XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2687




        Onorevoli Colleghi! - L'emergenza idrica costituisce ormai da tempo argomento di discussione e di mobilitazione in molte regioni meridionali e segnatamente in Basilicata, in Puglia, in Sicilia e in Sardegna. A gennaio 2002 i volumi d'acqua disponibili negli invasi di queste regioni erano pari al 20 per cento circa della capacità di invaso a fronte del 60 per cento circa del gennaio 2001. Nel Mezzogiorno d'Italia la crisi idrica interessa, ormai, addirittura sette italiani su dieci condizionando pesantemente le possibilità di crescita delle regioni meridionali e sottolineando come il dualismo italiano, prima ancora che attraverso il reddito, possa essere misurato attraverso i servizi ed i diritti dei cittadini.
        Accanto ad oggettive condizioni climatiche ed orografiche (nell'ultimo decennio le precipitazioni atmosferiche sono diminuite nel Mezzogiorno del 20 per cento circa), la ragione prima di questa situazione è individuabile in una dissennata gestione delle risorse idriche, oltre che in un utilizzo non sempre razionale delle stesse risorse da parte degli utenti finali (famiglie ed imprese). Basterà qui ricordare, ad esempio, che oltre un terzo e, in alcuni casi, fino a quasi due terzi dell'acqua immessa nelle condotte di adduzione di distribuzione delle regioni meridionali finisce per essere sprecata a causa della deplorevole situazione delle reti stesse.
        In questo contesto si inserisce la delibera CIPE del 21 dicembre 2001 con la quale il Governo sostiene di aver stanziato oltre 5 miliardi di euro per interventi infrastrutturali nel settore idrico meridionale. In realtà, gli impegni contenuti nella citata delibera sono esclusivamente nominali e ad essi corrispondono non più di 200 milioni di euro di effettivi stanziamenti per l'anno in corso. I fatti confermano, in altre parole, l'assoluto disinteresse del Governo per le condizioni di vita e produttive del Mezzogiorno, pur in presenza di una emergenza che si annuncia di giorno in giorno più grave. Il carattere strutturale della crisi idrica avrebbe richiesto da tempo un complesso di interventi a breve, medio e lungo termine di cui peraltro non si intravedono nemmeno gli elementi essenziali.
        In questo quadro, caratterizzato come si è detto dalla latitanza del Governo centrale e dalla inefficienza di alcune amministrazioni regionali, il settore che corre nell'immediato i rischi maggiori è certamente il settore agricolo che ha già pesantemente sperimentato negli anni recenti l'impatto di gravi fenomeni di riduzione dell'approvvigionamento idrico. Solo nel 2001 ammontano ad 1,7 miliardi di euro i danni causati all'agricoltura in termini di mancata produzione e per il 2002 l'entità dei danni è stimabile in circa 2,5 miliardi di euro;
        La presente proposta di legge si propone di intervenire d'urgenza per sostenere il settore agricolo meridionale in un momento di particolare difficoltà causato dall'acuirsi dell'emergenza idrica e per apportare piccole ma significative modifiche alla legislazione vigente, intese a consentire al settore stesso di rispondere con rapidità ai problemi posti dall'emergenza stessa.
        L'articolo 1 prevede, a questo fine, il rifinanziamento, per 50 milioni di euro nel triennio 2002-2004, del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 590 del 1981, intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali, le cui procedure di gestione sono disciplinate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge n. 185 del 1992, e fanno capo alle singole regioni. Nel pieno rispetto, quindi, delle competenze legislative regionali ed ai sensi della recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, il provvedimento prevede un intervento finanziario aggiuntivo dello Stato finalizzato a limitare i danni per le imprese agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ed a valere dall'annata agraria 2000-2001. L'estensione temporale dell'intervento sul triennio 2002-2004 garantisce la possibilità di intervenire a sostegno di situazioni suscettibili di danno futuro a seguito della impossibilità di messa a dimora delle coltivazioni. Alle linee di intervento già previste nella legge n. 185 del 1992, e opportunamente modificate laddove necessario (fra cui: misure di limitazione del danno economico per le imprese da definire da parte delle regioni, contributi in conto capitale, prestiti di esercizio e mutui agevolati, esonero di una quota dei contributi previdenziali e assistenziali) il provvedimento aggiunge l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti dagli agricoltori ai consorzi di bonifica per la gestione dell'irrigazione. I consorzi di bonifica non sono infatti nelle condizioni obiettive per poter far fronte alle esigenze idriche locali e, quando lo sono, lo sono a condizioni onerose per le piccole e medie imprese agricole. Si prevede che, nella concessione dei benefìci, costituiscano titolo preferenziale le attività tese a garantire il risparmio delle risorse idriche per uso irriguo di cui all'articolo 2.
        L'articolo 2 prevede agevolazioni fiscali per i cosiddetti microlaghi e cioè per una delle modalità più rapide per garantire scorte d'acqua non potabile. La norma prevede per lo scavo di invasi fino a 2000 metri cubi di capienza, che non rappresentano un rischio geologico, un credito d'imposta secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000. Tale intervento non viene limitato alle sole imprese colpite da siccità ma, avendo carattere preventivo, viene esteso a tutte le aree caratterizzate da una piovosità più bassa rispetto alla media nazionale.
        L'articolo 3 ripristina i termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, che l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001 aveva modificato. In tale maniera, vengono create delle maggiori entrate da utilizzare per la copertura finanziaria del provvedimento (articolo 4).




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