XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2704
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 427 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice
condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese
sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito
parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile
civile citato o intervenuto e ne liquida l'ammontare insieme
con gli onorari di difesa. Quando ricorrono giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, le spese possono
essere compensate in tutto o in parte".
Art. 2.
1. L'articolo 541 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 541. (Condanna alle spese relative all'azione
civile). - 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di
restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna
l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento
delle spese processuali in favore della parte civile e ne
liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa salvo
che ritenga di disporne, per giusti motivi, esplicitamente
indicati nella motivazione, la compensazione totale o
parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata
nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal
difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta,
condanna la parte civile alla rifusione delle spese
processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile
per effetto dell'azione civile e ne liquida l'ammontare
insieme con gli onorari di difesa sempre che non ricorrano
giustificati motivi per la compensazione totale o parziale da
indicare esplicitamente nella motivazione. Se vi è colpa
grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni
causati all'imputato o al responsabile civile".
Art. 3.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 691 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il giudice, con la sentenza di
proscioglimento che assolve l'imputato per cause diverse dal
difetto di imputabilità, condanna lo Stato al rimborso delle
spese a favore dell'imputato e ne liquida l'ammontare insieme
con gli onorari di difesa, sempre che non ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale, da indicare
esplicitamente nella motivazione".