XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2706
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, di seguito denominata: "legge n. 508", sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "in istituzioni di grado
universitario".
Art. 2.
(Alta formazione e specializzazione
artistica e musicale).
1. All'articolo 2 della legge n. 508 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "il sistema" è
inserita la seguente: "universitario";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le istituzioni di cui all'articolo 1
istituiscono corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano, in analogia con i titoli
universitari: il diploma universitario, di durata non
superiore a tre anni, eventualmente variabile al fine
dell'adeguamento alle norme in materia stabilite dall'Unione
europea, e finalizzato al conseguimento del livello formativo
richiesto dalle specifiche aree professionali; il diploma di
laurea, di durata non inferiore a quattro anni e non superiore
a sei, finalizzato a fornire agli studenti adeguate conoscenze
sui metodi, sui contenuti culturali, sulle teorie e sulle
pratiche dei linguaggi artistici; il diploma di
specializzazione, articolato in indirizzi, conseguito
successivamente alla laurea, anche con attività di tirocinio
didattico, e che prevede un esame finale che ha valore di
esame di Stato, abilita all'insegnamento e costituisce titolo
valido per l'ammissione ai concorsi pubblici; il dottorato di
ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia. Il
diploma di laurea afferisce alla classe di laurea 23 in
scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda, di cui all'allegato 23 annesso
al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del
19 ottobre 2000";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il rapporto di lavoro, le procedure di
reclutamento del personale delle istituzioni di cui
all'articolo 1, è regolato, a regime, sotto il profilo
economico e giuridico, in analogia con la normativa vigente
per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite
procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore
per le università. In sede di prima attuazione della presente
legge, il personale docente in servizio nelle citate
istituzioni alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, è ricollocato in ruoli di grado universitario
nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti
relativi alla pianta organica delle medesime istituzioni,
mediante concorsi riservati. Il personale docente che non
risulti vincitore di tali concorsi è collocato in ruoli ad
esaurimento, mantenendo le funzioni ed il trattamento
economico e giuridico complessivo in godimento. Il personale
non docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo
1 è inquadrato in nuovi ruoli corrispondenti a quelli del
personale non docente delle università ed è sottoposto alle
medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro";
d) al comma 7, alinea, la parola: "CNAM" è
sostituita dalle seguenti: "il Consiglio universitario
nazionale (CUN)";
e) al comma 8:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "; riconoscimento agli studenti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, negli organi collegiali,
degli stessi diritti e doveri, nonché, in particolare, del
diritto di voto, riconosciuti dalla legislazione vigente agli
studenti universitari;";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) programmazione dell'offerta formativa sulla
base della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del settore
rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella vigente
nelle altre istituzioni universitarie, prevedendo modalità e
strumenti di raccordo tra di esse;";
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) facoltà di convenzionamento, nei limiti
delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con altre
istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività
formative finalizzate al rilascio di titoli universitari sia
da parte degli atenei sia delle istituzioni di cui
all'articolo 1;".
2. L'articolo 3 della legge n. 508 è sostituito dal
seguente:
"Art. 3. (Rappresentanza nel CUN). - 1. Le
istituzioni di cui all'articolo 1 nominano propri
rappresentanti, all'interno del CUN, eletti dal personale
docente, non docente e dagli studenti delle medesime
istituzioni".
3. L'articolo 4 della legge n. 508 è sostituito dal
seguente:
"Art. 4. (Validità dei diplomi). - 1. I diplomi
conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso
all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. Per i diplomati presso le istituzioni di cui
all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, purché in possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi
integrativi della durata minima di un anno, al fine del
conseguimento dei titoli universitari previsti al comma 5
dell'articolo 2, secondo modalità e criteri stabiliti con i
regolamenti di cui al medesimo articolo 2, comma 7, lettera
h)".
4. L'articolo 9 della legge n. 508 è sostituito dal
seguente:
"Art. 9. (Norme finanziarie). - 1. Agli oneri
derivanti dell'attuazione della presente legge si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".