XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2706
Onorevoli Colleghi! - Quasi due anni fa, la legge di
riforma delle istituzioni artistiche n. 508 del 1999 era stata
approvata per motivi di urgenza - la si attendeva da decenni -
anche se, nelle competenti Commissioni parlamentari, con
rilievi e perplessità che oggi possiamo considerare
d'importanza fondamentale per il presente e il futuro delle
istituzioni accademiche, in sostanza per la loro stessa
dignità, credibilità e sopravvivenza come istituzioni di alta
cultura. Allora, la legge n. 508 del 1999 si prefissava di
inserire le istituzioni riformate nel Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(oggi Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca), ovvero nel secondo sistema autonomo, il cosiddetto
"sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
musicale", secondo il dettato costituzionale dell'articolo 33,
cui si è fatto più volte riferimento nelle Commissioni Cultura
delle Camere e più in generale da parte delle forze politiche
che in questi anni hanno promosso e sostenuto l'improrogabile
necessità della riforma, soprattutto rispetto allo stato
giuridico delle altre similari istituzioni europee e presenti
in tutto il mondo, che sono di grado universitario, ovvero
appartengono tutte al settore dell'istruzione superiore.
La legge n. 508 del 1999, della quale ancora devono essere
adottati i relativi regolamenti di attuazione, tuttavia va
trasformandosi in un rudere che lentamente si sgretola, sotto
gli attacchi convergenti e interessati che provengono sia dal
mondo universitario, sia dall'interno delle stesse Accademie,
in realtà abbandonate a se stesse, e dove il concetto di
autonomia finisce per trasformarsi e degenerare in anarchia,
nella quale pur sopravvivono studenti e docenti, intellettuali
e artisti di valore.
La ragione di questa intollerabile situazione risiede in
un problema lasciato irrisolto dalla legge n. 508 del 1999.
Infatti, se appare del tutto corretta e necessaria la
citazione dell'articolo 33 della Costituzione fatta
nell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, c'è da osservare
che poi, nel contesto della legge, sono state disattese alcune
indicazioni, fondamentali e fondanti dello stesso articolo 33,
le quali stabiliscono in termini inequivocabili la parità tra
arte e scienza, tra accademia e università, entrambe definite
in parallelo "istituzioni di alta cultura". Nel contesto della
legge n. 508 del 1999 al contrario, scompare questa basilare
parità o equipollenza.
Si tratta di una questione sostanziale: l'accettata
specificità delle istituzioni di alta cultura, "sedi primarie
di alta formazione", secondo il dettato legislativo, si è
trasformata ancora una volta in netta inferiorità e
separazione dal sistema dell'istruzione superiore
universitaria.
Siamo certi che le Commissioni Cultura della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica fossero pienamente
convinte dell'inadeguatezza di questo testo di legge,
soprattutto per quanto riguarda il problema, non certo
marginale, dei ruoli della docenza nelle istituzioni di alta
cultura. Non averli risolti, significa, in concreto, aver
evitato di dare attuazione alla piena riforma delle
istituzioni di alta cultura. Basterebbe sfogliare gli atti
parlamentari delle sedute in Commissione, e in particolare
l'ultima, del 10 novembre 1999, alla Camera dei deputati, per
cogliere insoddisfazione, perplessità, imbarazzo e
consapevolezza per la prospettiva di poter adeguare, soltanto
nei futuri regolamenti, le istituzioni di alta cultura, la
docenza e i titoli, al sistema universitario, pur fatte salve
le sempre ricordate specificità, le quali ormai si configurano
soltanto come diversità dei piani di studio. Si avvertiva
chiaramente che dovevano essere rimosse, in primis, "le
radici guaste" della legge.
Per anni, il problema centrale del passaggio nei ruoli
universitari dei docenti delle Accademie attraverso una
necessaria e inevitabile verifica, è stato strumento primario
di negazione di ogni idea di riforma. Ma anche il "tabù" del
passaggio concorsuale appare oggi del tutto superato, anche
perché il problema della docenza è legato a doppio filo alla
possibilità del rilascio dei titoli universitari. Il parere
del Comitato ristretto della Commissione affari costituzionali
del Senato della Repubblica (nella 128^ seduta del 6 aprile
1999) era davvero pertinente e puntuale quando rilevava che
nell'atto Senato n. 2881 si prevedeva "la sostanziale
equiparazione del personale docente delle Accademie e dei
Conservatori con la docenza universitaria". Non ci sono più
argomenti convincenti sulla impraticabilità di una riforma
delle Accademie in senso universitario. Queste sono
istituzioni pubbliche che devono confrontarsi e competere con
le omologhe dell'Europa e del resto del mondo e non possiamo
vederle ridotte a "botteghe" private, obsolete per la cultura
e per la società, che nulla hanno da spartire con le necessità
di una moderna didattica sui linguaggi dell'arte, di un'arte
che oggi si misura con la scienza e con le nuove tecnologie,
con una profonda riflessione critica sulle immagini, gli
oggetti e la musica.
Non è più possibile rinviare l'istituzione della ricerca
artistica e il suo radicamento nei massimi livelli
dell'istruzione universitaria, proprio oggi in una fase
epocale della comunicazione visiva e non solo, quando la
critica estetica sembra incapace di fare fronte al nuovo e
indiscriminato consumo di immagini che offrono i vecchi e i
nuovi mezzi di comunicazione di massa.
Da anni le lotte studentesche e dei docenti rivendicano
per le Accademie e per le altre Istituzioni di alta cultura
uno spazio non indefinito ma a tutti gli effetti universitario
che le possa rifondare quali centri attivi di cultura e di
ricerca artistica, facoltà delle arti che conviveranno sullo
stesso piano con le facoltà dello IUAV veneziano, pur nelle
inevitabili differenze dell'offerta formativa, al di là di
altre ambigue collocazioni in una inesistente fascia
post-secondaria, come qualche gruppo conservatore tenta di
proporre. E', quindi, un diritto inalienabile dello studente
(non solo dello studente già diplomato) vedersi riqualificato,
con norme adeguate, come autentico titolo di laurea, un
semplice diploma difficilmente utilizzabile sul mercato del
lavoro, mentre nelle Accademie la prassi estetica, la ricerca
sperimentale si legano dialetticamente, in modo realmente
specifico, alla riflessione teorica.
Il diritto a una riforma di grado universitario è oramai
un diritto certo, razionale, necessario e riconosciuto da
chiunque in campo internazionale. Ebbene, di fronte
all'unanime consenso teorico e al nulla di fatto vogliamo qui
richiamare l'attenzione sull'assoluta necessità culturale e
costituzionale di modificare la legge n. 508 del 1999,
introducendo la chiara previsione dei ruoli della docenza
universitaria e dei titoli di laurea.