XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2696




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. All'articolo 114 della Costituzione, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

        "Il territorio delle seguenti isole minori, Isola Madre, Isola Pescatori, Isola Bella, Isola Virginia, Isola dei cipressi, Isola del Garda, Isola Polvese, Torcello, Burano, San Francesco del deserto, Sant'Erasmo, Murano, Isola delle vignole, San Giorgio Maggiore, Isola della Giudecca, Lido, San Servolo, San Clemente, Gorgonia, Capraia, Isola d'Elba, Pianosa, Isola di Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Palmaria, Ponza, Zannone, Palmarola, Ventotene, Capri, Ischia, Procida, Isola San Domino, Favignana, Levanzo, Marettino, Pantelleria, Ustica, Salina, Lipari, Stromboli, Panarea, Filicudi, Alicudi, Vulcano, Lampedusa, Linosa, La Maddalena, Isola di Caprera, Budelli, Asinara e Carloforte, č costituito in provincia autonoma, con capoluogo Ischia.
        La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della provincia autonoma delle isole minori.
        E' attribuita alla provincia autonoma delle isole minori la potestā legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle seguenti materie:

            a) governo del territorio;

            b) porti e aeroporti civili;

            c) grandi reti di trasporto e navigazione;

            d) ordinamento della comunicazione;

            e) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

            f) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivitā culturali;

            g) sanitā ed energia;

            h) pesca e agricoltura".



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