XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2675




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

        "Art. 18-ter.- (Limitazioni e controlli della corrispondenza). - 1. Nei confronti dei singoli detenuti o internati possono essere disposti, con decreto motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, successivamente prorogabile, i provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare e telegrafica e alla ricezione della stampa; nel visto di controllo della corrispondenza; nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, qualora:

            a) vi sia la necessità di impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori ovvero ricorrano esigenze investigative o connesse ad un procedimento penale in corso;

            b) sussistano ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto.

            2. Ciascuna delle proroghe di cui al comma 1 può essere autorizzata per un tempo non superiore a tre mesi.
            3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
            4. Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1 provvede l'autorità giudiziaria che procede.
            5. Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto.
            6. Le autorità giudiziarie di cui ai commi 4 e 5, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente, possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
            7. Contro i provvedimenti di cui al comma 4 può essere proposta richiesta di riesame a norma degli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.
            8. Nei casi previsti dal comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 14-ter".


Art. 2.

        1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di venti giorni, può proporre impugnazione secondo le modalità indicate ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 18-ter.


Art. 3.

        1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

        "2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter".

        2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.
        3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: ", la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza" sono soppresse.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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