XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2684
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge 1^ dicembre
1970, n. 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6
marzo 1987, n. 74, è sostituito dal seguente:
"13. La domanda congiunta dei coniugi, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, che indichi anche compiutamente le condizioni
inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con
ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale,
sentiti i coniugi, verificato che, anche indipendentemente dai
casi di cui all'articolo 3, la comunione spirituale e
materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o
ricostituita, decide con sentenza. Qualora il tribunale
ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto
con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui
al comma 8 del presente articolo".
Art. 2.
1. All'articolo 4 della legge 1^ dicembre 1970 n. 898,
come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, dopo
il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13-bis. Nel caso previsto dal comma 13 non ha
luogo il tentativo di conciliazione dei coniugi".
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 1^ dicembre
1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
"1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle
parti e con l'intervento del pubblico ministero, accertata la
sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 o del caso
di cui all'articolo 4, comma 13, pronuncia con sentenza lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del
luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla
annotazione della sentenza".
Art. 4.
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 1^ dicembre
1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
"2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, pronunciati nei casi previsti dagli
articoli 1, 2 e 4, comma 13, della presente legge, hanno
efficacia a tutti gli effetti civili dal giorno
dell'annotazione della sentenza".