XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2697




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Fondo per la promozione del capitale di
rischio - Finalità e risorse).

        1. E' istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la promozione del capitale di rischio, di seguito denominato "Fondo".
        2. Le risorse del Fondo sono indirizzate al finanziamento di partecipazioni azionarie in fondi di investimento specializzati:

                a) in iniziative imprenditoriali localizzate nelle aree depresse, come definite della disciplina comunitaria;

                b) in imprese ad elevato contenuto tecnologico;

                c) in settori individuati con il regolamento di cui all'articolo 3.

        3. I proventi del Fondo sono diretti al cofinanziamento di iniziative di capitale di rischio. La partecipazione del Fondo non può superare il cinquanta per cento del capitale dei fondi di investimento nei quali esso investe.
        4. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate per il finanziamento di studi e di iniziativa finalizzati all'ottenimento, da parte delle società interessate, di capitale di rischio offerto da società specializzate nel settore del venture capital.
        5. La dotazione finanziaria del Fondo è di 100 milioni di euro.


Art. 2.

(Modalità di funzionamento).

        1. Il Fondo è gestito da un operatore privato specializzato in fondi di investimento, scelto sulla base di una selezione attuata tra gli esperti del settore appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.
        2. La partecipazione del Fondo alle iniziative di cui all'articolo 1 avviene attraverso la partecipazione a fondi di investimento specializzati e gestiti da operatori privati specializzati operanti sul mercato europeo.
        3. Il Fondo ha durata triennale. Al termine del terzo anno dalla data della sua istituzione, si procede alla verifica della permanenza delle finalità stabilite all'articolo 1, al fine di una sua eventuale proroga.


Art. 3.

(Regolamento di attuazione).

        1. Su proposta del Ministro delle attività produttive, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il relativo regolamento di attuazione, recante, in particolare, le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo.
        2. Il regolamento di attuazione, in particolare, deve prevedere la partecipazione del Fondo ai fondi di investimento sulla base delle seguenti caratteristiche:

                a) economicità della gestione del Fondo;

                b) partecipazione delle risorse pubbliche in termini paritari con la partecipazione dei privati;

                c) individuazione dei settori prioritari di intervento in base a situazioni di fallimento del mercato;

                d) specificazione dei criteri di individuazione dei gestori del Fondo basati sulla professionalità dei gestori stessi e sulla valutazione delle iniziative effettuata secondo i criteri dei piani di attività economica;

                e) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte attraverso l'intervento dei Fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2000-2006;
                f) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte dal Fondo europeo per gli investimenti.

        3. In conformità alle disposizioni in materia dell'Unione europea, con il regolamento di attuazione sono altresì definiti i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse pubbliche basati sui princìpi individuati dal comma 2.


Art. 4.

(Istituzione del Fondo per i microcrediti).

        1. E' istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Fondo destinato al finanziamento degli enti senza fini di lucro e delle associazioni che intendono avviare programmi di microcrediti in specifiche realtà territoriali ovvero dedicati a specifici settori di intervento, di seguito denominato "Fondo per i microcrediti".
        2. La dotazione finanziaria del Fondo per i microcrediti è di 100 milioni di euro.
        3. L'accesso alle risorse del Fondo per i microcrediti avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione cui partecipano gli enti e le associazioni di cui al comma 1 interessati ad accedere ai finanziamenti.
        4. Tra i criteri sulla base dei quali è condotta la selezione di cui al comma 3 devono essere previsti quelli attinenti alle modalità di gestione del fondo, alle sue caratteristiche tecniche, alla sua specializzazione, alle caratteristiche dell'attività di gestione, alla vocazione territoriale o geografica.
        5. Con regolamento da emanare su proposta del Ministro delle attività produttive, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per i microcrediti ed i requisiti per accedere ai finanziamenti.


Art. 5.

(Fondo per gli incubatori).

        1. E' istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Fondo i cui proventi sono destinati al finanziamento delle spese di avvio e di funzionamento di incubatori, di seguito denominato "Fondo per gli incubatori".
        2. La dotazione finanziaria del Fondo per gli incubatori è di 100 milioni di euro.
        3. Alle risorse del Fondo per gli incubatori possono accedere, su base competitiva, le regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che intendano procedere alla creazione di incubatori di impresa.
        4. La selezione prevista dal comma 3 avviene sulla base di un confronto competitivo tra i progetti presentati dalle regioni secondo criteri stabiliti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 3.


Art. 6.

(Relazione conclusiva).

        1. Al termine del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il funzionamento degli strumenti finanziari previsti dalla medesima legge è sottoposto a valutazione da parte di un esperto indipendente, individuato dal Ministro delle attività produttive.
        2. Gli esiti della valutazione di cui al comma 1 sono trasmessi, mediante apposita relazione, al Ministro delle attività produttive, che li esamina al fine della eventuale prosecuzione dei programmi di finanziamento stabiliti dalla presente legge.


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro annui si provvede, per la somma di 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per l'ulteriore somma di 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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