XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2677
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 si interpreta nel senso che il beneficio
contributivo ivi previsto a favore degli invalidi per
qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro
categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, è riconosciuto a prescindere dalla
data di riconoscimento della citata percentuale di invalidità
ed è riferito all'intera vita lavorativa del soggetto
beneficiario.
2. La disposizione di cui al comma 1 si interpreta altresì
nel senso che la maggiorazione contributiva è riconosciuta sia
al fine del diritto, sia al fine della misura della
pensione.