XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2693
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende proseguire lo spirito della riforma iniziata nella
scorsa legislatura per dare piena attuazione ai princìpi del
"giusto processo" contenuti nell'articolo 111 della
Costituzione.
In tale prospettiva, al fine di adeguare la vigente
normativa codicistica ai princìpi del "giusto processo", si
propone di ridefinire le cause di astensione e ricusazione del
giudice, nonché le modalità per rilevare le medesime; si
introducono, inoltre, alcune modifiche all'istituto della
rimessione, recependo nella disciplina codicistica il
principio numero 17), di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
legge n. 81 del 1987, dal momento che il vigente articolo 45
del codice di procedura penale, tra i casi di rimessione, non
contempla il "legittimo sospetto" di turbamento dello
svolgimento del processo, che, invece, era espressamente
previsto dal citato principio.
Ma il principio del "giusto processo" impone, tra l'altro,
anche che la persona accusata "disponga del tempo e delle
condizioni necessari per la sua difesa", dunque si propone che
i termini per la difesa possano, su richiesta del difensore
dell'imputato o delle altre parti private, essere prorogati
fino a tre mesi.
Al fine invece di abbreviare e rendere maggiormente certi
i tempi del processo, si propongono: a) la fissazione
del dies a quo delle indagini al momento in cui il nome
dell'indagato è pervenuto alla conoscenza del pubblico
ministero o della polizia giudiziaria e non come avviene
attualmente al momento in cui il predetto nome è iscritto nel
registro delle notizie di reato; b) la previsione
dell'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti,
qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione
penale o richiesto l'archiviazione nei termini di legge.
Difatti, la prassi, invalsa in alcuni uffici giudiziari, di
ritardare l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito
registro e, quindi, di allungare i termini di durata delle
indagini, non può più essere tollerata, soprattutto dopo la
modifica dell'articolo 111 della Costituzione (legge
costituzionale n. 2 del 1999), a norma del quale la legge deve
assicurare la "ragionevole durata" del processo.
Si prevede inoltre il nuovo istituto del "fermo
provvisorio", molto simile alla first appearance di
origine anglosassone, introducendo l'articolo 291-bis
del codice di procedura penale, in forza del quale, prima
che sia disposta una misura coercitiva di natura custodiale,
il giudice deve valutare, in contraddittorio con l'indiziato,
gli elementi sulla base dei quali il pubblico ministero ha
richiesto la privazione della libertà personale.
In tema di custodia cautelare, inoltre, si prevede che
tale misura non possa essere comunque disposta nei casi di cui
all'articolo 275 del codice di procedura penale.
Con intento deflattivo nei confronti del carico
giudiziario, invece, si propone di ampliare la soglia di
applicazione del patteggiamento portandola sino al limite dei
cinque anni di detenzione.
In tema, infine, di sospensione condizionale della pena,
si prevede che, quando ne ricorrano le condizioni, il giudice
dell'esecuzione possa applicare la sospensione condizionale
della pena in caso di declaratoria di incostituzionalità o di
abrogazione della norma incriminatrice.