XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2677
Onorevoli Colleghi! - La legge finanziaria per il 2001
(legge 23 dicembre 2000, n. 388) all'articolo 80, comma 3,
prevede che i lavoratori sordomuti, nonché i lavoratori con
invalidità superiore al 74 per cento, possano, a richiesta,
beneficiare per ogni anno di lavoro effettivamente svolto di
due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto
alla pensione e dell'anzianità contributiva. Tale
maggiorazione, evidentemente, è valida al duplice fine del
diritto e della misura della pensione, così come già avviene
per altre categorie di lavoratori, a cominciare dai non
vedenti.
Sono evidenti, è chiaro, la logica e lo spirito di tale
norma. Essa niente altro è che il sacrosanto riconoscimento ai
lavoratori, per loro sfortuna in possesso di tali requisiti,
di un diritto derivante dalla condizione attuale e dalle
conseguenti difficoltà di ogni tipo: logistico, di maggior
logoramento fisico, di assai più facile e rapida presenza di
stato di stanchezza derivanti dallo svolgimento delle mansioni
e dalla professione.
Un atto, insomma, di giustizia sociale, per altro
vincolata, comunque, alla volontà del singolo lavoratore.
Tutto ciò, però, non sta avvenendo e, se non si
interviene, non avverrà mai. Infatti si è affermata, anche a
seguito di circolari di alcuni istituti previdenziali, una
singolare interpretazione di tale norma, secondo cui il
diritto e i benefici conseguenti sarebbero riconosciuti a chi
ne fa richiesta soltanto a partire dal momento del
riconoscimento del 74 per cento di invalidità, con la
conseguente introduzione di un termine a quo da cui
calcolare il beneficio, che si sostanzia in un limite del
beneficio medesimo.
Se un lavoratore invalido ha, per esempio, svolto il
proprio lavoro per trenta anni con una percentuale di
invalidità riconosciuta al 65 per cento e, a seguito di
richiesta di rivisitazione per i successivi tre o quattro anni
tale percentuale gli sia stata riconosciuta al 74 per cento,
il diritto di cui alla norma in questione gli verrebbe
garantito, appunto, soltanto per gli ultimi tre o quattro
anni!
Questa sconcertante lettura dell'articolo 80, comma 3,
della legge n. 388 del 2000, nei fatti, annulla la norma
stessa, in quanto applicabile nella sua interezza a pochissime
decine di lavoratori in tutta Italia, e non tiene conto, tra
l'altro, che fino a pochissimi anni fa il non riconoscimento
di una percentuale di invalidità superiore al 60 per cento
circa era a garanzia, in qualche modo, degli stessi lavoratori
interessati, che, altrimenti avrebbero corso il serio rischio
di perdere il posto di lavoro.
L'articolo di interpretazione autentica di cui si compone
la presente proposta di legge, dunque, niente altro si propone
se non porre rimedio a tale assurdità e all'annullamento di
fatto dei benefici derivanti dalla applicazione della norma
citata.
La presente proposta di legge si limita, infatti, a
chiarire, senza ombra di dubbio, che il diritto previsto dal
comma 3 dell'articolo 80 della legge finanziaria per il 2001 è
riconosciuto a tutti lavoratori invalidi per qualsiasi causa
ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74
per cento a prescindere dalla data di riconoscimento di tale
percentuale ed è naturalmente applicabile all'intera vita
lavorativa del lavoratore in questione.
Si chiarisce, infine, a scanso di qualsiasi dubbio e di
altra bizzarra interpretazione, che la maggiorazione
contributiva vale sia al fine del diritto sia al fine della
misura della pensione.