove gli Ordini locali siano organizzati su base
regionale, le competenze di cui al comma 1 sono attribuite ai
medesimi Ordini.
Art. 17.
(Consigli locali).
1. Ai consigli locali dell'Ordine sono attribuite le
seguenti funzioni:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la
verifica periodica della sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione;
b) la formulazione di proposte o pareri non
vincolanti nei confronti del consiglio nazionale e della
federazione regionale ove costituita;
c) le deliberazioni in materia di liquidazione dei
compensi ai professionisti, da assumere nella composizione
integrata di cui all'articolo 11, comma 4;
d) la vigilanza sul corretto esercizio della
professione da parte degli iscritti e la promozione
dell'azione disciplinare;
e) ogni altra funzione non espressamente
attribuita al consiglio nazionale e alla federazione
regionale, ove costituita;
f) la determinazione e la riscossione del
contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese
strettamente necessarie al loro funzionamento;
g) la promozione della formazione continua e
dell'aggiornamento professionali obbligatori secondo le
indicazioni del consiglio nazionale;
h) la formulazione di pareri e di proposte nei
confronti delle amministrazioni locali.
2. I consigli locali dell'Ordine sono tenuti a comunicare
periodicamente al consiglio nazionale i dati di cui al comma
1, lettera a).
Art. 18.
(Sistemi elettorali).
1. Le procedure elettorali per l'elezione dei consigli
nazionali e dei consigli locali degli Ordini nonché delle
commissioni disciplinari di cui all'articolo 19 sono definite
dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 40 e
garantiscono la trasparenza delle operazioni, la
partecipazione degli iscritti, la piena attuazione del
principio democratico e la disciplina in materia di
ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza.
2. Ai fini della determinazione della durata in carica dei
consigli nazionali e dei consigli locali degli Ordini, i
regolamenti di cui all'articolo 40 tengono conto delle
specificità di ciascuna professione, assicurando in ogni caso
la rieleggibilità dei componenti.
Art. 19.
(Commissioni disciplinari).
1. La funzione disciplinare è attribuita a commissioni
locali composte da professionisti e con modalità idonee ad
assicurare la necessaria imparzialità ed indipendenza.
2. I componenti delle commissioni disciplinari sono eletti
contestualmente ma separatamente dai consigli locali
dell'Ordine secondo procedure stabilite ai sensi dell'articolo
18. Le commissioni hanno sede presso il consiglio locale
dell'Ordine che provvede ai mezzi ed al personale necessari
per il funzionamento.
3. Le norme in materia di composizione e durata in carica
delle commissioni disciplinari nonché di procedimento
disciplinare sono definite dai regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 40; tali norme garantiscono lo svolgimento di un
giusto procedimento con specifico riferimento al principio del
contraddittorio e prevedono l'impugnabilità dei provvedimenti
delle commissioni disciplinari locali davanti ai consigli
nazionali.
Art. 20.
(Scioglimento dei consigli nazionali).
1. Il consiglio nazionale dell'Ordine può essere sciolto,
od un suo componente sostituito, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, quando
compia atti di grave e persistente violazione della legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1, quando lo
scioglimento riguardi l'intero organo, è nominato un
commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal
decreto medesimo.
Art. 21.
(Scioglimento delle federazioni regionali).
1. Le federazioni regionali dell'Ordine, ove costituite,
possono essere sciolte con decreto del Ministro competente,
previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine, quando
compiano atti di grave e persistente violazione della
legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un
commissario, scelto fra una terna di professionisti indicati
dal consiglio nazionale, che esercita le attribuzioni
conferitegli dal decreto medesimo.
Art. 22.
(Scioglimento dei consigli locali
dell'Ordine).
1. I consigli locali dell'Ordine possono essere sciolti
con decreto del Ministro competente, previo parere del
consiglio nazionale dell'Ordine, quando compiano atti di grave
e persistente violazione della legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un
commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal
decreto medesimo.
Capo III
NUOVE PROFESSIONI
NON REGOLAMENTATE
Art. 23.
(Definizione).
1. Sono oggetto del presente capo tutte le attività
professionali, intellettuali e non intellettuali che non sono
ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del
codice civile e all'allegato A annesso alla presente legge.
Art. 24.
(Attestato di competenza).
1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1992, recepita con decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319, è istituito l'attestato di competenza, con il
quale le associazioni professionali di cui all'articolo 25
della presente legge, attestano il possesso dei requisiti
professionali, l'esercizio abituale della professione, il
costante aggiornamento del professionista ed un comportamento
conforme alle norme del corretto svolgimento della
professione.
2. L'attestato di cui al comma 1 non è requisito
vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui
alla presente legge ed è rilasciato a tutti i professionisti
iscritti alle associazioni professionali di cui all'articolo
25 che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente
articolo. Il professionista, ai fini del rilascio
dell'attestato di competenza, deve altresì essere in possesso
di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a
garanzia degli utenti ai sensi dell'articolo 13.
3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni
professionali per il rilascio degli attestati di competenza
hanno carattere oggettivo.
4. Il mancato rinnovo dell'adesione all'associazione
professionale che ha rilasciato l'attestato di competenza
comporta la perdita della validità dell'attestazione
stessa.
Art. 25.
(Associazioni professionali).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Dipartimento delle associazioni professionali,
presso il quale è istituito il registro delle professioni, di
natura privatistica, costituite da esercenti una attività
intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva
e nel rispetto della libera concorrenza, in possesso dei
requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 26, comma
1.
2. Le associazioni professionali autorizzate a rilasciare
l'attestato di competenza di cui all'articolo 24, definiscono
i requisiti che deve possedere il professionista ai fini del
rilascio stesso, tra i quali sono compresi, in particolare:
a) l'individuazione di livelli di qualificazione
professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli
di studio o di percorsi formativi alternativi;
b) la definizione dell'oggetto dell'attività
professionale e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi
da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale.
3. Le associazioni professionali adottano un codice
deontologico e definiscono eventuali sanzioni disciplinari nei
confronti degli associati per le violazioni del medesimo
codice.
4. I codici deontologici di cui al comma 3 e i requisiti
stabiliti dalle associazioni professionali ai sensi del comma
2 sono sottoposti alla valutazione da parte del Dipartimento
delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle
medesime associazioni nel registro di cui al comma 1.
Art. 26.
(Norme di attuazione).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti
l'organizzazione del Dipartimento delle associazioni
professionali di cui all'articolo 25 e sono fissati i
requisiti che devono possedere le medesime associazioni
professionali per essere iscritte nel registro di cui al
medesimo articolo 25, comma 1, nonché per essere autorizzate a
rilasciare gli attestati di competenza di cui all'articolo 24,
sulla base dei seguenti princìpi:
a) gli statuti delle associazioni professionali
devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti
associativi, la dialettica democratica tra gli associati ed
escludere il fine di lucro;
b) le associazioni professionali, devono avere una
struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e
devono prevedere procedure operative adeguate all'effettivo ed
oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione
stessa, nonché adottare un codice deontologico che garantisca
il corretto comportamento dei propri iscritti nei confronti
degli utenti;
c) deve essere previsto un limite temporale per la
validità dell'attestato di competenza e devono essere
stabilite le modalità per il suo rinnovo, determinati sulla
base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei
requisiti in capo all'esercente l'attività professionale.
Art. 27.
(Obblighi dell'iscritto).
1. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo
di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero
di iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione
dell'associazione stessa nel registro di cui all'articolo 25,
comma 1.
Art. 28.
(Vigilanza).
1. Il Dipartimento delle associazioni professionali di cui
all'articolo 25 vigila sull'operato delle associazioni
professionali e ne dispone la cancellazione dal registro di
cui al medesimo articolo 25, comma 1, con la conseguente
revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di
competenza di cui all'articolo 24, nel caso ravvisi
irregolarità nell'operato delle predette associazioni, perdita
dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 26,
comma 1, o prolungata inattività.
Capo IV
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
Art. 29.
(Società tra professionisti).
1. Nel rispetto dei princìpi della presente legge possono
essere costituite, tra professionisti iscritti anche ad Ordini
diversi, nonché tra professionisti cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea che conservano il titolo
professionale di origine, con i limiti derivanti dalle
attività riservate, società aventi per oggetto l'esercizio in
comune di attività professionali.
2. Le società tra professionisti sono dotate di
personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione
nell'apposita sezione dell'albo professionale; solo dopo tale
iscrizione la società può svolgere la propria attività.
3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente
per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle
singole professioni.
4. E' vietato costituire, esercitare o dirigere società
per l'esercizio delle attività professionali protette in forma
diversa da quanto previsto dalla presente legge. La violazione
del divieto determina la nullità della società e degli atti
compiuti e costituisce infrazione disciplinare.
5. La presente legge non si applica alle professioni i cui
ordinamenti già disciplinano l'esercizio collettivo
dell'attività professionale nonché alle professioni non
comprese nell'allegato A annesso alla medesima legge, alle
quali si applicano le norme in tema di società previste dal
libro V, titolo V, del codice civile.
6. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre
1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione
di associazioni tra professionisti.
7. Alla società tra professionisti non si applicano le
norme vigenti in materia di disciplina del fallimento.
Art. 30.
(Costituzione della società e oggetto sociale).
1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena
di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o per atto pubblico.
2. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 40,
sono determinate le condizioni per la costituzione della
società non previste al comma 1 del presente articolo e per la
sua iscrizione nella sezione di cui all'articolo 29, comma 2,
valide per tutte le professioni nonché, ove necessario,
condizioni particolari in relazione alla specificità delle
singole professioni.
3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo
l'esercizio in comune della professione dei propri soci.
4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di
qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio
professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale
scopo.
5. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo
sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro
effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della
società e a coloro che comunque li hanno autorizzati.
Art. 31.
(Denominazione sociale).
1. La ragione sociale può contenere il nome di uno o
più soci e deve contenere l'indicazione di società tra
professionisti; deve essere inoltre indicata l'attività
o le attività professionali svolte.
2. Non è consentita l'indicazione del nome di un socio
dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo
diverso accordo tra la società ed il socio cessato o i suoi
eredi. In tale caso l'utilizzazione del nome è consentita con
l'indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al
nominativo utilizzato, purché non sia mutata l'intera
compagine dei soci professionisti presenti al momento della
cessazione della qualità di socio.
Art. 32.
(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale in
forma societaria).
1. Ogni professionista può partecipare ad una sola società
tra professionisti, ferma restando la facoltà di esercitare la
medesima attività professionale a titolo individuale.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica fino alla
comunicazione della dichiarazione di recesso del
professionista dalla società.
Art. 33.
(Esclusione dalla società).
1. Non può mantenere la qualità di socio della società tra
professionisti colui che è cancellato o radiato dall'albo
professionale. La sospensione di un socio dall'albo è causa
legittima di automatica esclusione dalla società.
2. L'esclusione del socio è deliberata ed accertata da
almeno i due terzi degli altri soci; ove i soci siano soltanto
due, i provvedimenti di cui al presente comma sono presi dal
restante socio.
Art. 34.
(Incarico, prestazione professionale e responsabilità
professionale).
1. L'incarico professionale è sempre conferito
direttamente al singolo associato, ovvero a diversi associati
o in solido alla società; in tale ultimo caso la società è
tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del
professionista o dei professionisti in caso di prestazioni
espletate da professionisti iscritti ad albi diversi, cui è
affidato l'incarico stesso. Il cliente ha diritto di chiedere
che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci
da lui scelti sulla base di un elenco scritto con
l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di
ciascuno dei soci. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato
direttamente al professionista, lo stesso è tenuto ad
informare il cliente se l'incarico è eseguito nell'ambito
della società.
2. La prestazione professionale è svolta direttamente dal
singolo professionista, o da più professionisti ove la
prestazione richieda competenze professionali diversificate,
in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio
dell'attività professionale richiesta, secondo le regole,
anche deontologiche, della professione di appartenenza. Nella
partecipazione in gare di appalti pubblici di servizi la
società è tenuta o specificare il ruolo di ciascun
professionista componente.
3. Ciascun professionista è personalmente responsabile
dell'attività da lui svolta nei limiti di cui all'articolo 13,
comma 2.
4. La società è solidalmente responsabile dei danni subiti
dai terzi in conseguenza dell'espletamento dell'incarico
professionale, nei limiti di cui all'articolo 13, comma 2.
5. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 per le
obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da
uno o più soci, oltre alla società sono, nei limiti di cui
all'articolo 13, comma 2, responsabili solidalmente tutti i
soci.
6. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività
professionale rispondono personalmente e solidalmente tutti i
soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei
terzi.
7. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa
stato ed è efficace anche nei confronti dei soci, i quali
possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la
sentenza.
Art. 35.
(Responsabilità disciplinare).
1. La società tra professionisti risponde delle violazioni
delle norme professionali e deontologiche applicabili
all'esercizio in forma individuale della professione.
2. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal
professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla
società, la società stessa risponde disciplinarmente nello
stesso modo in cui risponde il professionista.
3. La società risponde altresì disciplinarmente delle
infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche
ad essa direttamente imputabili.
4. La responsabilità disciplinare della società si estende
anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei
loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il
comportamento illecito della società stessa.
5. Nel caso previsto dal comma 2, il consiglio locale
dell'Ordine presso il quale è iscritta la società è competente
anche per il procedimento disciplinare nei confronti del
socio, benché iscritto presso altro consiglio locale
dell'Ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al
professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse
della società.
Art. 36.
(Organi della società).
1. L'amministrazione della società tra professionisti
spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.
2. I soci determinano nell'atto costitutivo o nello
statuto le modalità di amministrazione della società.
Art. 37.
(Modifiche statutarie).
1. Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto
sociale della società possono essere adottate solo con il
consenso di tutti i soci, o con deliberazione della
maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne
stabilisca le modalità.
2. In caso di cessione delle partecipazioni della società
ai soci, è riconosciuto il diritto di prelazione, ovvero la
facoltà di esprimere il gradimento all'ingresso di un nuovo
socio.
3. In caso di decesso, ovvero di esclusione di un socio,
ai restanti soci è riconosciuto il diritto di riscatto.
Art. 38.
(Compensi, norme previdenziali e fiscali).
1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei
soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci iscritti allo
stesso albo professionale, si applica il compenso spettante ad
un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con
clausola approvata per iscritto dal cliente; quando la
prestazione richiesta deve essere svolta da professionisti
iscritti ad albi diversi, ad ognuno di essi spetta il compenso
professionale previsto dal proprio tariffario.
3. L'attività professionale svolta in forma societaria dà
luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme
previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi
di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che
si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato
ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è
imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione
degli utili, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli stessi.
5. I compensi percepiti per l'attività prestata negli
organi di amministrazione della società si considerano
derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
6. I redditi a qualunque titolo percepiti derivanti
dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società
ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali,
costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli
previsti dall'articolo 49, comma 1, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore
delle casse di previdenza di appartenenza.
7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro
conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, redditi di
capitale.
Art. 39.
(Rinvio).
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, dai regolamenti di cui all'articolo 40 e dagli statuti
sociali, si applicano alle società tra professionisti, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo III del
titolo V dei libro V del codice civile.
Art. 40.
(Regolamenti di attuazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più regolamenti specifici per
ciascuna professione, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta
misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella
presente legge; con gli stessi regolamenti sono dettate norme
di coordinamento con la legislazione vigente ed è disposta
l'abrogazione delle disposizioni anche di legge con esse
incompatibili.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono
trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di
Stato e previo parere dei consigli nazionali, al Parlamento ai
fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari che si pronunciano entro due mesi dalla data di
trasmissione; decorso tale termine i regolamenti sono emanati
anche in mancanza del parere. Il Governo, nell'emanare i
regolamenti, è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni
che non tengano conto del parere delle Commissioni
parlamentari.
ALLEGATO A
(articolo 6, comma 1)
Elenco delle professioni intellettuali che integrano funzioni
pubbliche di interesse generale e concorrono alla
realizzazione di valori costituzionalmente garantiti ed alle
quali, di norma, si accede previo superamento di un esame di
Stato abilitante:
1) agenti di cambio;
2) agrotecnici ed agrotecnici laureati;
3) architetti;
4) assistenti sociali;
5) attuari;
6) avvocati;
7) biologi;
8) chimici;
9) consulenti del lavoro;
10) dottori agronomi e dottori forestali;
11) dottori commercialisti;
12) farmacisti;
13) geologi;
14) geometri;
15) giornalisti;
16) infermieri, assistenti e vigilatrici d'infanzia;
17) ingegneri;
18) medici chirurghi e odontoiatri;
19) notai;
20) ostetriche;
21) periti agrari e periti agrari laureati;
22) periti industriali;
23) ragionieri e periti commerciali;
24) psicologi;
25) spedizionieri doganali;
26) tecnici di radiologia medica;
27) veterinari.