XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2677




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto a favore degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è riconosciuto a prescindere dalla data di riconoscimento della citata percentuale di invalidità ed è riferito all'intera vita lavorativa del soggetto beneficiario.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si interpreta altresì nel senso che la maggiorazione contributiva è riconosciuta sia al fine del diritto, sia al fine della misura della pensione.



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