XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2684
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 1^ dicembre 1970, n.
898, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del
divorzio, ovvero la possibilità di conseguire pronuncia
giudiziale di scioglimento del matrimonio civile o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con
rito religioso. L'introduzione di questa legge creò nel Paese
un'ampia spaccatura, con alcuni settori politici che cercarono
di farne una battaglia a difesa della famiglia, ritenendo che
l'introduzione di questo diritto potesse ledere la solidità
dell'istituto del matrimonio. Con il referendum
abrogativo della citata legge n. 898 del 1970, celebrato nel
1975, e con il trionfo dei "no" alla sua abrogazione vi fu nel
Paese un passaggio epocale e culturale. Nel corso degli anni
si è ampiamente dimostrato che questa legge non solo non ha
distrutto la concezione della famiglia, ma ha rappresentato
solamente una soluzione civile per risolvere situazioni di
crisi coniugale senza più alcuna via d'uscita.
Le statistiche elaborate nel corso degli anni hanno
dimostrato che, in sostanza, il numero di coppie che è ricorso
all'istituto della separazione e del divorzio è rimasta in
percentuale abbastanza costante e, se pur ne è aumentato il
numero, nel corso degli anni, a ciò ha corrisposto un maggior
numero di coppie che hanno scelto di contrarre il
matrimonio.
Già in passato per il legislatore si pose, partendo anche
da queste considerazioni, la necessità di semplificare le
procedure affinché, una volta scelto questo percorso, fosse
più rapido arrivare allo scioglimento del matrimonio. Con la
legge 6 marzo 1987, n. 74, si abbreviò il tempo intercorrente
dalla separazione dei coniugi all'ottenimento del divorzio,
portandolo da cinque a tre anni, consentendo cosi, a chi lo
desiderava, di contrarre un nuovo matrimonio o, comunque, in
ogni caso, di semplificare i rapporti tra i separati.
A parere dei presentatori di questa proposta di legge, è
necessario in questo momento nuovamente intervenire per
facilitare ulteriormente le procedure di separazione e di
divorzio, tenuto conto che non è certo allungando i tempi
della procedura che si può sperare di rinsaldare un vincolo
coniugale che si è ormai, nei fatti, disciolto e che, al
contrario, il prolungamento dei tempi rischia di determinare
ulteriori problemi senza, per altro, risolverne alcuno.