XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2695
Onorevoli Colleghi! - Il testo unico sulle
tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevede che in tutte le
scuole secondarie superiori vengano istituiti dei centri di
informazione e consulenza (CIC), normalmente gestiti dalle
aziende sanitarie locali, ai quali gli studenti possono
rivolgersi per un colloquio riservato con un operatore
socio-sanitario, di solito uno psicologo, nell'assoluto
rispetto dell'anonimato (articolo 106 del citato testo unico).
L'intento del legislatore, nel prescrivere l'anonimato, era
finalizzato a far emergere il disagio giovanile, con
particolare riferimento alle conseguenze dell'assunzione di
droghe, qualora questo stentasse a trovare adeguato rimedio in
ambiente familiare.
Questa soluzione legislativa presenta aspetti discutibili
perché, se non viene correttamente interpretata e
regolamentata, può attribuire allo psicologo le funzioni
tipiche dei genitori, ponendolo anche in contrapposizione ad
essi.
La garanzia dell'anonimato deve comunque collocarsi in un
più ampio contesto legislativo, che riconosce e garantisce la
potestà genitoriale (articolo 30 della Costituzione), il
diritto/dovere dei genitori di scegliere le cure sanitarie per
i propri figli (decreto legislativo n. 229 del 1999), che
impone di denunciare alle autorità competenti eventuali
violazioni accertate o presunte da parte degli stessi
familiari (articolo 331 del codice di procedura penale), e
altre disposizioni di legge.
Si presta inoltre a facili abusi da parte degli operatori
sanitari, qualora questi interferiscano con la sfera dei
valori etici, culturali e comportamentali di cui lo studente è
portatore, valori che sarebbero facilmente conculcati nel
minore per effetto della presunta superiorità scientifica del
consulente.
In tale contesto si ritiene dunque che la prevenzione dei
pericoli connessi all'assunzione di droghe debba
necessariamente tenere conto che la famiglia riveste un ruolo
preminente nell'educazione dei figli ed è quindi necessario il
suo coinvolgimento ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad una
situazione critica, che richieda una consulenza specialistica
(la famiglia ha il diritto di scegliere la migliore cura per i
propri figli); che l'assunzione di droghe è sempre un
"disvalore" e che è quindi deprecabile ogni comportamento o
affermazione di tolleranza verso un "uso gestito" delle
sostanze stupefacenti di ogni tipo, comprese le cosiddette
"droghe leggere"; che l'attività di prevenzione non può
fondarsi sulla lettura del disagio giovanile in chiave
prettamente "psicopatologica", ma deve puntare alla
valorizzazione delle energie positive, che quasi sempre
possono risolvere in modo naturale i diversi problemi dell'età
evolutiva; che se l'operatore sanitario viene a conoscenza di
violenze o abusi sui minori ha l'obbligo di avvisare
l'autorità competente.
La formulazione dell'articolo 106 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990 si presta ad un'applicazione distorta dell'attività dei
CIC nelle scuole superiori. Questa può risultare efficace solo
se cerca di favorire il coinvolgimento della famiglia, anziché
allontanare di fatto il minore dai genitori ritenuti incapaci
o poco comprensivi. Infatti solo un tribunale può sancire
l'incapacità genitoriale.
E' necessario quindi procedere alla modifica dell'articolo
106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990.