XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2699




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Programmi di formazione, di ricerca e di inserimento
lavorativo).

        1. Le persone in cerca di occupazione destinatarie degli interventi dei servizi per l'impiego, residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1290/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ed iscritte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego sono chiamati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a svolgere il colloquio di orientamento di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, da realizzare con relativo bilancio di prossimità e verifica delle competenze presso il centro per l'impiego della provincia di residenza in cui risultino iscritti.
        2. A seguito dell'esito del colloquio di orientamento i servizi provinciali per l'impiego provvedono ad avviare la persona in cerca di occupazione in programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro, realizzati dai servizi per l'impiego con l'assistenza della commissione regionale per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, in funzione degli standard e delle azioni di intervento di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge ed avvalendosi dell'assistenza tecnica nazionale definita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 2.
        3. I programmi di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo sono realizzati in riferimento ad un Piano sperimentale nazionale di politica attiva di durata triennale promosso dal Governo, elaborato con l'assistenza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e di Italia Lavoro Spa, previo confronto con le parti sociali, le regioni e gli enti locali.
        4. I programmi di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo tengono conto del deficit di occupabilità della persona, verificato dal centro per l'impiego e monitorato dalla commissione regionale per l'impiego di cui al comma 2, e sono promossi in funzione degli standard di qualità dei servizi per l'impiego definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        5. Il Governo provvede al finanziamento di programmi di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo per le persone in cerca di occupazione di cui al comma 1 tali da realizzare la partecipazione ed il coinvolgimento di un numero minimo di destinatari stabilito in duecento mila unità per l'anno 2002 ed in quattrocento mila per gli anni 2003 e 2004.
        6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le norme relative alla ripartizione delle risorse per il finanziamento della progettazione dei programmi e per le indennità di inserimento per provincia, in considerazione del livello di occupati presente in ogni provincia e sulla base dei criteri già definiti ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i criteri attuativi della presente legge.
        7. Le regioni possono prevedere risorse integrative destinate ad estendere la partecipazione ai programmi di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo.


Art. 2.

(Organizzazione dei programmi di formazione, di ricerca e
di inserimento lavorativo).

        1. I programmi di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1 sono realizzati dai servizi per l'impiego in relazione alla promozione di interventi della programmazione regionale del Fondo sociale europeo per l'occupabilità e di politiche attive del lavoro tenuto conto delle indicazioni fornite dalla commissione regionale permanente tripartita e dalla commissione provinciale in materia di promozione dell'occupazione.
        2. I programmi di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo sono realizzati a livello provinciale attraverso l'assistenza tecnica delle commissioni regionali per l'impiego e con riferimento ad azioni di sistema e programmi di riferimento definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle diverse condizioni individuali e al deficit di occupabilità rilevato.
        3. La durata dei programmi di formazione, di ricerca e di inserimento al lavoro è definita in relazione al deficit di occupabilità rilevato per un periodo da un minimo di sei mesi ad un massimo di ventiquattro mesi, non prorogabile.
        4. Nel caso permangano per la persona condizioni di difficoltà all'inserimento lavorativo riscontrate dagli esperti e progettisti formativi dei servizi per l'impiego è possibile accedere ad un ulteriore programma, fino ad una partecipazione complessiva ai programmi da parte della persona in cerca di occupazione comunque non superiore a ventiquattro mesi.
        5. Per la elaborazione dei contenuti formativi dei programmi di inserimento nazionali e per la definizione degli standard delle azioni di ricerca e di inserimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale della consulenza scientifica dell'ISFOL, con particolare riferimento alla riproducibilità di analoghi programmi promossi in Paesi dell'Unione europea, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        6. Per l'assistenza tecnica alle regioni e alle province per la organizzazione, la comunicazione, la gestione e la realizzazione dei programmi di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di Italia Lavoro Spa.
        7. Per il finanziamento della progettazione e dell'assistenza tecnica nazionale dei programmi di formazione e di inserimento lavorativo si provvede attraverso il rifinanziamento annuale nella misura di 150 milioni di euro della somma stanziata ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il sistema dei servizi per l'impiego.
        8. Per il finanziamento delle attività di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo si provvede attraverso specifiche destinazioni con riserva di legge nell'ambito delle risorse attribuite alle province dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo per l'occupabilità e le pari opportunità, in relazione ai programmi operativi per il 2002, 2003 e 2004.


Art. 3.

(Indennità di inserimento).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, alle persone in cerca di occupazione iscritte agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e provviste della scheda professionale di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e residenti nelle aeree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1290/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che accedano, completato il percorso di orientamento presso i citati centri per l'impiego, ai programmi di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo, è attribuita una indennità di inserimento.
        2. L'indennità di inserimento è erogata in via sperimentale per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sostitutiva di qualsiasi altra forma di indennizzo o di indennità. Qualora il destinatario dell'intervento usufruisca di altre indennità o ammortizzatori può optare per l'accesso al regime di indennità di maggiore convenienza fino alla sua scadenza.
        3. L'indennità di inserimento è concessa al termine di ogni bimestre di partecipazione alle attività dei programmi di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo, previa verifica della effettiva partecipazione alle attività da parte dei responsabili dei centri per l'impiego preposti all'attuazione dei programmi.
        4. L'indennità di inserimento non costituisce reddito ed è stabilita nella misura di 500 euro per la persona in cerca di occupazione che abbia un'età anagrafica inferiore a trentadue anni e di 700 euro per la persona in cerca di occupazione che abbia un'età anagrafica superiore a trentadue anni.


Art. 4.

(Criteri di attribuzione
dell'indennità di inserimento).

        1. L'indennità di inserimento è erogata al destinatario dell'intervento di politica attiva fino al termine del programma di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo cui partecipa o fino all'assunzione dell'interessato con un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi.
        2. Qualora venga individuata una opportunità di impiego per il lavoratore nel corso dello svolgimento del programma, in relazione a quanto previsto del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, al datore di lavoro è concesso un bonus di inserimento costituito dall'ammontare delle risorse non attribuite al lavoratore fino al termine del programma in cui è coinvolto.
        3. Il lavoratore che partecipa ai programmi di formazione, di ricerca e di inserimento che rifiuta una eventuale offerta di impiego, sulla base dei criteri di accettazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, perde il diritto all'indennità di inserimento, pur mantenendo la titolarità della partecipazione al programma medesimo.


Art. 5.

(Verifica della sperimentazione).

        1. Al termine della sperimentazione triennale di cui al comma 2 dell'articolo 3, il Governo presenta, entro tre mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e provvede ad una verifica con le parti sociali degli effetti del sistema di intervento realizzato nonché alla sua eventuale modifica, integrazione, proroga o stabilizzazione attraverso uno specifico provvedimento normativo che ne realizza il definitivo raccordo con il sistema dei servizi per l'impiego o degli ammortizzatori sociali.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.680 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante il gettito derivante dal comma 2.
        2. Per gli anni 2003 e 2004 gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'Orimulsion (NC 2714), nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1^ gennaio 2005, da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono determinati in misura tale da determinare maggiori entrate annue pari ad almeno 1.680 milioni di euro.



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