XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2697
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Fondo per la promozione del capitale di
rischio - Finalità e risorse).
1. E' istituito presso il Ministero delle attività
produttive il Fondo per la promozione del capitale di rischio,
di seguito denominato "Fondo".
2. Le risorse del Fondo sono indirizzate al finanziamento
di partecipazioni azionarie in fondi di investimento
specializzati:
a) in iniziative imprenditoriali localizzate nelle
aree depresse, come definite della disciplina comunitaria;
b) in imprese ad elevato contenuto tecnologico;
c) in settori individuati con il regolamento di
cui all'articolo 3.
3. I proventi del Fondo sono diretti al cofinanziamento di
iniziative di capitale di rischio. La partecipazione del Fondo
non può superare il cinquanta per cento del capitale dei fondi
di investimento nei quali esso investe.
4. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate per il
finanziamento di studi e di iniziativa finalizzati
all'ottenimento, da parte delle società interessate, di
capitale di rischio offerto da società specializzate nel
settore del venture capital.
5. La dotazione finanziaria del Fondo è di 100 milioni di
euro.
Art. 2.
(Modalità di funzionamento).
1. Il Fondo è gestito da un operatore privato
specializzato in fondi di investimento, scelto sulla base di
una selezione attuata tra gli esperti del settore appartenenti
ai Paesi dell'Unione europea.
2. La partecipazione del Fondo alle iniziative di cui
all'articolo 1 avviene attraverso la partecipazione a fondi di
investimento specializzati e gestiti da operatori privati
specializzati operanti sul mercato europeo.
3. Il Fondo ha durata triennale. Al termine del terzo anno
dalla data della sua istituzione, si procede alla verifica
della permanenza delle finalità stabilite all'articolo 1, al
fine di una sua eventuale proroga.
Art. 3.
(Regolamento di attuazione).
1. Su proposta del Ministro delle attività produttive,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è adottato il relativo regolamento di attuazione,
recante, in particolare, le modalità di utilizzo delle risorse
del Fondo.
2. Il regolamento di attuazione, in particolare, deve
prevedere la partecipazione del Fondo ai fondi di investimento
sulla base delle seguenti caratteristiche:
a) economicità della gestione del Fondo;
b) partecipazione delle risorse pubbliche in
termini paritari con la partecipazione dei privati;
c) individuazione dei settori prioritari di
intervento in base a situazioni di fallimento del mercato;
d) specificazione dei criteri di individuazione
dei gestori del Fondo basati sulla professionalità dei gestori
stessi e sulla valutazione delle iniziative effettuata secondo
i criteri dei piani di attività economica;
e) priorità al cofinanziamento delle iniziative
condotte attraverso l'intervento dei Fondi strutturali
dell'Unione europea per il periodo 2000-2006;
f) priorità al cofinanziamento delle iniziative
condotte dal Fondo europeo per gli investimenti.
3. In conformità alle disposizioni in materia dell'Unione
europea, con il regolamento di attuazione sono altresì
definiti i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse
pubbliche basati sui princìpi individuati dal comma 2.
Art. 4.
(Istituzione del Fondo per i microcrediti).
1. E' istituito, presso il Ministero delle attività
produttive, un Fondo destinato al finanziamento degli enti
senza fini di lucro e delle associazioni che intendono avviare
programmi di microcrediti in specifiche realtà territoriali
ovvero dedicati a specifici settori di intervento, di seguito
denominato "Fondo per i microcrediti".
2. La dotazione finanziaria del Fondo per i microcrediti è
di 100 milioni di euro.
3. L'accesso alle risorse del Fondo per i microcrediti
avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione cui
partecipano gli enti e le associazioni di cui al comma 1
interessati ad accedere ai finanziamenti.
4. Tra i criteri sulla base dei quali è condotta la
selezione di cui al comma 3 devono essere previsti quelli
attinenti alle modalità di gestione del fondo, alle sue
caratteristiche tecniche, alla sua specializzazione, alle
caratteristiche dell'attività di gestione, alla vocazione
territoriale o geografica.
5. Con regolamento da emanare su proposta del Ministro
delle attività produttive, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo per i microcrediti ed i
requisiti per accedere ai finanziamenti.
Art. 5.
(Fondo per gli incubatori).
1. E' istituito, presso il Ministero delle attività
produttive, un Fondo i cui proventi sono destinati al
finanziamento delle spese di avvio e di funzionamento di
incubatori, di seguito denominato "Fondo per gli
incubatori".
2. La dotazione finanziaria del Fondo per gli incubatori è
di 100 milioni di euro.
3. Alle risorse del Fondo per gli incubatori possono
accedere, su base competitiva, le regioni di cui all'obiettivo
1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, che intendano procedere alla creazione di
incubatori di impresa.
4. La selezione prevista dal comma 3 avviene sulla base di
un confronto competitivo tra i progetti presentati dalle
regioni secondo criteri stabiliti con il regolamento di
attuazione di cui all'articolo 3.
Art. 6.
(Relazione conclusiva).
1. Al termine del terzo anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il funzionamento degli strumenti
finanziari previsti dalla medesima legge è sottoposto a
valutazione da parte di un esperto indipendente, individuato
dal Ministro delle attività produttive.
2. Gli esiti della valutazione di cui al comma 1 sono
trasmessi, mediante apposita relazione, al Ministro delle
attività produttive, che li esamina al fine della eventuale
prosecuzione dei programmi di finanziamento stabiliti dalla
presente legge.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 300 milioni di euro annui si provvede, per la
somma di 150 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per
l'ulteriore somma di 150 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.