XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2687
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Dotazione aggiuntiva del Fondo di solidarietà nazionale e
nuove forme di gestione dello stesso).
1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato
"Fondo di solidarietà nazionale", di cui all'articolo 1 della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni,
aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero
delle politiche agricole e forestali, è incrementata di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per
il finanziamento di interventi di sostegno delle imprese
agricole danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi a
partire dall'annata agraria 2000-2001.
2. Le procedure di gestione delle risorse aggiuntive di
cui al comma 1, nonché le tipologie di intervento sono
disciplinate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 14
febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14
febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, hanno
titolo agli interventi le aziende agricole, singole o
associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che abbiano subìto
danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda
vendibile, esclusa quella zootecnica. La dichiarazione dello
stato di emergenza idrica sostituisce a tutti gli effetti la
procedura di delimitazione del territorio colpito e di
accertamento dei danni di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 14 febbraio 1992, n. 185, e la conseguente dichiarazione
del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui
all'articolo 2, comma 2, della medesima legge. Nella
concessione dei benefìci di cui alla presente legge, le
regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate,
che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 2.
4. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 14
febbraio 1992, n. 185, i contributi in conto capitale ai
coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo
principale sono erogabili fino ad un ammontare pari al 50 per
cento del danno subìto in termini di produzione lorda
vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della
produzione stessa.
5. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, è aggiunta in fine la seguente lettera:
"g-bis) un contributo per l'annata agraria
2001-2002, nella misura massima del 90 per cento dei
contributi irrigui non riscossi, a favore dei consorzi di
bonifica operanti nelle aree del Mezzogiorno, qualora a causa
della siccità abbiano dovuto sospendere, anche parzialmente,
l'erogazione dell'acqua di irrigazione, ed abbiano
conseguentemente concesso alle imprese agricole l'esonero dal
pagamento dei contributi dovuti per la gestione. Le somme
occorrenti per l'attuazione della presente lettera sono
corrisposte alle regioni su presentazione di apposita
rendicontazione al Ministro delle politiche agricole e
forestali".
6. In deroga all'articolo 3, comma 4, della legge 14
febbraio 1992, n. 185, gli interventi sono concessi alle
aziende agricole aventi diritto mediante presentazione di
autocertificazione resa ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante l'ammontare del danno subìto e l'ubicazione
dell'azienda all'interno delle aree per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza idrica di cui al comma 3 del
presente articolo.
7. In deroga all'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 14
febbraio 1992, n. 185, è concesso l'esonero parziale del
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella
misura del 30 per cento alle aziende, singole o associate,
condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni o da
imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella
relativa gestione previdenziale, che abbiano presentato
apposita domanda all'ente impositore e relativa
autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 2.
(Agevolazioni per investimenti finalizzati
alla raccolta delle acque).
1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, nel
rispetto delle leggi vigenti, nuovi investimenti finalizzati
alla realizzazione di opere di raccolta di acque piovane in
invasi e cisterne al servizio dei fondi agricoli e di capienza
inferiore ai 2000 metri cubi è attribuito un credito di
imposta nella misura e secondo le modalità previste
dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni.
Art. 3.
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504).
1. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"4. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le
disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere
effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi
quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e,
per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16
alla fine del mese, entro il giorno 16 del mese successivo. In
caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per
cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro
cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti
gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il
pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del
suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal deposito
fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito
d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa
con le modalità e nei termini previsti per i diritti di
confine, fermo restando che il pagamento non può essere
fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente
previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche
per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci
importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i
prodotti nazionali e comunitari".
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede parzialmente a carico delle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 3 della
presente legge, e parzialmente mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.