XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2699




        Onorevoli Colleghi! - In questi anni il nostro Paese ha provveduto alla riforma del sistema dei servizi per l'impiego e al decentramento del mercato del lavoro, attraverso interventi, sollecitati dall'Unione europea, che pongono il nostro sistema di servizi pubblici per il lavoro in modo coerente rispetto alle indicazioni dei diversi trattati e dei vertici europei sul lavoro.
        I recenti vertici di Barcellona, di Lussemburgo e di Lisbona confermano quanto stabilito dal Trattato di Amsterdam del 1997 sui princìpi e gli obiettivi che devono muovere le politiche del lavoro degli Stati membri: collegare i servizi per l'impiego alla realizzazione di una efficace e decentrata rete di politiche attive del lavoro.
        Una impostazione chiara e netta: passare dal finanziamento della disoccupazione ad interventi e strumenti volti ad aumentare il numero di occupati. Dal welfare al welfare to work.
        Una linea di intervento che nelle Nazioni europee in cui questa impostazione è stata seguita con più coerenza e decisione (per esempio Francia, Inghilterra, Irlanda e Spagna) ha determinato negli anni scorsi le performance più significative per quanto riguarda l'aumento dell'occupazione. Non a caso invece nei Paesi europei in cui in questi anni minore è stato lo sforzo per adeguare le politiche nazionali a questi obiettivi, minore è contestualmente stato l'impatto in termini di creazione di opportunità degli interventi realizzati.
        Tra i motivi che non hanno consentito all'Italia di godere fino in fondo, in termini di creazione di occupazione, dei vantaggi derivanti da un risanamento economico rafforzato da efficaci servizi per l'impiego, oltre ai ritardi delle riforme (il nostro sistema di servizi pubblici per l'impiego, per esempio, è stato realizzato con un ritardo di oltre vent'anni rispetto alla media europea) va senz'altro considerata l'assenza di un efficace sistema di programmi pubblici concertati per l'inserimento lavorativo e di una indennità generale e non contrattata destinata ad accompagnare il cittadino nella ricerca di lavoro.
        La combinazione tra accesso ad indennità di inserimento, generale e per condizione individuale, ed effettiva partecipazione a programmi locali di ricerca ed inserimento lavorativo costituisce da anni il mix che consente in molti Paesi europei di realizzare azioni efficaci per l'occupabilità (per esempio le mission locale in Francia e gli skill council in Gran Bretagna). Il sistema si basa sulla definizione e sulla realizzazione a livello locale, sulla base di parametri nazionali, di iniziative per la formazione, la ricerca e l'inserimento lavorativo che reggano sull'erogazione di una indennità di inserimento ai partecipanti ai programmi di intervento. La subordinazione nel sistema francese ed inglese, rispettivamente dal 1997 e dal 1996, dell'accesso all'indennità di disoccupazione alla effettiva partecipazione a programmi di questa natura rende esplicita la funzione pubblica del sostegno alla ricerca di occupazione. L'efficacia di questo approccio ha, tra l'altro, consentito all'Inghilterra di Blair di ottenere, quale risultato nel 2001, il tasso più elevato di occupati della sua storia.
        Il nostro ordinamento consente, a fronte del processo avviato dalla riforme Bassanini e Treu del 1997, di impostare interventi in grado di realizzare anche in Italia questo sistema di intervento, come conferma quanto stabilito dal decreto legislativo n. 181 del 2000, che costituisce il primo tentativo nel nostro Paese di realizzare misure di welfare to work, non a caso realizzato in modo inadeguato. La mancata riforma degli ammortizzatori sociali (in particolare: la mancata attuazione di quanto previsto dall'articolo 45 della legge n. 144 del 1999), l'assenza di una significativa indennità generale destinata anche ai giovani e agli inoccupati (chi non proviene da attività lavorativa) e l'assenza di una strategia comune tra la politiche del lavoro decentrate alle regioni e alle province (conseguenza di una poco efficace azione di coordinamento realizzata in questi mesi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) determinano tuttavia l'assenza nel nostro Paese di una rete pubblica in grado di promuovere politiche attive del lavoro a livello locale. Questo produce, tra l'altro, conseguenze negative per quanto riguarda:

            l'integrazione tra le politiche per la formazione, il lavoro e lo sviluppo;

            l'efficace utilizzo a livello locale delle risorse della programmazione nella regione;

            l'inefficacia degli interventi realizzati dai servizi per l'impiego.

        L'intervento della presente proposta di legge è, quindi, assolutamente in linea con le novità che lentamente il nostro legislatore sta introducendo per garantire ai disoccupati i servizi di orientamento e l'accesso a programmi di inserimento al lavoro e si pone quale obiettivo quello di collegare, in via sperimentale nelle regioni del Mezzogiorno, la funzione dei nuovi servizi per l'impiego alla realizzazione di programmi di inserimento al lavoro che poggino sull'erogazione di una indennità di partecipazione.
        E' essenziale infatti collegare la partecipazione a questi programmi ad una forma di indennità di incentivazione, come avviene nei Paesi europei, concessa sulla base di due requisiti: l'assenza di un lavoro e la partecipazione attiva a programmi per la ricerca di lavoro.
        Si sperimenta quindi nel Sud un sistema di politica attiva con indennità di partecipazione; passando in questo modo da politiche passive al finanziamento di programmi pubblici e locali di inserimento al lavoro e alla partecipazione alle attività di formazione ed inserimento.
        Tale diritto è individuale ma subordinato alla effettiva partecipazione ad un percorso pubblico, organizzato a livello locale dal sistema dei servizi per l'impiego su standard europei, con assistenza nazionale e con finanziamenti nazionali.
        Il sistema di intervento costituisce una azione per ora limitata nelle aree del Paese con maggiore difficoltà sia nelle opportunità di impiego che nella funzione dei servizi pubblici, coerentemente con le indicazioni dei vertici di Lisbona e di Barcellona e con la riforma dei servizi per l'impiego e degli ammortizzatori sociali.
        Vanno inoltre considerate le norme che tendono altresì a realizzare i seguenti obiettivi:

            favorire una maggiore armonia tra i diversi livelli istituzionali ed amministrativi destinatari degli interventi di politica del lavoro;

            finalizzare in modo puntuale e coerente le funzioni dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di Italia Lavoro Spa e delle agenzie regionali, quali enti strumentali per l'assistenza tecnica, senza confondere o duplicare le relative funzioni;

            strutturare, nell'ambito del sistema pubblico, un sistema di verifica costante delle competenze e delle opportunità lavorative e formative;

            favorire nella progettazione degli interventi il rapporto tra strutture pubbliche e private;

            provvedere ad incentivare l'assunzione del partecipante ai programmi attraverso un bonus per il datore di lavoro.

        Va, infine, considerato come per il finanziamento di questo intervento, che viene avviato in via sperimentale per un triennio, una parte consistente delle risorse derivi, per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione di programmi di inserimento, dalle risorse attribuite alle province per i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, direttamente dalla legge finanziaria per il 2002 (con successive proroghe della misura) ed indirettamente dalle ingenti risorse attribuite dai programmi operativi regionali per la progettazione delle misure relative all'occupabilità e alla formazione.
        Per quanto riguarda il finanziamento dell'indennità di inserimento, una significativa quota parte per i disoccupati viene reperita sulle risorse che verrebbero altrimenti erogate nella forma di indennità ordinaria di disoccupazione.
        Quanto previsto dalla presente proposta di legge consente, quindi, una forte accelerazione del nostro sistema pubblico del lavoro verso la promozione di interventi di politica attiva e per favorire l'aumento dell'occupazione e dell'occupabilità.


COPERTURA PER INDENNITA' DI INSERIMENTO

        La rilevazione ISTAT delle forze di lavoro relative al mese di gennaio 2002 indica il numero dei disoccupati, pari a 2.172 mila unità di cui 1.406 mila (64,7 per cento) nel Mezzogiorno (dati destagionalizzati).
        L'articolo 3 della presente proposta di legge prevede un'indennità di inserimento lavorativo da collegare alla partecipazione ad attività connesse ai programmi di formazione ed inserimento il cui ammontare è pari a 500 euro al mese (6.000 euro su base annua) per il disoccupato con un'età inferiore ai 32 anni, e di 700 euro al mese(8.400 euro su base annua) per quello con età superiore; un'indennità "sostitutiva di qualsiasi altra forma di indennizzo od ammortizzatore".
        Il programma di inserimento può variare in via ordinaria dai sei mesi ai ventiquattro mesi, con una durata media presumibile di dodici mesi.
        Si può ragionevolmente prevedere la partecipazione a tali programmi di inserimento lavorativi di circa 300 mila disoccupati l'anno.
        Valutando che circa i due terzi dei partecipanti avrà un'età inferiore ai 32 anni, il costo complessivo dell'indennità si può calcolare come segue:

anno 2003 (e 2004)

            a) sotto i 32 anni: 200.000 unità x 6.000 euro = 1.200 milioni di euro;

            b) sopra i 32 anni: 100.000 unità x 8.400 euro = 844 milioni di euro;

            totale = 2.044 milioni di euro;
(3.959 miliardi di lire).

        Ma l'indennità di inserimento sostituisce altre indennità, in pratica i diversi trattamenti di disoccupazione (inclusa l'indennità di mobilità) per i quali l'INPS ha erogato nel 2000 (ultimi dati disponibili) complessivamente circa 5.500 miliardi di lire (pari a 2.840.512 euro). Considerando che a gennaio 2001 i disoccupati erano 2.340 mila si può ipotizzare una "media" di 2.350.000 lire (pari a 1215 euro) a disoccupato su base annua.
        Pertanto, con l'introduzione dell'indennità di inserimento, la spesa per gli altri trattamenti di disoccupazione diminuirà di:

            anno 2003 (e 2004): 2.350.000 x 300.000 = 705 miliardi di lire (pari a 364.102.114 euro).

        Dunque il costo effettivo dell'indennità di inserimento diventa:

            2003 (e 2004): 3.959 miliardi - 705 miliardi = 3.254 miliardi di lire (pari a 1.680 milioni di euro).

        L'articolo 6 della presente proposta di legge provvede dunque alla corrispondente copertura finanziaria tramite l'introduzione graduale della Carbon tax, già deliberata con l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998. Come è noto si tratta dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata dall'Italia, con la legge n. 65 del 1994 e del recepimento delle indicazioni scaturite dalla Conferenza di Kyoto del 1^-11 dicembre 1997.




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