XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2683
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di riformare l'attuale normativa elettorale dei comuni
e delle province, uniformandola ai sistemi in vigore per
l'elezione delle altre assemblee rappresentative. L'anomalia
principale, riscontrabile nella legislazione in questione, è
da rintracciare nella previsione del doppio turno di
ballottaggio, che riguarda le province ed i comuni al di sopra
dei 15.000 abitanti. Nessun'altra elezione si svolge, infatti,
con il doppio turno: né quelle politiche, né quelle regionali.
L'unica eccezione è stabilita dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni con più di
15.000 abitanti e per le province. Se si tiene conto che tra
gli 8.103 comuni in cui è suddivisa l'Italia, poco più di 700
sono superiori a 15.000 abitanti e le province sono 103, si
comprende come il doppio turno e, quindi, l'eventualità del
ballottaggio, più che essere una norma a valenza generale,
risulta essere un freno per l'uniformità dei sistemi
elettorali.
Quindi, si tratta di un tentativo di uniformare i sistemi
elettorali vigenti in Italia. Infatti, la norma resta quella
in vigore e tende a rafforzare il bipolarismo e l'alternanza.
Restano le coalizioni e la possibilità di collegamento tra
candidato a sindaco e le diverse liste che lo sostengono.
Viene estesa anche ai comuni con più di 15.000 abitanti la
impossibilità, ferma restando, invece, la possibilità di
votare solo il candidato sindaco, del voto "disgiunto", così
com'è presente nelle elezioni per il presidente della
provincia. Questa opzione, tende a tutelare una miglior
omogeneità dell'espressione del voto. Difatti, l'elezione del
sindaco è collegata ad un premio di maggioranza che rafforza
le liste collegate. Non si ritiene opportuno difendere ancora
una norma che, invece, comporta l'espressione di una volontà
contradditoria: da una parte la scelta del candidato sindaco
che si preferisce, dall'altra la lista di candidati diversa da
quelle collegate al sindaco prescelto, risulta essere una
contraddizione in termini rispetto all'impostazione
dell'intero sistema. Altra cosa, invece, é la possibilità di
riconoscersi e di "votare" solo il candidato sindaco o
presidente.
Il doppio turno, oltre a rappresentare un'indubbia spesa
aggiuntiva per le finanze pubbliche e un ostacolo per il
corretto svolgimento dell'anno scolastico, è senza dubbio un
motivo di inquinamento della competizione politica, perché
determina una vera e propria contrattazione tra i candidati
ammessi al ballottaggio e quelli esclusi, finalizzata ad
assicurarsi maggiore sostegno elettorale al secondo turno. Il
doppio turno favorisce, inoltre, il proliferare di candidature
a sindaco motivate non dalla volontà di vincere l'elezione
bensì solo da quella di "spendere" politicamente per il
ballottaggio il consenso elettorale ottenuto al primo turno.
Occorre, tra l'altro, considerare come l'affluenza dei votanti
al secondo turno sia di gran lunga inferiore a quella che
solitamente si registra al primo turno, con conseguente scarsa
legittimazione elettorale del candidato che vince il
ballottaggio.
L'altro elemento di cambiamento, che la presente proposta
di legge vuole introdurre, è relativo all'abolizione del voto
scollegato, cioè della possibilità di votare per un candidato
a sindaco e per una lista che sostiene un altro candidato, per
le ragioni sostenute, con l'estensione del meccanismo vigente
per le elezioni provinciali. Si tratta di una facoltà
riservata solo agli elettori dei comuni con più di 15.000
abitanti che contrasta, pertanto, con la restante normativa
elettorale.
Si sancisce, infine, l'esclusione dall'assegnazione dei
seggi per le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento
dei voti validi, estendendo anche a livello delle elezioni
amministrative, lo sbarramento in vigore per le elezioni della
Camera dei deputati.