XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2696




        Onorevoli Colleghi! - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha riformato la Costituzione nella parte riguardante il sistema delle autonomie locali e dei rapporti con lo Stato.
        La riforma ha comportato la revisione degli articoli da 114 a 133 della Carta costituzionale. Attraverso la conferma di alcuni articoli, l'abrogazione di altri e la modifica di altri ancora, è stata cambiata la conformazione istituzionale della Repubblica, anche per ciò che concerne la possibilità di forme di autonomia differenziata per gli enti locali.
        Con la presente proposta di legge costituzionale, nel quadro della riforma costituzionale, si vuole dare seguito anche all'orientamento emerso durante il convegno del 12 ottobre 1996, svoltosi a Portoferraio, tra i sindaci delle isole minori.
        Dagli interventi degli amministratori dei comuni, dei parlamentari, dei tecnici e degli esperti, è emersa la esigenza, unanimemente condivisa, di un riconoscimento della specificità delle isole minori, sotto il profilo della difesa ambientale, della dotazione di servizi essenziali e più in generale, di una riqualificazione delle condizioni di vita delle popolazioni insulari.
        La proposta di modificare l'articolo 114 della Costituzione ha lo scopo di salvaguardare le isole minori, tutelandone la peculiarità culturale, ambientale e sociale, dando loro un'autonomia legislativa.
        La proposta di legge costituzionale si è resa necessaria per dare maggiore risalto alle isole minori in un contesto economico e turistico nazionale e continentale per evitare un isolamento geografico e culturale che produrrebbe anche un disagio economico.
        Appare, così, indispensabile una forte e formale presa di coscienza del ruolo delle isole minori nel contesto economico generale, attraverso l'istituzione di un organismo autonomo ed unitario di alta valenza politico-istituzionale.
        L'assetto organizzativo del nuovo organismo autonomo è demandato ad una successiva legge ordinaria.




Frontespizio Testo articoli