XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2687




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Dotazione aggiuntiva del Fondo di solidarietà nazionale e
nuove forme di gestione dello stesso).

        1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale", di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per il finanziamento di interventi di sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi a partire dall'annata agraria 2000-2001.
        2. Le procedure di gestione delle risorse aggiuntive di cui al comma 1, nonché le tipologie di intervento sono disciplinate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.
        3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, hanno titolo agli interventi le aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che abbiano subìto danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. La dichiarazione dello stato di emergenza idrica sostituisce a tutti gli effetti la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e la conseguente dichiarazione del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge. Nella concessione dei benefìci di cui alla presente legge, le regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate, che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 2.
        4. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale sono erogabili fino ad un ammontare pari al 50 per cento del danno subìto in termini di produzione lorda vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della produzione stessa.
        5. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunta in fine la seguente lettera:

            "g-bis) un contributo per l'annata agraria 2001-2002, nella misura massima del 90 per cento dei contributi irrigui non riscossi, a favore dei consorzi di bonifica operanti nelle aree del Mezzogiorno, qualora a causa della siccità abbiano dovuto sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua di irrigazione, ed abbiano conseguentemente concesso alle imprese agricole l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente lettera sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministro delle politiche agricole e forestali".

        6. In deroga all'articolo 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi sono concessi alle aziende agricole aventi diritto mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare del danno subìto e l'ubicazione dell'azienda all'interno delle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica di cui al comma 3 del presente articolo.
        7. In deroga all'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è concesso l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che abbiano presentato apposita domanda all'ente impositore e relativa autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 2.

(Agevolazioni per investimenti finalizzati
alla raccolta delle acque).

        1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, nel rispetto delle leggi vigenti, nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione di opere di raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio dei fondi agricoli e di capienza inferiore ai 2000 metri cubi è attribuito un credito di imposta nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504).

        1. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "4. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 16 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari".


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede parzialmente a carico delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e parzialmente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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