XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2704
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 691 del codice di
procedura penale prevede espressamente, al comma 1, che "Le
spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a
eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti
private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti";
il comma 2 prevede quindi che "Al recupero delle spese
processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione
del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo
le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti".
Orbene, in materia di spese processuali penali, nei
rapporti tra Stato e imputato non vige il principio della
soccombenza, come emerge, altresì, dell'esame del combinato
disposto degli articoli 542 e 427 del codice di procedura
penale, i quali escludono che lo Stato possa essere chiamato a
rifondere le spese sopportate dall'imputato prosciolto ovvero
assolto, benché l'assistenza tecnica sia obbligatoria e non
gratuita, garantita dall'articolo 24 della Costituzione come
un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento,
da assicurare ai non abbienti in coerenza con quanto previsto
dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
In ordine alle spese del procedimento anticipate dallo
Stato, devesi rilevare che gli articoli 427 e 542 del codice
di procedura penale prendono in esame una particolare
fattispecie, relativa ai reati procedibili a querela di parte,
prevedendo che nel caso di, rispettivamente, sentenza di non
luogo a procedere ovvero di assoluzione "perché il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso", il giudice condanna
il querelante al pagamento delle spese predette nonché, quando
ne è fatta domanda, alla rifusione delle spese sostenute
dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte
civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile
citato o intervenuto pur se, quando ricorrono giusti motivi,
le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
Inoltre, "se vi è colpa grave, il giudice può condannare
il querelante a risarcire i danni all'imputato e al
responsabile civile che ne abbiano fatto domanda" (articolo
427, comma 3).
A seguito della modifica costituzionale dell'articolo 111,
è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio del
giusto processo, che sancisce che "ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti
a giudice terzo e imparziale".
Se il concetto di "giusto" può considerarsi anche un
parametro extra legislativo, direttamente ricollegabile
all'articolo 2 della Costituzione, il principio del
contraddittorio nel processo penale assume una valenza sia
oggettiva - quindi inteso come pieno nella formazione della
prova - sia soggettiva, ossia tale da assicurare il diritto
dell'imputato a confrontarsi con l'accusatore, nell'ottica di
un bilanciamento neutrale dei due diritti di difesa, da
considerare su un piano di effettiva parità.
A tale fine, è necessario rendere applicabile nella
disciplina processualistica penale il principio della
soccombenza, già previsto in quella civile, ove si dispone che
il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a
lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a
favore dell'altra parte, e ne liquida l'ammontare insieme con
gli onorari di difesa.
Quest'ultimo accenno riguarda il compenso che il difensore
ha diritto di percepire dal suo assistito, il quale, se riesce
vittorioso, può "ripeterlo" dalla parte soccombente nei limiti
in cui il giudice ritiene di potere effettivamente addossare a
carico di quest'ultima la suddetta liquidazione, che opera
anche nel caso in cui la parte vittoriosa sia ammessa al
gratuito patrocinio ed in tale caso il difensore d'ufficio può
percepire il compenso liquidato a favore del suo assistito.
Si deve, peraltro, rilevare che tale regola generale
conosce un temperamento - che attribuisce al giudice il
potere, ampiamente discrezionale, di "compensare" parzialmente
o per intero le spese tra le parti non soltanto quando la
soccombenza non sia completamente attribuibile ad una sola
parte, ma anche quando semplicemente ritenga che sussistano
dei "giusti motivi" per compiere tale totale o parziale
compensazione - il quale risulta oggetto di proposta di
revisione in forza del disegno di legge governativo atto
Camera 2229 - recante modifiche urgenti al codice di procedura
civile - che, intervenendo sul secondo comma dell'articolo 92
del codice di procedura civile (articolo 2 del disegno di
legge), richiede l'esplicita indicazione nella motivazione
degli altri giusti motivi che giustificano la compensazione
predetta; principio legittimo, da introdurre anche negli
articoli della presente proposta di legge.
In tale ottica, pertanto, appare auspicabile
l'introduzione di una previsione normativa che statuisca il
principio della soccombenza anche nel processo penale,
attraverso la modifica degli articoli 427 e 541 del codice di
procedura penale.