XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2705
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attività di mediazione).
1. All'articolo 9 delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
"2-bis. Il pubblico ministero o il giudice, in
qualunque stato e grado del procedimento, d'ufficio o su
richiesta dell'indagato, dell'imputato, dell'esercente la
potestà dei genitori, della parte lesa o dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia, dispongono che si
proceda all'attività di mediazione".
Art. 2.
(Effetti della mediazione).
1. All'articolo 27 delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma
2-bis, se l'attività di mediazione ha avuto esito
positivo, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di
non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se non deve
essere adottata una diversa formula di proscioglimento, per
intervenuta remissione della querela o per altra causa. Il
presente comma non si applica ai reati previsti dall'articolo
380, comma 2, del codice di procedura penale, e ai reati
previsti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66".
Art. 3.
(Sospensione processuale e mediazione).
1. L'articolo 28 delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è
sostituito dal seguente:
"Art. 28. (Sospensione del processo, mediazione e messa
alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, può
disporre con ordinanza la sospensione del processo quando
ritiene di dover valutare la personalità del minorenne
all'esito della prova e del tentativo di mediazione disposti a
norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non
superiore a tre anni, quando si procede per reati per i quali
è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel massimo a dodici anni; per un periodo non
superiore a un anno, negli altri casi. Durante tali periodi è
sospeso il corso della prescrizione.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida
il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia per lo svolgimento, in collaborazione con i servizi
locali, delle attività di mediazione, di trattamento e di
osservazione. Con la stessa ordinanza il giudice fissa
l'udienza per la pronunzia dei provvedimenti indicati
nell'articolo 29.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per
cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo
difensore.
4. Alla sospensione non si fa luogo se l'imputato
chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e
gravi violazioni delle prescrizioni imposte o di esito
negativo del tentativo di mediazione per cause ascrivibili al
minorenne".
Art. 4.
(Esiti della mediazione e della prova).
1. L'articolo 29 delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è
sostituto dal seguente:
"Art. 29. (Dichiarazione di estinzione del reato per
esito positivo della mediazione e della prova). - 1.
Nell'udienza successiva al termine del periodo di
sospensione, il giudice, tenuto conto della conclusione
positiva delle attività di mediazione, dell'osservanza delle
altre prescrizioni imposte, del buon comportamento complessivo
del minorenne e della favorevole evoluzione della sua
personalità, pronunzia sentenza di estinzione del reato per
esito positivo della prova. In caso contrario, provvede a
norma degli articoli 32 e 33".
Art. 5.
(Sospensione del processo, mediazione e messa alla
prova).
1. L'articolo 27 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è
sostituito dal seguente:
"Art. 27. (Sospensione del processo, mediazione e messa
alla prova). - 1. Il giudice provvede a norma dell'articolo
28 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 448, esclusivamente sulla base di un
progetto di intervento e di mediazione elaborato dai servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia, in
collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti
locali.
2. Il progetto di intervento e di mediazione
prevede, tra l'altro:
a) le modalità di coinvolgimento del minorenne,
del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
b) gli impegni specifici che il minorenne
assume;
c) le modalità di partecipazione al progetto degli
operatori della giustizia minorile e dell'ente locale;
d) il programma di mediazione e di riparazione, da
affidare all'agenzia di mediazione;
e) il tempo presumibilmente occorrente e le
previsioni di risultato;
f) le modalità di coinvolgimento e di
partecipazione della vittima.
3. I servizi di cui al comma 1 informano
periodicamente il giudice dell'attività svolta e
dell'evoluzione del progetto e propongono, se necessario,
modifiche di esso, anche relativamente alla durata. In caso di
ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni imposte o di
esito negativo della mediazione o delle attività di
riparazione per cause ascrivibili all'imputato, i servizi
riferiscono al giudice proponendo, se opportuno, la revoca del
provvedimento di sospensione.
4. Il presidente del collegio che ha disposto la
sospensione del processo e l'affidamento, o un componente del
collegio da lui delegato, può convocare davanti a sé
l'imputato, la parte lesa e gli operatori dei servizi per
ascoltarli in merito all'andamento o all'esito del progetto,
senza formalità di procedura.
5. Nel caso previsto dal comma 3, ultimo periodo, o
all'esito della convocazione disposta ai sensi del comma 4, il
giudice informa il pubblico ministero ai fini della
proposizione di eventuali richieste da parte di questo ultimo.
Il pubblico ministero può chiedere l'anticipazione
dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
ultimo periodo, delle disposizioni di cui al citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448".
Art. 6.
(Compiti dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia).
1. I servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia, di seguito denominati "servizi", formulano proposte
di mediazione, di propria iniziativa o su richiesta del
giudice o degli interessati.
2. I servizi, attraverso le agenzie di mediazione
convenzionate o direttamente, nel caso previsto dal comma 5,
svolgono l'attività di mediazione, in conformità alle
specifiche disposizioni di legge, e ne riferiscono gli esiti
all'autorità giudiziaria procedente, indicando succintamente
le modalità dell'avvenuta esecuzione dell'azione conciliativa
o riparatoria ovvero le ragioni dell'insuccesso
dell'iniziativa o della mancata esecuzione dell'attività
concordata.
3. Qualora le attività di mediazione implichino
prestazioni personali da parte del minorenne, i servizi
richiedono, se necessario, l'intervento e l'assistenza di
personale tecnico o di vigilanza dipendente dall'ente locale o
dalle istituzioni pubbliche o private nel cui ambito le
prestazioni sono effettuate. L'ente locale e le istituzioni
pubbliche o private osservano quanto prescritto dai servizi e
certificano il regolare svolgimento delle prestazioni ovvero
le ragioni del mancato o incompleto svolgimento.
4. Le spese relative a trasporti, mense, alloggio,
pagamento di premi assicurativi, contributi lavorativi e a
quanto altro necessario per l'espletamento della prestazione,
sono assunte a carico dei servizi ovvero dell'ente locale o
delle istituzioni a beneficio dei quali sono dirette le
prestazioni.
5. I servizi promuovono l'istituzione di agenzie
specializzate indipendenti per la mediazione penale e
stipulano convenzioni con esse. In mancanza di tali
opportunità, provvedono direttamente ad assicurare il servizio
di mediazione penale, utilizzando il personale dipendente
munito di titoli attestanti l'avvenuta frequenza di idonei
corsi di formazione e ritenuto adatto al compito.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi quattro mesi
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.