XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2668
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
reca disposizioni per la semplificazione del sistema
giudiziario penale, provvedendo ad apportare le modifiche
ritenute necessarie alle disposizioni vigenti.
A) CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Le modifiche alla legge istitutiva del Consiglio superiore
della magistratura ineriscono
alla composizione della sezione disciplinare.
L'esperienza degli ultimi anni ha consentito di
evidenziare che in relazione a questioni di estrema rilevanza
e delicatezza, in taluni casi coinvolgenti persino il rapporto
tra i diversi poteri dello Stato, la risposta fornita dal
Consiglio, nonostante la gravità delle violazioni e la
strumentalizzazione di provvedimenti giudiziari addirittura
finalizzata al perseguimento di obiettivi politici, sia stata
di stampo brutalmente corporativo e tale da determinare un
alto tasso di sfiducia nei confronti delle intere istituzioni
giudiziarie.
Si è ritenuto, pertanto, di individuare un criterio capace
di coniugare al meglio l'indipendenza e l'autonomia della
magistratura con l'effettiva funzionalità dell'organo, da cui
deve essere eliminata qualsiasi inflessione idonea a garantire
privilegi ingiustificati, retaggio di una concezione antiquata
e antidemocratica del ruolo della magistratura.
Tra l'altro, l'ordinamento, come noto, ha ridotto le
ipotesi di responsabilità, giacché la legge 13 aprile 1988, n.
117, limita l'esperibilità dell'azione civile ai soli casi di
dolo e colpa grave e stabilisce, per di più, l'incomprensibile
principio secondo cui l'iniziativa risarcitoria abbia come
destinatario lo Stato e non l'autore dell'illecito.
L'invalsa pratica di una irresponsabilità almeno
disciplinare determina, pertanto, un inammissibile pregiudizio
per la credibilità dell'amministrazione della giustizia non
ulteriormente tollerabile, nonostante la presenza di
disposizioni ordinarie e costituzionali la cui applicazione
avrebbe sicuramente evitato le discrasie verificatesi
nell'ultimo decennio.
Ferma restando la competenza disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura, in applicazione, del resto,
della previsione dell'articolo 105 della Costituzione, si è
ritenuto di eliminare dalla vigente normativa ordinaria
l'attribuzione ai componenti togati del Consiglio superiore
della magistratura del potere disciplinare sui magistrati,
giacché in ciò è certo che risieda la ragione fondamentale
della sistematica dismissione del potere disciplinare. Si è
ritenuto, pertanto, di modificare la composizione della
sezione disciplinare in modo che essa comprenda esclusivamente
i componenti laici del Consiglio superiore, circondati, tra
l'altro, dal prestigio riveniente dall'alta investitura
elettiva dell'intero Parlamento.
B) ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
1. Capacità e competenza del giudice
La riforma dell'ordinamento giudiziario segue due linee
direttrici.
E' stata ripristinata nuovamente la ripartizione degli
affari giudiziari tra i vari organi secondo le regole di
competenza. In secondo luogo, si è data attuazione, ferma
restando l'attuale cornice costituzionale, ad una separazione
delle carriere tra pubblici ministeri e giudici.
Il ritorno all'istituto della competenza è stato ritenuto
conseguenza automatica del principio costituzionale della
precostituzione del giudice, che reclama certezza normativa ed
interventi sanzionatori adeguati.
L'attuale disciplina, come noto, configura la
distribuzione del carico giudiziario, come mera articolazione
interna all'unico ufficio giudiziario del tribunale.
L'assegnazione del singolo processo al giudice collegiale o a
quello monocratico non sposta, per questa ragione, la
"competenza", dunque appartenente sempre al tribunale.
Basti considerare che tale disciplina determina la
irrilevanza non solo della osservanza delle regole di
competenza ma, addirittura, di quelle riguardanti la capacità
del giudice ed il numero di giudici necessari per costituire
un organo, potendosi così giungere alla possibilità non
eliminabile che un giudice monocratico si appropri delle
competenze di un giudice collegiale. Si tratta, come è facile
comprendere, di una chiara elusione del disposto
costituzionale, giacché esso presuppone non soltanto che il
giudicabile conosca sin dall'inizio del procedimento quale sia
il "suo" giudice, ma che possano essere operativi gli
strumenti di repressione di ogni violazione.
Nel ridefinire la competenza degli organi giurisdizionali,
si è preso lo spunto
per introdurre nell'ordinamento giudiziario, oltre ad una
puntualizzazione circa la necessità di predeterminazione del
giudice fin dall'iscrizione della notizia di reato
nell'apposito registro, anche la disciplina del giudice di
pace, le cui attribuzioni, peraltro, sono state fortemente
incrementate fino a recuperare la vecchia competenza
pretorile, salvo che per alcuni gravi reati. Ciò, invero,
oltre che per esigenze di razionalità, sembra costituire
scelta obbligata derivante da una configurazione
costituzionale dell'ordinamento giudiziario come un
corpus normativo unico.
2. Separazione delle carriere. I risultati della
"Commissione parlamentare per le riforme costituzionali"
Quanto alla conformazione dell'ordinamento giudiziario
secondo la disciplina della separazione dei magistrati
giudicanti dai pubblici ministeri, essa si appalesa
sicuramente la più urgente per rafforzare le garanzie
giurisdizionali, evitando le facili e possibili commistioni
tra le due funzioni che si riflettono gravemente sulla
ordinata amministrazione della giustizia.
Sono note le difficoltà che, a tale riguardo, incontra
chi, senza mettere mano al dettato costituzionale, intenda
modificare le attuali norme disciplinanti il pubblico
ministero e integranti l'attuazione della riserva di legge
prevista dall'articolo 107, quarto comma, della
Costituzione.
Cade qui acconcio ricordare che un serio tentativo di
riforma dell'intero settore dell'ordinamento giudiziario, è
stato effettuato dalla Commissione parlamentare per le riforme
itituzionali, istituita con la legge costituzionale n. 1 del
1997 per la revisione della parte seconda della
Costituzione.
In effetti, attraverso il noto progetto di riforma
costituzionale, si è cercato, nel quadro della affermazione
delle garanzie di indipendenza ed autonomia del pubblico
ministero, di scardinare una delle principali causali
dell'indistinzione dei giudici dai pubblici ministeri,
costituita dal regime di accesso alla magistratura. Sebbene,
come è dato di leggere nella relazione al menzionato progetto
di riforma costituzionale, le norme destinate a modificare
tale regime abbiano costituito oggetto di ampio ed
approfondito dibattito, il risultato a cui approdò la
Commissione fu quello di confermarne l'unicità delle modalità
di ingresso in magistratura e l'unicità delle carriere, con
alcune limitazioni, quanto al passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle inquirenti, attraverso la introduzione del
filtro di un concorso riservato e dell'impossibilità di poter
svolgere le diverse funzioni nello stesso distretto.
Nel progetto di riforma si era previsto che i magistrati
ordinari esercitassero inizialmente funzioni giudicanti per un
periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio
superiore della magistratura ne avrebbe effettuato
l'assegnazione all'esercizio delle funzioni giudicanti ovvero
inquirenti, a seguito di apposito periodo di formazione e di
valutazione di idoneità, a garanzia "della unitarietà iniziale
della cultura della legalità e della giurisdizione". Ferma
restando tale innovazione, anche il progetto di riforma
costituzionale ribadiva la garanzia della inamovibilità di
funzione e di sede per tutti i magistrati.
3. I dati costituzionali ai quali coordinarsi
Se è vero che la separazione delle carriere potrebbe
richiedere modifiche costituzionali, di essa sarebbe possibile
persino dubitare, giacché nel quadro di una disciplina attuata
con legge ordinaria, potrebbe rivelarsi addirittura come
garanzia la permanenza della vigente normativa di ratio
primaria. In particolare, la persistenza di un Consiglio
superiore della magistratura come organo di vertice e di
rilevanza costituzionale della magistratura, ben potrebbe
stare ad attuare la garanzia di unitarietà ordinamentale in
linea con il principio della divisione dei poteri fondamentali
dello Stato, comune perciò a qualsiasi organo giudiziario.
Di fronte, peraltro, alla urgenza di mettere mano ad una
riforma ormai improcrastinabile, a pena di un intollerabile
sacrificio della efficienza del sistema processuale
e, soprattutto, dell'attuazione delle garanzie processuali,
si è ritenuto di proporre un modello di separazione a livello
di legge ordinaria, senza cioè toccare il dato costituzionale,
per il quale potrà esservi sempre tempo.
L'articolo 107, quarto comma, della Costituzione, in virtù
del quale "Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario" e
l'articolo 108, secondo comma, per il quale "La legge assicura
l'indipendenza (...) del pubblico ministero presso" le
giurisdizioni speciali, rendono certi che al pubblico
ministero devono essere assicurate garanzie le quali, però,
possono non essere le medesime attribuite ai giudici.
In altri termini, rispetto alle norme generali sui
magistrati, quelle sul pubblico ministero sono, in
Costituzione, in rapporto di specialità, sicché l'applicazione
di identiche garanzie è rimessa alle scelta del legislatore
ordinario, con la particolarità, però, che quelle riguardanti
i giudici hanno valenza costituzionale, mentre quelle relative
a pubblici ministeri sono omologhe al rango di legge ordinaria
e quindi normalmente modificabili.
L'articolo 107, quarto comma, della Costituzione, incide,
invece sulla organizzazione e sulla struttura interna degli
uffici del pubblico ministero, consentendo una disciplina dei
rapporti esistenti tra i componenti dei diversi uffici in
maniera differente, e quindi anche di tipo gerarchico,
rispetto a quella costituzionalmente imposta per i giudici.
La presente proposta di legge, però, non si occupa della
organizzazione interna del pubblico ministero, limitandosi ad
intervenire su quelle norme che disciplinano i rapporti tra
pubblico ministero e organi giurisdizionali.
4. La disciplina
Tenuto conto di quanto esposto, è possibile tentare di
ricostruire un modello di "separazione forte" nell'ambito
dell'attuale impostazione costituzionale agendo sulle norme
dell'ordinamento giudiziario, il cui corpus è
attualmente contenuto nel citato regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e nel regio decreto 31 maggio 1946, n. 511,
recante le "Guarentigie della magistratura", più volte
novellati.
Anzitutto, si sono eliminati dalle disposizioni contenute
nella legge sull'ordinamento giudiziario, tutti i riferimenti
al pubblico ministero, al fine di configurare il titolo III
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n.
12 del 1941, come il luogo nel quale trovino autonoma ed
esclusiva disciplina le norme relative al pubblico
ministero.
Resta salvo il richiamo al pubblico ministero contenuto
nell'articolo 4 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto n. 12 del 1941, che, intendendo definire
l'ordine giudiziario, non può non comprendere, perché imposto
dalla Costituzione, anche l'organo dell'accusa.
E' stato modificato, ovviamente, l'articolo 2
dell'ordinamento giudiziario, giacché la collocazione "presso"
la Corte di cassazione, le corti di appello ed i tribunali
ordinari e per i minorenni dell'ufficio del pubblico
ministero, postula una intraneità dell'ufficio medesimo e di
quello del giudice. Del resto, una norma riguardante la
costituzione dell'ufficio del pubblico ministero è già
presente nell'articolo 70, dall'angolo visuale, più adeguato,
delle sue funzioni, donde l'inutilità di ogni altra
considerazione.
La disposizione da ultimo richiamata è stata, peraltro,
modificata allo scopo di consentire al titolare dell'ufficio,
sulla base di provvedimento motivato da trasmettere al
Consiglio superiore della magistratura, di sostituire il
magistrato inizialmente designato, esercitando personalmente
le funzioni del pubblico ministero.
Gli articoli 69-bis e seguenti, introdotti dalla
proposta di legge, disciplinano, invece, le modalità di
accesso alle funzioni di pubblico ministero. La logica a cui
si ispirano le norme è quella di creare un regime di accesso
alla carriera di pubblico ministero, diverso da quello
riguardante i giudici. Il superamento degli esami consente di
conseguire la nomina a magistrato. Fa seguito un biennio di
esercizio
delle funzioni da svolgere sotto la diretta vigilanza del
procuratore della Repubblica.
Il trascorrere del biennio e la valutazione favorevole
espressa dal Consiglio superiore della magistratura sulla base
delle proposte del consiglio giudiziario determineranno
l'attribuzione delle funzioni inquirenti nella loro
interezza.
Si è dovuta ricostruire la carriera del pubblico ministero
secondo il criterio dell'anzianità per il passaggio alle
funzioni presso le giurisdizioni di appello e della Corte di
cassazione.
Il concorso del pubblico ministero si differenzia da
quello riguardante i giudici, oltreché per la diversità di
composizione della commissione onde evitare la prevalenza di
magistrati requirenti, per una maggiore specificità delle
materie di esame, che sono dirette a saggiare la preparazione
sotto il profilo prevalente delle discipline penalistiche.
Ovviamente, il fulcro della riforma è dato dalla
abrogazione dell'articolo 190 il quale, al comma 1, nel
ribadire che "La magistratura, unificata nel concorso di
ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta
relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti" dispone,
però, al comma 2, in omaggio alla scelta di fondo di
introduzione di un "modello debole" di separazione, che "il
passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle
requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda
dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della
magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia
accertato la sussistenza di attitudini alla nuova
funzione".
C) CODICE DI PROCEDURA PENALE.
SOGGETTI PROCESSUALI.
giudice.
1. Competenza.
Con riferimento alla regolamentazione della competenza, si
è, anzitutto, dovuta dare attuazione alle modifiche apportate
alle norme di ordinamento giudiziario che hanno ricondotto
nell'ambito della competenza la distinzione tra giurisdizione
monocratica e collegiale.
Conseguentemente, in luogo della suddivisione, in termini
di distribuzione del carico giudiziario all'interno del
medesimo ufficio, delle attribuzioni tra giudice collegiale e
monocratico è stata ridelineata la competenza del tribunale,
distinta (oltre che da quella della corte di assise) da quella
del giudice monocratico e da quella del giudice di pace.
Con l'occasione, si è provveduto ad una redifinizione
degli ambiti delle competenze a tal riguardo aumentando quella
della corte di assise alla quale, tra l'altro, è stata
assegnata la cognizione per i sequestri di persona a scopo di
estorsione, per i reati sessuali e per quelli sulla
pornografia, in considerazione dell'elevata rilevanza sociale
dei beni tutelati dalle relative fattispecie.
Tale estensione della competenza della corte di assise
risponde all'esigenza di dare maggiore attuazione a quella
previsione costituzionale tendente a realizzare la
partecipazione dei cittadini alla amministrazione della
giustizia e soprattutto alla indubitabile maggiore attenzione
che attualmente l'opinione pubblica ha manifestato di avere
per determinati fenomeni delinquenziali, nonché per la
amministrazione della giustizia.
Non va dimenticato, a tale riguardo, che fondamento della
democrazia è che tanto l'esercizio del potere legislativo
quanto di quello giurisdizionale siano il riflesso della
sovranità popolare. Si è assistito invece in questi anni ad
una sorta di estraniazione del potere giurisdizionale dal
contesto sociale che viene visto agli occhi dell'opinione
pubblica come un organismo rispetto al quale non sia possibile
l'esercizio di alcun controllo.
Sebbene tutto ciò debba essere riaffermato, in linea di
principio, in quanto indefettibile presupposto per la garanzia
della indipendenza degli organi giurisdizionali, non v'è
dubbio che parimenti tutto ciò non possa essere considerato di
ostacolo
all'esercizio della sovranità popolare nel momento di
attuazione della legge.
Per questo motivo è apparso utile l'ampliamento della
competenza della corte di assise in quanto sede principale
nella quale detta partecipazione possa essere attuata.
Tornando alle regole di competenza, si sono disciplinate
le materie attribuite alla cognizione del giudice monocratico,
suddiviso tra il giudice e giudice di pace. Al primo, in
particolare, è stata attribuita la cognizione dei reati puniti
con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni al
secondo invece quella per i reati per i quali sia prevista una
pena non superiore nel massimo a tre anni oltre che ad una
serie di previsioni specificamente previste.
2. Procedimenti riguardanti avvocati.
Sempre in tema di competenza, si è ritenuto di dover
estendere la disciplina del foro commissorio, riguardante
fatti integrati da magistrati o rispetto ai quali questi siano
persone offese o danneggiare, anche agli avvocati presso il
consiglio dell'ordine che ha sede nel distretto dell'autorità
procedente.
Tale previsione si giustifica con il fatto che si è potuto
osservare, nel corso di questi ultimi anni, come le speciali
esigenze che giustificano la deroga alla competenza
territoriale ricorrano anche rispetto a procedimenti che
coinvolgono avvocati.
Come noto quella di cui si tratta viene considerata una
forma di rimessione obbligatoria che si giustifica con la
circostanza per la quale si presume sospetto il giudice che
sia chiamato a giudicare di un fatto dal quale scaturiscono
conseguenze - negative o positive - su una persona che per
tanti anni ha svolto la sua funzione o ha esercitato la sua
funzione a suo stretto contatto.
Simili situazioni non giovano alla immagine di
imparzialità che la giurisdizione deve sempre dare di sé. Come
precisato, infatti, dalla Corte costituzionale, è compito
dell'ordinamento assicurare che il giudice non solo sia
imparziale ma che appaia anche tale, mentre situazioni
caratterizzate da una vicinanza personale tra soggetti
giudicanti e giudicabili, non realizzano certamente tale
immagine.
Inoltre simili situazioni limitano di fatto la libertà
della difesa, stante il condizionamento derivante dal dover
esercitare il patrocinio dinanzi alla magistratura che ha in
carico la trattazione di un processo riguardante un
avvocato.
3. Connessione.
Anche i regimi della connessione, della riunione e della
separazione dei processi sono stati opportunamente modificati
dovendosi tenere conto del fatto che la competenza di primo
grado è oggi sostanzialmente impostata su quattro organi
giurisdizionali.
Si è anzitutto ritenuto di prevedere uno speciale regime
di competenza per connessione nei reati di competenza del
giudice di pace che per ragioni di semplificazione, è stato
limitato ai soli casi di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 11-ter del codice di procedura
penale, con esclusione, cioè, dei casi di concorso e di
continuazione di reati, attuando una linea direttrice già
fatta propria dalla legge istitutiva del giudice di pace.
In secondo luogo si è dovuto provvedere al coordinamento
tra le varie norme implicanti vis attractiva,
statuendosi che la competenza del giudice di pace debba cedere
a beneficio di quella degli organi superiori.
4. Incompetenza.
In tema di incompetenza si è atteso anche al necessario
coordinamento, tenendo conto della introduzione nel codice di
rito della giurisdizione di pace.
L'intera disciplina è stata adeguata alle decisioni della
Corte costituzionale che, in questa materia, hanno imposto la
trasmissione degli atti al pubblico ministero in tutti i casi
di rilevazione del difetto di legittimazione del giudice
procedente.
5. Conflitti.
Quanto alla materia dei conflitti la disciplina è
sostanzialmente rimasta invariata. In particolare si è
confermata la previsione della mancanza di alcuna efficacia
sospensiva del processo come conseguenza della relativa
denunzia.
Si è tuttavia dovuto recepire il monito della Corte
costituzionale la quale, con riferimento alla disciplina dei
conflitti, aveva affermato l'esigenza che il legislatore
intervenisse per evitare il non trascurabile inconveniente che
nelle more della risoluzione del conflitto l'imputato sia
costretto a difendersi per lo stesso fatto dinanzi a più
giudici (Corte costituzionale sentenza n. 59 del 1993).
Nel tentativo di rinvenire una disciplina che consenta di
contemperare le differenti esigenze, si è dovuto altresì
prendere atto delle indicazioni della stessa Corte
costituzionale la quale aveva altresì precisato che,
nell'attuare tale fondamentale principio, si sarebbe dovuto
evitare che denunce di conflitti manifestamente inesistenti o
pretestuosi si traducano in uno strumento per paralizzare
temporaneamente le sorti del processo e possano incidere sui
termini di custodia cautelare o di prescrizione.
Per evitare, pertanto, distorsioni del tipo di quelle che
hanno caratterizzato la disciplina della rimessione, e che
costituì l'occasione per l'intervento della Corte
costituzionale che eliminò dall'ordinamento la speciale causa
di sospensione del processo a seguito della presentazione
della relativa istanza, si è previsto che su richiesta di
parte la Corte di cassazione possa comunque disporre la
sospensione del processo, con meccanismo analogo a quello
della rimessione del processo.
6. Capacità del giudice.
Particolare attenzione è stata dedicata alla disciplina
della capacità del giudice tenendosi conto, anzitutto, delle
modifiche apportate alle norme di ordinamento giudiziario.
Il ritorno alle regole di competenza tra giudice
monocratico e collegiale che la riforma del giudice unico
aveva spazzato via in nome della medesima appartenenza di
tutti gli organi giurisdizionali allo stesso ufficio
giudiziario, nella spartizione degli affari penali, ha fatto
sì che venissero abrogate tutte le norme che, invece, si erano
prefigurate la trattazione delle cause da parte di ciascuna
giurisdizione come conseguenza di una burocratica
articolazione interna.
In secondo luogo, si è chiarito che non solo la
competenza, ma anche le altre disposizioni che attengono alla
cosiddetta "legittimazione concreta e specifica del giudice",
appartengono al novero delle condizioni di capacità, così
superandosi il pericoloso equivoco in cui era incorso il
legislatore precedente il quale, facendo uscire dall'alveo
della capacità situazioni incidenti su quegli aspetti
dell'organizzazione dell'ufficio del giudice, funzionali a
dare attuazione alla sua imparzialità e terzietà, aveva
lasciato tali situazioni, assai pericolosamente, senza
sanzione processuale.
Sicché, soprattutto in grandi tribunali, si è assistito ad
autentiche acrobazie per deformare il meccanismo di
assegnazione delle cause da un collegio ad un altro della
medesima sezione o da una sezione ad un'altra dello stesso
tribunale.
Benché il legislatore, attraverso l'articolo 7-ter
dell'ordinamento giudiziario avesse imposto che l'assegnazione
degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e
giudici dovesse essere effettuata secondo criteri obiettivi e
predeterminati, di fatto, in applicazione della norma generale
sulla capacità del giudice, la violazione di tali criteri
rimane senza sanzione. Il che non pare giustificabile solo se
si consideri che tale materia costituisce diretta applicazione
della previsione costituzionale della precostituzione del
giudice e che la violazione di tali criteri non contribuisce a
fornire quella immagine di imparzialità che la giurisdizione
deve dare di sé verso l'esterno.
Coerentemente a tale impostazione, si è capovolta la
regola oggi in vigore in tema di validità efficacia degli atti
compiuti dallo judex suspectus. Ribaltando, infatti,
la regola vigente si è stabilito che detti atti sono sempre
inefficaci salvo convalide del nuovo giudice.
In tal modo, si è superata l'equivoca lettera della legge
la quale, oggi, in materia di ricusazione e di rimessione,
stabilendo che il giudice ad quem debba indicare se gli
atti compiuti da quello sostituito, non chiarisce se detti
atti debbano considerarsi viziati o meno.
Soprattutto, si è data attuazione al dettato dell'articolo
111 della Costituzione ove terzietà ed imparzialità sono
assunte a rango di espressa previsione di cui il legislatore
deve dare attuazione attraverso norme ordinarie che, pertanto,
devono trovare nel processo la loro attuazione.
7. Astensione e ricusazione.
L'intera disciplina del judex suspectus è stata
adeguata alle numerose decisioni della Corte costituzionale in
tema di incompatibilità e di astensione.
Anzitutto, sono stati espressamente riformulati i casi in
cui la attività precedentemente compiuta dal giudice dà luogo
ad incompatibilità.
In secondo luogo si è tenuto conto della declaratoria di
incostituzionalità relativa alla inefficacia sospensiva della
istanza di ricusazione.
Innovativa è invece la previsione secondo la quale gli
atti dei procedimenti di astensione e di ricusazione debbano
essere trasmessi agli organi titolari dell'azione disciplinare
nei confronti del magistrato, stante la generale rilevanza
delle relative causali come fonte di possibile
responsabilità.
8. Rimessione.
Anche per la rimessione del processo si è tenuto conto
della sentenza della Corte costituzionale che ha eliminato
dall'ordinamento l'effetto parzialmente sospensivo della
relativa istanza.
Come si è anticipato, il sistema, al fine di contemperare
le esigenze di attuazione del giusto processo con quelle di
speditezza e di efficienza, aveva inizialmente previsto che la
richiesta di rimessione - pur non sospendendo il processo -
impediva la pronunzia della sentenza. Detto meccanismo aveva
prestato il fianco ad una serie di strumentalizzazioni in
quanto, attraverso la reiterata presentazione di richieste
l'una di seguito al rigetto dell'altra, si poteva impedire al
processo di pervenire alla definizione del grado.
La Corte costituzionale, aveva eliminato tale meccanismo
dichiarando la illegittimità della disposizione che prevedeva
il citato limite alla emanazione della sentenza.
In considerazione di ciò, si è ritenuto adeguato prevedere
che sia la Corte di cassazione, al pari di quanto accade per
la materia dei conflitti, a stabilire se e quando il
procedimento principale debba essere sospeso.
Sempre a proposito di questo istituto, si sono apportate
una serie di modifiche tese a valorizzare la finalizzazione
dell'istituto al soddisfacimento di esigenze endoprocessuali
ed in particolare alla attuazione dei princìpi del giusto
processo, pregiudicati dall'ambiente nel quale si celebra il
processo.
Come noto, la giurisprudenza ha disposto con estrema
parsimonia la rimessione dei processi, quasi sempre invocando
l'asserita inderogabilità del principio del giudice naturale.
Si tratta di una interpretazione immotivatamente restrittiva
perché, secondo anche le opinioni della più recente dottrina,
il principio costituzionale del giudice naturale, oggi ancor
più rafforzato per effetto dell'articolo 111 della
Costituzione, impone che in tutte le situazioni nelle quali la
imparzialità del giudice risulti esposta al rischio di
pregiudizi per situazioni ambientali, la traslazione del
processo costituisce misura certamente necessitata.
Proprio per rendere più esplicita la strumentalità della
rimessione alla tutela del giusto processo si sono introdotte
alcune modificazioni che rendono vieppiù esplicite le cause
che possono dare luogo a traslazione. A tale riguardo, e
proprio in questa direzione, si è specificato che il
pregiudizio può anche essere determinato
da situazioni interne allo stesso ufficio giudiziario. Ciò
non solo consente di superare alcune perplessità manifestate
dalla giurisprudenza, ma rende altresì rilevanti tutti i
comportamenti dei soggetti processuali che incidono sul
corretto funzionamento della dialettica processuale.
pubblico ministero.
9. Direzioni distrettuali antimafia.
La disciplina del pubblico ministero, come organo
dell'azione penale, è rimasta sostanzialmente invariata.
Le uniche modifiche riguardano la competenza per i reati
di criminalità organizzata e la disciplina della sostituzione
del magistrato del pubblico ministero.
Sul primo problema va richiamata l'attenzione sulla
eliminazione delle attribuzioni spettanti al procuratore
distrettuale del potere di indagine per tutti i reati di
criminalità organizzata o con essi connessi, prevedendosi che
la competenza rimanga affidata ai singoli procuratori dei
tribunali il cui coordinamento, invece, è attuato dal
procuratore presso il tribunale del capoluogo.
L'esigenza concreta, invero, ha dimostrato che la
istituzione delle direzioni distrettuali antimafia divenuta
strumento insostituibile per il coordinamento delle indagini,
per la raccolta dei dati e per la unitarietà degli obiettivi
investigativi, si è tradotta in una forte attenuazione del
controllo giudiziario nel territorio, situazione, questa, da
tenere nella massima considerazione, tenuto conto anche della
intervenuta abolizione delle preture mandamentali con le quali
era assicurata una capillare presenza delle istituzioni
giudiziarie in tutto il territorio nazionale.
In tale direzione, si è ritenuto di dover restituire un
potere di indagine alle procure circondariali al fine di
rendere più concreta la presenza dello Stato sul
territorio.
Sotto il secondo aspetto, si sono potenziati soltanto i
meccanismi tesi a far rilevare le eventuali situazioni di
"incompatibilità" del magistrato, imponendosi a quest'ultimo
l'obbligo di astensione nel caso in cui ricorrano situazioni
obiettivamente in grado di far venir meno quella
imprescindibile serenità che, anche nella contrapposizione
dialettica, deve comunque caratterizzare l'attività di tutti i
soggetti processuali.
Anche in questo caso, la previsione della trasmissione
degli atti del procedimento agli organi dell'iniziativa
disciplinare si giustifica per la comune rilevanza dei fatti
posti alla base dei due procedimenti.
imputato ed altre parti.
10. Difesa dei collaboratori di giustizia.
A parte l'esigenza di dare attuazione agli insegnamenti
della Corte costituzionale in tema di termine a comparire per
il responsabile civile, una disciplina particolare è, invece,
stata prevista per quanto concerne il difensore del
collaboratore di giustizia, la cui titolarità è stata affidata
all'Avvocatura generale dello Stato.
LIBERTA' PERSONALE.
1. Collegialità delle decisioni.
Si è ritenuto necessario, allo scopo di finalmente ed
effettivamente "attualizzare" il principio dell'eccezionalità
della restrizione della libertà personale prima
dell'emanazione della sentenza definitiva di condanna, rendere
"collegiali" tutte le decisioni in tema di libertà personale,
avendo riferimento sia alle misure cautelari che a quelle
reali. Ciò nonostante e, anzi, proprio in costanza di una
contestuale rilevata "monocratizzazione" delle funzioni
giurisdizionali nel dibattimento di primo grado.
Al riguardo, si tenga infatti presente come, anzitutto,
proprio in ragione della eccezionalità della restrizione
ante condanna, consacrata nel principio sancito
dall'articolo 27 della Costituzione, si impongono
accorgimenti e cautele che si caratterizzano appunto come
peculiari e correlabili alla estrema rilevanza del principio
in esame, dovendosi perciò distinguere tra giudizio
"cautelare" tendenzialmente caratterizzato da una assenza di
contraddittorio e giudizio di merito che, soprattutto in
costanza di vigenza dei princìpi del "giusto processo", si
correla invece necessariamente al "pieno" intervento delle
parti al fine della costruzione del materiale decisorio.
E' peraltro indubbio che, nel corso dei primi dieci anni
di vigenza dell'attuale codice di procedura penale, uno dei
problemi maggiormente avvertiti dagli operatori del diritto
sia stato quello costituito dall'indebito "proliferare", ben
al di là della loro astratta e auspicata eccezionalità,
soprattutto nell'ambito delle indagini preliminari, delle
misure cautelari, potendosi individuare la ragione di tale
fenomeno nel costante "appiattimento" del giudice per le
indagini preliminari rispetto alle richieste provenienti dal
pubblico ministero.
Un fenomeno rispetto al quale, indubbiamente, appare
costituire sufficiente correttivo la collegialità della
decisione e ciò anche in considerazione della estraneità degli
organi chiamati agli interventi in materia cautelare rispetto
allo svilupparsi delle indagini, laddove, nel sistema finora
vigente, proprio la contiguità funzionale tra pubblico
ministero e giudice per le indagini preliminari aveva
costituito, secondo molti, nella prassi, una delle ragioni
principali del richiamato "appiattimento".
Deve peraltro sottolinearsi come la descritta innovazione
si coniughi con gli interventi operati nel settore della
conoscenza dell'esistenza del procedimento per la persona
sottoposta alle indagini (si ha soprattutto riguardo alla
previsione di immediato e obbligatorio invio dell'informazione
di garanzia) e in quello dei poteri di indagine del difensore.
Trattasi, infatti, di interventi che appaiono idonei a
garantire che la decisione collegiale in tema di misure
cautelari avvenga sulla base di materiale non esclusivamente
di derivazione e di impostazione "accusatoria" ma, anche, su
elementi acquisiti nell'interesse dell'indagato.
D'altro canto, sul terreno strettamente organizzativo e
amministrativo, il "risparmio" di uomini conseguente a una
rilevante "monocratizzazione" del dibattimento di primo grado,
si "somma" a quello correlato alla sostanziale eliminazione
del "riesame" e dell'appello de libertate.
In altri termini, assecondando la elaborazione dottrinale,
che già configurava l'intervento del tribunale della libertà
quale eventuale segmento finale della complessa fattispecie a
formazione progressiva determinatasi a seguito
dell'accoglimento della richiesta di applicazione della misura
cautelare, la codificazione della necessità della collegialità
della decisione ha fatto ritenere superfluo un successivo
intervento collegiale di merito, considerandosi
sufficientemente garantito l'imputato in ragione della
possibilità, peraltro la sola costituzionalmente prevista, di
una impugnazione di legittimità dinanzi alla Corte di
cassazione.
Ciò, evidentemente, anche in ipotesi di richiesta di
revoca o modifica del provvedimento cautelare, laddove,
avverso i provvedimenti che decidono su tale richiesta, si è
conseguentemente ritenuto sufficiente, trattandosi di
provvedimenti appunto collegiali, il solo ricorso per
cassazione.
Di qui, conseguentemente, l'abolizione degli istituti del
riesame e dell'appello de libertate.
2. Arresto e fermo di polizia.
La "rivisitazione" della tematica applicativa in tema di
libertà personale ha, peraltro, determinato la necessità di
avere anche riguardo, per quanto di ragione, agli istituti
della convalida dell'arresto in flagranza del reato e del
fermo di indiziato di delitto, dovendosi prevedere un
meccanismo che consentisse di conciliare la rapidità di
intervento, il rispetto dei termini costituzionalmente imposti
per l'interessamento della giurisdizione e, infine, appunto,
la necessità di una applicazione collegiale del provvedimento
eventualmente restrittivo della libertà personale.
Di qui, la "segmentazione" del procedimento, attraverso la
distinzione tra intervento monocratico ai soli fini di
convalida e intervento collegiale per l'eventuale applicazione
della misura.
Nella stessa prospettiva si è intervenuti con riferimento
all'istituto del giudizio direttissimo, "correggendone" le
disposizioni incompatibili con la ritenuta necessaria
collegialità ai fini dell'applicazione delle misure cautelari
e ciò, in alcune ipotesi, persino "a scapito" della
"snellezza" delle forme (è il caso del giudizio direttissimo
successivo all'avvenuta convalida dell'arresto).
Peraltro, accanto agli "accorgimenti" volti ad assicurare
che, anche se con i tempi necessariamente "ristretti"
correlati al peculiare rito "semplificato", non si deroghi
comunque alla regola della collegialità in tema di
applicazione di provvedimento cautelare, si è ritenuto anche
opportuno escludere dal novero dei casi di giudizio
direttissimo, quello relativo all'ipotesi in cui alla mancata
convalida dell'arresto si accompagni anche la rimessione in
libertà dell'arrestato.
In tema di interventi cautelari "provvisori" si è
ritenuta, peraltro, opportuna l'eliminazione dell'innaturale e
finora vigente istituto del "fermo del pubblico ministero",
conservando esclusivamente quello ad opera della polizia
giudiziaria.
Ed invero, recependo alcune sollecitazioni dottrinarie sul
punto, si è ritenuto di condividere la assurdità di un
provvedimento provvisorio attribuito a chi, non potendosi
certamente annoverare tra gli appartenenti alla polizia,
appariva porsi al di fuori della previsione costituzionale
dell'articolo 13 che, invece, legittima esclusivamente tali
appartenenti agli interventi urgenti in tema di restrizione
della libertà personale.
Le medesime esigenze di garanzia sopra evidenziate hanno
determinato, anche in assenza della richiamata "copertura"
costituzionale, le modifiche intervenute in tema di
applicazione (necessariamente collegiale) e di impugnazione di
provvedimenti cautelari reali, la cui disciplina si atteggia
pertanto, dal punto di vista del contenuto, parallelamente a
quella prevista per i provvedimenti restrittivi della libertà
personale.
Anche in questo settore, si è quindi previso l'intervento
collegiale applicativo, conseguente al venir meno degli
istituti del riesame e dell'appello, considerandosi a maggior
ragione sufficiente, proprio in considerazione della diversa
natura dei beni tutelati, la sola diretta ricorribilità per
cassazione dei provvedimenti in tema di misure cautelari
reali.
PROVE.
1. Prove nei processi di mafia.
In materia di prove occorre, anzitutto, intervenire per
modificare l'articolo 190-bis del codice di procedura
penale, in quanto tale disposizione normativa nel prevedere,
per i procedimenti per taluno dei delitti indicati
dall'articolo 51, comma 3-bis, che "l'esame è ammesso
solo (...) se il giudice o taluna delle parti lo ritengano
assolutamente necessario", desta particolari perplessità in
merito alla rispondenza alla norma costituzionale della
disciplina che regolamenta la trasmigrazione dei verbali di
prova tra i diversi procedimenti, venendo ad incidere
direttamente sulla potenzialità di acquisizione del
dichiarante e, quindi, sull'essenza stessa del processo
accusatorio, che è la formazione della prova in
contraddittorio giurisdizionale tra le parti.
Si è ripetutamente verificato nella applicazione della
normativa in parola che si sia data lettura dei verbali di
prova formati da altro giudice, senza che i soggetti
interessati dalle dichiarazioni abbiano potuto in alcun modo
misurarsi con la fonte di provenienza delle medesime, per il
solo fatto di essere state assunte nel contraddittorio
giurisdizionale e nessun rilievo assumendo sotto tale profilo
la mancata partecipazione del soggetto interessato, che si
vede negata definitivamente la possibilità di assumere la
prova nel processo che lo riguarda.
Ed infatti, lasciare sostanzialmente al discrezionale
giudizio di assoluta necessarietà, formulato dal giudice,
l'acquisizione
diretta del mezzo di prova, in presenza di documenti che
contengano già verbalizzate le relative dichiarazioni,
costituisce una situazione chiaramente lesiva del diritto alla
prova, inteso anche come diritto all'esame ritualmente
richiesto dalla parte interessata. Non può negarsi che
ritagliare un ruolo della giurisdizione che, in tema di
diritto alla prova, superi l'argine ordinario della
valutazione limitata alla esclusione della ammissione delle
prove vietate dalla legge e di quelle che manifestamente sono
superflue o irrilevanti, significa aprire il sistema
processuale all'incunearsi della iniziativa probatoria della
giurisdizione, con buona pace della vocazione accusatoria
perseguita dal legislatore delegante e di quelle terzietà ed
imparzialità cui pure fa riferimento la novellata norma
dell'articolo 111 della Costituzione (legge costituzionale n.
2 del 1999).
Non può negarsi che la prevista permeabilità del materiale
oggetto della decisione, con attività probatoria svolta in
altra sede processuale, non consente di sottrarre la "prova
documentale", costituita dai verbali di prova di altro
procedimento, al regime di ammissione ordinario e, quindi, non
può far ritenere che i poteri spettanti alla giurisdizione
siano di più ampia portata di quelli previsti dall'articolo
190 del codice di procedura penale, per l'ammissione della
prova dichiarativa. Tale avversata conclusione non potrebbe
trovare giustificazione neppure nella circostanza per la quale
l'articolo 238, comma 5, del medesimo codice, prevede il
diritto delle parti di ottenere l'esame nel processo ad
quem delle persone le cui dichiarazioni sono state ivi
acquisite, in quanto il richiamo operato da tale ultima
disposizione all'articolo 190 deve essere inteso quale
riconducibilità dell'esame diretto del dichiarante, nel
procedimento in cui devono essere utilizzati i verbali che
raccolgono le precedenti asseverazioni, all'esercizio del
diritto alla prova, che incontra soltanto i limiti
ordinariamente fissati dal legislatore codicistico nelle
disposizioni generali in materia di prova.
Ne deriva, pertanto, che a fronte di una previsione di
carattere generale che ripete, anche in materia di
"circolazione probatoria", la garanzia della attuazione di uno
sviluppo del procedimento probatorio riguardante ogni singolo
mezzo di prova, la regola della formazione della prova in
contestualità di contraddittorio dibattimentale non può essere
sicuramente scalfita dalla diversità del titolo di reato
oggetto dell'accertamento giurisdizionale. Il dato assume un
rilievo preponderante, perché capace di evidenziare la
irragionevolezza della disciplina contenuta nell'articolo
190-bis, ancorché si abbia riguardo alle diverse
situazioni oggetto di regolamentazione ad opera della medesima
disposizione normativa, dovendo certamente la differente
incidenza che assume la partecipazione del soggetto
interessato al momento formativo del materiale probatorio
guidare nella formulazione di tale giudizio. L'articolo
190-bis, infatti, disciplina in maniera assolutamente
identica due situazioni completamente differenti, non potendo
essere dimenticato che la prima ipotesi, pure prevista dal
medesimo articolo, ha riguardo all'esame di un testimone o di
una delle persone indicate nell'articolo 210 che abbia già
reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio,
evidentemente nel medesimo procedimento, sicché almeno nel
momento anticipato è stato reso possibile il formarsi di un
contraddittorio tra la persona interessata dalle dichiarazioni
ed il soggetto dichiarante. La precostituzione del giudizio
sulla base delle prove già acquisite appare nella sua massima
estrinsecazione, in quanto valutare come non assolutamente
necessaria l'assunzione dell'esame significa aver già
raggiunto un determinato convincimento in ordine alla valenza
rappresentativa della prova acquisita aliunde. In questo
caso, quindi, la mancata compiuta realizzazione del diritto
alla prova, inteso come diritto all'esame del dichiarante, con
le forme del contraddittorio contestuale in sede
giurisdizionale, non dipende dal consueto bilanciamento degli
interessi processuali in conflitto, che pure giustifica quelle
ipotesi espressamente e tassativamente previste di deroga alla
immediatezza del contraddittorio dibattimentale e che si
atteggia sempre nell'ambito di un rapporto
di reciprocità tra le parti, ma da una valutazione
discrezionale dell'organo giurisdizionale, che prescinde dai
caratteri della doverosità, che impregnano l'intero fenomeno
della ammissione della prova, e travalica i criteri dettati
dalla legge per esercitare quel ruolo di controllo della
legalità spettante in materia probatoria all'organo medesimo
sin dal momento della ammissione delle richieste formulate
dalle parti, in evidente violazione di quei princìpi di
imparzialità e terzietà fissati dall'articolo 111 della
Costituzione.
D'altro canto, l'aver svincolato la assoluta necessità di
ammissione dell'esame da un qualsivoglia parametro di
riferimento, sta ad indicare la volontà del legislatore di
dotare il giudice della discrezionalità più ampia in ordine
alla ammissione dell'espletamento della prova in sede
dibattimentale, conferendo allo stesso organo giurisdizionale
un vero e proprio potere di iniziativa probatoria, in quanto
potrà decidere se i dati acquisiti in altra sede processuale e
transitati al fascicolo per il dibattimento possano o meno
essere integrati dai risultati dell'esame richiesto dalle
parti, ed al cui svolgimento, in mancanza di diversa
determinazione dei soggetti interessati, è ordinariamente
condizionata l'utilizzabilità dibattimentale dei verbali di
altro procedimento.
Ne consegue che l'articolo 190-bis, proprio perché
si pone in incontrovertibile contrasto con la norma
costituzionale deve essere abrogato. Allo stesso modo,
siffatta novazione normativa deve essere raccordata con la
disposizione del comma 5 dell'articolo 238, che reca l'inciso
"Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis".
Occorre modificare, pertanto, il citato comma 5,
eventualmente sopprimendo il richiamato inciso nel caso in cui
non si vogliano mantenere limitazioni al potere delle parti di
richiedere un nuovo esame del dichiarante di cui si siano
acquisiti i verbali di altro procedimento.
2. Chiamata in correità.
In punto di valutazione della prova occorre, poi,
intervenire sulla regola già fissata dall'articolo 192 del
codice di procedura penale, modificando la disciplina della
valutazione della chiamata di correo, e limitando, anzitutto,
l'operatività della stessa esclusivamente ai fatti oggetto di
diretta conoscenza da parte del dichiarante, per essere stati
autonomamente "vissuti" dallo stesso. Potranno, pertanto,
formare oggetto delle dichiarazioni rese dal chiamante in
correità esclusivamente circostanze e fatti inerenti agli
elementi costitutivi del reato contestato, evitando in tal
modo che possano pervenire a conoscenza del giudice e
concorrere alla formazione del suo convincimento, valutazioni
effettuate dallo stesso chiamante in correità che, lungi dal
fondarsi su conoscenze dirette ed autonome dei fatti riferiti,
trovino scaturigine in elementi di fatto asseritamente appresi
da terzi soggetti, in guisa che la provenienza e la genuinità
di formazione della conoscenza sono spesso non verificabili ad
opera dell'organo della decisione.
Occorre, poi, al fine di evitare il ricorso alla regola di
valutazione in materia di chiamata di correo elaborata dalla
giurisprudenza, escludere la possibilità di procedere alla
cosiddetta "convergenza del molteplice", in base alla quale
due dichiarazioni rese da tali soggetti processuali possono da
sole, e senza la ricorrenza di ulteriori elementi di conferma
di carattere oggettivo, costituire prova dei fatti affermati.
Allo scopo è necessario limitare il riscontro alla chiamata in
correità, formulata secondo i criteri delineati in precedenza,
solo agli elementi di prova di natura diversa dalle altre
dichiarazioni rese dagli imputati nello stesso reato.
Sicché, l'articolo 192 andrebbe modificato con la
introduzione della limitazione della "chiamata in correità" ai
soli fatti e circostanze inerenti agli elementi costitutivi
del reato, conosciuti direttamente ed autonomamente dal
dichiarante, mentre il riscontro esterno alle dichiarazioni
accusatorie deve essere rinvenuto in elementi di diversa
natura, onde fissare legislativamente il principio in base al
quale gli elementi esterni di conferma alla chiamata in
correità devono essere individuati in
elementi che riscontrino oggettivamente le asseverazioni rese
dai soggetti accusatori.
Al di fuori di tali ipotesi, in cui appunto la conoscenza
dei fatti non sia frutto di diretta percezione da parte del
dichiarante ovvero le dichiarazioni siano rese da persone
imputate di reati connessi o collegati a quelli per cui si
procede, le dichiarazioni medesime sono valutate secondo i
criteri fissati dal comma 3 del medesimo articolo 192, e,
quindi, come indizi che devono essere dotati della gravità,
precisione e concordanza, rispetto evidentemente ad altri
elementi di natura diversa dalle dichiarazioni rese da diversi
imputati di reato connesso o collegato o che abbiano,
comunque, avuto conoscenza indiretta dei fatti oggetto di
esame.
3. Intercettazioni telefoniche.
In omaggio al principio accusatorio ed in applicazione
dell'articolo 15 della Costituzione che non consente, a
differenza di quanto dispone l'articolo 13, provvedimenti
urgenti adottabili da autorità non giurisdizionale e salvo
convalida di quest'ultima, si è eliminato il potere di
intercettazione di urgenza da parte del pubblico ministero.
INDAGINI PRELIMINARI.
1. Organizzazione del pubblico ministero.
La disciplina delle indagini preliminari ha anzitutto
dovuto tenere conto di alcuni adeguamenti derivanti dalle
modifiche apportate alla disciplina del pubblico ministero.
Essendosi eliminata la competenza del procuratore
distrettuale per la cognizione dei reati di criminalità
organizzata, che è stata restituita ai procuratori dei singoli
tribunali, si è dovuta eliminare anche la previsione della
competenza del giudice per le indagini preliminari
distrettuale.
2. Nuovi poteri della polizia giudiziaria.
Si sono apportate alcune modifiche ai poteri della polizia
giudiziaria e del pubblico ministero al fine di chiarire come
al primo siano affidati compiti, da esercitare in via
autonoma, di raccolta della notizia di reato e di gestione
dell'attività investigativa, mentre al secondo siano
attribuiti i poteri di indagine diretti esclusivamente alla
trasformazione della notizia di reato in accusa.
Nel laborioso meccanismo della comunicazione della notizia
di reato dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero ed in
quello della formulazione delle deleghe e delle direttive di
indagine, va ravvisata, in primo luogo, la ragione delle
maggiori inefficienze registrate nell'attività di polizia.
Vasti settori della polizia non hanno visto di buon grado
la intromissione del pubblico ministero in attività che, da
sempre, sono state considerate corredo tipico dei poteri di
polizia.
Tale netta distinzione, dovrebbe restituire agli organi di
polizia quella autonomia decisionale che, restituendo
responsabilità, dovrebbe realizzare l'efficienza.
Per mantenere, comunque, l'opportuno coordinamento tra le
attività investigative, si è previsto che la polizia
giudiziaria dia immediata notizia, attraverso una relazione
preliminare, al pubblico ministro della notizia di reato,
senza tuttavia con ciò perdere alcun potere di iniziativa che
eserciterà pienamente.
Nella normalità dei casi, il raccordo con l'organo
dell'azione penale avverrà solo al termine delle indagini,
momento che sarà contrassegnato dalla trasmissione della
relazione definitiva corredata da tutti gli atti compiuti.
Solo laddove il pubblico ministero intenda assumere
personalmente la direzione delle indagini, la polizia
giudiziaria svolgerà gli atti ad essa specificamente
delegati.
In tale contesto, ovviamente, non ha più alcuna ragione di
essere previsto un potere di fermo, tipico provvedimento
precautelare di polizia, in capo al pubblico ministero.
Ciò posto, occorre, procedere alla modifica della
previsione già dettata dall'articolo 347, comma 1, del codice
di procedura
penale, che disciplina le modalità di svolgimento delle
indagini ad opera della polizia giudiziaria, funzionali al
compimento della attività di propria iniziativa. Ed infatti,
onde svincolare il pubblico ministero dallo svolgimento di
attività propria della polizia giudiziaria, deve prevedersi
che quest'ultima possa compiere ogni attività formale di
indagine, consistente nell'assicurare le fonti di prova e nel
raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e
alla individuazione del colpevole, sulla scorta della
disciplina predisposta dallo schema di decreto legislativo "in
materia di competenza penale del giudice di pace".
Allo scopo, quindi, l'articolo 347, comma 1, deve essere
modificato inserendo la previsione per la quale, acquisita la
notizia di reato, la polizia giudiziaria può compiere di
propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la
ricostruzione del fatto e per la individuazione del colpevole,
e deve essere previsto che la polizia giudiziaria riferisca
senza ritardo delle risultanze delle indagini svolte al
pubblico ministero.
3. Poteri del pubblico ministero.
Altra modifica ha riguardato la previsione che il pubblico
ministero possa svolgere accertamenti su fatti e circostanze a
favore della persona sottoposta ad indagini.
Secondo molte opinioni, la previsione del codice è in
contrasto con la logica accusatoria alla quale il legislatore
si sarebbe dovuto ispirare. In un vero processo di parti,
infatti, ciascuna di esse dovrebbe essere titolare del potere
di ricercare le prove a sostegno del proprio assunto senza
possibilità di confusioni di ruoli.
Il sistema ibrido a cui si era ispirato il legislatore,
sembra rispondere alla esigenza di colmare il vuoto costituito
dalla mancata previsione di un serio apparato normativo teso a
disciplinare le indagini difensive.
La previsione di cui si tratta, dunque, aveva una valenza
suppletiva per sopperire alla carenza di potere investigativo
della difesa. I risultati applicativi, e non potrebbe essere
diversamente, sono modestissimi. Non solo l'esperienza ha
dimostrato come l'esercizio di poteri investigativi a favore
della persona sottoposta ad indagini sia statisticamente
trascurabile, ma come addirittura nel caso in cui a tanto il
pubblico ministero fosse stato sollecitato dall'interessato,
non sarebbe vincolato alla richiesta.
Di fatto, dunque, una norma che, in una logica
accusatoria, avrebbe dovuto avere una valenza suppletiva, non
ha realizzato neppure tale limitato obiettivo.
Introdotta la previsione relativa alle investigazioni
difensive, le attività investigative a favore della persona
sottoposta ad indagini svolte dall'organo dell'accusa non
hanno più alcuna ragione d'essere.
Il tutto, ovviamente, deve essere coordinato al fine di
rendere efficace il meccanismo delle indagini difensive.
Allo scopo di consentire la massima estrinsecazione del
diritto di difesa, pertanto, è stato necessario prevedere che
anche la difesa possa esercitare, con congruo anticipo
rispetto all'inizio del processo, tutte le potenzialità
connesse all'attività difensiva rimuovendo l'ostacolo oggi
esistente.
4. Informazione di garanzia.
In questa direzione è apparso necessario anzitutto
modificare la disciplina dell'informazione di garanzia la cui
trasmissione è oggi prevista come necessaria per il compimento
di atti ai quali deve partecipare il difensore, ma che finisce
per essere del tutto inutile.
Da un lato, perché il pubblico ministero potrebbe
"gestire" i mezzi di ricerca delle fonti di prova al fine di
ritardare l'invio della informazione di cui si tratta e, con
essa, anche il compiuto esercizio dei diritti difensivi.
Dall'altro lato, perché la previsione di cui si tratta
finisce per essere vuota e sterile se si considera che il
contenuto della informazione di garanzia è esattamente quello
che caratterizza tutti gli atti la cui formazione dovrebbe
essere preceduta
dalla sua trasmissione, sicché, di fatto, come la pressoché
unanime giurisprudenza ha affermato, questi ultimi possono
essere formati anche senza la precedente trasmissione della
informazione di garanzia in quanto ritenuti a questa
equipollenti.
Ovviamente un sistema che punta a realizzare la parità
dell'accusa e della difesa sin dall'inizio delle indagini
preliminari non potrebbe non valorizzare tale importantissimo
strumento di garanzia attraverso la previsione che la
trasmissione dell'informazione della pendenza delle indagini
all'interessato deve necessariamente essere anticipata al
momento successivo a quello della chiusura delle indagini
della polizia.
5. Avocazione.
Un altro aspetto della disciplina codicistica che appare
meritevole di modifica, proprio a cagione del notevole ed
ingiustificato ridimensionamento dato dal codice all'istituto,
è quello della avocazione delle indagini da parte del
procuratore generale che, nel sistema del codice di procedura
penale del '30, era riconosciuto in maniera piuttosto ampia e
generica, suscitando polemiche proprio per l'uso sconsiderato
che dell'istituto stesso era stato fatto.
Il potere di avocazione delle indagini da parte del
procuratore generale è, nel sistema processuale vigente,
legato a precise esigenze di funzionalità dell'apparato
giudiziario, che possono essere condotte al comune
denominatore costituito dalla inerzia del pubblico ministero
procedente. Si è voluto prevedere che, al di fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, riconducibili a situazioni
di inerzia nella conduzione delle indagini, le quali sono
oggettivamente verificabili dal procuratore generale sulla
base della trasmissione dell'elenco delle notizie di reato
inviatogli ai sensi dell'articolo 127 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo n. 271 del
1989, si potesse sostituire il pubblico ministero inquirente,
riconoscendo al medesimo una libertà di autodeterminazione
nella permanenza o meno nella titolarità delle indagini.
L'applicazione del sistema processuale vigente ha,
comunque, dato prova della non correttezza delle previsioni in
parola, soprattutto ove si consideri che molteplici sono stati
i casi in cui le indagini sono state condotte da magistrati
del pubblico ministero in palese situazione di inadeguatezza
al compimento delle attività istituzionali, anche a cagione
dei comportamenti assunti che, se non riconducibili a quei
casi di sostituzione espressamente previsti dal codice,
avrebbero certamente legittimato la sostituzione del
magistrato procedente con altro collocantesi al di fuori del
suo ufficio. Una situazione di "incompatibilità" con lo
svolgimento delle indagini, che molto spesso si estende
all'intero ufficio giudiziario, e che avrebbe legittimato
l'intervento del procuratore generale al fine di procedere
alla sostituzione del titolare delle indagini con altro
magistrato della procura generale.
Allo scopo è necessaria la introduzione di una modifica
alla disciplina normativa della avocazione, che preveda una
estensione dei casi in cui possa darsi luogo a sostituzione
del pubblico ministero procedente, ricomprendendovi anche
quelli in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza. Deve,
poi, necessariamente allargarsi il campo di operatività della
avocazione, facendo in modo che possa darsi luogo a
sostituzione anche indipendentemente dalla inerzia del capo
dell'ufficio rispetto alla sostituzione del pubblico ministero
"incompatibile", in guisa che il procuratore generale possa
procedere direttamente alla avocazione in tali casi, senza che
il suo intervento dipenda dalla instaurazione della procedura
della sostituzione.
Si rende, pertanto, necessaria la previsione di un
meccanismo di informazione del procuratore generale sulla
pendenza dei procedimenti e sulla ricorrenza delle situazioni
che legittimano l'avocazione, che potrà essere realizzato
mediante un allargamento generalizzato delle ipotesi di
informazione sulla esistenza delle notizie
di reato, alle quali potrà far seguito, anche a richiesta di
parte, un'iniziativa del medesimo organismo diretta a prendere
visione degli incartamenti processuali ed a conoscere della
esistenza delle gravi ragioni di convenienza che ne
legittimano l'intervento.
6. Le indagini difensive.
Una attenzione del tutto nuova deve essere prestata dalla
riforma alla disciplina delle indagini difensive, totalmente
negletta nella sua originaria regolamentazione dal codice di
procedura penale, ed attuata nella normazione successiva,
nonostante la stretta correlazione esistente tra la attività
in parola e l'esercizio del diritto alla prova riconosciuto
alle parti da un processo improntato al modello accusatorio.
Certamente, non può essere trascurato che l'effettività del
diritto alla prova deve essere garantita in maniera tale da
tener conto della necessità di garantire alle persone
sottoposte alle indagini la conoscibilità della pendenza di un
procedimento penale, non potendo certamente sfuggire la
inutilità della previsione di un potere di indagine delle
parti private, quando in concreto le stesse potranno non avere
cognizione della pendenza medesima, se non alla conclusione
delle indagini, con l'avviso notificato all'indagato ai sensi
dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale,
ovvero, per la persona offesa dal reato, con la notificazione
del decreto di fissazione dell'udienza preliminare.
Non va dimenticato, infatti, che l'intera regolamentazione
della attività di indagine preliminare, soprattutto con
riferimento alla conoscibilità della pendenza della stessa, ha
rappresentato una problematica che ha suscitato particolare
attenzione da parte della dottrina, giungendosi ad affermare
la necessità di una previsione che avesse una tipica valenza
difensiva oltre che informativa, giacché alla persona
sottoposta alle indagini dovrebbe essere resa nota la pendenza
di un procedimento, prima ancora che siano stati raccolti nel
segreto tutti gli elementi a carico, senza eccezioni, essendo
ormai le indagini preliminari terminate. Si pensi che prima
della introduzione della novazione normativa apportata
dall'articolo 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997, n. 234,
all'articolo 416 del codice di procedura penale,
l'interrogatorio ex articolo 421 del medesimo codice, avrebbe
potuto costituire il primo atto con il quale all'imputato
sarebbe stato reso possibile instaurare un "contraddittorio"
sulla impostazione accusatoria, posto che la richiesta di
rinvio a giudizio poteva essere stata formulata inaudita
altera parte, quindi senza alcun interrogatorio della
persona sottoposta alle indagini, ed addirittura, stante la
mancata previsione di strumenti diretti ad avvisare l'indagato
della pendenza di un procedimento, senza che si conoscesse
l'esistenza di indagini a proprio carico.
Ne deriva, pertanto, che se la richiesta di essere
sottoposto ad interrogatorio si pone come strumento di
contrasto all'assunto accusatorio, e se non può sorgere dubbio
che, anche a seguito delle innovazioni normative intervenute,
al momento "informativo" si è sostituita la finalità di
attivazione della difesa materiale e tecnica, chiaramente
individuabile nella prevista necessità di rendere notizia
della pendenza di un procedimento, è indubbio che l'avviso
all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di
cui all'articolo 415-bis, non può certamente assolvere a
quella funzione di realizzazione dell'effettività del diritto
di difesa nel corso delle indagini preliminari, anche in
funzione del diritto alla prova, al cui perseguimento deve
tendere la compiuta estrinsecazione dei poteri di indagine
difensiva. D'altro canto, la collocazione topografica
dell'interrogatorio previsto dall'articolo 415-bis,
riesce a dare contezza della potenziale superfluità della
introduzione normativa stessa, in quanto la instaurazione di
una contestazione degli elementi di accusa all'esito delle
indagini preliminari, sempre che non sia intervenuto in un
momento antecedente l'interrogatorio della persona sottoposta
alle indagini, non consente la creazione di un contraddittorio
effettivo
tra il pubblico ministero e l'indagato, per la sostanziale
superfluità della contestazione medesima, anche a cagione del
ristretto ambito temporale - trenta giorni - entro il quale il
pubblico ministero può disporre di nuove indagini sulla base
delle indicazioni provenienti dalla persona sottoposta alle
indagini. A ben vedere, la stessa disposizione dell'articolo
415-bis riesce a dare contezza di quanto sia distante la
disciplina codicistica dalla previsione di una parità tra
accusa e difesa sin dalle indagini preliminari, anche a
cagione della necessità di farsi portatrici nella fase
dibattimentale del rispettivo interesse probatorio, non solo
per la limitatezza dell'intervento difensivo, ma soprattutto
per l'aver rimesso sostanzialmente alla disponibilità del
pubblico ministero, notoriamente titolare di interessi
contrapposti, lo svolgimento di quelle indagini che si
prefigurano necessarie per la posizione della persona
sottoposta alle indagini. Ne deriva che anche la previsione di
una apposita disciplina diretta a regolamentare le indagini
difensive, ove non esattamente raccordata ad una
rideterminazione della informazione dell'indagato di una
pendenza di procedimento nei propri confronti, si palesa
assolutamente superflua, perché in concreto priva di valenza
pratica, non essendo certamente esercitabile alcuna attività
defensionale rispetto alla mancata conoscenza della esistenza
del procedimento medesimo. Non si riesce, infatti, a
comprendere come possa trovare estrinsecazione il potere di
indagine del difensore senza la mancata predisposizione di uno
strumento di notiziazione all'indagato della pendenza di un
procedimento nei suoi confronti, che potrebbe rendere in
concreto inutiliter data la introduzione di una tale
disciplina, anche in virtù della assoluta ininfluenza, sotto
tale profilo, della introduzione dell'avviso all'indagato
della conclusione delle indagini preliminari che, in quanto
deve precedere la richiesta di rinvio a giudizio, potrebbe
intervenire ad indagini preliminari sostanzialmente scadute e
rispetto ad una impostazione accusatoria non facilmente
contrastabile nei ristretti termini necessari per la materiale
predisposizione della richiesta medesima. Non a caso la
dottrina ha da tempo sostenuto la necessità di una
informazione tempestiva all'interessato dello svolgimento di
attività di indagine nei suoi confronti, in quanto ciò
rappresenta l'unico strumento di sostanziale possibilità di
esercizio di difesa nelle situazioni iniziali
dell'investigazione, nelle quali, non infrequentemente,
possono verificarsi situazioni irreversibili di pregiudizio
per la persona che deve apprestare una difesa effettiva.
7. Nuova disciplina dell'iscrizione di notizie di reato in
funzione delle indagini difensive.
Al fine di rendere effettiva la possibilità delle parti
processuali di prendere cognizione della pendenza di un
procedimento, occorre, pertanto, procedere alla modifica
dell'articolo 335, comma 3, del codice di procedura penale,
inserendo uno strumento diretto a garantire la effettività del
potere di investigazione difensiva e dare una risposta
concreta agli interrogativi che si sono sottolineati in
precedenza, in guisa che si renda possibile la creazione di un
parallelismo difensivo alle indagini compiute dal pubblico
ministero. Per altro verso, residua, invece, la necessità di
garantire quelle esigenze di tutela della genuinità e
effettività delle indagini del pubblico ministero rispetto a
procedimenti che abbiano ad oggetto fattispecie di reato di
particolare rilievo sotto il profilo della pericolosità
sociale, palesandosi la necessità di mantenere viva una
disposizione normativa, quale è quella prevista dall'articolo
335, comma 3, che escluda dalle situazione di comunicabilità
della pendenza di procedimento quelle relative ai "casi in cui
si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma
2, lettera a)", proprio a cagione della peculiarità dei
reati oggetto di accertamento.
Una differenza di disciplina che, se non sfocia nella
previsione di una procedura differenziata per i reati di
criminalità organizzata, può trovare compiuta ragione nella
evidente diversità delle fattispecie
regolate dalla normativa, senza che emergano situazioni di
disparità di trattamento additabili come violazione
dell'articolo 3 della costituzione. Allo stesso modo, non può
certamente essere revocata in dubbio la necessita di una
previsione di segretazione delle iscrizioni quando, per la
sussistenza di specifiche esigenze attinenti alle indagini, la
conoscenza della pendenza di un procedimento potrebbe
compromettere in maniera irrimediabile il compimento di atti
urgenti. In tale caso, la decisione in ordine alla
incomunicabilità della iscrizione della notizia di reato,
incidendo in maniera immediata e diretta sul concreto
esercizio del diritto di difesa, non può essere lasciata alla
esclusiva valutazione del pubblico ministero, ma necessita di
una valutazione della sussistenza dei suoi presupposti ad
opera di un organismo giurisdizionale, in funzione di
controllo della richiesta avanzata dal pubblico ministero.
8. Indagini difensive e mezzi di ricerca delle
prove.
In tale ottica, ad una più organica operazione di riforma
deve essere sottoposta l'intera disciplina normativa che il
legislatore intende dare alla peculiare materia delle indagini
difensive, dovendosi segnalare come, nonostante la previsione
di diverse forme di intervento da parte del difensore in
quelle attività di indagine fino ad ora di esclusiva
pertinenza del pubblico ministero, la distanza che ancora
contraddistingue le due posizioni processuali è tale per cui
non possa, certamente, darsi una situazione di assimilabilità
delle diverse parti interessate al procedimento.
Ci si intende riferire alla necessità di configurare una
regolamentazione della attività di indagine del difensore che
ricalchi, quanto a previsioni di strumenti normativi, quella
del pubblico ministero, mediante il ricorso anche a mezzi di
ricerca delle prove, attuabili mediante il compimento di atti
a sorpresa autorizzati dalla autorità giurisdizionale e non
bisognevoli del consenso della persona titolare del diritto
sul quale viene ad incidere l'attività medesima. Ne deriva che
al fine di dare effettività alla previsione dell'espletamento
della attività investigativa del difensore occorre incidere,
snellendole per contenuti, su tutte quelle formalità
autorizzative che condizionano il concreto svolgimento della
attività difensiva.
Allo scopo deve prevedersi che il giudice che procede
debba provvedere de plano ad autorizzare il richiesto
espletamento del mezzo di ricerca della prova, senza che sia
consentito alle altre parti interloquire e, soprattutto, senza
che l'indagato debba rivolgersi al pubblico ministero per il
compimento di atti urgenti nel suo interesse.
9. Generalizzazione dell'incidente probatorio.
La necessità di restringere esclusivamente nell'ambito
delle ipotesi eccezionali previste dalla impossibilità
oggettiva di ripetere l'atto e della provata condotta illecita
i casi di utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni
assunte nel corso delle indagini preliminari, comporta che
occorre incidere sul procedimento anticipativo di formazione
della prova, al fine di consentire che le dichiarazioni
vengano assunte nel contraddittorio delle parti e, quindi, di
evitare che le stesse possano andare incontro a fenomeni di
dispersione.
Si indicheranno in seguito le ragioni che legittimano una
modifica del regime delle letture e delle contestazioni,
rispetto alle quali deve affermarsi una totale chiusura alla
infiltrazione del materiale probatorio con le risultanze delle
indagini preliminari, in quanto il materiale oggetto della
decisione deve essere costituito esclusivamente dalle prove
formate nel contraddittorio giurisdizionale. A tal fine
occorre intervenire sul regime dell'incidente probatorio, in
guisa che possa procedersi sempre alla assunzione anticipata
della prova testimoniale, al pari di quanto accade per
l'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato
connesso o collegato ovvero dall'imputato nello stesso
procedimento che debba rendere dichiarazioni sulla
responsabilità di terzi.
Sicché, onde evitare situazioni di dispersione della prova
e garantire sempre la formazione del contraddittorio
giurisdizionale, occorre che il ricorso al momento
anticipativo della prova sia svincolato dalla presenza di
motivi di possibile dispersione o inquinamento della prova
dichiarativa, e sia reso generalizzato all'incidente
probatorio. Quest'ultimo istituto deve costituire lo strumento
ordinario di formazione della prova nelle indagini
preliminari, anche a costo di creare una soluzione di
continuità tra procedimento probatorio ed elaborazione della
decisione, onde evitare che per converso le situazioni di
dispersione o di contrasto tra dichiarazioni rendano
utilizzabili ai fini della decisione gli elementi assunti dal
pubblico ministero, in mancanza di qualsivoglia
contraddittorio con la persona accusata.
D'altro canto, l'articolo 111 della Costituzione
garantisce esclusivamente che la persona accusata di un reato
"abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico", affermando che "La colpevolezza dell'imputato non può
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore". La norma costituzionale mira a rendere necessaria
la integrazione del contraddittorio giurisdizionale nella
formazione della prova, situazione che, certamente, deve
ritenersi ricorrere nella ipotesi di prova assunta con
incidente probatorio.
GIUDIZIO.
GIUDICE MONOCRATICO.
1. Dalle indagini preliminari al processo.
Il momento di transito dalle indagini al processo
costituisce in un processo accusatorio il momento più
delicato. Da un lato, perché è in questo momento che si
dovrebbero inserire i procedimenti alternativi; dall'altro,
perché occorre evitare che un complesso di attività
impegnative finisca per risolversi in un inutile dispendio di
energie.
L'attuale disciplina delle attività ricomprese tra la
chiusura delle indagini e dell'udienza preliminare, ivi
compresa l'alternativa del giudizio abbreviato, è stata
sottoposta a profonde e radicali modifiche che, in parte, si
ispirano, in una logica "deflazionistica", a potenziare
l'udienza preliminare e a coordinare il sistema con la
istituzione del giudice unico di primo grado.
Il quadro normativo che ne è scaturito, però, presenta
notevoli profili di perplessità.
Anzitutto, attraverso la generalizzazione della
giurisdizione monocratica si è verificata una caduta di
garanzie.
Accade così, oggi, che il meccanismo attraverso il quale
può essere investito il giudice monocratico del dibattimento,
oltre alla citazione diretta a giudizio (riproduttiva
sostanzialmente dell'abrogato procedimento dinanzi al
pretore), sia quello della richiesta di rinvio a giudizio
transitante per l'udienza preliminare. In questo caso, come è
evidente, la fase dell'udienza preliminare risulta superflua
soprattutto in considerazione del fatto che in essa trovano
applicazione tutte le regole di giudizio di cui all'articolo
530 del codice di procedura penale ai fini della emissione
della sentenza di non luogo a procedere.
Anche nella nuova configurazione, l'udienza preliminare,
quale "filtro" tra le indagini preliminari ed il dibattimento,
dovrebbe costituire la sede per la verifica degli elementi di
prova prodotti dalla difesa e dotati di una valenza impeditiva
della prospettazione accusatoria.
Il sistema, però, non prevede una disciplina delle
attività investigative della difesa la quale, non essendo
dotata di poteri certificativi ed autoritativi in relazione
alla ricerca ed alla acquisizione di mezzi di prova, dovrebbe
trovare nell'udienza preliminare la sede per l'esercizio dei
diritti relativi.
Ed invero, secondo la disciplina in vigore, il difensore è
dotato di poteri coattivi per raccogliere dichiarazioni. Esse,
poi non hanno alcun valore documentale e non possono essere
utilizzate. E, infine, è del tutto irrilevante la falsità
delle dichiarazioni.
Per far fronte a tale carenza è stato riformulato
l'articolo 422 del codice di procedura penale, pur se in un
quadro di tipo inquisitorio.
Per quanto ampliati possano apparire i presupposti per lo
svolgimento delle attività di integrazione probatoria, essi
appaiono imperniati su di una notevole discrezionalità del
giudice. Tali attività possono essere esperite solo in casi di
indispensabilità per la pronunzia della sentenza di
improcedibilità. A differenza di ciò che avviene per il
procedimento di formazione della prova in dibattimento, il
modulo utilizzato nell'udienza preliminare non prevede una
fase dedicata alla ammissione della prova. Sicché la relativa
assunzione, anche in questa sede, costituisce un "innesto" sul
normale iter procedimentale con il carattere della
eccezionalità.
Alla stessa logica appare oggi ispirato il meccanismo di
cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale.
L'idea sottostante alla previsione di una fase prodromica a
quella dell'udienza preliminare, che deve obbligatoriamente
essere attivata nel caso in cui il pubblico ministero non
debba richiedere l'archiviazione, è quella di provocare una
sorta "contraddittorio" tra difesa e pubblico ministero sulla
consistenza degli elementi di prova rispettivamente raccolti
sino a quel momento. Ed infatti, non solo il pubblico
ministero presenta i suoi atti alla difesa (la discovery
è anticipata), ma la stessa difesa può depositare memorie e le
risultanze di eventuali atti di investigazione. Inoltre, il
meccanismo dell'avviso di procedimento ha anche la funzione di
sollecitare l'accusa al compimento di atti di indagine
nell'interesse della difesa.
Si tratta di una logica certamente inquisitoria perché la
difesa in questa fase deve cercare di far mutare una decisione
già assunta dal pubblico ministero. Per giungere a questo
risultato e per poter acquisire le prove necessarie, la difesa
è costretta alla interlocuzione con quel pubblico ministero
che non solo ha già reputato sufficienti gli elementi in suo
possesso per sostenere l'accusa in giudizio, ma non è neppure
obbligato a dare seguito alle richieste della difesa. L'unico
atto obbligatorio è l'interrogatorio su richiesta
dell'indagato.
Anche in questo caso, però, al di là delle apparenze, la
previsione è del tutto inutile.
Il legislatore ha certamente inteso superare alcune
difficoltà derivate dalla modifica dell'articolo 416 del
codice di procedura penale ad opera della legge 16 luglio
1997, n. 234, che aveva reso obbligatorio l'interrogatorio
prima della richiesta di rinvio a giudizio. Ancorché da
esperirsi in maniera generalizzata e persino in carenza di
interesse dell'indagato, è indubbio che nella generalità dei
casi, dovendosi procedere all'interrogatorio, prima delle
determinazioni del pubblico ministero in ordine agli elementi
acquisiti, esso avrebbe potuto fornire comunque indicazioni
utili anche in vista dell'applicazione dell'articolo 358 del
codice di procedura penale. Un interrogatorio, invece, posto
alla fine delle indagini, o quando già sia intervenuta la
decisione del pubblico ministero di non archiviare, ha,
invece, una utilità statisticamente trascurabile. E non è un
caso che esso sia un istituto poco praticato.
Se a ciò si aggiunge la irragionevole accelerazione
impressa al procedimento, pena la inutilizzabilità degli atti,
si comprende come l'intera impalcatura risulti fortemente
squilibrata e rischi di tradursi in una vanificazione di
questo passaggio che dovrebbe colmare il vuoto normativo in
punto di indagini difensive.
2. Ruolo attuale del giudizio abbreviato.
Più consistenti sono stati invece, gli interventi sul
giudizio abbreviato. Quest'ultimo ha certamente perso, dopo le
modifiche apportate, la caratteristica di procedimento a cui
dovrebbero ricorrere le parti che ritengono verosimile
l'affermazione della propria responsabilità.
Se questa era la logica che ispirava l'istituto prima
della riforma - e per questo poco praticato nelle aule
giudiziarie - indubbiamente, oggi, esso ha perso siffatta
connotazione. La celebrazione del procedimento, infatti, non
dipende più dal formarsi di un consenso tra imputato e
pubblico ministero, sicché l'imputato nell'avanzare la
richiesta non rischia più di compiere una mossa azzardata.
Tutto si traduce in una scelta strategica, di per sé
neutra.
Se tutto ciò, da un lato, è apprezzabile, non può non
essere osservato come si sia eccessivamente caricata la
giurisdizione di iniziative probatorie che rendono troppo
incerti, nel momento in cui la richiesta viene formulata, i
presupposti sulla base dei quali quest'ultima viene
effettuata.
Il giudizio abbreviato, infatti, solo apparentemente è un
giudizio allo stato degli atti.
La scelta dell'imputato, anziché vincolare il giudice a
decidere sulla base degli atti compiuti dal pubblico
ministero, ciò che dovrebbe comportare, al limite, il
proscioglimento, laddove, applicando le regole di giudizio di
cui all'articolo 530 del codice di procedura penale, gli atti
non consentano di sostenere la colpevolezza dell'accusato,
abilita lo stesso ad integrare gli elementi probatori.
Già da tale osservazione si può agevolmente comprendere
come il sistema, anziché responsabilizzare il pubblico
ministero a svolgere indagini complete, consenta di recuperare
le sue inerzie, anche in sede di giudizio abbreviato, da parte
del giudice, con un'evidentissima commistione di ruoli.
Del resto, formule come "assoluta necessità ai fini della
decisione" ovvero "non poter decidere allo stato degli atti"
oggi previste quali regole di ammissibilità della integrazione
probatoria in sede di giudizio abbreviato, sono troppo
elastiche per pensare che rischi paventati siano
statisticamente trascurabili. Di fatto, l'imputato potrebbe
determinarsi ad un giudizio abbreviato confidando su certi
presupposti probatori che potrebbero non esistere più al
momento della decisione.
Appare peraltro evidente che anche la previsione che
consente di subordinare alla eventuale integrazione probatoria
la richiesta di giudizio abbreviato, riflette una distorta
logica inquisitoria.
Se il giudizio abbreviato deve costituire una strategia
dell'imputato e se esso si configura come un giudizio allo
stato degli atti, per le ragioni che si sono viste, non si può
ritenere giustificabile che l'interessato non possa, comunque,
essere libero di scegliere la strategia più conforme ai propri
interessi senza subire condizionamenti e limitazioni per
eventuali lacune investigative indipendenti dalla sua
volontà.
Tanto più che l'imputato potrebbe anche aver offerto al
pubblico ministero la possibilità di ricerca ed acquisizione
delle prove indicate dalla difesa in applicazione
dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale.
Ed allora non si comprende perché l'imputato che abbia
tentato invano l'esercizio del diritto alla prova in sede di
deposito degli atti ex articolo 415-bis, una volta
accettato comunque il giudizio allo stato degli atti, debba
poi subire ulteriori pregiudizi con riferimento al momento in
cui debba decidere come definire il procedimento.
3. Il nuovo procedimento semplificato.
La riforma si propone di superare queste discrasie e di
riequilibrare il sistema seguendo due direttrici
principali.
La prima si basa sulla completa ristrutturazione della
fase prodromica all'esercizio dell'azione penale come sede
nella quale effettivamente la parte possa pretendere
l'acquisizione delle prove a discarico attraverso una
richiesta che abbia efficacia vincolante. La seconda postula
la disciplina della udienza preliminare come sede deputata
normalmente alla definizione del procedimento, rispetto a
tutti i casi di competenza del giudice monocratico, in modo da
evitare che, come avviene oggi, si risolva in un passaggio
superfluo (quantomeno rispetto a quei reati per i quali la
competenza sia del giudice monocratico).
Per attuare tali direttive, si è previsto, anzitutto, che
con l'avviso di chiusura delle indagini inizi una vera e
propria fase riservata alla acquisizione delle prove della
difesa.
Tale acquisizione, ovviamente, è funzionale sia alle
decisioni da adottare nell'udienza davanti al giudice
monocratico (decreto che dispone il giudizio o sentenza di non
luogo a procedere) sia ai fini della definizione anticipata
del procedimento ed è pertanto inserita in una fase comune a
tutti i procedimenti (indipendentemente, cioè, che siano di
competenza del giudice monocratico o del giudice collegiale),
la quale si deve svolgere prima dell'esercizio dell'azione
penale.
In assoluta coerenza con la logica accusatoria, la
richiesta delle prove proveniente dalla difesa deve essere
rivolta al giudice, il quale dovrà procedere alla relativa
acquisizione, secondo il modello dell'incidente probatorio,
dopo aver espletato, nel pieno del contraddittorio delle
parti, la valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle
prove richieste, a norma dell'articolo 190 del codice di
procedura penale ed in piena conformità a quanto è previsto
per la fase dibattimentale.
Questa fase consente all'imputato, pertanto, diversamente
da quanto previsto oggi, di avere la certezza
dell'acquisizione, da un organo terzo, di quegli stessi mezzi
di prova che avrebbe diritto a vedersi ammettere in
dibattimento.
Al termine di tale fase, gli atti vengono trasmessi al
pubblico ministero il quale dovrà adottare le sue
determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale ed è
in questo momento che la procedura, sino ad ora comune per
tutti i reati, si differenzia a seconda della competenza a
conoscere dei reati e delle strategie della difesa.
Il pubblico ministero, se non decide per l'archiviazione,
fa notificare all'imputato la richiesta di citazione per il
giudizio con l'avviso che ha la possibilità di avanzare la
richiesta di definizione anticipata dinanzi al giudice
monocratico, attraverso la quale consente al giudice di
definire il processo attraverso la integrale utilizzazione di
tutti gli atti presenti nel fascicolo acquisiti sino a quel
momento e di beneficiare, in caso di condanna, della riduzione
di un terzo della pena.
A questo punto del procedimento, infatti, tutti gli
elementi utili per il giudizio sono stati acquisiti, la difesa
ha potuto avere ampia facoltà di acquisire tutti i mezzi di
prova che ritiene utili ed il procedimento può effettivamente
essere definito allo stato degli atti, solo che l'imputato lo
richieda. Un transito al dibattimento, infatti, una volta che
il diritto alla prova si è potuto effettivamente e pienamente
esercitare, non dovrebbe avere più senso soprattutto se
raffrontato ai benefìci sanzionatori che possono essere
conseguiti.
A questo punto, i successivi sviluppi dell'iter
processuale sono stabiliti dal giudice sulla base delle scelte
dell'imputato e della competenza dei reati.
Una volta che l'imputato abbia optato per la definizione
anticipata del procedimento, a seconda che i reati siano di
competenza del giudice collegiale o del giudice monocratico,
quest'ultimo emetterà l'avviso di comparizione davanti a sé o
davanti al giudice collegiale.
Si è ritenuto, infatti, che nel caso di reati di
competenza del giudice collegiale, anche in presenza di
richiesta di definizione del procedimento, la garanzia offerta
dalla collegialità dell'organo debba essere comunque
mantenuta, in tal modo chiarendosi che il beneficio
sanzionatorio previsto per la definizione anticipata dei
procedimento trova giustificazione nella accettazione
dell'imputato di assegnare "rilevanza" probatoria ad atti
compiuti dal pubblico ministero e, dunque, premiando la sua
rinunzia al contraddittorio nella formazione della prova.
Laddove, invece, l'imputato non abbia esercitato alcuna
opzione, il giudice monocratico, al quale la richiesta di
citazione con il fascicolo relativo sarà presentata dal
pubblico ministero, emetterà il decreto di citazione a
giudizio, nel caso di reati di sua competenza, ovvero farà
notificare l'avviso di comparizione davanti a sé per
la celebrazione dell'udienza predibattimentale.
E' evidente che, stante la unicità dell'organo
monocratico, i casi nei quali il processo non trovi una
definizione anticipata saranno statisticamente
trascurabili.
4. L'udienza preliminare.
L'udienza preliminare, che è una fase prevista per i reati
di competenza del giudice collegiale, benché riproduca la
udienza preliminare in vigore, risulta essere particolarmente
snella. In particolare, essendo stati tutti gli elementi
conoscitivi acquisiti dal giudice, non vi dovrebbe essere
necessità di alcuna integrazione probatoria ai fini della
decisione, la quale può certamente essere adottata allo stato
degli atti.
Non avendo l'imputato dato il consenso ad una
utilizzazione degli atti sino a quel momento compiuti, e
dunque non avendo inteso rinunziare al diritto al
contraddittorio in tutte le fasi del procedimento probatorio,
che dovrà dunque essere realizzato nella sua pienezza, la
udienza predibattimentale si concluderà o con una sentenza di
improcedibilità ovvero con una citazione a giudizio davanti al
giudice collegiale.
In tale disciplina ovviamente restano assorbite la
disciplina del giudizio abbreviato e del giudizio immediato
(che non ha più ragione di esistere), mentre gli unici
procedimenti speciali applicabili potranno essere
l'applicazione della pena su richiesta (che potrà essere
avanzata solo dinanzi al giudice monocratico nella fase
dell'udienza predibattimentale), il procedimento direttissimo
ed il procedimento per decreto.
PROCEDIMENTI SPECIALI.
1. Generalizzazione del patteggiamento.
Come si è rilevato, non è più necessario prevedere una
disciplina autonoma del giudizio abbreviato, essendo stato lo
schema del rito premiale ricompreso nell'ambito dell'udienza
predibattimentale quale sede esclusiva di tutte le forme della
giurisdizione monocratica.
Anche il giudizio immediato è stato eliminato non essendo
più compatibile con la dinamica procedimentale caratterizzante
la fase successiva a quella della chiusura delle indagini.
Per quanto riguarda l'istituto dell'applicazione di pena a
richiesta, le esigenze di riservare lo strumento
dibattimentale al minor numero possibile dei procedimenti, ha
anche suggerito di eliminare la limitazione editoriale
contenuta originariamente nella disciplina della applicazione
di pena su richiesta delle parti.
Tale limitazione che appariva, in effetti, in precedenza
correlabile solo alle ipotesi di sospendibilità della pena,
finiva di fatto per grandemente limitare la praticabilità del
procedimento, a meno di non correre il rischio di
quantificazioni palesemente incongrue, in un numero troppo
eccessivo di ipotesi, così da rendere di fatto sostanzialmente
ininfluente sul piano percentuale il ricorso a tale peculiare
procedimento speciale.
Del resto, l'ampliamento delle ipotesi di
"patteggiamento", si correla dal punto di vista
tecnico-giuridico al parallelo incremento dei casi di giudizio
abbreviato (e ciò vale anche per quanto concerne la
individuazione della sede ultima di celebrazione, in entrambi
i casi individuata nell'udienza preliminare), così in
definitiva rimettendo alla scelta delle parti (in maniera
peraltro diversa quanto alla necessità di una valutazione
concorde), l'accesso a un rito a carattere inquisitorio ove
costituiscono tendenziale ed esclusiva fonte di decisione le
risultanze delle attività di investigazione sviluppate dal
pubblico ministero.
E ciò è realizzato in assoluta aderenza alle modifiche
normative introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479,
attraverso l'introduzione di disposizioni che consentono,
sempre nella prospettiva di una totale disponibilità in capo
alle parti della scelta del rito, l'acquisizione, appunto
previo consenso delle parti, al fascicolo per il dibattimento
di singoli atti di indagine,
ovvero, in ipotesi, dell'intero fascicolo del pubblico
ministero.
Tenendo del resto presente che, anche e soprattutto in
ragione dei numerosi interventi della Corte costituzionale,
che hanno avuto significativamente riferimento ai poteri di
valutazione del giudice in tema di qualificazione del fatto e
di congruità della pena, imponendo l'esercizio dei medesimi,
sembra poter essere più che adeguatamente garantita
l'esclusione di un concreto pericolo di elusione delle
previsioni edittali, laddove, evidentemente, tali poteri del
giudice ben potranno e dovranno essere esercitati, anche e
soprattutto in relazione all'ampliamento delle ipotesi
conseguenti alla modifica normativa di cui si discute.
2. Nuova disciplina del giudizio direttissimo.
Per quanto riguarda il giudizio direttissimo, si sono
previste una serie di modifiche tese a rendere lo stesso
compatibile con quelle apportate in tema di libertà personale
e, soprattutto, aventi lo scopo di consentire anche nei casi
di misura cautelare applicata all'esito di un avvenuto arresto
in flagranza, che la medesima abbia luogo, successivamente al
giudizio di convalida, quando questo sia operato dal giudice
monocratico, sempre da parte del giudice collegiale.
TRIBUNALI E CORTI D'ASSISE
1. Contenuto reale del giusto processo.
La novella recata dalla legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2, che ha modificato l'articolo 111 della
Costituzione, impone una riconsiderazione della disciplina di
tutti gli istituti codicistici che consentono la utilizzazione
probatoria del materiale acquisito al di fuori del
contraddittorio giurisdizionale e senza il consenso
dell'imputato interessato. L'introduzione, infatti, dei
principi sottesi all'affermazione del "giusto processo", rende
necessario che il processo penale realizzi sempre il
contraddittorio nella formazione della prova, in guisa che al
legislatore ordinario è rimesso esclusivamente di regolare "i
casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio, per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata
condotta illecita (articolo 111, quinto comma).
L'aspetto di maggior rilievo della affermata necessità di
consentire sempre la integrazione del contraddittorio può,
certamente, individuarsi nella garanzia che il diritto
dell'imputato e del suo difensore di interrogare o far
interrogare la persona che ha reso dichiarazioni a suo carico
trovi concreta estrinsecazione nella disciplina codicistica,
non potendo contestarsi che prevedere la possibilità di
utilizzare a fini probatori le dichiarazioni rese nei momenti
extra-dibattimentali costituisca disposizione normativa
assolutamente contraria alla previsione costituzionale, per la
quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si
è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio
medesimo.
Ma, sicuramente, non potrà essere trascurato che
l'attuazione dei princìpi costituzionali dovrà passare per la
predisposizione di una disciplina codicistica che ponga un
concreto limite al regime delle contestazioni, ed a ciò si è
già data formale esecuzione con l'approvazione della legge sul
"giusto processo", essendo incontrovertibile che il
realizzarsi del contraddittorio giurisdizionale trovi
rilevanti limitazioni nella lettura delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari, la quale non solo non
garantisce il contraddittorio dibattimentale nel momento della
formazione della prova ma, addirittura, è capace di produrre
una generalizzata "trasmigrazione" delle attività compiute dal
pubblico ministero, in carenza di contraddittorio con le altre
parti, nel fascicolo per il dibattimento e la loro
utilizzabilità ai fini della decisione.
D'altro canto, la necessità di porre un definitivo
sbarramento al recupero in chiave probatoria della attività
svolta dal pubblico ministero, consiglia un intervento
di riforma della disciplina codicistica che si produca in una
visione organica della intera materia delle prove, anche in
considerazione del fatto che il legislatore della riforma
costituzionale non ha sicuramente adottato una terminologia
sempre appropriata, foriera, invece, ove interpretata in senso
letterale, di provocare ingiustificabili restringimenti della
operatività del diritto di difesa, che verrebbero addirittura
a privare di reale contenuto le stesse disposizioni introdotte
con la modifica costituzionale.
Un primo intervento che dovrebbe essere tenuto in massima
considerazione è quello relativo alla predisposizione di una
puntuale disciplina della "informazione" della persona
accusata di un reato, nel più breve tempo possibile, della
natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, in
quanto ove si volesse interpretare in senso letterale la
normativa costituzionale, comporterebbe uno spostamento della
garanzia della conoscenza della pendenza di un procedimento al
momento in cui, come previsto dalla predetta disposizione
costituzionale, l'accusa sia stata elevata. E' noto a tutti
che il momento procedimentale di elevazione dell'accusa è
quello della formulazione dell'imputazione, al termine delle
indagini preliminari, sicché anche la introduzione
dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale,
che regolamenta la comunicazione alla persona sottoposta alle
indagini della pendenza di un procedimento nei suoi confronti,
pur con tutti i limiti che non si è mancato di evidenziare,
mediante la notificazione di un avviso della conclusione delle
indagini preliminari, può ritenersi addirittura priva di
copertura costituzionale.
In altri termini, ciò significa, a ben vedere, privare di
contenuto, o quanto meno di un dato interpretativo di livello
costituzionale, l'intera normativa sulle indagini difensive,
in quanto la previsione della conoscenza, della pendenza di un
procedimento a proprio carico, spostata al momento
dell'elevazione dell'accusa, comporta l'impossibilità di
esercitare compiutamente i poteri di intervento della difesa
nel corso delle indagini preliminari, fin dal momento in cui
tale necessità abbia effettivamente a verificarsi, e cioè
all'inizio del procedimento. Il dato riveste un'importanza
fondamentale in quanto è addirittura essenziale per rendere
effettivo l'esercizio del diritto la prova, non solo mediante
l'individuazione e la predisposizione delle richieste di
ammissione delle prove nel momento propriamente processuale,
ma anche per evitare che il materiale probatorio vada disperso
o, addirittura, l'attività di indagine preliminare assuma
efficacia probatoria in senso stretto. La previsione delle
investigazioni difensive nel corso delle indagini preliminari
non può essere trascurata e la introduzione della normativa
che la disciplina, con modalità analoghe a quelle riconosciute
per l'organo dell'accusa, è di importanza dirimente per dare
compiuta realizzazione a quelle condizioni di parità tra le
parti in cui deve svolgersi il processo. Tutto ciò, anche in
considerazione delle altre disposizioni contenute nella
medesima previsione costituzionale, giacché disporre del tempo
e delle condizioni necessari per preparare la difesa,
significa appunto rendere possibile il realizzarsi di tutte
quelle situazioni che rendono effettivo un intervento della
difesa nelle indagini preliminari.
D'altro canto, la stessa lettera dell'articolo 111 della
Costituzione, prevede la facoltà della persona accusata di
interrogare o far interrogare, ovvero ottenere la convocazione
e l'interrogatorio di persone a sua difesa, alle stesse
condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; questa disposizione è stata mutuata
dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955,
e non può ritenersi limitata alla sola fase processuale in
senso stretto, costituendo la stessa soltanto uno dei modi del
concreto atteggiarsi del diritto al contraddittorio, il cui
rispetto è stato più volte indicato dall'articolo 111 della
Costituzione, come necessario nella formazione della prova.
Limitare tali facoltà al solo momento processuale
in senso stretto significherebbe evitare che le condizioni di
parità abbiano ad effettivamente realizzarsi, ad esempio, nel
momento anticipativo della prova che è l'incidente probatorio.
Senza, poi, omettere di considerare, come già si è avuto modo
di osservare, che la nuova disciplina del "giudice unico"
introduce una serie di strumenti di rivalutazione della
attività di indagine posta in essere dalle parti che non può,
certamente, soffrire condizionamenti di così rilevante
portata, come la mancata conoscenza della pendenza di un
procedimento penale a proprio carico. Quale può essere,
infatti, la portata pratica della previsione normativa dettata
dall'articolo 431, comma 2, del codice di procedura penale, in
base alla quale "Le parti possono concordare l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo
del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa
alla attività di investigazione difensiva", se il legislatore
che ha apprestato una regolamentazione non sempre lineare alle
indagini difensive - si pensi per tutte alla previsione della
lettera d) dell'articolo 391-bis- e la norma
costituzionale, che dovrebbe fissare i paletti intorno ai
quali costruire la disciplina legislativa di un "giusto
processo", non si fanno carico di riaffermare un diritto della
difesa a sviluppare fin dall'inizio del procedimento penale
attività predispositiva del concreto esercizio del diritto
alla prova? Può essere da tutti facilmente comprensibile, che
il materiale acquisibile con il consenso delle parti, tenendo
presente che è la stessa normativa costituzionale a prevedere
la possibilità che la legge regoli i casi in cui la formazione
della prova non ha luogo in contraddittorio con il consenso
dell'imputato, anche a fronte della intervenuta modificazione
della disciplina sulle indagini difensive verrà ad essere
costituito nella normalità dei casi dalle risultanze delle
indagini del pubblico ministero.
Allo stesso modo, le risultanze dei verbali formati nel
corso delle indagini preliminari che potranno formare oggetto
di contestazione saranno in massima parte costituite dalle
dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia
giudiziaria con la ecletticità di una disciplina delle
indagini difensive che prevede, al comma 10 dell'articolo
391-bis, l'intervento del pubblico ministero per
assumere le informazioni richieste dal difensore. E', invece,
di evidente importanza che le "condizioni di parità" si
realizzino durante tutto l'arco del procedimento penale, in
quanto le stesse devono essere garantire, a maggior ragione,
anche in quelle ipotesi, non più eccezionali, in cui la
formazione della prova si svolga nel corso delle indagini
preliminari, dovendo la difesa essere posta nelle stesse
condizioni dell'accusa. Primo momento di cedimento della
logica inquisitoria a vantaggio di quella accusatoria, deve
essere la previsione della possibilità per la difesa di
assumere tutti gli elementi di indagine necessari ai fini
dell'esercizio del diritto alla prova, giacché la effettiva
parità con l'accusa potrà realizzarsi solo a fronte della
predisposizione dei medesimi strumenti per tutte le parti
processuali e non, certamente, riconoscendo al pubblico
ministero il potere di compiere gli atti di investigazione
difensiva.
Ed infatti, conoscere per tempo la esistenza di una fonte
di prova consentirebbe anche alla difesa di richiedere
l'assunzione del mezzo di prova in incidente probatorio, anche
perché dalla stessa norma costituzionale, non potendosi
ricavare alcuna conseguenza in ordine alla mancata
predisposizione dall'acquisizione anticipata, sembrerebbe
essere escluso che la prevedibilità della impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita di
formazione della prova in contraddittorio possa comportare la
inutilizzabilità degli elementi acquisiti nella attività di
parte compiuta dal pubblico ministero. Tale interpretazione si
rende necessaria anche in considerazione del fatto che, come
si dirà in seguito, l'esigenza di non dispersione della prova,
la quale indubbiamente deve realizzarsi anche in un modello
processuale di tipo accusatorio, potrebbe ritenersi realizzata
mediante la predisposizione di una disciplina dell'incidente
probatorio svincolata dal probabile verificarsi di situazioni
di inquinamento o
di dispersione delle prova di cui si richiede l'acquisizione
anticipata.
2. Presupposti e limiti della tutela dalla dispersione
delle prove.
Siffatta soluzione non trova ostacoli nella previsione
dell'articolo 111 della Costituzione, del divieto di provare
la colpevolezza dell'imputato "sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore", giacché è notorio che il procedimento di
assunzione della prova nell'incidente probatorio ripete le
modalità di formazione proprie del contraddittorio
dibattimentale. Al di fuori di tali ipotesi, deve
tassativamente escludersi l'utilizzazione a fini probatori di
quelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
da soggetti che non hanno consentito in sede dibattimentale,
per propria scelta, l'integrazione del contradditorio,
dovendo, quindi, ritenersi inapplicabile la disciplina sulla
lettura-acquisizione a quelle situazioni in cui l'esame
dibattimentale non abbia luogo per impossibilità "soggettiva"
di ripetere l'atto, sempre che la stessa non sia determinata
da "provata condotta illecita". Nel predisporre la disciplina
che deve dare attuazione alla previsione costituzionale del
diritto al contraddittorio giurisdizionale, il legislatore
deve svincolarsi da schemi concettuali assolutamente
incompatibili con il regime accusatorio, in quanto a fronte di
un dichiarante che si sottrae all'interrogatorio
dell'imputato, correttamente deve ritenersi operare il divieto
di utilizzabilità delle dichiarazioni in precedenza rese,
anche se lo stesso rifiuta o omette soltanto in parte di
rispondere. E' necessario passare da una scelta per la
utilizzazione totale delle dichiarazioni rese dal soggetto
esaminato che rifiuti la integrazione del contraddittorio,
alla esclusione della valutazione delle dichiarazioni rese
dallo stesso quando non abbia consentito all'imputato o al suo
difensore di sottoporlo ad interrogatorio, evitando
accuratamente anche la acquisizione al fascicolo per il
dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le
contestazioni o per provocare la risposta dell'esaminato.
Sotto tale profilo è anche necessario predisporre una
disciplina del regime delle contestazioni che vieti
l'allegazione al fascicolo per il dibattimento delle
dichiarazioni rese in precedenza ed utilizzate per le
contestazioni, fissando un limite alla valutazione delle
stesse nel saggio di credibilità dell'esaminato, senza poter
ricondurre a tale previsione le ipotesi in cui vi sia stata
instaurazione del contradditorio ai soli punti toccati dalle
risposte date dal dichiarante, rispetto ai quali la
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza deve
essere totale, non potendo trattarsi neppure di limitazione al
saggio di credibilità del dichiarante. Sicché, se si escludono
le ipotesi in cui la mancata integrazione del contradditorio
sia la conseguenza di "provata condotta illecita" o di
"impossibilità di natura oggettiva" di ripetere l'atto, la
formazione della prova deve sempre avvenire nel pieno
rispetto, del contradditorio tra le parti. La disciplina
codicistica di tali istituti abbisogna di una necessaria
integrazione con la previsione della regolamentazione del
possibile recupero a fini probatori delle dichiarazioni
assunte dal pubblico ministero nel segreto del suo ufficio e
rese da soggetto che evidentemente già si sapeva
assoggettabile a minaccia o prezzolamento, solo nelle ipotesi
in cui non fossero prevedibili situazioni di dispersione o
inquinamento della prova. Il contradditorio probatorio,
richiesto dal processo di parte, rappresenta l'unica fonte di
cognizione della giurisdizione e deve essere attuato secondo
modalità tali da garantire la partecipazione su base paritaria
ad entrambe le parti processuali, la sola capace di generare
una posizione di equidistanza della giurisdizione dalle stesse
parti e, quindi, la imparzialità del giudizio.
3. Esame testimoniale e contestazioni.
La normativa che disciplina il regime delle contestazioni
nel corso dell'esame testimoniale deve essere radicalmente
modificata, in quanto la stessa non solo non
garantisce il contraddittorio dibattimentale nel momento
della formazione della prova ma, addirittura, è capace di
produrre una generalizzata "trasmigrazione" delle attività
compiute dal pubblico ministero, in carenza di contradditorio
con le altre parti, nel fascicolo per il dibattimento e la
loro utilizzabilità ai fini della decisione. Su tale linea si
era collocata la previsione del legislatore che doveva dare
attuazione alla regola del "giusto processo", laddove nel
disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica l'11
novembre 1999, aveva proceduto alla sostanziale abrogazione
della regola di valutazione già fissata dall'allora vigente
articolo 500, comma 3, del codice di procedura penale,
lasciando infierire che il transito al fascicolo per il
dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal
testimone ed utilizzate per le contestazioni determinassero
l'utilizzabilità in senso pieno delle dichiarazioni medesime e
non una valutazione delle stesse limitata a stabilire
esclusivamente la credibilità della persona esaminata.
Allo stesso modo si è ritenuto di intervenire,
escludendola, sulla possibilità di effettuare le contestazioni
nelle ipotesi in cui il dichiarante rifiuti in tutto o in
parte di rispondere, in quanto se si prescinde dalle
situazioni generate dalla provata condotta illecita, che sono
sostanzialmente da ricondurre alla ipotesi della impossibilità
sopravvenuta di assumere l'atto con la genuinità che dovrebbe
caratterizzare le risultanze dell'esame dibattimentale, non
deve essere consentita una utilizzabilità probatoria in senso
stretto delle dichiarazioni rese in precedenza, anche se usate
per provocare risposte dall'esaminando. Proprio al fine di
stigmatizzare la impossibilità di qualsivoglia utilizzazione
occorre vietare la loro allegazione nel fascicolo per il
dibattimento.
Si deve, pertanto procedere, proprio al fine di evitare
una utilizzazione a fini contestativi delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari, alla abrogazione di
quelle ipotesi previste dalla previgente formulazione
dell'articolo 500, commi 4, 5 e 6, che rendevano possibile una
utilizzabilità delle dichiarazioni contestate al fine di
accertare la responsabilità dell'imputato, nonché alla
modifica della previsione che limitava una valutazione delle
dichiarazioni medesime al solo fine di stabilire la
credibilità della persona esaminata, escludendo che delle
stesse possa darsi una qualsivoglia utilizzazione. Tutto ciò,
al fine di evitare che anche la previsione della
utilizzabilità limitata alla credibilità del soggetto
esaminato, delle dichiarazioni rese in precedenza ed
utilizzate per le contestazioni, costituisca un
escamotage per l'introduzione tra il materiale della
decisione di dati spuri, formati al di fuori di qualsivoglia
contraddittorio, e suscettibili di provocare interpretazioni
capaci di privare di valenza probatoria dichiarazioni
legittimamente acquisite, con l'integrazione piena del
contraddittorio giurisdizionale.
Le considerazioni in precedenza svolte non possono
ritenersi superate neppure dalla disciplina apprestata dalla
legge che ha dato attuazione ai princìpi del "giusto processo"
la quale ripropone diversi problemi interpretativi creati
dalla non chiara formulazione di alcuni degli articoli che
riguardano, in particolare, la materia della formazione della
prova.
Nello specifico deve rilevarsi come particolarmente
complessa è la interpretazione dell'articolo 500, laddove alla
previsione dettata dal comma 2, in base alla quale le
dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere
utilizzate solo per il vaglio di credibilità del dichiarante,
non segue una regola espressa di esclusione probatoria delle
dichiarazioni rese in precedenza, in guisa che una
utilizzabilità ai fini della decisione potrà comunque trarsi
dall'inserimento delle dichiarazioni usate a fini contestativi
nel verbale di udienza mediante la lettura delle stesse.
Tutto ciò, a maggior ragione, ove si consideri che la
medesima disposizione normativa non prevede espressamente i
criteri in base ai quali il giudice debba svolgere siffatta
operazione di verifica, con la logica conseguenza che lo
stesso potrà affermare la maggiore attendibilità della
dichiarazione resa nelle indagini preliminari
rispetto a quella resa nel dibattimento e considerare in tal
modo credibile il teste solo per quelle dichiarazioni che ha
reso in precedenza. A fronte di tale situazione, è da tutti
facilmente comprensibile quali possano essere i pericoli
insiti nella affermazione della credibilità di una
dichiarazione resa nel corso delle indagini preliminari,
essendo più che fondata la possibilità che la stessa
contribuisca a formare il convincimento del giudice, anche
perché della valutazione operata dovrà certamente darsi conto
nella motivazione onde esternare le ragioni in base alle quali
si intende privare di fondamento il risultato dell'esame
testimoniale reso in contraddittorio. La presenza di tali dati
spuri nel corpo motivazionale della sentenza, con l'affermata
attendibilità della dichiarazione resa nel corso delle
indagini preliminari, a discapito di quella dibattimentale, è
certamente tale da consentire un allargamento del materiale
della decisione con la contemplazione degli elementi acquisti
dal pubblico ministero in rapporto isolato e segreto con il
dichiarante, e non ripetuti in dibattimento nel
contraddittorio delle parti.
A fronte di siffatta previsione, non è facilmente
intuibile quale possa essere la interpretazione praticabile
del regime delle contestazioni, anche se non può non darsi
contezza del fatto che la stessa lettera dell'articolo 500, al
comma 6, prevede che le dichiarazioni assunte dal giudice a
norma dell'articolo 422 sono acquisite, a richiesta delle
parti, al fascicolo per il dibattimento e sono valutate ai
fini di prova, se utilizzate per le contestazioni, lasciando
chiaramente inferire che lo strumento attraverso il quale le
dichiarazioni rese in precedenza possono assumere valenza
probatoria in senso stretto deve essere quello
dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, attività
quest'ultima strettamente correlata con la partecipazione
difensiva all'assunzione dell'atto predibattimentale. D'altro
canto, che la integrazione del contraddittorio nella
formazione dell'atto da utilizzare per le contestazioni
costituisca presupposto indefettibile per la valutazione delle
dichiarazioni rese in precedenza, emerge chiaramente dalla
stessa lettura del comma 6 dell'articolo 500, laddove è
previsto che le dichiarazioni stesse sono utilizzabili
esclusivamente nei confronti delle parti che hanno partecipato
alla loro assunzione, ferma restando la regola suppletiva del
consenso delle stesse all'acquisizione.
Per concludere la disamina dell'articolo 500, occorre
rilevare che la previsione introdotta nel comma 3 del medesimo
articolo, se da un lato costituisce norma di chiusura in
ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese in
precedenza rispetto alle quali non sia stato integrato il
principio costituzionale del contraddittorio nella formazione
della prova, essendo previsto che le dichiarazioni rese al
dibattimento, nonché le eventuali contestazioni, non possono
essere utilizzate se il testimone rifiuta di rispondere ad una
delle parti, non manca di destare fondate perplessità ove si
consideri che anche a seguito della novella normativa che ha
interessato il regime delle contestazioni, permane la mancata
previsione di una utilizzabilità limitata alla effettiva
integrazione del contraddittorio nelle ipotesi in cui il
dichiarante si rifiuti di rendere l'esame su gran parte delle
circostanze che hanno formato oggetto delle dichiarazioni rese
in precedenza e magari lo renda esclusivamente su momenti
assolutamente accidentali e non rilevanti del fatto in
contestazione. In tale modo si viene a sottrarre al
contraddittorio molta parte delle dichiarazioni rese dal
testimone nel corso delle indagini preliminari, che mediante
le contestazioni confluiranno a verbale e potranno formare
oggetto di valutazione.
4. Esame delle parti e contestazioni.
Ad analoghi risultati deve pervenirsi, poi, ove si abbia
riguardo alla disciplina dettata per regolamentare le
contestazioni nell'esame delle parti private, dove
conseguentemente deve essere inserita una netta
differenziazione, quanto alla utilizzabilità dibattimentale
delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, tra la
posizione
del soggetto dichiarante e quella relativa ai coimputati che
dalle dichiarazioni medesime siano chiamati in causa. E' di
tutta evidenza come la logica che vorrebbe una utilizzabilità
a fini probatori delle dichiarazioni usate per le
contestazioni non possa essere estesa anche alla posizione dei
soggetti che siffatte dichiarazioni non hanno reso, non
potendo gli stessi esercitare il proprio diritto al
contraddittorio rispetto ad atti assunti dal pubblico
ministero in un rapporto isolato e segreto con il soggetto
dichiarante. Valgono, anche per tale norma, le considerazioni
già svolte con riferimento alla necessità di evitare che una
utilizzazione generalizzata delle dichiarazioni rese nelle
indagini preliminari produca una sostanziale elusione della
normativa diretta a garantire il contraddittorio probatorio
nel momento anticipativo della prova, che è appunto
l'incidente probatorio, essendo anche in tale caso prevista la
possibilità di assumere l'esame dell'indagato su fatti
riguardanti la responsabilità degli altri soggetti pure
interessati dal medesimo procedimento penale. La possibilità
che l'utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni
usate per le contestazioni derivi dal consenso della persona
interessata dalle dichiarazioni medesime discende dalla natura
accusatoria del processo e dal principio di disponibilità
della prova.
Sicché, alla regolamentazione codicistica prevista
dall'articolo 503 del regime di utilizzabilità delle
dichiarazioni rese dall'imputato, occorre aggiungere un
ulteriore comma, il quale, nella logica di limitare
soggettivamente la efficacia processuale delle dichiarazioni
rese dal coimputato nel corso delle indagini preliminari, deve
prevedere che: "le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del
dibattimento, se sono utilizzate per le contestazioni, possono
essere valutate dal giudice nei confronti degli altri
imputati, senza il loro consenso, solo al fine di stabilire la
credibilità della persona esaminata", non essendo sufficiente
a far comprendere il regime di utilizzabilità delle
dichiarazioni contra alios il reintrodotto richiamo (nel
testo vigente dell'articolo 503, come modificato dalla legge
n. 63 del 2001) al comma 2 dell'articolo 500 ad opera della
legge che ha ridefinito il regime di utilizzabilità delle
dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari, in
attuazione dei princìpi introdotti nell'articolo 111 della
Costituzione.
Anche rispetto a tale previsione, infatti, le modifiche
apportate dalla legge da ultimo approvata non possono
considerarsi esenti da censure, in quanto la disciplina
apprestata per regolamentare il regime delle contestazioni nel
corso dell'esame delle parti non distingue in alcun modo la
utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese in
precedenza rispetto ai soggetti che non abbiano partecipato,
con il loro difensore, allo svolgimento dell'atto istruttorio
in cui sono state formate le dichiarazioni medesime. La
sostanziale diversità di disciplina di tale previsione
rispetto a quella prevista dal comma 7 dell'articolo 500, non
può trovare giustificazione alcuna, in quanto rispetto ai
soggetti diversi dal dichiarante, la presenza del difensore
dell'indagato che ha reso le dichiarazioni utilizzate per le
contestazioni non può ritenersi integrare il presupposto
costituzionale della presenza difensiva al momento di
formazione dell'atto.
Non può, infatti, tacersi, anche rispetto alla modifica
proposta, la necessità di procedere all'introduzione di una
modifica diretta alla predisposizione di una disciplina
analoga a quella prevista dal comma 7 dell'articolo 500, in
guisa che possa darsi utilizzazione contra alios ai fini
della decisione esclusivamente delle dichiarazioni rese
dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare cui abbiano
partecipato anche i difensori dei coimputati interessati dalle
dichiarazioni medesime.
5. L'irripetibilità sopravvenuta.
Sarebbe necessaria una integrazione delle ipotesi di
impossibilità sopravvenuta di ripetere l'atto, introducendo
tra le stesse la previsione che si pervenga alla lettura delle
dichiarazioni rese in precedenza, quando la causa che ha
determinato
il teste a sottrarsi all'esame o a rendere dichiarazioni
parziali o non veritiere possa individuarsi nella "provata
condotta illecita". Tale previsione, inserita dalla novella
costituzionale, costituisce un presupposto autonomo di
acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese e
contenute nel fascicolo del pubblico ministero, dovendosi
prevedere che "se sussistono fondati elementi per ritenere che
la persona esaminata è stata sottoposta a violenza(...) il
giudice (...) dispone che le dichiarazioni precedentemente
rese dalla medesima e contenute nel fascicolo del pubblico
ministero, siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento",
in quanto in tali ipotesi si è verificata una situazione per
la quale, unitamente alla oggettiva impossibilità di ripetere
l'atto, la stessa norma costituzionale prevede che possa
derogarsi al principio dei contraddittorio nella formazione
della prova.
E' di tutta evidenza che l'omettere o rifiutare di
rispondere configura una impossibilità sopravvenuta di
"carattere soggettivo" di formazione della prova in
dibattimento, la cui regolamentazione, proprio perché frutto
di "provata condotta illecita", situazione prevista già a
livello di normativa costituzionale, unitamente a quella "di
accertata impossibilità di natura oggettiva", come causa di
legittima deroga alla formazione della prova in
contraddittorio, deve trovare regolamentazione proprio in tale
sede, perché trattasi di strumento che nulla ha a che spartire
con l'istituto delle contestazioni.
D'altro canto, se il recupero di attività
predibattimentali discende dal fatto che il nostro ordinamento
non può rimanere insensibile all'esigenza di garantire il
processo dalla dispersione delle prove, perché ciò ne
vanificherebbe la funzione, non deve essere dimenticato che la
dispersione della prova è evitabile mediante l'istituto
dell'incidente probatorio, la cui applicazione significa, come
più volte si è avuto modo di rilevare, osservanza del
principio del contraddittorio giurisdizionale; principio che
si pone per sua natura in indissolubile contrasto con la
scelta, certamente inquisitoria, di provocare la
trasformazione degli atti del pubblico ministero in prove.
Sotto tale profilo, non può certamente trascurarsi che la
previsione dell'articolo 392 del codice di procedura penale
vale ad evitare tutte quelle situazioni di inquinamento o di
dispersione comunque prevedibili nel corso delle indagini
preliminari, sicché oltre alla necessità di stabilire che le
situazioni che avrebbero dato luogo ad inquinamento o
dispersione della prova devono essere accertate sulla base di
elementi concreti, verificati in contraddittorio, in guisa che
possa darsi lettura solo nelle ipotesi in cui la dispersione o
l'inquinamento siano stati effettivamente provati -
rispondendo siffatta previsione al principio costituzionale in
base al quale è rimesso al legislatore di regolare i casi in
cui "la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per accertata impossibilità di natura oggettiva o per provata
condotta illecita" - oggetto del medesimo grado di
accertamento deve formare la prevedibilità del verificarsi di
condizioni ostative alla formazione dibattimentale della
prova, alla quale nessun riferimento viene fatto dalla
normativa costituzionale. Sicché, tra i presupposti capaci di
legittimare la utilizzabilità a fini probatori delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, deve
essere dettata la "imprevedibilità" di quei comportamenti che
incidono sulla libera determinazione del testimone a rendere
l'esame dibattimentale ovvero a riferire in maniera genuina le
circostanze ed i fatti di cui è a conoscenza. Tale previsione
si rende necessaria al fine di evitare che la possibilità di
ricorrere in maniera generalizzata alle letture
dibattimentali, anche in considerazione della utilizzabilità a
fini probatori delle dichiarazioni confluite per tale tramite
al fascicolo per il dibattimento, funzioni da stimolo, per la
parte interessata alla acquisizione delle dichiarazioni, a non
richiedere la formazione anticipata della prova con l'istituto
dell'incidente probatorio.
Sicché, alla disciplina della impossibilità sopravvenuta
occorre aggiungere una locuzione che tenga conto del fatto che
il giudice dispone la lettura delle dichiarazioni
assunte in precedenza, e contenute nel fascicolo del pubblico
ministero, quando sussistono fondati elementi per ritenere che
la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non
deponga o deponga il falso; in guisa che solo in tali ipotesi
il giudice dispone che le dichiarazioni precedentemente rese
dalla medesima persona e contenute nel fascicolo dei pubblico
ministero siano acquisite nel fascicolo per il
dibattimento.
6. II silenzio di dichiaranti non testimoni.
Occorre, poi, procedere, anche a fronte dell'attuale
ridimensionamento dell'ambito di applicabilità della
disciplina dettata da tale articolo ai soli concorrenti nel
reato, ad una riformulazione della disciplina già dettata
dall'articolo 513 del codice di procedura penale, in guisa che
riportandosi la previsione, contenuta nella stessa previsione,
alla categoria della irripetibilità speciale, non sia
possibile procedere ad una interpretazione estensiva della
categoria medesima, e non si ritenga che il diritto
all'autodifesa dell'imputato, che si atteggia anche attraverso
l'assenza dal processo, possa rendere suscettibile di
trasposizione acritica nel fascicolo per il dibattimento le
dichiarazioni dallo stesso precedentemente rese, anche nei
confronti di altri soggetti da esse interessati. Deve, quindi,
affermarsi la scindibilità sostanziale dei contenuto delle
dichiarazioni rese dal coimputato nell'unico giudizio, a
seconda che esse riguardino se stesso o gli altri imputati,
dovendo evidentemente distinguersi nel simultaneus
processus, ai fini della utilizzazione dibattimentale, tra
le dichiarazioni rese quelle che risultano a carico di altri.
Una lettura-acquisizione che costituisca il tramite per
l'attribuzione di valore probatorio alle dichiarazioni rese
nei confronti di tutti i coimputati, si rivelerebbe contraria
alle altre regole del codice che limitano soggettivamente
l'utilizzazione dibattimentale di atti delle indagini
preliminari. Una disciplina codicistica che preveda un regime
di utilizzabilità contra se delle dichiarazioni rese
dall'imputato in precedenza, che al dibattimento si avvalga
della facoltà di non rispondere, non si pone in immediato
contrasto con il disposto costituzionale, il quale prevede
comunque la garanzia del diritto al contraddittorio
giurisdizionale nella formazione della prova, rimarcando
ulteriormente, ove ve ne fosse bisogno, la necessità di
realizzare una stretta correlazione tra previsione di garanzie
difensive ed utilizzazione delle dichiarazioni ai fini della
decisione.
Allo stesso modo, per garantire la realizzazione del
principio della indefettibilità della presenza del difensore
al procedimento probatorio, deve essere dettata la previsione
della possibilità per il giudice di attivare tutti gli
strumenti previsti dalla legge al fine di provocare la
presenza del dichiarante nel dibattimento in cui deve rendere
l'esame. Ciò al fine di garantire i princìpi di oralità ed
immediatezza nel dibattimento, intesi quali fondamentali dalla
normativa costituzionale che riconosce il diritto al
contraddittorio nella formazione della prova, sicché deve
essere prevista la possibilità per il giudice di disporre, a
richiesta di parte, "secondo i casi, l'accompagnamento
coattivo del dichiarante l'esame a domicilio o la rogatoria
internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla
legge con la garanzia dei contraddittorio" (comma 2
dell'articolo 513), dell'imputato di reato connesso, e, solo
nel caso in cui sia impossibile ottenere direttamente od
indirettamente la presenza del dichiarante, se l'impossibilità
dipenda da fatti o circostanze imprevedibili, consentire la
lettura delle dichiarazioni precedentemente rese. Sicché,
siffatta utilizzabilità per il tramite della lettura potrà
aversi, per irripetibilità sopravvenuta, oltre che nel caso di
morte o di inabilità all'esame, naturalmente se imprevedibili,
solo nei casi disciplinati espressamente quali ipotesi
eccezionali, che devono richiamare espressamente
l'applicabilità della disciplina dettata per l'impossibilità
sopravvenuta. E' di tutta evidenza che il rifiuto di
sottoporsi ad esame dei coimputati ovvero dell'imputato di
reato connesso a norma del comma 1
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, come vuole
la nuova disposizione normativa, non può ritenersi integrare
un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione
dell'atto, essendo la categoria della irripetibilità
invocabile esclusivamente per la casistica contenuta nel
secondo articolo, solo nelle ipotesi in cui la mancata
assunzione dell'esame non dipenda dalla esclusiva volontà del
dichiarante, dovendo ricorrere una condizione di impossibilità
oggettiva di assumere l'atto o la mancata assunzione deve
essere l'effetto di una provata condotta illecita.
Identica previsione deve essere poi dettata per l'ipotesi
in cui la provata condotta illecita abbia determinato il
dichiarante a non rendere l'esame, fermo restando che non
potrà darsi alcuna utilizzazione delle dichiarazioni rese in
precedenza qualora il dichiarante, al di fuori del caso in
precedenza indicato, o di consenso espresso dalle altre parti
alla acquisizione, si avvalga in tutto o in parte della
facoltà di non rispondere.
La disciplina che regolamenta la lettura delle
dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato deve, pertanto,
essere modificata in maniera tale che risulti che il giudice,
se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di
sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia
data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese
dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria
su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle
indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma, in
ottemperanza alla regola soggettiva di utilizzabilità delle
dichiarazioni rese in precedenza con la presenza dei
difensore, tali dichiarazioni non possono essere utilizzate,
senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, i cui
difensori non hanno partecipato alla assunzione
dell'interrogatorio, salvo che risulti provato che il
dichiarante è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o
promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga,
come dettato dalla stessa previsione costituzionale.
Analoghe modifiche devono, poi, riguardare l'ipotesi in
cui le dichiarazioni siano state rese dagli imputati di reato
connesso o collegato, il giudice, a richiesta di parte,
dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del
dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria
internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla
legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile
ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere
all'esame in uno dei modi suddetti, il giudice dà lettura
delle dichiarazioni in precedenza rese, qualora la
impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al
momento delle dichiarazioni, correlandosi in tal modo siffatta
previsione normativa con la regolamentazione della
impossibilità sopravvenuta per l'esame testimoniale.
Diversa è, invece, l'ipotesi in cui l'imputato di reato
connesso rifiuta od omette, in tutto o in parte, di
rispondere, in quanto in tale ipotesi le dichiarazioni rese in
precedenza non possono essere acquisite nel fascicolo per il
dibattimento, salvo che le parti vi consentano ovvero risulti
provata la condotta illecita, posta in essere nei confronti
della persona esaminata.
Resta fermo che se tali dichiarazioni sono state assunte
in sede di incidente probatorio, le stesse potranno formare
oggetto di lettura, giacché nel momento acquisitivo delle
stesse si è già integrato il contraddittorio e, quindi, potrà
procedersi alla relativa acquisizione come prova, mediante
lettura.
Anche su tale punto, di dubbia chiarezza deve ritenersi,
altresì, la predisposizione della disciplina dettata dalla
citata legge n. 63 del 2001 che ha dato attuazione ai princìpi
del "giusto processo" per modificare l'articolo 513, in quanto
la introduzione del comma 3 dell'articolo 26 della legge
stessa, in base al quale, qualora il dichiarante non risponda,
si applicano le disposizioni di cui al previgente articolo
500, commi 3, 4, 5 e 6, non trova giustificazione alcuna nella
parte in cui consente la contestazione a norma dell'articolo
500, comma 2.
Deve subito sottolinearsi che l'applicazione del
previgente articolo 500, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 potrebbe
trovare giustificazione
nel verificarsi di una ipotesi di provata condotta illecita,
alla quale non può ritenersi estraneo lo stesso imputato
interessato dalle dichiarazioni medesime, in guisa che
troverebbe piena realizzazione il principio costituzionale in
base al quale il contraddittorio nella formazione della prova
può essere eccezionalmente derogato nelle ipotesi di provata
condotta illecita o di oggettiva impossibilità di assumere
l'atto. Allo stesso modo non può, certamente, omettersi di
sottolineare come le dichiarazioni rese in precedenza
dall'imputato nel medesimo processo o da una delle persone
indicate nell'articolo 210, comma 1, che si avvalgano della
facoltà di non rispondere, ai soli fini delle contestazioni
per saggiarne la credibilità, costituisca previsione
assolutamente destituita di fondamento, non solo perché
inutile nella impossibilità di valutare la credibilità di un
soggetto che non ha reso dichiarazioni in dibattimento, ma
soprattutto perché foriera di possibili interpretazioni che
consentano di superare la prospettata limitata utilizzabilità
e di far confluire tale materiale fra quello oggetto di
possibile valutazione ai fini della decisione.
D'altro canto, anche in tale ipotesi vanno ripetute le
censure già formulate con riferimento alla non ineccepibile
disciplina dettata dall'articolo 500, laddove prevede la
utilizzabilità al fine di stabilire la credibilità della
persona esaminata delle dichiarazioni rese in precedenza ed
utilizzate per le contestazioni.
Tutto ciò, senza considerare che tale previsione si pone,
peraltro, ancora prima della sua emanazione definitiva, con
l'affermazione contenuta nella sentenza n. 440, emessa dalla
Corte costituzionale in data 12 ottobre 2000, la quale ha
previsto che, nell'ipotesi in cui il prossimo congiunto
dell'imputato si avvalga della facoltà legittima di non
deporre, le dichiarazioni rese in precedenza non possono
essere utilizzate per le contestazioni, in quanto la regola di
esclusione probatoria fissata nella norma costituzionale
impedisce ogni forma di acquisizione della dichiarazioni di
colui il quale si sia volontariamente sottratto al
contraddittorio.
Per concludere non può omettersi di sottolineare come la
ripetizione a livello di normativa codicistica della
previsione costituzionale in base alla quale la colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
sottratto alla integrazione dei contraddittorio, trovi
evidenti limitazioni operative nel descritto regime delle
contestazioni, che in mancanza della predisposizione di
criteri ai quali il giudice deve ispirarsi per valutare la
credibilità della persona esaminata e della possibilità che di
tale valutazione venga dato atto in motivazione, non solo
rende acquisibile ai fini della credibilità le dichiarazioni
rese nel corso delle indagini preliminari, ma soprattutto non
distingue tra integrazione del contraddittorio e silenzio
parziale dei dichiarante, legittimando una interpretazione
della disposizione costituzionale che consenta la acquisizione
delle dichiarazioni di coloro i quali abbiano reso l'esame
solo limitatamente ad alcune delle circostanze che hanno
formato oggetto di contestazione, perdendo, quindi, anche
sotto tale profilo, l'efficacia di norma di chiusura che alla
stessa si è voluto riconoscere.
7. Eliminazione dei poteri probatori dei giudice.
Volendo, poi, fare pratica applicazione della previsione a
livello costituzionale della garanzia di un giudice terzo ed
imparziale, non può negarsi che il momento di massima
qualificazione della terzietà ed imparzialità della
giurisdizione è quello che segna la estraneità della stessa al
fenomeno probatorio, nel senso che la introduzione della prova
deve rimanere nella esclusiva disponibilità delle parti ed il
giudice deve assumere esclusivamente una funzione di
garanzia.
Ed infatti, nel momento in cui si incide sull'iniziativa
della parte nel procedimento probatorio e si apre la strada a
soluzioni interpretative che legittimano il giudice
all'esercizio di poteri di intervento nella
formazione della prova, viene meno la funzione di garanzia
della giurisdizione che è la risultante della posizione di
equivalenza delle ipotesi di accusa e di difesa, verificandosi
una identificazione della giurisdizione con la posizione
unilaterale delle parti processuali.
Orbene, a fronte della previsione di tali princìpi, dai
quali emerge con immediatezza che il giudice non dovrebbe mai
interferire nel procedimento probatorio con la iniziativa di
parte, non può essere certamente negato che il legislatore,
con l'introduzione della disposizione che prevede un
intervento giurisdizionale nella introduzione della prova, ha
operato un capovolgimento della logica accusatoria, basata
sulla esclusività della iniziativa delle parti nella scelta
del mezzo e del tema di prova, in quanto ha attribuito al
giudice stesso un vero e proprio potere di iniziativa.
L'ulteriore ed indefettibile conseguenza dello spostamento
della gestione della prova dalle parti alla giurisdizione è,
certamente, per quest'ultima, la perdita della posizione di
equidistanza dalle parti e, quindi, della imparzialità.
Si tratta di una disposizione che desta particolare
preoccupazione per la concreta attuazione del principio
costituzionale, perché portatrice non solo di un principio
assolutamente opposto ed inconciliabile con la logica
accusatoria, ma, soprattutto foriera di soluzioni ermeneutiche
capaci di generare insuperabili fenomeni di distorsione del
sistema processuale conformato al modello accusatorio, e di
rendere inutile la stessa previsione costituzionale
dell'articolo 111. Non può essere, certamente, revocato in
dubbio che una applicazione rigorosa del modulo dialettico
imporrebbe una totale estraneità del giudice nella ricerca ed
indicazione della prova, perché la ratio del principio
di disponibilità è quella di garantire l'imparzialità
dell'organo giudicante.
Ebbene, non può essere trascurato come a fronte di
siffatta previsione costituzionale la disciplina del potere
probatorio di ufficio, proprio perché incidente in un momento
qualificante della complessiva disciplina della prova, incide
sull'intero sistema processuale, non potendo essere negato che
siffatto meccanismo di formazione del materiale oggetto della
decisione deve essere valutato in termini di ragionevolezza
della relativa disciplina.
Ne deriva che una ricostruzione sistematica della
disciplina della prova operata sulla base della previsione di
un potere probatorio di ufficio, non tiene in alcun conto quel
modulo processuale che, presupponendo la distribuzione tra le
parti del potere di impulso probatorio, esalta la posizione di
garanzia della giurisdizione, per un corretto esercizio della
funzione decisoria che prescinde dalla parzialità degli
interessi in conflitto.
A tale proposito è, quindi, necessario procedere
all'abrogazione di siffatta previsione, onde evitare che il
giudice, perdendo quei caratteri propri della imparzialità
dell'organo giudicante fissati in Costituzione, si determini
alla assunzione di prove ex officio anche a fronte delle
decadenze in cui dovessero essere incorse le parti
processuali, o delle scelte probatorie effettuate dalle stesse
a misura del proprio interesse.
GIUDICE DI PACE
1. Linee direttrici.
Si è ritenuto di inserire la disciplina speciale relativa
alle indagini preliminari ed al dibattimento del giudice di
pace recependo le attuali disposizioni normative secondo i
dettami della legge delega n. 254 del 1997.
Le uniche modificazioni apportate riguardano gli opportuni
coordinamenti con la disciplina del codice di procedura penale
nonché la estensione della garanzia della collegialità per le
impugnazioni riguardanti i provvedimenti emessi dal giudice di
pace.
La estensione della competenza del giudice di pace sino a
tre anni, infatti, sembra rendere opportuna la affermazione
della garanzia in questione in sede di appello.
IMPUGNAZIONI
1. Ampliamento delle deliberazioni in camera di consiglio
non partecipata.
Il sistema delle impugnazioni penali risente di due gravi
e contrapposti problemi. Da un lato l'eccessivo e spesso
strumentale proliferare delle stesse, dall'altro una normativa
idonea a determinare equivoci in ordine alla modalità ed alla
effettività del controllo della decisione. In particolare,
appare anzitutto necessario operare eliminando la forma del
contraddittorio orale in tutti quei casi in cui non solo
appare superflua, in ragione dell'oggetto dei giudizio, la
garanzia della pubblicità ma anche eccessivo l'intervento
orale.
Del resto, la legge 19 gennaio l999, n. 14, ha inteso
ampliare le ipotesi di procedimento camerale, cosicché, in
questa ottica, ulteriormente estendendo la procedura
semplificata anche ai casi di appello aventi ad oggetto
l'applicabilità di circostanze, è parso anche opportuno
prevedere un mero contraddittorio scritto, particolarmente
garantito quanto a tempi e possibilità di intervento.
Si è poi ritenuto opportuno modificare la disciplina in
tema di appellabilità delle sentenza di condanna a pena
pecuniaria in ipotesi di delitti, ritenendo ammissibile questa
forma di impugnazione anche per tali casi, laddove la sanzione
pecuniaria costituisca espressione di una scelta del
giudicante rispetto a una previsione edittale a carattere
alternativo, escludendo quindi l'appello per i soli delitti
nei quali la pena pecuniaria costituisce l'unica previsione
sanzionatoria. Trattasi, peraltro, di una modificazione
particolarmente rilevante nel settore delle diffamazioni a
mezzo stampa, laddove l'esigenza di bilanciamento, da un lato
della personalità dell'individuo e, dall'altro, della libertà
di stampa, appare effettivamente perseguita solo nell'ambito
di un sistema che preveda la possibilità di un successivo
grado di giurisdizione di merito, sia nell'ipotesi in cui sia
stata esclusa in primo grado, attraverso la condanna del
giornalista (sia pure alla sola pena pecuniaria), la
ricorrenza della discriminante dell'esercizio del diritto di
cronaca, sia in quella in cui, attraverso la assoluzione, la
medesima sia stata affermata.
Le preoccupazioni prima richiamate si manifestano ancor
più pregnanti nel settore del ricorso per cassazione, laddove
gli inconvenienti prima evidenziati hanno assunto dimensioni
ancora più rilevanti.
Avendo, pertanto, riferimento alla necessità di preservare
la "qualità" del giudizio di cassazione, si impone anche qui
una semplificazione del rito attraverso la estensione della
procedura camerale "scritta" a tutti quei casi in cui
l'intervento orale non appare ineludibile rispetto all'oggetto
del giudizio medesimo. E' il caso delle decisioni in tema di
risoluzione dei conflitti di competenza nonché delle pronuncie
sui ricorsi in materia di ricusazione. Tutto ciò, tenendo
presente che in alcune delle materie rispetto alle quali si è
previsto il già evidenziato procedimento camerale, appare
forse addirittura più consona al tecnicismo che le
caratterizza l'utilizzazione dello strumento scritto.
Strumento che si rivela peraltro ancor più congeniale, così
come evidenziato, in relazione ai giudizi aventi in ultima
analisi ad oggetto il trattamento sanzionatorio.
Peraltro, ancora una volta il legislatore, con la citata
legge 19 gennaio 1999, n. 14, si è già parzialmente espresso
sul punto, prevedendo l'udienza camerale nell'ipotesi in cui
le parti concordino sull'accoglimento di uno o più motivi di
ricorso, previa rinuncia agli altri, con conseguente
rideterminazione della pena.
La soluzione adottata attraverso la proposta di riforma in
parola, ampliando le ipotesi di udienza camerale con
contraddittorio scritto, in ragione della specificità dei
meccanismi e delle scansioni temporali che la caratterizzano
del resto, non solo costituisce risposta adeguata rispetto
alla "paralisi" della cassazione ma si pone anche come giusto
"contraltare" rispetto a proposte certamente più eversive che,
anche attraverso la modifica della norma costituzionale,
puntano ad una generale
riduzione delle ipotesi di ricorso per cassazione.
2. Il travisamento del fatto in cassazione.
Sempre in tema di impugnazioni si è inteso modificare
l'approccio al problema, costituito, nell'ambito del ricorso
per cassazione, del cosiddetto "vizio del travisamento del
fatto" (ossia dell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia
ritenuto insussistenti fatti che emergono in maniera evidente
dagli atti processuali, ovvero una situazione esclusa dagli
atti medesimi).
Problema che, ha indubbiamente costituito uno dei più
impegnati "banchi di prova" della interpretazione
giurisprudenziale succedutasi nel decennio successivo
all'entrata in vigore del vigente codice di procedura
penale.
La questione ora evidenziata deve peraltro collocarsi in
un'ottica in cui davvero necessario si appalesa, ad opera di
tutti i tecnici interpreti del diritto, la necessità di uno
sforzo diretto ad individuare l'esatto confine tra
formulazione di un giudizio (esame del merito) e controllo
ex post sul modo in cui tale giudizio è stato formulato
(attività quest'ultima riconducibile alla verifica di
legittimità), con la necessità di distinguere, così come è
stato acutamente osservato, tra "automaticità di risultato" e
"responsabilità di una scelta".
Orbene, a fronte di un, per la verità, superficiale
orientamento fondante sulla lettera e) del comma 1
dell'articolo 606 del codice di procedura penale, la dottrina
si è anzitutto interrogata sulla riconducibilità del citato
vizio alla previsione di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1.
Ed ancora, in una analoga prospettiva, sia la dottrina che
la giurisprudenza hanno riflettuto sulla possibilità di far
leva sulla previsione della lettera c), del più volte
citato comma 1 dell'articolo 606, ritenendo che la difformità
del provvedimento concreto rispetto all'archetipo normativo
individuato negli articoli 125 e 546 del codice di procedura
penale, determini comunque nullità, sanzionabile appunto
attraverso il richiamo della menzionata previsione
normativa.
Tutte le soluzioni sin qui sinteticamente rammentate
incontrano però l'inconveniente di una disciplina codicistica
che in ragione della applicazione dei princìpi generali, quale
quello di specialità, ovvero di regole ermeneutiche
necessariamente ancorate a tassatività e determinatezza, non
consente di individuare rimedi di carattere sistematico.
Proprio per questa ragione, si è addirittura paventato da
alcuni autori, a fronte dell'apparente vuoto normativo,
l'incostituzionalità della norma disciplinante i casi di
ricorso, lamentandosi di volta in volta la violazione
dell'articolo 111 o quella dell'articolo 24, secondo comma,
ovvero quella del principio di uguaglianza sancito
dall'articolo 3 della Costituzione.
E', peraltro, evidente come il tema in questione non possa
ritenersi strettamente correlato a quello addirittura
caratterizzante l'attuale ordinamento processuale e costituito
dal diritto alla prova, la cui effettività e garanzia di
realizzazione esigono, soprattutto, l'esistenza di un congegno
normativo che assicuri l'aderenza della valutazione
giurisdizionale alla effettività del materiale probatorio
raccolto. Tutto ciò, a maggior ragione, nelle ipotesi di
intervento ex officio del giudice in materia probatoria,
richiedendo queste una sorta di surplus di motivazione
derivante da una seria, pur parziale, violazione del
contraddittorio che deve essere di necessità sanata
rafforzando la garanzia della valutazione. Con la conseguenza
che si è assistito alla reazione di quella giurisprudenza, sia
pur minoritaria, che ha ritenuto comunque deducibile il
travisamento del fatto nel giudizio di legittimità, sul
presupposto che altrimenti verrebbe ad essere
inammissibilmente legittimato l'arbitrio del giudice di
merito. Un pericolo che si è avvertito con maggiore evidenza,
a fronte di "palliativi", quale quello costituito dalla
possibilità di considerare unitariamente la sentenza di primo
grado e quella emessa dal giudice di appello, qualora si versi
nell'ipotesi in cui, alla sentenza di assoluzione di primo
grado, se ne sovrapponga una di condanna in appello,
magari a seguito di rinnovazione dell'istruttoria
dibattimentale.
Alla stregua dei rilievi svolti, la soluzione in questa
sede suggerita, attraverso la espressa previsione tra le
ipotesi di ricorso per cassazione del travisamento del fatto,
purchè il presupposto dello stesso abbia trovato spazio negli
atti di parte, si pone peraltro sulla scia di un recente
indirizzo giurisprudenziale che, nel recepire,
"normativizzandolo", quest'ultimo, si caratterizza, ancora una
volta, quale soluzione di equilibrio tra le opposte esigenze
che vengono a dover essere prese in considerazione nell'alveo
di un giudizio di legittimità.
ESECUZIONE ED ORDINAMENTO
PENITENZIARIO
1. Pene brevi e controlli preventivi della personalità ai
fini della eseguibilità.
La tematica dell'esecuzione della pena detentiva è apparsa
meritevole, anche in ragione dei dibattiti che agitano sul
piano tecnico-scientifico i diversi settori, di una profonda
rivisitazione in ordine alla necessaria automaticità della
espiazione della pena nei casi di condanna non superiore ai
cinque anni.
Da un lato, è infatti apparso opportuno attribuire al
giudice dell'esecuzione (che in precedenza ha dovuto
verificare, al fine dell'individuazione della sanzione più
appropriata, la personalità dell'imputato per come desumibile
dai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale), la
legittimazione alla verifica, in relazione a condanne la cui
entità rende possibile astrattamente presumere una non
assoluta pericolosità, l'effettuazione di una nuova
valutazione di tale personalità onde stabilire la effettiva
indispensabilità di una carcerazione che, in quanto
costituzionalmente tendente alla rieducazione del condannato,
potrebbe essere "superata" dalle sopravvenienze positive
eventualmente determinatesi nel periodo successivo alla
commissione del fatto reato, tale da consentire la sospensione
dell'esecuzione della pena per un periodo identico a quello
della pena da scontare, e da demandare la valutazione finale
su tale indispensabilità alla verifica del comportamento
serbato durante la sospensione.
Ciò, evidentemente, nell'ottica di un concreto ed
effettivo sforzo per la risoluzione del problema
dell'eccessivo "affollamento" degli istituti carcerari, se è
vero che la soluzione proposta appare idonea ad affrontare in
via istituzionale e ordinaria, rispetto ad interventi
emergenziali ed emozionali (amnistia e indulto), una questione
che è, anzitutto, indubbiamente correlata ai fenomeni della
cosiddetta "microcriminalità".
La attribuzione di tale legittimazione al giudice
dell'esecuzione fonda peraltro sulla opportunità di una
distinzione rispetto alla magistratura di sorveglianza, invece
competente a decidere, alla stregua dell'osservazione
carceraria successiva all'esecuzione, sull'applicabilità delle
diverse misure alternative alla detenzione, di cui pure,
peraltro, proprio in questa prospettiva, appare opportuno
procedere ad una complessiva "rivisitazione".
In altri termini, mentre la peculiare specializzazione
correlata alla composizione del tribunale di sorveglianza (che
si caratterizza per la presenza di soggetti estranei
all'amministrazione della giustizia dotati di peculiare
competenza professionale, quali medici, psicologi, assistenti
sociali, eccetera), si giustifica per il rilievo attribuibile
alla avvenuta espiazione della pena detentiva, prima di tale
momento e al fine di verificare la effettiva necessità della
espiazione medesima, nulla impedisce che una valutazione di
analogo genere di quella che ha portato all'irrogazione della
condanna venga effettuata dallo stesso giudice che ha
affermato la penale responsabilità del soggetto e,
conseguentemente, valutato, al fine della irrogazione della
condanna, tra gli altri elementi, la sua personalità, le
modalità dei fatto, nonché, significativamente, il
comportamento serbato successivamente alla sua commissione.
Il tutto in una prospettiva nella quale, evidentemente,
alla luce del semplice buon senso, deve dirsi molto più
semplice e
"produttivo" addivenire al recupero sociale dei condannato,
evitando una esecuzione della pena che in molti casi, in
relazione a determinati soggetti, si appalesa "inutile" e
"dannosa" in tale prospettiva, piuttosto che tentare il
recupero all'esito appunto del determinarsi dei "danni"
derivanti da tale ingiustificata esecuzione.
Nè sempre, nella medesima prospettiva, vale obiettare che
tale risultato sia sufficientemente garantito dalla riforma
introdotta di recente alla stregua dell'entrata in vigore
della cosiddetta "legge Simeone" (legge n. 165 del 1998), in
ragione della necessaria sospensione dell'esecuzione delle
pene detentive non superiori a tre anni, onde stabilire
l'ammissibilità del condannato alla pena alternativa
dell'affidamento in prova al servizio sociale, se è vero che
trattasi, all'evidenza, dell'adozione di una scelta di segno
affatto opposto a quella operata in questa sede.
Ed infatti, il sistema adottato con la riforma di cui si
discute muove dall'idea di evitare ogni modalità di esecuzione
della pena nei casi in cui ciò si appalesi, all'esito di un
attento vaglio giurisdizionale svoltosi con le garanzie dei
contraddittorio, inutile e, anzi, producente risultato opposto
a quello costituzionalmente preso in considerazione come
ottimale dall'articolo 27 della Costituzione.
E ciò, evidentemente, con positive intuibili "ricadute" in
termini di "risparmio" nell'utilizzazione della molteplicità
delle strutture pubbliche che sono invece interessate alla
procedura di affidamento.
Si consideri, infatti, che trattandosi di procedimento
giurisdizionale sviluppantesi in contraddittorio tra le parti,
il condannato avrà l'onere di dimostrare l'insussistenza degli
elementi idonei ad escludere la necessità di dar corso
all'esecuzione della pena detentiva, fornendo al decidente gli
opportuni elementi di valutazione.
Ciò posto, e facendosi doverosamente carico delle
possibili obiezioni che una riforma del genere di quella
operata potrebbe incontrare, occorre rilevare come, al di là
di preconcetti e suggestioni "aprioristici", la semplice
lettura della norma consenta di rilevare come le esigenze di
tutela delle collettività evocabili in riferimento alla non
immediata esecutività delle sentenze definitive appaiano
peraltro soddisfacentemente garantite dal fatto per il quale,
mentre per i condannati che si trovano in stato di libertà le
valutazioni in ordine alla loro pericolosità sono
evidentemente quelle sottese al giudizio formulato in ordine
alla non necessità di una misura cautelare coercitiva, per
quelli in situazione di detenzione tale status di
protrae comunque fino all'udienza dinanzi al giudice
dell'esecuzione, escludendo evidentemente la concreta
ricorrenza di ogni pericolo del genere di quello poc'anzi
richiamato.
2. Affidamento in prova al servizio sociale.
La modifica proposta mira a rendere più snella la
procedura per l'affidamento in prova nei casi di condanna a
pena detentiva fino a tre anni e ad innalzare il limite
massimo di pena per poter essere ammessi al beneficio
dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Quest'ultimo, in particolare, viene elevato a cinque anni
ed interessa le condanne da espiare.
Il regime applicativo in questi casi è lo stesso di quello
attualmente in vigore: il beneficio in particolare viene
emesso sulla base di un provvedimento largamente discrezionale
del tribunale di sorveglianza, il quale è chiamato a stabilire
se il condannato possa perseguire le finalità rieducative
della pena anche al di fuori dell'ambiente carcerario senza
pericolo per la collettività.
Laddove, tuttavia, la condanna inflitta sia inferiore a
tre anni, sembra opportuno prevedere un regime che sia
sostanzialmente a metà tra la sospensione condizionale della
pena e detto regime discrezionale.
In particolare, in questo caso la pena non è mai eseguita.
Il condannato però deve essere sottoposto all'osservazione del
servizio sociale degli adulti il quale deve controllare sia
l'inserimento del condannato
nella vita sociale sia il mantenimento di una condotta di
vita, lavorativa e familiare, che lasci prevedere che lo
stesso si sia allontanato dal passato deviante.
Laddove, poi, il condannato nel periodo in questione
commetta altri reati, il beneficio deve essere necessariamente
revocato.
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI
UFFICIALI E DEGLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO
L'abrogazione delle previsioni introdotte dall'articolo 4
della legge 27 marzo 2001, n. 97, mira ad evitare
l'automatismo della sospensione del rapporto di pubblico
impiego conseguente alla pronunzia di determinate sentenze di
condanna. Si rende necessario, infatti, reintrodurre il
sistema previgente che appare certamente maggiormente
equilibrato in quanto impedisce di anticipare effetti
pregiudizievoli di accertamenti che, non essendo dotati del
carattere di definitività, non possono porre nel nulla anche
singoli profili della presunzione di non colpevolezza, che
deve assistere il cittadino in tutte le manifestazioni della
sua personalità. D'altro canto, l'esperienza pratica ha
mostrato come in molti casi decisioni di condanna in primo
grado siano state ribaltate in grado di appello, spesso a
distanza di lunghi anni, con la logica conseguenza che la
sospensione dal pubblico servizio è in grado di provocare
effetti pregiudizievoli irreparabili.
D) CODICE PENALE
1. Interpretazione autentica delle disposizioni in tema di
reati associativi.
L'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la
configurabilità del concorso esterno in associazione a
delinquere rende necessario un intervento normativo diretto ad
escludere la ipotizzabilità della figura giuridica del
concorso diretta a punire tali condotte che alla stessa si
sono volute ricondurre.
La necessità di tipizzare la riferibilità di tali condotte
nell'ambito del concorso di associazione a delinquere, deriva
oltre che dalla riserva di legge espressamente prevista dalla
Costituzione in materia penale, dalla esigenza di evitare che
la mancanza di una disciplina codicistica della fattispecie
incriminatrice in parola lasci un ambito di discrezionalità
eccessivamente ampio alla giurisidizione penale, sicché il
giudicante continuerebbe a trovarsi quotidianamente dinanzi al
dilemma della definizione della soglia della compartecipazione
punibile a titolo di concorso, con la conseguente, ed
ineludibile, possibilità di strumentalizzazioni dell'istituto
a fini diversi da quelli della prevenzione dei fatti di
criminalità organizzata e della punizione degli effettivi
responsabili. Ebbene, le intenzioni di dare certezza ad una
figura giuridica suscettibile, e già in concreto più volte
oggetto di particolari e gravi strumentalizzazioni, devono
trovare compiuta attuazione nel divieto di procedere ad
interpretazioni quali quelle praticate fino ad ora. Ed infatti
la necessità dell'intervento normativo in parola deve
rinvenirsi nella esigenza di evitare che lasciare la soluzione
di questa problematica alla magistratura ed alla stessa Corte
di cassazione comporti un eccesso indebito di
responsabilizzazione dei giudici, che vengono, in tal modo, a
trovarsi inevitabilmente sovraesposti al rischio di
strumentalizzazione e di delegittimazione politica del loro
operato. Occorre evitare che la attuale portata delle
disposizioni in oggetto consenta ancora di lasciare un margine
così ampio della stessa previsione normativa, che produrrebbe,
in concreto l'opposto effetto di legittimare siffatte
deprecabili strumentalizzazioni. Sicché se si vuole evitare
che la responsabilità della politica criminale passi dal
Parlamento alla magistratura, compete al legislatore di
fissare i criteri di demarcazione fra la figura dell'associato
a delinquere e quella di colui il quale integra differenti
condotte criminali. E' importante che la figura giuridica
oggetto di interpretazione autentica
vada incontro alla massima tipizzazione possibile, riservando
alla interpretazione giurisprudenziale ristretti margini
esegetici, compatibili con il principio di "divisione dei
poteri" che deve improntare l'operato di ogni moderna
democrazia. Si suggerisce, pertanto, una interpretazione
autentica degli articoli 416, 416-bis e 416-ter
del codice penale, in guisa che tale articoli devono essere
interpretati nel senso che in essi non sono ricomprese le
condotte di cui all'articolo 110 del medesimo codice.
In effetti, a fronte del carattere episodico del
contributo causale della condotta posta in essere dall'agente
alla realizzazione delle finalità associative, deve evitarsi
che possano ritenersi configurabili situazioni di concorso
esterno all'associazione rispetto alle quali saranno da
escludere quei comportamenti di oggettiva agevolazione di
determinati sodalizi criminali da parte di soggetti
inconsapevoli della caratura delinquenziale dei propri
contraddittori o che, addirittura, vengano in contatto con
siffatta realtà associativa una tantum, anche in virtù
della loro attività professionale, sia essa di carattere
imprenditoriale o meno, dovendo evidentemente tali condotte
ritenersi sussumibili nelle altre eventuali fattispecie di
parte speciale e non nel concorso esterno in associazione a
delinquere.
2. Delitti contro la pubblica amministrazione.
Si è inteso procedere a una complessiva rivalutazione,
nell'ambito dei delitti posti in essere dai pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione, dei rapporti sussistenti
tra figure di reato indubbiamente omogenee.
In particolare, con riferimento al delitto di concussione,
è apparso opportuno chiarire come essenziale peculiarità del
medesimo non possa non essere considerata quella correlata
alla "costrizione" che, per effetto di violenza o minaccia
posta in essere dal pubblico ufficiale, determina l'agire del
privato.
Ciò, anche e soprattutto, alla stregua delle indubbie
difficoltà, sia dottrinarie che giurisprudenziali, di
individuare una nozione di "induzione" che, in
contrapposizione alla costrizione, sia comunque correlata
all'abuso della qualità o delle funzioni.
Difficoltà che, quindi, per quanto relativa alla
concussione per induzione, determinava spesso, ripiegandosi
sull'equazione induzione-inganno, una inammissibile
sovrapposizione rispetto a figure di reato affatto distinte (è
il caso, soprattutto, della truffa aggravata dall'abuso dei
poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione).
Contestualmente, è apparso opportuno rilevare
normativamente che, ponendosi quale elemento essenziale del
delitto di corruzione il mercimonio che accompagna (e, in
molti casi, addirittura, ne costituisce addirittura movente)
l'agire del pubblico ufficiale, niente sembra poter escludere
la legittimità di una riconduzione alla corruzione della
peculiare ipotesi in cui il pubblico ufficiale si determini
alla violazione di legge o ad altro contegno abusivo per
realizzare in suo favore un ingiusto vantaggio
patrimoniale.
Proprio nella prospettiva indicata e in relazione alla
necessità di distinguere le diverse fattispecie,
"ridisegnandole", si è anche inteso diversamente considerare
dal punto di vista sanzionatorio, qualificandole espressamente
quali ipotesi aggravate, tutte quelle nelle quali, invece, si
determini accordo tra privato e pubblico ufficiale,
atteggiando diversamente e più gravemente la pena a seconda
del tipo di funzione presa in considerazione.
Peraltro, in ragione del bene giuridico tutelato dal reato
di corruzione e, soprattutto della diversità di "posizione di
partenza" caratterizzante da un lato il pubblico ufficiale e,
dall'altro, il privato, è apparso altresì opportuno, anche
alla stregua della sicura individuazione dottrinaria e
giurisprudenziale, nell'ambito dell'accordo corruttivo,
dell'agire del privato quale ipotesi autonoma di reato,
distinguere anche a livello sanzionatorio il tipo di
intervento afflittivo, non apparendo conforme a logica e a
giustizia punire in eguale misura i due diversi soggetti.
Di qui, sempre rispetto al fatto del privato, anche una
peculiare gradualità di sanzioni che, diversificando tra le
varie ipotesi, prevede evidentemente quale fattispecie meno
grave quella in cui l'accordo si realizza per l'opera
induttiva del pubblico ufficiale cosicché, pur non
determinandosi un venir meno della libertà di determinazione
del privato, quest'ultimo deve ritenersi comunque, in qualche
modo, meno "responsabile" nella lesione del bene giuridico
protetto dalla norma.
3. Ingiuria e diffamazione.
In tema di reati di ingiuria e diffamazione, accedendo a
istanze pressanti provenienti dai diversi settori degli
operatori di giustizia che hanno evidenziato, a fronte della
assai scarsa rilevanza sociale del fatto, l'incredibile
incidenza quantitativa di tali ipotesi, si è anzitutto inteso
procedere alla depenalizzazione delle ipotesi di reato non
aggravato.
Nella medesima prospettiva, in relazione alle ipotesi
aggravate, si è ritenuto opportuno prevedere la sola pena
pecuniaria della multa.
Con particolare riferimento al reato di diffamazione
aggravato dall'uso del mezzo della stampa, le peculiari
tematiche correlate all'esercizio, ovvero all'abuso
dell'esercizio del diritto di cronaca, nel contrasto tra le
opposte esigenze della libertà di stampa e quella di tutela
dei diritti di personalità, hanno determinato, pur
riconoscendosi la necessità di conservare il carattere penale
della violazione, la ritenuta opportunità di configurare, da
un lato, a ristoro della dignità di chi sia riconosciuto
danneggiato dal reato, l'obbligo per il giudice penale di
liquidare il danno in favore della costituita parte civile e,
dall'altro, a fronte della generalizzata sospensione della
pena, una peculiare ipotesi di sospensione condizionata
all'effettivo avvenuto ristoro dei pregiudizio civile.
Risarcimento da eseguire nel termine massimo di due mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza, per conseguire
l'estinzione del reato.