XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2695




        Onorevoli Colleghi! - Il testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevede che in tutte le scuole secondarie superiori vengano istituiti dei centri di informazione e consulenza (CIC), normalmente gestiti dalle aziende sanitarie locali, ai quali gli studenti possono rivolgersi per un colloquio riservato con un operatore socio-sanitario, di solito uno psicologo, nell'assoluto rispetto dell'anonimato (articolo 106 del citato testo unico). L'intento del legislatore, nel prescrivere l'anonimato, era finalizzato a far emergere il disagio giovanile, con particolare riferimento alle conseguenze dell'assunzione di droghe, qualora questo stentasse a trovare adeguato rimedio in ambiente familiare.
        Questa soluzione legislativa presenta aspetti discutibili perché, se non viene correttamente interpretata e regolamentata, può attribuire allo psicologo le funzioni tipiche dei genitori, ponendolo anche in contrapposizione ad essi.
        La garanzia dell'anonimato deve comunque collocarsi in un più ampio contesto legislativo, che riconosce e garantisce la potestà genitoriale (articolo 30 della Costituzione), il diritto/dovere dei genitori di scegliere le cure sanitarie per i propri figli (decreto legislativo n. 229 del 1999), che impone di denunciare alle autorità competenti eventuali violazioni accertate o presunte da parte degli stessi familiari (articolo 331 del codice di procedura penale), e altre disposizioni di legge.
        Si presta inoltre a facili abusi da parte degli operatori sanitari, qualora questi interferiscano con la sfera dei valori etici, culturali e comportamentali di cui lo studente è portatore, valori che sarebbero facilmente conculcati nel minore per effetto della presunta superiorità scientifica del consulente.
        In tale contesto si ritiene dunque che la prevenzione dei pericoli connessi all'assunzione di droghe debba necessariamente tenere conto che la famiglia riveste un ruolo preminente nell'educazione dei figli ed è quindi necessario il suo coinvolgimento ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad una situazione critica, che richieda una consulenza specialistica (la famiglia ha il diritto di scegliere la migliore cura per i propri figli); che l'assunzione di droghe è sempre un "disvalore" e che è quindi deprecabile ogni comportamento o affermazione di tolleranza verso un "uso gestito" delle sostanze stupefacenti di ogni tipo, comprese le cosiddette "droghe leggere"; che l'attività di prevenzione non può fondarsi sulla lettura del disagio giovanile in chiave prettamente "psicopatologica", ma deve puntare alla valorizzazione delle energie positive, che quasi sempre possono risolvere in modo naturale i diversi problemi dell'età evolutiva; che se l'operatore sanitario viene a conoscenza di violenze o abusi sui minori ha l'obbligo di avvisare l'autorità competente.
        La formulazione dell'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 si presta ad un'applicazione distorta dell'attività dei CIC nelle scuole superiori. Questa può risultare efficace solo se cerca di favorire il coinvolgimento della famiglia, anziché allontanare di fatto il minore dai genitori ritenuti incapaci o poco comprensivi. Infatti solo un tribunale può sancire l'incapacità genitoriale.
        E' necessario quindi procedere alla modifica dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.




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