XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2693
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 36 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha un interesse anche indiretto nel
procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è
debitore o creditore di lui, del coniuge, anche se separato,
del convivente o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di
lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore,
procuratore, consulente tecnico, perito o curatore di una di
dette parti è prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se
separato, o del convivente;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere
sull'oggetto del procedimento;
d) se vi è inimicizia fra lui o un suo prossimo
congiunto e una delle parti private o un prossimo congiunto
ovvero il difensore di queste ultime;
e) se alcuno del prossimi congiunti di lui, del
coniuge, anche se separato, o del convivente è offeso o
danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui, del coniuge,
anche se separato, o del convivente svolge o ha svolto
funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di
incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi
di ordinamento giudiziario;
h) se esistono ragioni di convenienza determinate
da comportamenti o manifestazioni di pensiero o da adesione a
movimenti o associazioni che determinano fondato sospetto di
recare pregiudizio all'imparzialità del giudice;
i) se esistono altre motivate ragioni di
convenienza".
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 37 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) in tutti i casi previsti dall'articolo 36,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e
h);
b) se abbia manifestato il proprio convincimento
sui fatti oggetto del procedimento al di fuori dei casi
previsti dalla legge;
c) se nel corso del procedimento abbia emesso
provvedimenti in violazione dei princìpi del giusto processo,
previsti dall'articolo 111 della Costituzione".
Art. 3.
1. All'articolo 38 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia
divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1,
la dichiarazione può essere proposta entro quindici
giorni";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Il termine per la presentazione della
richiesta di ricusazione è sospeso sino a quando il
richiedente non abbia avuto la possibilità di prendere visione
della documentazione a sostegno".
Art. 4.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione).- 1. In ogni
stato e grado del processo di merito, quando per gravi e
oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto
si manifesti il pericolo del turbamento della libertà di
determinazione del giudice, delle parti o dei testimoni, la
corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore
generale presso la corte di appello, o del pubblico ministero,
del giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo
ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 108 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 108-bis.- (Proroga).- 1. Tutti i
termini per la difesa, concernenti il diritto di intervento e
di assistenza dell'imputato, delle altre parti private e dei
rispettivi difensori, sono prorogati per il tempo necessario a
rendere effettiva la conoscenza della documentazione prodotta
e lo svolgimento delle attività necessarie a predisporre la
propria difesa.
2. Su richiesta del difensore dell'imputato o delle
altre parti private, il giudice proroga i termini di cui al
comma 1 fino a tre mesi. Il provvedimento di proroga è emesso
con decreto ricorribile per cassazione.
3. La proroga di cui al comma 2 può essere rinnovata
nei casi di particolare complessità".
Art. 6.
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"4. Non può essere disposta la custodia cautelare in
carcere quando imputati siano una donna incinta o una madre di
prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero
il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero una
persona che ha superato l'età di settanta anni".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 291-bis.- (Fermo provvisorio).- 1.
Quando deve richiedere una misura personale coercitiva di
natura custodiale, il pubblico ministero dispone il fermo
provvisorio dell'imputato; all'imputato è notificata la
richiesta motivata, contenente gli elementi su cui si fonda la
misura cautelare e l'avviso della facoltà di nominare un
difensore di fiducia.
2. Entro ventiquattro ore dal fermo disposto ai
sensi del comma 1, il pubblico ministero presenta al giudice
la propria richiesta, unitamente agli elementi su cui questa
si fonda, provvedendo al deposito; la richiesta stessa e gli
atti sulla base dei quali questa è fondata sono a disposizione
dell'imputato e dei suoi difensori, che hanno facoltà di
estrarne copia.
3. Il giudice fissa l'udienza non oltre ventiquattro
ore dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2,
dandone avviso al pubblico ministero ed al difensore.
4. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria del pubblico ministero e del
difensore. L'imputato ha diritto di assistere all'udienza.
5. Il pubblico ministero indica i motivi a sostegno
della propria richiesta. Il giudice procede all'interrogatorio
dell'imputato. Successivamente, prende la parola il difensore
che espone la sua difesa. Nel corso dell'udienza le parti
possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni
e di consulenti tecnici ovvero l'interrogatorio delle persone
indicate nell'articolo 210. Il giudice ammette, anche
d'ufficio, le prove di cui risulti manifesta la rilevanza ai
fini della valutazione della richiesta del pubblico ministero.
L'audizione e l'interrogatorio richiesti dalle parti sono
condotti dal giudice. Il pubblico ministero e il difensore
possono rivolgere domande ai soggetti di cui al presente
comma. L'imputato ha facoltà di rilasciare le dichiarazioni
che ritiene opportune.
6. Qualora ai fini dell'eventuale audizione o
interrogatorio, i soggetti di cui al comma 5 non possano, per
qualsiasi motivo, essere sentiti immediatamente, il giudice
rinvia l'udienza di quarantotto ore, al fine di permettere la
presentazione e l'audizione. Durante tale periodo il fermo
rimane efficace.
7. Al termine dell'udienza il giudice emette
l'ordinanza a norma dell'articolo 292.
8. Qualora non sia stato possibile eseguire il fermo
provvisorio e notificare, per irreperibilità dell'imputato, la
richiesta del pubblico ministero, il giudice provvede al
deposito della richiesta e degli atti su cui questa si fonda.
L'imputato e il difensore hanno facoltà di estrarre copia
degli atti depositati. Si applicano le disposizioni dei commi
3, 4, 5, 6 e 7".
Art. 8.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 330 del codice di
procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La notizia di reato è rappresentata da
qualsiasi informazione, ricevuta dal pubblico ministero o
dalla polizia giudiziaria, di un fatto che in astratto
costituisce reato.
1-ter. Quando il pubblico ministero acquisisce una
notizia di reato, ai sensi del comma 1, relativa a persone o
fatti diversi da quelli oggetto delle indagini, procede
immediatamente ad una autonoma iscrizione nel registro di cui
all'articolo 335.
1-quater. Gli atti di indagine compiuti in relazione
a persona o fatti diversi da quelli oggetto del procedimento
non possono essere utilizzati se non sono state osservate le
disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter".
Art. 9.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "è iscritto nel registro
delle notizie di reato" sono sostituite dalle seguenti: "è
pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della
polizia giudiziaria";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Salvi i casi in cui sia stata applicata una
misura cautelare coercitiva il termine è sospeso durante il
periodo feriale".
Art. 10.
1. Il comma 3 dell'articolo 407 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Salvo quanto previsto dall'articolo
415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia
esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel
termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli
atti di indagine non possono essere utilizzati".
Art. 11.
1. Al comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, le parole: "non supera due anni di reclusione o di
arresto" sono sostituite dalle seguenti: "non supera cinque
anni di reclusione o di arresto".
Art. 12.
1. Il comma 1 dell'articolo 673 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il
giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il
decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla
legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi
compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la concessione della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziario".