XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2706




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità della legge).

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di seguito denominata: "legge n. 508", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in istituzioni di grado universitario".


Art. 2.

(Alta formazione e specializzazione
artistica e musicale).

        1. All'articolo 2 della legge n. 508 sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, dopo le parole: "il sistema" è inserita la seguente: "universitario";

                b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano, in analogia con i titoli universitari: il diploma universitario, di durata non superiore a tre anni, eventualmente variabile al fine dell'adeguamento alle norme in materia stabilite dall'Unione europea, e finalizzato al conseguimento del livello formativo richiesto dalle specifiche aree professionali; il diploma di laurea, di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei, finalizzato a fornire agli studenti adeguate conoscenze sui metodi, sui contenuti culturali, sulle teorie e sulle pratiche dei linguaggi artistici; il diploma di specializzazione, articolato in indirizzi, conseguito successivamente alla laurea, anche con attività di tirocinio didattico, e che prevede un esame finale che ha valore di esame di Stato, abilita all'insegnamento e costituisce titolo valido per l'ammissione ai concorsi pubblici; il dottorato di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia. Il diploma di laurea afferisce alla classe di laurea 23 in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, di cui all'allegato 23 annesso al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000";

                c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Il rapporto di lavoro, le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, è regolato, a regime, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. In sede di prima attuazione della presente legge, il personale docente in servizio nelle citate istituzioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica delle medesime istituzioni, mediante concorsi riservati. Il personale docente che non risulti vincitore di tali concorsi è collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni ed il trattamento economico e giuridico complessivo in godimento. Il personale non docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 è inquadrato in nuovi ruoli corrispondenti a quelli del personale non docente delle università ed è sottoposto alle medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro";

                d) al comma 7, alinea, la parola: "CNAM" è sostituita dalle seguenti: "il Consiglio universitario nazionale (CUN)";
                e) al comma 8:

              1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; riconoscimento agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1, negli organi collegiali, degli stessi diritti e doveri, nonché, in particolare, del diritto di voto, riconosciuti dalla legislazione vigente agli studenti universitari;";

              2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

                "c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella vigente nelle altre istituzioni universitarie, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra di esse;";

              3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

                "h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con altre istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari sia da parte degli atenei sia delle istituzioni di cui all'articolo 1;".

        2. L'articolo 3 della legge n. 508 è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. (Rappresentanza nel CUN). - 1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 nominano propri rappresentanti, all'interno del CUN, eletti dal personale docente, non docente e dagli studenti delle medesime istituzioni".

        3. L'articolo 4 della legge n. 508 è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. (Validità dei diplomi). - 1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
            2. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei titoli universitari previsti al comma 5 dell'articolo 2, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui al medesimo articolo 2, comma 7, lettera h)".

            4. L'articolo 9 della legge n. 508 è sostituito dal seguente:

        "Art. 9. (Norme finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
            2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".



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