XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2705
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dalla necessità di offrire, attraverso un provvedimento
di legge "leggero", una regolamentazione delle attività di
mediazione penale in ambito minorile, attraverso
l'introduzione di modifiche integrative alle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448.
La mediazione è un processo di risoluzione dei conflitti
applicato in vari contesti familiare, sociale e penale,
qualora il conflitto si configuri come reato.
In ambito internazionale, è nota l'esperienza del
Community Board degli Stati Uniti che interviene nei
conflitti sociali prima che questi acquisiscano maggiore
gravità ed assumano la configurazione di reati.
In Canada, Gran Bretagna, Olanda, Austria e Norvegia sono
state realizzate diverse esperienze che hanno una diversa
connotazione in riferimento al contesto nazionale e alla
specificità del quadro normativo. In Francia, la mediazione è
una procedura alternativa che può risolversi con la rinuncia
ad esercitare l'azione penale: il codice di procedura penale
francese prevede che il procuratore della Repubblica possa
attivare la mediazione dopo un accordo preliminare con le
parti, con gli obiettivi di assicurare la riparazione del
danno alla vittima, di porre fine al conflitto e di
contribuire al reinserimento dell'autore del reato.
In Austria, il cui ordinamento giuridico pure prevede
l'obbligatorietà dell'azione penale, il procuratore della
Repubblica, dopo aver verificato l'ammissione di
responsabilità da parte del minore e il consenso da parte
della vittima, decide se può essere effettuata la mediazione.
L'attività di mediazione, qualora si concluda con esito
positivo, comporta l'archiviazione del caso.
Oltre alle esperienze attuate in diversi Stati, la cultura
della mediazione è stata accolta e sostenuta nella
legislazione internazionale e comunitaria quale strumento di
risoluzione dei conflitti che consente una risposta di
giustizia riparativa, favorendo una responsabilizzazione
dell'autore del reato, e fornendo una risposta alle esigenze
di rafforzare il patto sociale nonché di ridurre la
conflittualità, aumentando il senso di sicurezza del cittadino
e confermando l'adesione a valori comuni.
Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella
riparativa fa riferimento ad una nuova concezione della
sanzione penale che, pur mantenendo intatti gli aspetti di
rinvio alla responsabilità personale, rimanda chiaramente,
anche utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, ad
una serie di proposte e di opportunità che il soggetto, autore
del reato, può cogliere per il proprio cambiamento, e ad una
migliore considerazione degli interessi della vittima del
reato, persona singola o società nel suo complesso.
Gli interventi legislativi a livello internazionale e
comunitario che auspicano l'introduzione della mediazione
penale sono presenti in:
1) Regole minime per l'amministrazione della giustizia
minorile, New York 29 novembre 1985 (articolo 11);
2) Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del
1991, <articolo 40, paragrafo 3 lettera b)>;
3) raccomandazione n. 87 (20) sulle risposte sociali
alla delinquenza minorile, del Consiglio d'Europa, del 17
settembre 1987;
4) raccomandazione n. R (99) 19, del Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri relativa
alla mediazione in materia penale (adottata dal Comitato dei
Ministri in data 15 settembre 1999).
Nel settore della giustizia minorile la mediazione penale
è stata introdotta a livello sperimentale in seguito
all'emanazione delle citate disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 448 del 1988.
In particolare, l'istituto della sospensione del processo
e della messa alla prova (articolo 28, comma 2) prevede che:
"(...) il giudice può impartire prescrizioni dirette a
riparare le conseguenze del reato e a promuovere la
conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato".
Tale indicazione ha introdotto i concetti di riparazione del
danno e di riconciliazione con la vittima, aprendo quindi
ampie possibilità sulle modalità di esecuzione di tali
interventi. La norma, infatti, non definisce le modalità di
realizzazione dell'intervento di conciliazione e di
riparazione e neppure specifica le persone e gli enti
incaricati di svolgerlo.
All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 448 del 1988 è comunque stabilito che: "In ogni
stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si
avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza
istituiti dagli enti locali".
Per l'applicazione della normativa, nell'elaborazione del
progetto di messa alla prova, è prevalsa, inizialmente,
un'interpretazione "simbolica" della riparazione e della
riconciliazione, attraverso programmi di inserimento del
minore in attività di utilità sociale, attribuendo a tale
esperienza contenuti riparativi ed effetti riconciliativi tra
soggetto e comunità sociale.
La riparazione è stata quindi realizzata come
partecipazione del minore ad interventi di volontariato
sociale nell'ambito delle prestazioni svolte da enti,
associazioni ed organizzazioni di volontariato.
Ne è derivato un ampliamento del sistema delle opportunità
a beneficio del minore, mentre nessuna specifica misura è
prevista a diretto beneficio della vittima del reato per la
quale, anzi, la procedura penale minorile esclude
positivamente (articolo 10) la possibilità di esercitare nello
stesso processo penale l'azione civile per le restituzioni e
per il risarcimento del danno cagionato dal reato,
costituendosi parte civile.
A livello di sperimentazione, l'attuazione dell'attività
di mediazione penale si è connotata, quindi, come possibile
strumento di intervento a favore anche della vittima del
reato, come percorso relazionale attraverso cui preparare,
motivare e configurare la successiva definizione dell'attività
riparatoria. In questo senso resta distinto il concetto di
mediazione da quello di riparazione.
Nelle sperimentazioni avviate in Italia, gli spazi
giuridici individuati nel citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 448 del 1988, sono:
a) l'articolo 9, che prescrive, nella fase delle
indagini preliminari, di acquisire elementi utili alla
valutazione delle condizioni e delle risorse personali,
familiari, sociali e ambientali del minore;
b) l'articolo 27, che contempla la pronuncia di
non luogo a procedere e quindi di non esercizio dell'azione
penale per irrilevanza del fatto, prevedendo preliminarmente
l'audizione del minorenne, dell'esercente la potestà dei
genitori e della persona offesa dal reato;
c) l'articolo 28, che prevede la sospensione del
processo e la messa alla prova del minorenne, attraverso un
provvedimento del giudice che può anche contenere prescrizioni
dirette alla riparazione del danno e alla promozione di
iniziative di conciliazione con la vittima. Inoltre, è
previsto che il giudice, qualora valuti che la prova abbia
avuto esito positivo, debba dichiarare con sentenza
l'estinzione del reato.
Nelle sperimentazioni di mediazione penale in ambito
minorile attuate in Italia, l'attività di mediazione viene
condotta su richiesta dell'autorità giudiziaria e viene
realizzata da un gruppo di lavoro composto da tecnici
appartenenti ai servizi minorili della giustizia, agli enti
locali, al settore del volontariato e al privato sociale.
Le sperimentazioni sono state avviate a Torino nel 1995,
poi successivamente a Milano, Bari, Roma, Trento e
Catanzaro.
Per le sedi di Torino, Milano, Bari e Trento sono stati
siglati protocolli di intesa tra il centro per la giustizia
minorile, la regione e gli enti locali, al fine di consentire
l'attuazione del progetto attraverso la definizione di impegni
in termini di risorse economiche e di personale. Tali
protocolli prevedono, inoltre, la firma o comunque l'accordo
esplicito e formale del presidente del tribunale per i
minorenni e del procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni. Per la sede di Roma sono stati
definiti accordi fra l'ufficio del servizio sociale per i
minorenni, i tribunali per i minorenni e il servizio di
mediazione.
Dopo oltre cinque anni di sperimentazione appare oggi
necessaria una disposizione normativa che definisca l'effetto
processuale della mediazione e della riparazione in relazione,
ai due istituti giuridici che già permettono di avviare
progetti di mediazione, l'articolo 27 e l'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, per
assicurare adeguate garanzie processuali e consentire una
efficace programmazione degli interventi.
Il finanziamento necessario per l'attuazione della
presente proposta di legge ed in particolare per l'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 6, può essere stimato
in 500.000 euro annui.