XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2697
Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo della presente
proposta di legge è quello di affrontare, nella maniera il più
possibile completa, il problema del credito alle nuove
iniziative nelle aree meridionali del Paese.
Si tratta di un problema di grande rilevanza che i
proponenti vogliono affrontare soffermandosi su diversi
profili problematici e attraverso un confronto con le
esperienze straniere di maggiore importanza.
La prima linea di azione ha come obiettivo la creazione di
strumenti di microcrediti per favorire la nascita di piccole
imprese. I microcrediti si stanno affermando, in altri
ordinamenti, come uno dei tasselli mancanti per la creazione
di impresa. I costi di istruttoria, la scarsa capacità di dare
garanzie reali dei piccoli imprenditori costituiscono ostacoli
ad un'efficace e trasparente concessione di crediti di piccole
dimensioni. D'altra parte è assente, in Italia, una rete di
soggetti, che negli altri ordinamenti è spesso rappresentata
da soggetti del terzo settore, capaci di conoscere la società
e intervenire a premiare le iniziative migliori. Per questa
ragione si propone un meccanismo finanziario che preveda la
concessione di fondi ad enti intermediari specializzati e che
rispondano a determinate caratteristiche quanto a
management, a scelta degli investimenti, ad aree di
intervento. Non si vuole, cioè, semplicemente prevedere uno
strumento finanziario, quanto piuttosto incentivare la
diffusione della cultura del microcredito, dando ai soggetti
più vicini alle realtà territoriali la possibilità di
intervenire e stimolare la crescita di nuova impresa. Specie
nelle aree di maggior degrado ed emarginazione.
La seconda linea di azione è l'approntamento nel nostro
ordinamento di uno strumento di promozione del mercato del
capitale di rischio che permetta lo sviluppo di tale segmento
del mercato dei capitali, cruciale per lo sviluppo economico,
nelle cosiddette "aree depresse" ai sensi del diritto
comunitario, ed in particolare nel nostro Mezzogiorno, e
nell'area dell'alta tecnologia.
Ambedue queste aree, l'una geografica e l'altra
settoriale, sono ambiti di azione finanziaria nei quali si
riscontra l'esistenza, nel nostro ordinamento, di fallimenti
del mercato e di un'insufficiente operatività degli strumenti
tradizionali del settore creditizio. Ciò conduce ad una
crescita di iniziative insufficiente rispetto alle
potenzialità espresse dai diversi territori ed alla creazione
di uno stock di attività che non giunge al mercato per
limitazioni di carattere finanziario.
In questo senso, il venture capital, come noto,
costituisce una delle chiavi per l'avvio di iniziative di
investimento e, nella analisi della letteratura specializzata,
uno degli strumenti che ha permesso la crescita delle imprese
ad elevato contenuto tecnologico negli Stati Uniti e
l'approfondirsi del gap che si è venuto a creare, in
questo settore, in confronto all'industria europea.
Se si tratta di un'area di intervento tipicamente coperta
dal settore privato, nondimeno vi si registra, sotto varie
forme, l'avvio di iniziative pubbliche per far fronte
all'esigenza di sostenere il settore. Esigenza tanto maggiore
in un momento di rallentamento del settore, legato alla
congiuntura dell'economia mondiale.
Se, dunque, l'intervento pubblico a sostegno del
venture capital è oramai fenomeno diffuso negli
ordinamenti, la scelta strumentale operata nella presente
proposta di legge - che si sostanzia nella creazione di un
"fondo dei fondi", e cioè di un fondo pubblico le cui risorse
gestite da privati secondo criteri di economicità si dirigono
verso fondi specializzati e non già direttamente verso le
imprese - nasce dall'esperienza straniera: ed in particolare
da quella britannica e francese, le più avanzate del settore,
almeno a livello europeo.
In aggiunta, la proposta di legge si muove in linea con
quelli che sono gli orientamenti espressi dalla Commissione
europea nelle sue prese di posizione sull'argomento
indirizzate, come noto, alla piena affermazione, a livello
europeo, di un mercato dei capitali efficiente e senza
distorsioni in aree qualitativamente importanti come quella
del capitale di rischio.
Tale orientamento, che si è andato progressivamente
delineando con maggiore precisione, specie per quel che
concerne il rapporto tra l'intervento pubblico e la disciplina
in materia di aiuti di Stato, vede l'attiva partecipazione
degli enti strumentali della Commissione europea in questo
settore e, in particolare, della Banca europea per gli
investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti.
In aggiunta, posta la sua attenzione all'intervento nelle
aree depresse del Paese, verrà promossa un'utilizzazione delle
risorse del Fondo europeo per gli investimenti in congiunzione
con quelle dei fondi strutturali dell'Unione europea per il
periodo 2000-2006. Anche qui seguendo l'esperienza condotta in
altri Paesi.
In sintesi, la scelta di affidarsi al meccanismo del
"fondo dei fondi" risponde alle seguenti ragioni:
1) evita distorsioni nell'allocazione delle risorse
pubbliche attribuendo la scelta dei finanziamenti concreti
agli incaricati della gestione dei fondi tenuti ad applicare
criteri privatistici. Attraverso la creazione di un
"diaframma" privato si evita cioè di sottoporre le risorse
pubbliche alle inevitabili pressioni "allocative" che hanno
caratterizzato, come noto, lo sviluppo dello "Stato
finanziatore" negli ultimi cinquant'anni;
2) pone a disposizione dei promotori fondi pubblici
addizionali e, così facendo, contribuisce alla creazione di
una serie di operatori specializzati, dal che potrebbero
derivare ulteriori economie esterne legate alla creazione di
un mercato dei capitali maturo. In sostanza, facilitando il
processo di raccolta delle risorse, specie in una fase
congiunturale particolarmente difficoltosa per questo segmento
del mercato dei capitali, si avrebbe l'effetto di promuovere
la creazione di fondi specializzati e, quindi, di fungere da
effetto moltiplicatore sulla offerta di capitale di rischio
nel nostro sistema economico.
Ulteriore punto che si vuole porre in rilievo è il
carattere sperimentale della misura. Ciò risponde all'esigenza
di evitare che la misura sopravviva al fallimento del mercato
che essa tende a correggere. Si propone, dunque, una revisione
della sussistenza delle esigenze, che sono alla base della
creazione del fondo, nel termine di tre anni a decorrere
dall'entrata in vigore della misura.
Il terzo punto sul quale si sofferma la presente proposta
di legge è quello degli incubatori di impresa. Si tratta di
uno dei settori in cui maggiori sono le lacune ed i ritardi
del nostro Paese. Basti pensare che a livello europeo si
rinviene un parco tecnologico ogni 11 mila imprese, mentre nel
nostro Paese e nelle aree del Mezzogiorno il rapporto è
particolarmente squilibrato, tale dato è di 1 a 72 mila.
Onorevoli colleghi, ci permettiamo di segnalare
l'importanza della presente proposta di legge.
Il nostro Paese è impegnato, assieme ai suoi partner
dell'Unione europea in uno sforzo per incrementare la
competitività dell'economia europea: di questo disegno la
promozione del venture capital costituisce un aspetto
qualificante.
D'altra parte, oltre a questa esigenza di livello europeo
ve ne è una, perfettamente coincidente, di rilievo interno. Lo
sviluppo del venture capital, in particolare nei settori
sui quali la presente proposta di legge si sofferma,
contribuirebbe ad un significativo miglioramento del mercato
dei capitali italiano, con le inevitabili ricadute in termini
di competitività della nostra economia.
Accanto al venture capital, devono però nascere una
serie di altri servizi affinché le imprese crescano. I
business incubator sono una delle componenti di tale
mosaico, necessario affinché le imprese crescano; i
microcrediti sono uno degli strumenti maggiormente capaci di
stimolare l'iniziativa imprenditoriale dei giovani; e, infine,
il tentativo di innestare nel nostro Paese un'esperienza come
quella britannica della riqualificazione delle aree degradate
per finalità produttive deve essere percorsa in un area, come
il nostro Mezzogiorno, caratterizzato da aree metropolitane
largamente sottoutilizzate nelle loro capacità produttive.
Lo Stato finanziatore, insomma, deve allargare i propri
orizzonti e volgersi anche verso nuove sfide: quella della
crescita delle nuove imprese, quella dell'integrazione
economica, quella dell'allargamento delle aree di
opportunità.
L'importanza della presente proposta di legge è anche
legata ad altri fattori di competitività del Paese. Questo
ultimo anno ha coinciso, infatti, con una rinnovata attenzione
alle ragioni dell'impresa, ed in particolare della piccola e
media impresa: sia a livello comunitario, dove la nuova
Direzione impresa dell'Unione europea ha avviato una profonda
riflessione su questi temi; sia in altri ordinamenti - quelli
francese e britannico, ad esempio - dove il tema è all'ordine
del giorno con progetti di legge, approvati o in discussione,
aventi ad oggetto la questione della competitività
imprenditoriale. Anche per questa contemporanea attenzione al
tema da parte di ordinamenti a noi vicini, la presente
proposta di legge ha una sua urgenza: da essa in fondo
dipende, oltre che la possibilità delle imprese di crescere,
anche la competitività della nostra economia.