XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2677




        Onorevoli Colleghi! - La legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) all'articolo 80, comma 3, prevede che i lavoratori sordomuti, nonché i lavoratori con invalidità superiore al 74 per cento, possano, a richiesta, beneficiare per ogni anno di lavoro effettivamente svolto di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Tale maggiorazione, evidentemente, è valida al duplice fine del diritto e della misura della pensione, così come già avviene per altre categorie di lavoratori, a cominciare dai non vedenti.
        Sono evidenti, è chiaro, la logica e lo spirito di tale norma. Essa niente altro è che il sacrosanto riconoscimento ai lavoratori, per loro sfortuna in possesso di tali requisiti, di un diritto derivante dalla condizione attuale e dalle conseguenti difficoltà di ogni tipo: logistico, di maggior logoramento fisico, di assai più facile e rapida presenza di stato di stanchezza derivanti dallo svolgimento delle mansioni e dalla professione.
        Un atto, insomma, di giustizia sociale, per altro vincolata, comunque, alla volontà del singolo lavoratore.
        Tutto ciò, però, non sta avvenendo e, se non si interviene, non avverrà mai. Infatti si è affermata, anche a seguito di circolari di alcuni istituti previdenziali, una singolare interpretazione di tale norma, secondo cui il diritto e i benefici conseguenti sarebbero riconosciuti a chi ne fa richiesta soltanto a partire dal momento del riconoscimento del 74 per cento di invalidità, con la conseguente introduzione di un termine a quo da cui calcolare il beneficio, che si sostanzia in un limite del beneficio medesimo.
        Se un lavoratore invalido ha, per esempio, svolto il proprio lavoro per trenta anni con una percentuale di invalidità riconosciuta al 65 per cento e, a seguito di richiesta di rivisitazione per i successivi tre o quattro anni tale percentuale gli sia stata riconosciuta al 74 per cento, il diritto di cui alla norma in questione gli verrebbe garantito, appunto, soltanto per gli ultimi tre o quattro anni!
        Questa sconcertante lettura dell'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, nei fatti, annulla la norma stessa, in quanto applicabile nella sua interezza a pochissime decine di lavoratori in tutta Italia, e non tiene conto, tra l'altro, che fino a pochissimi anni fa il non riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore al 60 per cento circa era a garanzia, in qualche modo, degli stessi lavoratori interessati, che, altrimenti avrebbero corso il serio rischio di perdere il posto di lavoro.
        L'articolo di interpretazione autentica di cui si compone la presente proposta di legge, dunque, niente altro si propone se non porre rimedio a tale assurdità e all'annullamento di fatto dei benefici derivanti dalla applicazione della norma citata.
        La presente proposta di legge si limita, infatti, a chiarire, senza ombra di dubbio, che il diritto previsto dal comma 3 dell'articolo 80 della legge finanziaria per il 2001 è riconosciuto a tutti lavoratori invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento a prescindere dalla data di riconoscimento di tale percentuale ed è naturalmente applicabile all'intera vita lavorativa del lavoratore in questione.
        Si chiarisce, infine, a scanso di qualsiasi dubbio e di altra bizzarra interpretazione, che la maggiorazione contributiva vale sia al fine del diritto sia al fine della misura della pensione.




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