XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2669




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente:

        "Art. 16. (Comunicazioni agli utenti). - 1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".
            2. Le compagnie aeree di trasporto passeggeri verso l'estero che hanno sede legale in Italia hanno l'obbligo di inserire in maniera evidente, nelle proprie riviste di bordo e nelle proiezioni trasmesse durante i voli, l'avvertenza di cui al comma 1.
            3. Quanto prescritto nei commi 1 e 2 si applica dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
            4. Gli operatori turistici e le compagnie aeree che violano l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a quindicimila euro".



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