XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2693




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende proseguire lo spirito della riforma iniziata nella scorsa legislatura per dare piena attuazione ai princìpi del "giusto processo" contenuti nell'articolo 111 della Costituzione.
        In tale prospettiva, al fine di adeguare la vigente normativa codicistica ai princìpi del "giusto processo", si propone di ridefinire le cause di astensione e ricusazione del giudice, nonché le modalità per rilevare le medesime; si introducono, inoltre, alcune modifiche all'istituto della rimessione, recependo nella disciplina codicistica il principio numero 17), di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 81 del 1987, dal momento che il vigente articolo 45 del codice di procedura penale, tra i casi di rimessione, non contempla il "legittimo sospetto" di turbamento dello svolgimento del processo, che, invece, era espressamente previsto dal citato principio.
        Ma il principio del "giusto processo" impone, tra l'altro, anche che la persona accusata "disponga del tempo e delle condizioni necessari per la sua difesa", dunque si propone che i termini per la difesa possano, su richiesta del difensore dell'imputato o delle altre parti private, essere prorogati fino a tre mesi.
        Al fine invece di abbreviare e rendere maggiormente certi i tempi del processo, si propongono: a) la fissazione del dies a quo delle indagini al momento in cui il nome dell'indagato è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria e non come avviene attualmente al momento in cui il predetto nome è iscritto nel registro delle notizie di reato; b) la previsione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini di legge. Difatti, la prassi, invalsa in alcuni uffici giudiziari, di ritardare l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e, quindi, di allungare i termini di durata delle indagini, non può più essere tollerata, soprattutto dopo la modifica dell'articolo 111 della Costituzione (legge costituzionale n. 2 del 1999), a norma del quale la legge deve assicurare la "ragionevole durata" del processo.
        Si prevede inoltre il nuovo istituto del "fermo provvisorio", molto simile alla first appearance di origine anglosassone, introducendo l'articolo 291-bis del codice di procedura penale, in forza del quale, prima che sia disposta una misura coercitiva di natura custodiale, il giudice deve valutare, in contraddittorio con l'indiziato, gli elementi sulla base dei quali il pubblico ministero ha richiesto la privazione della libertà personale.
        In tema di custodia cautelare, inoltre, si prevede che tale misura non possa essere comunque disposta nei casi di cui all'articolo 275 del codice di procedura penale.
        Con intento deflattivo nei confronti del carico giudiziario, invece, si propone di ampliare la soglia di applicazione del patteggiamento portandola sino al limite dei cinque anni di detenzione.
        In tema, infine, di sospensione condizionale della pena, si prevede che, quando ne ricorrano le condizioni, il giudice dell'esecuzione possa applicare la sospensione condizionale della pena in caso di declaratoria di incostituzionalità o di abrogazione della norma incriminatrice.




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