XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2675
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge apporta
modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme
sull'ordinamento penitenziario, tendenti a rafforzare la
tutela dei diritti dei detenuti e degli internati nei
confronti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o
amministrativa relativi al controllo della corrispondenza.
L'istituto del visto di controllo sulla corrispondenza è
misura direttamente incidente sul diritto di libertà e
segretezza solennemente sancito dall'articolo 15 della
Costituzione e dall'articolo 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che
la disciplina italiana del visto di controllo sulla
corrispondenza, delineata dall'articolo 18, settimo, ottavo e
nono comma, della citata legge n. 354 del 1975, viola, sotto
due concorrenti profili, la Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Da un lato, infatti, rimanendo totalmente silente circa le
finalità ed i limiti della misura, accorda alle autorità
competenti eccessivi margini di discrezionalità, il che
contrasta con l'articolo 8, paragrafo 2, della citata
Convenzione, norma che legittima l'ingerenza della pubblica
autorità nella segretezza della corrispondenza solo nei casi
previsti dalla legge e nei limiti in cui essa sia resa
necessaria da particolari esigenze di sicurezza.
Dall'altro lato, ed in pari tempo, l'ordinamento
penitenziario non contempla alcun mezzo di tutela
giurisdizionale contro il provvedimento del giudice che
dispone il visto, donde il contrasto con l'articolo 13 della
Convenzione, in forza del quale ogni persona i cui diritti e
le cui libertà, riconosciuti dalla Convenzione stessa,
risultino violati, deve poter fruire di un ricorso effettivo
davanti ad un'istanza nazionale.
Forma inoltre oggetto di censura la circostanza che il
controllo possa estendersi anche alla corrispondenza
indirizzata alla Corte europea, profilo che appare confliggere
con l'Accordo concernente le persone che partecipano alle
procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo,
fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996 e reso esecutivo dalla
legge 2 ottobre 1997, n. 348.
Onde evitare siffatti profili di frizione, l'articolo 1
del disegno di legge ridisegna ab imis la fisionomia
dell'istituto introducendo, con l'articolo 18-ter della
legge n. 354 del 1975, la nuova disciplina delle finalità, dei
limiti oggettivi e temporali e della competenza all'adozione
dei provvedimenti che comprimono il diritto alla segretezza
della corrispondenza e dei relativi mezzi di impugnazione.
La disciplina dell'articolo 18-ter abbraccia non
soltanto il visto di controllo sulla corrispondenza, ma anche
il provvedimento con il quale siano disposte limitazioni nella
corrispondenza epistolare e telegrafica ed il controllo del
mero contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza,
senza la lettura della medesima. Sono stati poi indicati gli
specifici fini ed i limiti dell'istituto individuando gli atti
non assoggettabili a controllo e a limitazioni, ed è stata
definita la competenza delle autorità che possono applicare la
misura.
Quest'ultima spetterà all'autorità giudiziaria qualora vi
siano esigenze di carattere investigativo o sussistano
specifiche esigenze connesse a procedimenti penali in corso.
Spetterà, invece, al magistrato di sorveglianza, su richiesta
del direttore dell'istituto, qualora la misura sia adottata
per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto
penitenziario.
Il provvedimento dovrà essere adottato con decreto
motivato e non potrà avere inizialmente durata superiore a sei
mesi. Il termine potrà essere successivamente prorogato per
periodi non superiori a tre mesi.
Avverso i provvedimenti menzionati sarà possibile il
procedimento di riesame, se adottati nell'ambito di
procedimenti penali in corso, ovvero la procedura del reclamo
prevista dall'articolo 14-ter dell'ordinamento
penitenziario, qualora abbia provveduto alla loro applicazione
il magistrato di sorveglianza.
L'articolo 2 del disegno di legge detta, invece, la
disciplina transitoria.
Si è inteso chiarire che le nuove disposizioni valgono
anche per i provvedimenti in corso di esecuzione e che, anche
avverso questi ultimi, è possibile fare ricorso in linea con
quanto voluto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
L'articolo 3 indica le disposizioni vigenti che il disegno
di legge abroga o modifica.
E' apparso, in particolare, opportuno armonizzare con la
disciplina in esame anche la disposizione dell'articolo
14-quater concernente i contenuti del regime della
sorveglianza particolare.
L'articolo 4 disciplina, infine, la data di entrata in
vigore della legge.
Il disegno di legge non comporta alcun onere aggiuntivo a
carico del bilancio dello Stato.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Il disegno di legge in oggetto modifica la legge 26
luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento
penitenziario.
L'articolo 1 del disegno di legge ridisegna la fisionomia
dell'istituto del controllo sulla corrispondenza dei detenuti
introducendo, con l'articolo 18-ter, la nuova disciplina
delle finalità, dei limiti oggettivi e temporali e della
competenza all'adozione dei provvedimenti che comprimono il
diritto alla segretezza della corrispondenza e dei relativi
mezzi di impugnazione.
L'articolo 2 detta, invece, la disciplina transitoria.
L'articolo 3 contiene disposizioni di coordinamento.
L'articolo 4 regola, infine, la data di entrata in vigore
della legge.
La normativa proposta riguarda materia di esclusiva
competenza statale.
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO
La proposta normativa prevede una diversa disciplina in
ragione delle finalità perseguite attraverso il controllo
della corrispondenza dei detenuti.
La competenza è attribuita all'autorità giudiziaria
qualora vi siano esigenze di carattere investigativo o
sussistano specifiche esigenze connesse a procedimenti penali
in corso.
Spetta, invece, al magistrato di sorveglianza, su
richiesta del direttore dell'istituto, qualora la misura sia
adottata per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto
penitenziario.