XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2699
Onorevoli Colleghi! - In questi anni il nostro Paese ha
provveduto alla riforma del sistema dei servizi per l'impiego
e al decentramento del mercato del lavoro, attraverso
interventi, sollecitati dall'Unione europea, che pongono il
nostro sistema di servizi pubblici per il lavoro in modo
coerente rispetto alle indicazioni dei diversi trattati e dei
vertici europei sul lavoro.
I recenti vertici di Barcellona, di Lussemburgo e di
Lisbona confermano quanto stabilito dal Trattato di Amsterdam
del 1997 sui princìpi e gli obiettivi che devono muovere le
politiche del lavoro degli Stati membri: collegare i servizi
per l'impiego alla realizzazione di una efficace e decentrata
rete di politiche attive del lavoro.
Una impostazione chiara e netta: passare dal finanziamento
della disoccupazione ad interventi e strumenti volti ad
aumentare il numero di occupati. Dal welfare al
welfare to work.
Una linea di intervento che nelle Nazioni europee in cui
questa impostazione è stata seguita con più coerenza e
decisione (per esempio Francia, Inghilterra, Irlanda e Spagna)
ha determinato negli anni scorsi le performance più
significative per quanto riguarda l'aumento dell'occupazione.
Non a caso invece nei Paesi europei in cui in questi anni
minore è stato lo sforzo per adeguare le politiche nazionali a
questi obiettivi, minore è contestualmente stato l'impatto in
termini di creazione di opportunità degli interventi
realizzati.
Tra i motivi che non hanno consentito all'Italia di godere
fino in fondo, in termini di creazione di occupazione, dei
vantaggi derivanti da un risanamento economico rafforzato da
efficaci servizi per l'impiego, oltre ai ritardi delle riforme
(il nostro sistema di servizi pubblici per l'impiego, per
esempio, è stato realizzato con un ritardo di oltre vent'anni
rispetto alla media europea) va senz'altro considerata
l'assenza di un efficace sistema di programmi pubblici
concertati per l'inserimento lavorativo e di una indennità
generale e non contrattata destinata ad accompagnare il
cittadino nella ricerca di lavoro.
La combinazione tra accesso ad indennità di inserimento,
generale e per condizione individuale, ed effettiva
partecipazione a programmi locali di ricerca ed inserimento
lavorativo costituisce da anni il mix che consente in
molti Paesi europei di realizzare azioni efficaci per
l'occupabilità (per esempio le mission locale in Francia
e gli skill council in Gran Bretagna). Il sistema si
basa sulla definizione e sulla realizzazione a livello locale,
sulla base di parametri nazionali, di iniziative per la
formazione, la ricerca e l'inserimento lavorativo che reggano
sull'erogazione di una indennità di inserimento ai
partecipanti ai programmi di intervento. La subordinazione nel
sistema francese ed inglese, rispettivamente dal 1997 e dal
1996, dell'accesso all'indennità di disoccupazione alla
effettiva partecipazione a programmi di questa natura rende
esplicita la funzione pubblica del sostegno alla ricerca di
occupazione. L'efficacia di questo approccio ha, tra l'altro,
consentito all'Inghilterra di Blair di ottenere, quale
risultato nel 2001, il tasso più elevato di occupati della sua
storia.
Il nostro ordinamento consente, a fronte del processo
avviato dalla riforme Bassanini e Treu del 1997, di impostare
interventi in grado di realizzare anche in Italia questo
sistema di intervento, come conferma quanto stabilito dal
decreto legislativo n. 181 del 2000, che costituisce il primo
tentativo nel nostro Paese di realizzare misure di welfare
to work, non a caso realizzato in modo inadeguato. La
mancata riforma degli ammortizzatori sociali (in particolare:
la mancata attuazione di quanto previsto dall'articolo 45
della legge n. 144 del 1999), l'assenza di una significativa
indennità generale destinata anche ai giovani e agli
inoccupati (chi non proviene da attività lavorativa) e
l'assenza di una strategia comune tra la politiche del lavoro
decentrate alle regioni e alle province (conseguenza di una
poco efficace azione di coordinamento realizzata in questi
mesi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
determinano tuttavia l'assenza nel nostro Paese di una rete
pubblica in grado di promuovere politiche attive del lavoro a
livello locale. Questo produce, tra l'altro, conseguenze
negative per quanto riguarda:
l'integrazione tra le politiche per la formazione, il
lavoro e lo sviluppo;
l'efficace utilizzo a livello locale delle risorse della
programmazione nella regione;
l'inefficacia degli interventi realizzati dai servizi
per l'impiego.
L'intervento della presente proposta di legge è, quindi,
assolutamente in linea con le novità che lentamente il nostro
legislatore sta introducendo per garantire ai disoccupati i
servizi di orientamento e l'accesso a programmi di inserimento
al lavoro e si pone quale obiettivo quello di collegare, in
via sperimentale nelle regioni del Mezzogiorno, la funzione
dei nuovi servizi per l'impiego alla realizzazione di
programmi di inserimento al lavoro che poggino sull'erogazione
di una indennità di partecipazione.
E' essenziale infatti collegare la partecipazione a questi
programmi ad una forma di indennità di incentivazione, come
avviene nei Paesi europei, concessa sulla base di due
requisiti: l'assenza di un lavoro e la partecipazione attiva a
programmi per la ricerca di lavoro.
Si sperimenta quindi nel Sud un sistema di politica attiva
con indennità di partecipazione; passando in questo modo da
politiche passive al finanziamento di programmi pubblici e
locali di inserimento al lavoro e alla partecipazione alle
attività di formazione ed inserimento.
Tale diritto è individuale ma subordinato alla effettiva
partecipazione ad un percorso pubblico, organizzato a livello
locale dal sistema dei servizi per l'impiego su standard
europei, con assistenza nazionale e con finanziamenti
nazionali.
Il sistema di intervento costituisce una azione per ora
limitata nelle aree del Paese con maggiore difficoltà sia
nelle opportunità di impiego che nella funzione dei servizi
pubblici, coerentemente con le indicazioni dei vertici di
Lisbona e di Barcellona e con la riforma dei servizi per
l'impiego e degli ammortizzatori sociali.
Vanno inoltre considerate le norme che tendono altresì a
realizzare i seguenti obiettivi:
favorire una maggiore armonia tra i diversi livelli
istituzionali ed amministrativi destinatari degli interventi
di politica del lavoro;
finalizzare in modo puntuale e coerente le funzioni
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL) di Italia Lavoro Spa e delle agenzie
regionali, quali enti strumentali per l'assistenza tecnica,
senza confondere o duplicare le relative funzioni;
strutturare, nell'ambito del sistema pubblico, un
sistema di verifica costante delle competenze e delle
opportunità lavorative e formative;
favorire nella progettazione degli interventi il
rapporto tra strutture pubbliche e private;
provvedere ad incentivare l'assunzione del partecipante
ai programmi attraverso un bonus per il datore di
lavoro.
Va, infine, considerato come per il finanziamento di
questo intervento, che viene avviato in via sperimentale per
un triennio, una parte consistente delle risorse derivi, per
quanto riguarda la progettazione e la realizzazione di
programmi di inserimento, dalle risorse attribuite alle
province per i servizi per l'impiego e le politiche attive del
lavoro, direttamente dalla legge finanziaria per il 2002 (con
successive proroghe della misura) ed indirettamente dalle
ingenti risorse attribuite dai programmi operativi regionali
per la progettazione delle misure relative all'occupabilità e
alla formazione.
Per quanto riguarda il finanziamento dell'indennità di
inserimento, una significativa quota parte per i disoccupati
viene reperita sulle risorse che verrebbero altrimenti erogate
nella forma di indennità ordinaria di disoccupazione.
Quanto previsto dalla presente proposta di legge consente,
quindi, una forte accelerazione del nostro sistema pubblico
del lavoro verso la promozione di interventi di politica
attiva e per favorire l'aumento dell'occupazione e
dell'occupabilità.
COPERTURA PER INDENNITA' DI INSERIMENTO
La rilevazione ISTAT delle forze di lavoro relative al
mese di gennaio 2002 indica il numero dei disoccupati, pari a
2.172 mila unità di cui 1.406 mila (64,7 per cento) nel
Mezzogiorno (dati destagionalizzati).
L'articolo 3 della presente proposta di legge prevede
un'indennità di inserimento lavorativo da collegare alla
partecipazione ad attività connesse ai programmi di formazione
ed inserimento il cui ammontare è pari a 500 euro al mese
(6.000 euro su base annua) per il disoccupato con un'età
inferiore ai 32 anni, e di 700 euro al mese(8.400 euro su base
annua) per quello con età superiore; un'indennità "sostitutiva
di qualsiasi altra forma di indennizzo od ammortizzatore".
Il programma di inserimento può variare in via ordinaria
dai sei mesi ai ventiquattro mesi, con una durata media
presumibile di dodici mesi.
Si può ragionevolmente prevedere la partecipazione a tali
programmi di inserimento lavorativi di circa 300 mila
disoccupati l'anno.
Valutando che circa i due terzi dei partecipanti avrà
un'età inferiore ai 32 anni, il costo complessivo
dell'indennità si può calcolare come segue:
anno 2003 (e 2004)
a) sotto i 32 anni: 200.000 unità x 6.000 euro =
1.200 milioni di euro;
b) sopra i 32 anni: 100.000 unità x 8.400 euro =
844 milioni di euro;
totale = 2.044 milioni di euro;
(3.959 miliardi di lire).
Ma l'indennità di inserimento sostituisce altre indennità,
in pratica i diversi trattamenti di disoccupazione (inclusa
l'indennità di mobilità) per i quali l'INPS ha erogato nel
2000 (ultimi dati disponibili) complessivamente circa 5.500
miliardi di lire (pari a 2.840.512 euro). Considerando che a
gennaio 2001 i disoccupati erano 2.340 mila si può ipotizzare
una "media" di 2.350.000 lire (pari a 1215 euro) a disoccupato
su base annua.
Pertanto, con l'introduzione dell'indennità di
inserimento, la spesa per gli altri trattamenti di
disoccupazione diminuirà di:
anno 2003 (e 2004): 2.350.000 x 300.000 = 705 miliardi
di lire (pari a 364.102.114 euro).
Dunque il costo effettivo dell'indennità di inserimento
diventa:
2003 (e 2004): 3.959 miliardi - 705 miliardi = 3.254
miliardi di lire (pari a 1.680 milioni di euro).
L'articolo 6 della presente proposta di legge provvede
dunque alla corrispondente copertura finanziaria tramite
l'introduzione graduale della Carbon tax, già deliberata
con l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998. Come è noto si
tratta dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici ratificata dall'Italia, con la
legge n. 65 del 1994 e del recepimento delle indicazioni
scaturite dalla Conferenza di Kyoto del 1^-11 dicembre
1997.