XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2669




        Onorevoli Colleghi! - La legge 3 agosto 1998, n. 269, ha rappresentato un'importante svolta per il nostro Paese verso la concreta adozione di una strategia di contrasto al turismo sessuale.
        L'articolo 16 di tale legge prevedeva per gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi e individuali in Paesi esteri, l'obbligo di inserire nel materiale propagandistico l'avvertenza secondo cui la legge italiana punisce con la reclusione la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessa all'estero. Senonché, tale disposizione imponeva l'obbligo per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge: periodo che oggi è evidentemente concluso. Inoltre, sembra opportuno estendere l'obbligo della comunicazione anche alla stampa che viene messa di solito a disposizione sui voli, nonché alle proiezioni effettuate durante il corso del viaggio.
        Si ritiene pertanto che, data la gravità dei fatti, la sanzione possa essere adeguatamente aumentata.
        Va rilevato infine che tale proposta di modifica è stata oggetto di un lungo lavoro di concertazione di note organizzazioni non governative italiane le quali ECPAT Itala, Save the Children Italia, Terre des hommes Italia e UNICEF Italia, ognuna delle quali opera nell'omonimo network per la promozione e la difesa dei diritti dei bambini.




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