XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2704




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 691 del codice di procedura penale prevede espressamente, al comma 1, che "Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti"; il comma 2 prevede quindi che "Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti".
        Orbene, in materia di spese processuali penali, nei rapporti tra Stato e imputato non vige il principio della soccombenza, come emerge, altresì, dell'esame del combinato disposto degli articoli 542 e 427 del codice di procedura penale, i quali escludono che lo Stato possa essere chiamato a rifondere le spese sopportate dall'imputato prosciolto ovvero assolto, benché l'assistenza tecnica sia obbligatoria e non gratuita, garantita dall'articolo 24 della Costituzione come un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, da assicurare ai non abbienti in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
        In ordine alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, devesi rilevare che gli articoli 427 e 542 del codice di procedura penale prendono in esame una particolare fattispecie, relativa ai reati procedibili a querela di parte, prevedendo che nel caso di, rispettivamente, sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione "perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso", il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese predette nonché, quando ne è fatta domanda, alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto pur se, quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
        Inoltre, "se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda" (articolo 427, comma 3).
        A seguito della modifica costituzionale dell'articolo 111, è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio del giusto processo, che sancisce che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale".
        Se il concetto di "giusto" può considerarsi anche un parametro extra legislativo, direttamente ricollegabile all'articolo 2 della Costituzione, il principio del contraddittorio nel processo penale assume una valenza sia oggettiva - quindi inteso come pieno nella formazione della prova - sia soggettiva, ossia tale da assicurare il diritto dell'imputato a confrontarsi con l'accusatore, nell'ottica di un bilanciamento neutrale dei due diritti di difesa, da considerare su un piano di effettiva parità.
        A tale fine, è necessario rendere applicabile nella disciplina processualistica penale il principio della soccombenza, già previsto in quella civile, ove si dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
        Quest'ultimo accenno riguarda il compenso che il difensore ha diritto di percepire dal suo assistito, il quale, se riesce vittorioso, può "ripeterlo" dalla parte soccombente nei limiti in cui il giudice ritiene di potere effettivamente addossare a carico di quest'ultima la suddetta liquidazione, che opera anche nel caso in cui la parte vittoriosa sia ammessa al gratuito patrocinio ed in tale caso il difensore d'ufficio può percepire il compenso liquidato a favore del suo assistito.
        Si deve, peraltro, rilevare che tale regola generale conosce un temperamento - che attribuisce al giudice il potere, ampiamente discrezionale, di "compensare" parzialmente o per intero le spese tra le parti non soltanto quando la soccombenza non sia completamente attribuibile ad una sola parte, ma anche quando semplicemente ritenga che sussistano dei "giusti motivi" per compiere tale totale o parziale compensazione - il quale risulta oggetto di proposta di revisione in forza del disegno di legge governativo atto Camera 2229 - recante modifiche urgenti al codice di procedura civile - che, intervenendo sul secondo comma dell'articolo 92 del codice di procedura civile (articolo 2 del disegno di legge), richiede l'esplicita indicazione nella motivazione degli altri giusti motivi che giustificano la compensazione predetta; principio legittimo, da introdurre anche negli articoli della presente proposta di legge.
        In tale ottica, pertanto, appare auspicabile l'introduzione di una previsione normativa che statuisca il principio della soccombenza anche nel processo penale, attraverso la modifica degli articoli 427 e 541 del codice di procedura penale.




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