XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2687
Onorevoli Colleghi! - L'emergenza idrica costituisce
ormai da tempo argomento di discussione e di mobilitazione in
molte regioni meridionali e segnatamente in Basilicata, in
Puglia, in Sicilia e in Sardegna. A gennaio 2002 i volumi
d'acqua disponibili negli invasi di queste regioni erano pari
al 20 per cento circa della capacità di invaso a fronte del 60
per cento circa del gennaio 2001. Nel Mezzogiorno d'Italia la
crisi idrica interessa, ormai, addirittura sette italiani su
dieci condizionando pesantemente le possibilità di crescita
delle regioni meridionali e sottolineando come il dualismo
italiano, prima ancora che attraverso il reddito, possa essere
misurato attraverso i servizi ed i diritti dei cittadini.
Accanto ad oggettive condizioni climatiche ed orografiche
(nell'ultimo decennio le precipitazioni atmosferiche sono
diminuite nel Mezzogiorno del 20 per cento circa), la ragione
prima di questa situazione è individuabile in una dissennata
gestione delle risorse idriche, oltre che in un utilizzo non
sempre razionale delle stesse risorse da parte degli utenti
finali (famiglie ed imprese). Basterà qui ricordare, ad
esempio, che oltre un terzo e, in alcuni casi, fino a quasi
due terzi dell'acqua immessa nelle condotte di adduzione di
distribuzione delle regioni meridionali finisce per essere
sprecata a causa della deplorevole situazione delle reti
stesse.
In questo contesto si inserisce la delibera CIPE del 21
dicembre 2001 con la quale il Governo sostiene di aver
stanziato oltre 5 miliardi di euro per interventi
infrastrutturali nel settore idrico meridionale. In realtà,
gli impegni contenuti nella citata delibera sono
esclusivamente nominali e ad essi corrispondono non più di 200
milioni di euro di effettivi stanziamenti per l'anno in corso.
I fatti confermano, in altre parole, l'assoluto disinteresse
del Governo per le condizioni di vita e produttive del
Mezzogiorno, pur in presenza di una emergenza che si annuncia
di giorno in giorno più grave. Il carattere strutturale della
crisi idrica avrebbe richiesto da tempo un complesso di
interventi a breve, medio e lungo termine di cui peraltro non
si intravedono nemmeno gli elementi essenziali.
In questo quadro, caratterizzato come si è detto dalla
latitanza del Governo centrale e dalla inefficienza di alcune
amministrazioni regionali, il settore che corre nell'immediato
i rischi maggiori è certamente il settore agricolo che ha già
pesantemente sperimentato negli anni recenti l'impatto di
gravi fenomeni di riduzione dell'approvvigionamento idrico.
Solo nel 2001 ammontano ad 1,7 miliardi di euro i danni
causati all'agricoltura in termini di mancata produzione e per
il 2002 l'entità dei danni è stimabile in circa 2,5 miliardi
di euro;
La presente proposta di legge si propone di intervenire
d'urgenza per sostenere il settore agricolo meridionale in un
momento di particolare difficoltà causato dall'acuirsi
dell'emergenza idrica e per apportare piccole ma significative
modifiche alla legislazione vigente, intese a consentire al
settore stesso di rispondere con rapidità ai problemi posti
dall'emergenza stessa.
L'articolo 1 prevede, a questo fine, il rifinanziamento,
per 50 milioni di euro nel triennio 2002-2004, del Fondo di
solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 590
del 1981, intestato al Ministero delle politiche agricole e
forestali, le cui procedure di gestione sono disciplinate
dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge n. 185 del 1992, e
fanno capo alle singole regioni. Nel pieno rispetto, quindi,
delle competenze legislative regionali ed ai sensi della
recente riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione, il provvedimento prevede un intervento
finanziario aggiuntivo dello Stato finalizzato a limitare i
danni per le imprese agricole ubicate nelle aree per le quali
sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ed a valere
dall'annata agraria 2000-2001. L'estensione temporale
dell'intervento sul triennio 2002-2004 garantisce la
possibilità di intervenire a sostegno di situazioni
suscettibili di danno futuro a seguito della impossibilità di
messa a dimora delle coltivazioni. Alle linee di intervento
già previste nella legge n. 185 del 1992, e opportunamente
modificate laddove necessario (fra cui: misure di limitazione
del danno economico per le imprese da definire da parte delle
regioni, contributi in conto capitale, prestiti di esercizio e
mutui agevolati, esonero di una quota dei contributi
previdenziali e assistenziali) il provvedimento aggiunge
l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti dagli
agricoltori ai consorzi di bonifica per la gestione
dell'irrigazione. I consorzi di bonifica non sono infatti
nelle condizioni obiettive per poter far fronte alle esigenze
idriche locali e, quando lo sono, lo sono a condizioni onerose
per le piccole e medie imprese agricole. Si prevede che, nella
concessione dei benefìci, costituiscano titolo preferenziale
le attività tese a garantire il risparmio delle risorse
idriche per uso irriguo di cui all'articolo 2.
L'articolo 2 prevede agevolazioni fiscali per i cosiddetti
microlaghi e cioè per una delle modalità più rapide per
garantire scorte d'acqua non potabile. La norma prevede per lo
scavo di invasi fino a 2000 metri cubi di capienza, che non
rappresentano un rischio geologico, un credito d'imposta
secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge n.
388 del 2000. Tale intervento non viene limitato alle sole
imprese colpite da siccità ma, avendo carattere preventivo,
viene esteso a tutte le aree caratterizzate da una piovosità
più bassa rispetto alla media nazionale.
L'articolo 3 ripristina i termini di pagamento delle
accise sui prodotti petroliferi, che l'articolo 8-bis
del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001 aveva modificato.
In tale maniera, vengono create delle maggiori entrate da
utilizzare per la copertura finanziaria del provvedimento
(articolo 4).