XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2669
Onorevoli Colleghi! - La legge 3 agosto 1998, n. 269,
ha rappresentato un'importante svolta per il nostro Paese
verso la concreta adozione di una strategia di contrasto al
turismo sessuale.
L'articolo 16 di tale legge prevedeva per gli operatori
turistici che organizzano viaggi collettivi e individuali in
Paesi esteri, l'obbligo di inserire nel materiale
propagandistico l'avvertenza secondo cui la legge italiana
punisce con la reclusione la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessa all'estero. Senonché, tale
disposizione imponeva l'obbligo per un periodo non inferiore a
3 anni dalla data di entrata in vigore della legge: periodo
che oggi è evidentemente concluso. Inoltre, sembra opportuno
estendere l'obbligo della comunicazione anche alla stampa che
viene messa di solito a disposizione sui voli, nonché alle
proiezioni effettuate durante il corso del viaggio.
Si ritiene pertanto che, data la gravità dei fatti, la
sanzione possa essere adeguatamente aumentata.
Va rilevato infine che tale proposta di modifica è stata
oggetto di un lungo lavoro di concertazione di note
organizzazioni non governative italiane le quali ECPAT
Itala, Save the Children Italia, Terre des hommes Italia e
UNICEF Italia, ognuna delle quali opera nell'omonimo
network per la promozione e la difesa dei diritti dei
bambini.