XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2696
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 114 della Costituzione, dopo il terzo
comma sono aggiunti i seguenti:
"Il territorio delle seguenti isole minori, Isola Madre,
Isola Pescatori, Isola Bella, Isola Virginia, Isola dei
cipressi, Isola del Garda, Isola Polvese, Torcello, Burano,
San Francesco del deserto, Sant'Erasmo, Murano, Isola delle
vignole, San Giorgio Maggiore, Isola della Giudecca, Lido, San
Servolo, San Clemente, Gorgonia, Capraia, Isola d'Elba,
Pianosa, Isola di Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri,
Palmaria, Ponza, Zannone, Palmarola, Ventotene, Capri, Ischia,
Procida, Isola San Domino, Favignana, Levanzo, Marettino,
Pantelleria, Ustica, Salina, Lipari, Stromboli, Panarea,
Filicudi, Alicudi, Vulcano, Lampedusa, Linosa, La Maddalena,
Isola di Caprera, Budelli, Asinara e Carloforte, č costituito
in provincia autonoma, con capoluogo Ischia.
La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della
provincia autonoma delle isole minori.
E' attribuita alla provincia autonoma delle isole minori
la potestā legislativa concorrente di cui all'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, nelle seguenti materie:
a) governo del territorio;
b) porti e aeroporti civili;
c) grandi reti di trasporto e navigazione;
d) ordinamento della comunicazione;
e) armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario;
f) valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attivitā culturali;
g) sanitā ed energia;
h) pesca e agricoltura".