XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2669
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è
sostituito dal seguente:
"Art. 16. (Comunicazioni agli utenti). - 1. Gli
operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo di inserire in
maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi
o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati
agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a
singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 agosto
1998, n. 269 - La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all'estero".
2. Le compagnie aeree di trasporto passeggeri verso
l'estero che hanno sede legale in Italia hanno l'obbligo di
inserire in maniera evidente, nelle proprie riviste di bordo e
nelle proiezioni trasmesse durante i voli, l'avvertenza di cui
al comma 1.
3. Quanto prescritto nei commi 1 e 2 si applica dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4. Gli operatori turistici e le compagnie aeree che
violano l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila
a quindicimila euro".