XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2699
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Programmi di formazione, di ricerca e di inserimento
lavorativo).
1. Le persone in cerca di occupazione destinatarie degli
interventi dei servizi per l'impiego, residenti nelle aree di
cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1290/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, ed iscritte ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 luglio 2000, n. 442, negli elenchi anagrafici dei centri per
l'impiego sono chiamati entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge a svolgere il colloquio di
orientamento di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, da realizzare con relativo bilancio di prossimità e
verifica delle competenze presso il centro per l'impiego della
provincia di residenza in cui risultino iscritti.
2. A seguito dell'esito del colloquio di orientamento i
servizi provinciali per l'impiego provvedono ad avviare la
persona in cerca di occupazione in programmi di formazione,
ricerca ed inserimento al lavoro, realizzati dai servizi per
l'impiego con l'assistenza della commissione regionale per
l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni, in funzione degli
standard e delle azioni di intervento di cui al comma 5
dell'articolo 2 della presente legge ed avvalendosi
dell'assistenza tecnica nazionale definita ai sensi del comma
6 del medesimo articolo 2.
3. I programmi di formazione, di ricerca e di inserimento
lavorativo sono realizzati in riferimento ad un Piano
sperimentale nazionale di politica attiva di durata triennale
promosso dal Governo, elaborato con l'assistenza dell'Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL) e di Italia Lavoro Spa, previo confronto con le parti
sociali, le regioni e gli enti locali.
4. I programmi di formazione, di ricerca e di inserimento
lavorativo tengono conto del deficit di occupabilità
della persona, verificato dal centro per l'impiego e
monitorato dalla commissione regionale per l'impiego di cui al
comma 2, e sono promossi in funzione degli standard di
qualità dei servizi per l'impiego definiti dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
5. Il Governo provvede al finanziamento di programmi di
formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo per le
persone in cerca di occupazione di cui al comma 1 tali da
realizzare la partecipazione ed il coinvolgimento di un numero
minimo di destinatari stabilito in duecento mila unità per
l'anno 2002 ed in quattrocento mila per gli anni 2003 e
2004.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono stabilite le norme relative alla ripartizione
delle risorse per il finanziamento della progettazione dei
programmi e per le indennità di inserimento per provincia, in
considerazione del livello di occupati presente in ogni
provincia e sulla base dei criteri già definiti ai sensi del
comma 88 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nonché i criteri attuativi della presente legge.
7. Le regioni possono prevedere risorse integrative
destinate ad estendere la partecipazione ai programmi di
formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo.
Art. 2.
(Organizzazione dei programmi di formazione, di ricerca e
di inserimento lavorativo).
1. I programmi di formazione, di ricerca e di inserimento
lavorativo di cui all'articolo 1 sono realizzati dai servizi
per l'impiego in relazione alla promozione di interventi della
programmazione regionale del Fondo sociale europeo per
l'occupabilità e di politiche attive del lavoro tenuto conto
delle indicazioni fornite dalla commissione regionale
permanente tripartita e dalla commissione provinciale in
materia di promozione dell'occupazione.
2. I programmi di formazione, di ricerca e di inserimento
lavorativo sono realizzati a livello provinciale attraverso
l'assistenza tecnica delle commissioni regionali per l'impiego
e con riferimento ad azioni di sistema e programmi di
riferimento definiti a livello nazionale dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in relazione alle diverse
condizioni individuali e al deficit di occupabilità
rilevato.
3. La durata dei programmi di formazione, di ricerca e di
inserimento al lavoro è definita in relazione al deficit
di occupabilità rilevato per un periodo da un minimo di sei
mesi ad un massimo di ventiquattro mesi, non prorogabile.
4. Nel caso permangano per la persona condizioni di
difficoltà all'inserimento lavorativo riscontrate dagli
esperti e progettisti formativi dei servizi per l'impiego è
possibile accedere ad un ulteriore programma, fino ad una
partecipazione complessiva ai programmi da parte della persona
in cerca di occupazione comunque non superiore a ventiquattro
mesi.
5. Per la elaborazione dei contenuti formativi dei
programmi di inserimento nazionali e per la definizione degli
standard delle azioni di ricerca e di inserimento, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale della
consulenza scientifica dell'ISFOL, con particolare riferimento
alla riproducibilità di analoghi programmi promossi in Paesi
dell'Unione europea, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
6. Per l'assistenza tecnica alle regioni e alle province
per la organizzazione, la comunicazione, la gestione e la
realizzazione dei programmi di formazione, di ricerca e di
inserimento lavorativo il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali si avvale, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di
Italia Lavoro Spa.
7. Per il finanziamento della progettazione e
dell'assistenza tecnica nazionale dei programmi di formazione
e di inserimento lavorativo si provvede attraverso il
rifinanziamento annuale nella misura di 150 milioni di euro
della somma stanziata ai sensi del comma 88 dell'articolo 52
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il sistema dei
servizi per l'impiego.
8. Per il finanziamento delle attività di formazione, di
ricerca e di inserimento lavorativo si provvede attraverso
specifiche destinazioni con riserva di legge nell'ambito delle
risorse attribuite alle province dalla programmazione
regionale del Fondo sociale europeo per l'occupabilità e le
pari opportunità, in relazione ai programmi operativi per il
2002, 2003 e 2004.
Art. 3.
(Indennità di inserimento).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, alle persone in cerca
di occupazione iscritte agli elenchi anagrafici dei centri per
l'impiego e provviste della scheda professionale di cui
all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e residenti
nelle aeree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.
1290/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che accedano,
completato il percorso di orientamento presso i citati centri
per l'impiego, ai programmi di formazione, di ricerca e di
inserimento lavorativo, è attribuita una indennità di
inserimento.
2. L'indennità di inserimento è erogata in via
sperimentale per un periodo di tre anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge ed è sostitutiva di
qualsiasi altra forma di indennizzo o di indennità. Qualora il
destinatario dell'intervento usufruisca di altre indennità o
ammortizzatori può optare per l'accesso al regime di indennità
di maggiore convenienza fino alla sua scadenza.
3. L'indennità di inserimento è concessa al termine di
ogni bimestre di partecipazione alle attività dei programmi di
formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo, previa
verifica della effettiva partecipazione alle attività da parte
dei responsabili dei centri per l'impiego preposti
all'attuazione dei programmi.
4. L'indennità di inserimento non costituisce reddito ed è
stabilita nella misura di 500 euro per la persona in cerca di
occupazione che abbia un'età anagrafica inferiore a trentadue
anni e di 700 euro per la persona in cerca di occupazione che
abbia un'età anagrafica superiore a trentadue anni.
Art. 4.
(Criteri di attribuzione
dell'indennità di inserimento).
1. L'indennità di inserimento è erogata al destinatario
dell'intervento di politica attiva fino al termine del
programma di formazione, di ricerca e di inserimento
lavorativo cui partecipa o fino all'assunzione
dell'interessato con un contratto di lavoro di durata
superiore a sei mesi.
2. Qualora venga individuata una opportunità di impiego
per il lavoratore nel corso dello svolgimento del programma,
in relazione a quanto previsto del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, al datore di lavoro è concesso un
bonus di inserimento costituito dall'ammontare delle
risorse non attribuite al lavoratore fino al termine del
programma in cui è coinvolto.
3. Il lavoratore che partecipa ai programmi di formazione,
di ricerca e di inserimento che rifiuta una eventuale offerta
di impiego, sulla base dei criteri di accettazione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, perde il diritto
all'indennità di inserimento, pur mantenendo la titolarità
della partecipazione al programma medesimo.
Art. 5.
(Verifica della sperimentazione).
1. Al termine della sperimentazione triennale di cui al
comma 2 dell'articolo 3, il Governo presenta, entro tre mesi
al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente
legge e provvede ad una verifica con le parti sociali degli
effetti del sistema di intervento realizzato nonché alla sua
eventuale modifica, integrazione, proroga o stabilizzazione
attraverso uno specifico provvedimento normativo che ne
realizza il definitivo raccordo con il sistema dei servizi per
l'impiego o degli ammortizzatori sociali.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 1.680 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004, si provvede mediante il gettito derivante dal
comma 2.
2. Per gli anni 2003 e 2004 gli aumenti intermedi delle
aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul
coke di petrolio, sull'Orimulsion (NC 2714),
nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura
delle aliquote decorrenti dal 1^ gennaio 2005, da stabilire
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come
previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono determinati in misura tale da determinare
maggiori entrate annue pari ad almeno 1.680 milioni di euro.