XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2695




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

          1. Al comma 1 dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "centri di informazione e consulenza" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominati "CIC""
        2. Il comma 2 dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

        "2. I CIC possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze con azioni locali, dirette e permanenti".
        3. Dopo il comma 2 dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. L'attività di informazione e consulenza dei CIC nei confronti dei singoli studenti deve tenere conto del ruolo preminente della famiglia nell'educazione dei figli e del suo diritto ad essere tempestivamente informata, salvo quanto stabilito al comma 2-ter, nei casi in cui emergano situazioni o patologie che mettono a rischio l'integrità psicofisica del minore, in particolare in caso di:

                a) tossicodipendenza, abuso o uso di sostanze stupefacenti;

                b) malattie organiche, infezioni manifeste o ad alto rischio;

                c) situazioni psico-patologiche connotate da sintomatologia depressiva grave o a rischio evolutivo, grave inibizione, disturbi alimentari;

                d) sintomi autolesionistici manifesti o a rischio evolutivo;

                e) abusi sessuali;

                f) violenze di ogni genere;
                g) attività criminali.

            2-ter. In caso di accertata o sospetta violenza sul minore da parte della famiglia, gli operatori del CIC sono tenuti a denunciare il fatto alle autorità competenti senza informarne la famiglia.
            2-quater. Nella attività di consulenza svolta ai sensi del comma 2, gli operatori dei CIC devono tenere conto del diritto dei genitori di scegliere gli interventi ritenuti più idonei per la tutela e la promozione dell'integrità psicofisica dei figli minorenni; devono inoltre evitare di favorire o avallare comportamenti dettati dall'opinione che l'assunzione di droghe non comporti gravi danni ovvero sia configurabile quale libera scelta individuale, informando con chiarezza lo studente sugli effetti nocivi di tutte le sostanze stupefacenti, comprese le cosiddette droghe leggere.
            2-quinquies. L'attività di informazione e consulenza dei CIC si svolge su due livelli di intervento:

                a) la semplice valutazione dei quesiti posti dallo studente all'operatore, il quale deve rispondere in base alle proprie conoscenze mediche e psicologiche, evitando di invadere la sfera dei valori etici, culturali e comportamentali di cui lo studente è portatore. Tale tipo di consulenza è prestata senza richiedere le generalità dello studente, ma non può protrarsi per più di tre incontri. In ogni caso, i genitori devono essere informati preventivamente dell'esistenza di questo servizio all'interno della scuola e della possibilità che i loro figli vi accedano in anonimato;

                b) qualora l'operatore riscontri problemi, che a suo giudizio richiedono la prosecuzione della consulenza a livello specialistico, ne dà tempestiva comunicazione ai genitori e ne richiede il preventivo consenso prima di continuare ogni altra attività di consulenza nei confronti del minore interessato".



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