XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2696
Onorevoli Colleghi! - La legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, ha riformato la Costituzione nella parte
riguardante il sistema delle autonomie locali e dei rapporti
con lo Stato.
La riforma ha comportato la revisione degli articoli da
114 a 133 della Carta costituzionale. Attraverso la conferma
di alcuni articoli, l'abrogazione di altri e la modifica di
altri ancora, è stata cambiata la conformazione istituzionale
della Repubblica, anche per ciò che concerne la possibilità di
forme di autonomia differenziata per gli enti locali.
Con la presente proposta di legge costituzionale, nel
quadro della riforma costituzionale, si vuole dare seguito
anche all'orientamento emerso durante il convegno del 12
ottobre 1996, svoltosi a Portoferraio, tra i sindaci delle
isole minori.
Dagli interventi degli amministratori dei comuni, dei
parlamentari, dei tecnici e degli esperti, è emersa la
esigenza, unanimemente condivisa, di un riconoscimento della
specificità delle isole minori, sotto il profilo della difesa
ambientale, della dotazione di servizi essenziali e più in
generale, di una riqualificazione delle condizioni di vita
delle popolazioni insulari.
La proposta di modificare l'articolo 114 della
Costituzione ha lo scopo di salvaguardare le isole minori,
tutelandone la peculiarità culturale, ambientale e sociale,
dando loro un'autonomia legislativa.
La proposta di legge costituzionale si è resa necessaria
per dare maggiore risalto alle isole minori in un contesto
economico e turistico nazionale e continentale per evitare un
isolamento geografico e culturale che produrrebbe anche un
disagio economico.
Appare, così, indispensabile una forte e formale presa di
coscienza del ruolo delle isole minori nel contesto economico
generale, attraverso l'istituzione di un organismo autonomo ed
unitario di alta valenza politico-istituzionale.
L'assetto organizzativo del nuovo organismo autonomo è
demandato ad una successiva legge ordinaria.