XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2705




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di offrire, attraverso un provvedimento di legge "leggero", una regolamentazione delle attività di mediazione penale in ambito minorile, attraverso l'introduzione di modifiche integrative alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
        La mediazione è un processo di risoluzione dei conflitti applicato in vari contesti familiare, sociale e penale, qualora il conflitto si configuri come reato.
        In ambito internazionale, è nota l'esperienza del Community Board degli Stati Uniti che interviene nei conflitti sociali prima che questi acquisiscano maggiore gravità ed assumano la configurazione di reati.
        In Canada, Gran Bretagna, Olanda, Austria e Norvegia sono state realizzate diverse esperienze che hanno una diversa connotazione in riferimento al contesto nazionale e alla specificità del quadro normativo. In Francia, la mediazione è una procedura alternativa che può risolversi con la rinuncia ad esercitare l'azione penale: il codice di procedura penale francese prevede che il procuratore della Repubblica possa attivare la mediazione dopo un accordo preliminare con le parti, con gli obiettivi di assicurare la riparazione del danno alla vittima, di porre fine al conflitto e di contribuire al reinserimento dell'autore del reato.
        In Austria, il cui ordinamento giuridico pure prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, il procuratore della Repubblica, dopo aver verificato l'ammissione di responsabilità da parte del minore e il consenso da parte della vittima, decide se può essere effettuata la mediazione. L'attività di mediazione, qualora si concluda con esito positivo, comporta l'archiviazione del caso.
        Oltre alle esperienze attuate in diversi Stati, la cultura della mediazione è stata accolta e sostenuta nella legislazione internazionale e comunitaria quale strumento di risoluzione dei conflitti che consente una risposta di giustizia riparativa, favorendo una responsabilizzazione dell'autore del reato, e fornendo una risposta alle esigenze di rafforzare il patto sociale nonché di ridurre la conflittualità, aumentando il senso di sicurezza del cittadino e confermando l'adesione a valori comuni.
        Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella riparativa fa riferimento ad una nuova concezione della sanzione penale che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale, rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, ad una serie di proposte e di opportunità che il soggetto, autore del reato, può cogliere per il proprio cambiamento, e ad una migliore considerazione degli interessi della vittima del reato, persona singola o società nel suo complesso.
        Gli interventi legislativi a livello internazionale e comunitario che auspicano l'introduzione della mediazione penale sono presenti in:

            1) Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, New York 29 novembre 1985 (articolo 11);

            2) Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, <articolo 40, paragrafo 3 lettera b)>;

            3) raccomandazione n. 87 (20) sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987;

            4) raccomandazione n. R (99) 19, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri relativa alla mediazione in materia penale (adottata dal Comitato dei Ministri in data 15 settembre 1999).

        Nel settore della giustizia minorile la mediazione penale è stata introdotta a livello sperimentale in seguito all'emanazione delle citate disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.
        In particolare, l'istituto della sospensione del processo e della messa alla prova (articolo 28, comma 2) prevede che: "(...) il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato". Tale indicazione ha introdotto i concetti di riparazione del danno e di riconciliazione con la vittima, aprendo quindi ampie possibilità sulle modalità di esecuzione di tali interventi. La norma, infatti, non definisce le modalità di realizzazione dell'intervento di conciliazione e di riparazione e neppure specifica le persone e gli enti incaricati di svolgerlo.
        All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 è comunque stabilito che: "In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali".
        Per l'applicazione della normativa, nell'elaborazione del progetto di messa alla prova, è prevalsa, inizialmente, un'interpretazione "simbolica" della riparazione e della riconciliazione, attraverso programmi di inserimento del minore in attività di utilità sociale, attribuendo a tale esperienza contenuti riparativi ed effetti riconciliativi tra soggetto e comunità sociale.
        La riparazione è stata quindi realizzata come partecipazione del minore ad interventi di volontariato sociale nell'ambito delle prestazioni svolte da enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato.
        Ne è derivato un ampliamento del sistema delle opportunità a beneficio del minore, mentre nessuna specifica misura è prevista a diretto beneficio della vittima del reato per la quale, anzi, la procedura penale minorile esclude positivamente (articolo 10) la possibilità di esercitare nello stesso processo penale l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato, costituendosi parte civile.
        A livello di sperimentazione, l'attuazione dell'attività di mediazione penale si è connotata, quindi, come possibile strumento di intervento a favore anche della vittima del reato, come percorso relazionale attraverso cui preparare, motivare e configurare la successiva definizione dell'attività riparatoria. In questo senso resta distinto il concetto di mediazione da quello di riparazione.
        Nelle sperimentazioni avviate in Italia, gli spazi giuridici individuati nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sono:

            a) l'articolo 9, che prescrive, nella fase delle indagini preliminari, di acquisire elementi utili alla valutazione delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore;

            b) l'articolo 27, che contempla la pronuncia di non luogo a procedere e quindi di non esercizio dell'azione penale per irrilevanza del fatto, prevedendo preliminarmente l'audizione del minorenne, dell'esercente la potestà dei genitori e della persona offesa dal reato;

            c) l'articolo 28, che prevede la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne, attraverso un provvedimento del giudice che può anche contenere prescrizioni dirette alla riparazione del danno e alla promozione di iniziative di conciliazione con la vittima. Inoltre, è previsto che il giudice, qualora valuti che la prova abbia avuto esito positivo, debba dichiarare con sentenza l'estinzione del reato.

        Nelle sperimentazioni di mediazione penale in ambito minorile attuate in Italia, l'attività di mediazione viene condotta su richiesta dell'autorità giudiziaria e viene realizzata da un gruppo di lavoro composto da tecnici appartenenti ai servizi minorili della giustizia, agli enti locali, al settore del volontariato e al privato sociale.
        Le sperimentazioni sono state avviate a Torino nel 1995, poi successivamente a Milano, Bari, Roma, Trento e Catanzaro.
        Per le sedi di Torino, Milano, Bari e Trento sono stati siglati protocolli di intesa tra il centro per la giustizia minorile, la regione e gli enti locali, al fine di consentire l'attuazione del progetto attraverso la definizione di impegni in termini di risorse economiche e di personale. Tali protocolli prevedono, inoltre, la firma o comunque l'accordo esplicito e formale del presidente del tribunale per i minorenni e del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Per la sede di Roma sono stati definiti accordi fra l'ufficio del servizio sociale per i minorenni, i tribunali per i minorenni e il servizio di mediazione.
        Dopo oltre cinque anni di sperimentazione appare oggi necessaria una disposizione normativa che definisca l'effetto processuale della mediazione e della riparazione in relazione, ai due istituti giuridici che già permettono di avviare progetti di mediazione, l'articolo 27 e l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, per assicurare adeguate garanzie processuali e consentire una efficace programmazione degli interventi.
        Il finanziamento necessario per l'attuazione della presente proposta di legge ed in particolare per l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, può essere stimato in 500.000 euro annui.




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