XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2675
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 18-ter.- (Limitazioni e controlli della
corrispondenza). - 1. Nei confronti dei singoli detenuti o
internati possono essere disposti, con decreto motivato, per
un periodo non superiore a sei mesi, successivamente
prorogabile, i provvedimenti consistenti nella limitazione
alla corrispondenza epistolare e telegrafica e alla ricezione
della stampa; nel visto di controllo della corrispondenza; nel
controllo del contenuto delle buste che racchiudono la
corrispondenza, qualora:
a) vi sia la necessità di impedire che reati
vengano portati a conseguenze ulteriori ovvero ricorrano
esigenze investigative o connesse ad un procedimento penale in
corso;
b) sussistano ragioni di sicurezza o di ordine
dell'istituto.
2. Ciascuna delle proroghe di cui al comma 1 può
essere autorizzata per un tempo non superiore a tre mesi.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia
indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103
del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle
autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge ed
agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari
preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa
parte.
4. Nei casi indicati alla lettera a) del comma
1 provvede l'autorità giudiziaria che procede.
5. Nei casi indicati alla lettera b) del comma
1 provvede il magistrato di sorveglianza, su richiesta del
direttore dell'istituto.
6. Le autorità giudiziarie di cui ai commi 4 e 5,
nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di
controllo, se non ritengono di provvedere direttamente,
possono delegare il controllo al direttore o ad un
appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo
stesso direttore.
7. Contro i provvedimenti di cui al comma 4 può
essere proposta richiesta di riesame a norma degli articoli
324 e 325 del codice di procedura penale.
8. Nei casi previsti dal comma 5 si applicano le
disposizioni dell'articolo 14-ter".
Art. 2.
1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della
presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima
legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine
di venti giorni, può proporre impugnazione secondo le modalità
indicate ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 18-ter.
Art. 3.
1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26
luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
"2. Per quanto concerne la corrispondenza dei
detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo
18-ter".
2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
abrogati.
3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: ", la
sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza"
sono soppresse.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.