XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2706




        Onorevoli Colleghi! - Quasi due anni fa, la legge di riforma delle istituzioni artistiche n. 508 del 1999 era stata approvata per motivi di urgenza - la si attendeva da decenni - anche se, nelle competenti Commissioni parlamentari, con rilievi e perplessità che oggi possiamo considerare d'importanza fondamentale per il presente e il futuro delle istituzioni accademiche, in sostanza per la loro stessa dignità, credibilità e sopravvivenza come istituzioni di alta cultura. Allora, la legge n. 508 del 1999 si prefissava di inserire le istituzioni riformate nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (oggi Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), ovvero nel secondo sistema autonomo, il cosiddetto "sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale", secondo il dettato costituzionale dell'articolo 33, cui si è fatto più volte riferimento nelle Commissioni Cultura delle Camere e più in generale da parte delle forze politiche che in questi anni hanno promosso e sostenuto l'improrogabile necessità della riforma, soprattutto rispetto allo stato giuridico delle altre similari istituzioni europee e presenti in tutto il mondo, che sono di grado universitario, ovvero appartengono tutte al settore dell'istruzione superiore.
        La legge n. 508 del 1999, della quale ancora devono essere adottati i relativi regolamenti di attuazione, tuttavia va trasformandosi in un rudere che lentamente si sgretola, sotto gli attacchi convergenti e interessati che provengono sia dal mondo universitario, sia dall'interno delle stesse Accademie, in realtà abbandonate a se stesse, e dove il concetto di autonomia finisce per trasformarsi e degenerare in anarchia, nella quale pur sopravvivono studenti e docenti, intellettuali e artisti di valore.
        La ragione di questa intollerabile situazione risiede in un problema lasciato irrisolto dalla legge n. 508 del 1999. Infatti, se appare del tutto corretta e necessaria la citazione dell'articolo 33 della Costituzione fatta nell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, c'è da osservare che poi, nel contesto della legge, sono state disattese alcune indicazioni, fondamentali e fondanti dello stesso articolo 33, le quali stabiliscono in termini inequivocabili la parità tra arte e scienza, tra accademia e università, entrambe definite in parallelo "istituzioni di alta cultura". Nel contesto della legge n. 508 del 1999 al contrario, scompare questa basilare parità o equipollenza.
        Si tratta di una questione sostanziale: l'accettata specificità delle istituzioni di alta cultura, "sedi primarie di alta formazione", secondo il dettato legislativo, si è trasformata ancora una volta in netta inferiorità e separazione dal sistema dell'istruzione superiore universitaria.
        Siamo certi che le Commissioni Cultura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fossero pienamente convinte dell'inadeguatezza di questo testo di legge, soprattutto per quanto riguarda il problema, non certo marginale, dei ruoli della docenza nelle istituzioni di alta cultura. Non averli risolti, significa, in concreto, aver evitato di dare attuazione alla piena riforma delle istituzioni di alta cultura. Basterebbe sfogliare gli atti parlamentari delle sedute in Commissione, e in particolare l'ultima, del 10 novembre 1999, alla Camera dei deputati, per cogliere insoddisfazione, perplessità, imbarazzo e consapevolezza per la prospettiva di poter adeguare, soltanto nei futuri regolamenti, le istituzioni di alta cultura, la docenza e i titoli, al sistema universitario, pur fatte salve le sempre ricordate specificità, le quali ormai si configurano soltanto come diversità dei piani di studio. Si avvertiva chiaramente che dovevano essere rimosse, in primis, "le radici guaste" della legge.
        Per anni, il problema centrale del passaggio nei ruoli universitari dei docenti delle Accademie attraverso una necessaria e inevitabile verifica, è stato strumento primario di negazione di ogni idea di riforma. Ma anche il "tabù" del passaggio concorsuale appare oggi del tutto superato, anche perché il problema della docenza è legato a doppio filo alla possibilità del rilascio dei titoli universitari. Il parere del Comitato ristretto della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica (nella 128^ seduta del 6 aprile 1999) era davvero pertinente e puntuale quando rilevava che nell'atto Senato n. 2881 si prevedeva "la sostanziale equiparazione del personale docente delle Accademie e dei Conservatori con la docenza universitaria". Non ci sono più argomenti convincenti sulla impraticabilità di una riforma delle Accademie in senso universitario. Queste sono istituzioni pubbliche che devono confrontarsi e competere con le omologhe dell'Europa e del resto del mondo e non possiamo vederle ridotte a "botteghe" private, obsolete per la cultura e per la società, che nulla hanno da spartire con le necessità di una moderna didattica sui linguaggi dell'arte, di un'arte che oggi si misura con la scienza e con le nuove tecnologie, con una profonda riflessione critica sulle immagini, gli oggetti e la musica.
        Non è più possibile rinviare l'istituzione della ricerca artistica e il suo radicamento nei massimi livelli dell'istruzione universitaria, proprio oggi in una fase epocale della comunicazione visiva e non solo, quando la critica estetica sembra incapace di fare fronte al nuovo e indiscriminato consumo di immagini che offrono i vecchi e i nuovi mezzi di comunicazione di massa.
        Da anni le lotte studentesche e dei docenti rivendicano per le Accademie e per le altre Istituzioni di alta cultura uno spazio non indefinito ma a tutti gli effetti universitario che le possa rifondare quali centri attivi di cultura e di ricerca artistica, facoltà delle arti che conviveranno sullo stesso piano con le facoltà dello IUAV veneziano, pur nelle inevitabili differenze dell'offerta formativa, al di là di altre ambigue collocazioni in una inesistente fascia post-secondaria, come qualche gruppo conservatore tenta di proporre. E', quindi, un diritto inalienabile dello studente (non solo dello studente già diplomato) vedersi riqualificato, con norme adeguate, come autentico titolo di laurea, un semplice diploma difficilmente utilizzabile sul mercato del lavoro, mentre nelle Accademie la prassi estetica, la ricerca sperimentale si legano dialetticamente, in modo realmente specifico, alla riflessione teorica.
        Il diritto a una riforma di grado universitario è oramai un diritto certo, razionale, necessario e riconosciuto da chiunque in campo internazionale. Ebbene, di fronte all'unanime consenso teorico e al nulla di fatto vogliamo qui richiamare l'attenzione sull'assoluta necessità culturale e costituzionale di modificare la legge n. 508 del 1999, introducendo la chiara previsione dei ruoli della docenza universitaria e dei titoli di laurea.




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