XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2683
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 72. (Elezione del sindaco nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti) - 1. Nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è
eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve
dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il
collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del
consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle
liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella
stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca
i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco,
scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il
candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico
voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una
delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può,
infine, votare per un candidato alla carica di sindaco
tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tale
modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla
carica di sindaco.
4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla
carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. A parità di
cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano
di età".
Art. 2.
1. L'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 73. (Elezione del consiglio comunale nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti) - 1. Le liste
per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un
numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da
eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da
comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore
a 50 centesimi.
2. Con la lista dei candidati al consiglio comunale,
deve essere anche presentato il nome ed il cognome del
candidato alla carica di sindaco ed il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste
possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.
In tal caso, le liste devono presentare il medesimo programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi della
comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno
della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre
un voto di preferenza per un candidato della lista da lui
votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a
fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione del
sindaco.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita
dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in
tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a
consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista
aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi
quelle liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei
voti validi.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per
l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a
ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati
alla carica di sindaco, si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista o gruppo di liste collegate, successivamente
per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei
consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti
così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti
compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre
intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo
di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a
parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista
spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti
eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo
l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate,
la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai
voti riportati è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza
del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si
determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il
numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Al candidato alla carica di sindaco proclamato
eletto, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che
non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60
per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per
cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre
liste o gruppi di liste collegate ai sensi del medesimo comma
8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi
spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono
in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i
candidati alla carica di sindaco non risultati eletti,
collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un
seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo
candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il
seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi
complessivi attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11, sono
proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna
lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In
caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i
candidati che precedono nell'ordine di lista".
Art. 3.
1. L'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 74. (Elezione del presidente della provincia). -
1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio
universale e diretto, contestualmente all'elezione del
consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del
presidente della provincia coincide con il territorio
provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della
legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il
deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia
e la presentazione delle candidature alla carica di
consigliere provinciale e di presidente della provincia sono
disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3
e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto
compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura,
ciascun candidato alla carica di presidente della provincia
deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di
candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La
dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi
interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della
provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del
consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun
candidato alla carica di presidente della provincia, il
contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di
candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di
collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno, è riportato
il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale
facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel
contrassegno.
5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati
al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo
contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un
candidato alla carica di presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei
candidati al consiglio provinciale ad esso collegato,
tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto
espresso nei modi indicati al presente comma, si intende
attribuito sia al candidato alla carica di consigliere
provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al
candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun
elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di
presidente della provincia tracciando un segno sul relativo
rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito
solo al candidato alla carica di presidente della
provincia.
6. E' proclamato eletto presidente della provincia
il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti
validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il
candidato più anziano di età".
Art. 4.
1. Il comma 5 dell'articolo 75 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i
gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento
dei voti validi".