XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2704




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Quando ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, le spese possono essere compensate in tutto o in parte".


Art. 2.

        1. L'articolo 541 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 541. (Condanna alle spese relative all'azione civile). - 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, la compensazione totale o parziale.
        2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale da indicare esplicitamente nella motivazione. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile".


Art. 3.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 691 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Il giudice, con la sentenza di proscioglimento che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, condanna lo Stato al rimborso delle spese a favore dell'imputato e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa, sempre che non ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale, da indicare esplicitamente nella motivazione".



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