XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2664




        Onorevoli Colleghi! - Con la proposta di legge che si presenta, si intende intervenire non solo sugli aspetti igienico-sanitari del settore funerario italiano, ma anche su quelli gestionali, atteso il fatto che le norme di settore sono per lo più vetuste o mancanti. Si coglie inoltre l'occasione per definire un quadro di riferimento complessivo per il settore funerario, che costituisce così il corpo principale delle norme di settore anche ai fini dell'applicazione dell'ordinamento degli enti locali.
        Il riconoscimento delle differenti funzioni dei vari livelli di governo locale trova fondamento certo nel dettato costituzionale che, al titolo V della parte seconda, per la materia funebre e cimiteriale individua un ruolo statale di legislazione di principio in sinergia con le autonomie normative locali, ma discende anche da una concezione autenticamente federalista che vede le regioni e, soprattutto, i comuni, come soggetti istituzionali più vicini ai destinatari delle attività funebri e cimiteriali (cittadini/utenti/clienti) intesi tanto nel ruolo di titolari di diritti o di interessi legittimi, quanto in quello di soggetti/attori costitutivi delle attività stesse.
        Occorre infatti partire dalla considerazione che, in questa materia, cittadini e famiglie esprimono scelte differenziate ed introducono nell'esecuzione del servizio molteplici variabili, soprattutto psicologiche, che non possono essere irrigidite in un modello "ottimale" stabilito una volta per tutte.
        Tuttavia, in ossequio alla ripartizione delle attribuzioni tra i diversi soggetti istituzionali, è necessario evidenziare che spettano solamente allo Stato la definizione di standard riguardo a più snelli procedimenti amministrativi di stato civile e l'emanazione di princìpi e di criteri a protezione dei cittadini o delle famiglie nel momento in cui diventano fruitori di servizi funerari, e della correlata individuazione di più pregnanti procedimenti sanzionatori per la violazione su materie di propria competenza, a tutto vantaggio dell'esercizio delle funzioni locali di autorizzazione e di controllo.
        Allo stesso modo competono alla legislazione nazionale gli interventi a tutela del mercato e della concorrenza con divieti all'esercizio di posizioni mono/oligopolistiche sulle fasi del ciclo funerario (veglia, trasporto, onoranze, accoglienza cimiteriale, arredo e sistemazione della sepoltura), nonché la conseguente definizione di requisiti tecnici al fine di rendere omogenee le modalità di formazione del costo di produzione del servizio. Sono stati quindi stabiliti precisi confini nell'azione fra mercati contigui, quando vi sia un esercizio di attività in monopolio e nel contempo sono state individuate specifiche garanzie per la concorrenza per il mercato.
        Il rapporto tra i diversi livelli di governo è stato così risolto mantenendo in capo allo Stato alcune funzioni, ritenute essenziali e di riferimento per tutti gli altri soggetti, specificando che alle regioni competono essenzialmente funzioni legislative di dettaglio e di programmazione, mentre ai comuni, cui competono le funzioni amministrative e regolamentari conseguenti, è affidato il compito attuativo.
        La proposta di legge apre inoltre considerevoli spazi alla iniziativa privata in molti settori, pur mantenendo specifiche forme di garanzia e di tutela, determinate dalla delicatezza del servizio, in cui, come detto, il dolente è parte debole nel rapporto con i soggetti che, a diverso titolo, erogano servizi e forniture in occasione di un decesso, ma pure per la necessaria salvaguardia e tutela della salute pubblica e dei lavoratori.
        L'articolato interviene sulla vigente legislazione contenuta del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per introdurre modificazioni, fornendo così un corpo unico di norme di riferimento.
        Si sono inoltre disciplinate, fermo restando il generale principio della demanialità dei cimiteri contenuto nell'articolo 824 del codice civile, la costruzione e la cessione da parte dei gestori cimiteriali di tombe e si sono anche aperte possibilità all'iniziativa privata di realizzare cimiteri con lo strumento del project financing, purché siano fornite specifiche garanzie tecniche e finanziarie.
        Per l'attività cimiteriale, infatti, si è preferito individuare un approccio più articolato in considerazione della complessità della materia e della varietà non solo degli ambiti di intervento istituzionale, ma anche dei vari soggetti potenzialmente interessati.
        Il secolo che si apre ci consegna oggi una realtà cimiteriale dove l'inumazione, rispetto alla prima metà del secolo scorso, è in forte decrescita a favore della tumulazione, percepita come uno status sepolcrale ritenuto "più adeguato". Ciò, negli ultimi decenni, ha prodotto la cementificazione di grandi aree cimiteriali con un'affannosa edificazione di complessi loculi dalle dimensioni sempre maggiori, dalle caratteristiche architettoniche seriali, ed un sostanziale esaurimento della ricettività delle strutture.
        Milioni di tombe contenute nei cimiteri italiani, ognuna delle quali è meta di ricordi, sono tuttavia testimonianza di un rapporto non ancora spezzato tra la comunità e i siti cimiteriali che costituiscono una sorta di grande archivio collettivo nel quale viene conservata la memoria non solo dei grandi fatti (guerre, disastri, eccetera) ma anche delle private e domestiche vicissitudini.
        Su queste strutture - come su quelle che ineriscono i servizi necroscopici (depositi, obitori e camere ardenti) poste a confrontarsi con l'immediatezza della perdita, occorre quindi configurare funzioni di governo locale più pregnanti e delicate, proprio perché nella loro gestione, pur in uno scenario fatto di luci e di ombre, sono venuti a costituirsi tratti distintivi delle comunità locali e delle loro trasformazioni.
        Le dimensioni delle aree cimiteriali, la consistenza delle spese di mantenimento sostenute dai comuni, la stratificazione di memorie, di apparati simbolici, di aspettative delle famiglie sono quindi fattori che impongono di articolare, secondo una fisionomia riconoscibile, politiche di intervento volte non solamente al soddisfacimento quantitativo dei fabbisogni materiali.
        Quantità (ovvero costante disponibilità di sepolture a lunga durata) ed estensione (ovvero area cimiteriale impegnata) non sono più i soli termini con i quali si possa circoscrivere completamente una nozione di servizio pubblico cimiteriale. Infatti i pur pressanti problemi di spazio cimiteriale non risolvono l'intero orizzonte delle scelte: oggi è l'intero sistema cimiteriale a dover essere oggetto di politiche inerenti non solo la gestione dei suoli, ma anche la conservazione e il recupero dei manufatti storico-artistici e dei contesti ambientali con particolari emergenze, la riqualificazione urbanistica delle aree di rispetto, la salvaguardia ambientale e del verde.
        Le recenti modificazioni legislative inerenti l'onerosità dei servizi di sepoltura, parallelamente alle norme sulla dispersione delle ceneri o sul loro affido ai familiari, rendono ancora più acuta la necessità di una normazione che consenta una gestione più attenta e prudente delle nuove risorse finanziarie che derivano dalla spesa delle famiglie.
        Se da una parte è indubbio che il consolidarsi delle esperienze da parte di soggetti gestori privati avrà delle conseguenze sul miglioramento della qualità delle strutture cimiteriali, con una maggiore attenzione a quei dettagli che possono meglio comunicare l'idea di qualcosa di ben curato e di pensato ai destinatari, è altrettanto vero che i comuni non possono dismettere l'esclusiva della proprietà delle strutture cimiteriali.
        Il mantenimento della proprietà comunale sui cimiteri non è dovuto all'astratto ossequio a ideologie "collettiviste", ma al riconoscimento che in questi spazi "sociali" possa e debba essere costantemente rinnovato un percorso condiviso tra istituzione e società civile (nelle sue articolazioni di soggetti economici privati, ma anche provenienti dal mondo della cultura e delle professioni) che abbia la finalità di tutelare le migliaia e migliaia di opere d'arte esistenti, di garantire caratteristiche di eccellenza per le nuove edificazioni future e di salvaguardare, impedendo che siano snaturate, le caratteristiche complessive dei luoghi.
        Nei cimiteri non si vendono solamente beni di consumo, ma si opera una costante ridefinizione di quel segmento di identità collettiva e di socializzazione "primaria" che si esprime nei riti di sepoltura e nella memoria delle generazioni precedenti.
        Per far questo si è avuto a riferimento la recente normativa approvata dal Parlamento contenuta nell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ma anche esperienze statunitensi, uno dei pochi Paesi nei quali si hanno anche gestioni non interamente pubbliche dei cimiteri, sottoposte a verifica di funzionamento da un numero considerevole di anni.
        Di seguito sono illustrati i contenuti degli articoli della proposta di legge.
        All'articolo 1 sono definiti gli scopi della disciplina del settore mortuario ed il concorso nella materia dei vari livelli di governo centrale e locale. Viene posto inoltre l'accento, pur nel rispetto dei differenti usi funerari, espressi da ciascuna comunità locale, sul perseguimento di criteri unitari ed omogenei per tutto il territorio nazionale riguardo ai procedimenti amministrativi di polizia mortuaria e al mantenimento di standard sanitari di garanzia nello svolgimento delle pratiche funebri. Si identifica nel sindaco il soggetto responsabile dell'ordine e della vigilanza sulla materia funeraria, coadiuvato, per la parte igienico-sanitaria, dall'azienda sanitaria locale competente per territorio. La legge salvaguarda, infine, l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
        All'articolo 2 si procede all'aggiornamento del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

            il comma 1 modifica l'articolo 103, con alcuni aggiornamenti terminologici e mantiene, ai fini della omogeneità delle rilevazioni statistiche, la competenza dello Stato sull'emanazione di norme indicanti la modulistica della denuncia delle cause di morte. Sono inoltre ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative;

            il comma 2 modifica l'articolo 228, attribuendo allo Stato la competenza regolamentare circa l'individuazione di requisiti tecnico-sanitari minimali per i progetti di ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri, di crematori, di obitori, di depositi di osservazione e di camere ardenti. La realizzazione di queste strutture dovrà essere approvata dai comuni in conformità anche ad eventuali ulteriori requisiti che regioni o province autonome potranno stabilire. Si individua nella concertazione tra i vari livelli di governo locale il metodo per la pianificazione regionale delle infrastrutture cimiteriali o necroscopiche. Ogni comune è tenuto all'adozione di un piano regolatore cimiteriale, da sottoporre all'approvazione regionale, e da redigere conformemente ai criteri generali individuati dal regolamento statale e dalle più specifiche indicazioni emanate da ogni regione o provincia autonoma;

            il comma 3 sostituisce l'articolo 254, procedendo al alcuni aggiornamenti terminologici ed alla ridefinizione in euro degli importi pecuniari delle ammende per violazione degli obblighi;

            il comma 4 modifica la rubrica del titolo VI in "Delle attività funerarie";

            il comma 5, sostituisce l'articolo 337. La proiezione statistica del tasso di mortalità per i successivi venti anni, i bacini ottimali per la costruzione di impianti di cremazione, di camere ardenti e di obitori sono individuati tra gli obiettivi minimi della pianificazione territoriale di infrastrutture mortuarie. Si individuano inoltre nel ricorso alle modalità e alle tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri, nel favorire il ricorso alla cremazione, nel recupero e nel riuso delle tombe abbandonate, salvaguardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti, nonché nel perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali, alcuni criteri cui dovrà tendere l'organizzazione dei servizi mortuari risultante dalla concertazione tra regioni e comuni. I servizi funerari sono definiti servizi pubblici locali per la cui gestione si applica l'articolo 113-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Purtuttavia, a salvaguardia delle infrastrutture mortuarie, che costituiscono dei beni inalienabili a servizio di tutta la comunità, si individuano limiti alla possibilità della loro cessione da parte degli enti locali e ne viene separata la proprietà dalla gestione. Si definiscono inoltre la durata massima degli affidamenti e le norme di garanzia circa gli accantonamenti obbligatori da parte del gestore al fine di assicurare la manutenzione delle aree cimiteriali. Per la gestione delle infrastrutture mortuarie, in consonanza al loro carattere di dotazioni strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche, si prescrive l'obbligo alla separazione societaria vietando al soggetto gestore l'esercizio dell'attività funebre (in seguito definita), venendo così perseguiti princìpi di tutela del mercato e della concorrenza. Si individua nel comune il livello di governo locale cui, nel rispetto della normativa statale e regionale, sono affidate funzioni autorizzative dei gestori di infrastrutture mortuarie;

            il comma 6 modifica l'articolo 338, sopprimendo la previsione introdotta dalla legge n. 130 del 2001, che esclude i cimiteri di urne all'obbligo di essere situati ad almeno 200 metri dai centri abitati e ridefinendo in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative;

            il comma 7 sostituisce l'articolo 339 definendo l'espressione "trasporto funebre" (definizione che mancava nel vigente testo). Si attribuiscono all'ufficiale di stato civile le competenze autorizzative prima in capo al sindaco e, parallelamente, si conferiscono all'incaricato al trasporto le responsabilità degli incaricati di pubblico servizio. Sono ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative";

            il comma 8 sostituisce l'articolo 340 procedendo all'adeguamento del testo in relazione alle nuove disposizioni in materia di cremazione e di destinazione delle ceneri. Sono ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative;

            il comma 9 sostituisce l'articolo 341 trasferendo dallo Stato alla regione o alla provincia autonoma la facoltà di autorizzare, sentito il comune interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, circoscrivendone i casi;

            il comma 10 introduce l'articolo 341-bis, definendo l'espressione "attività funebre" (definizione che mancava nel nostro ordinamento), considerato un servizio che deve assicurare in forma congiunta tanto la rappresentanza della famiglia del defunto, quanto la vendita di feretri e di articoli funerari nonché le prestazioni di trasporto. Sono individuati i soggetti in grado di svolgere l'attività funebre, o solamente, secondo certe garanzie, l'attività di trasporto, nonché determinate le relative dotazioni tecniche minimali. Si attribuisce al comune il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti che vogliano esercitare l'attività funebre, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono introdotti meccanismi sanzionatori per comportamenti commercialmente ed eticamente scorretti;

            il comma 11 sostituisce l'articolo 343, modificando la recente legge 30 marzo 2001, n. 130, per renderla immediatamente applicabile. A tale fine si procede ad una semplificazione dei procedimenti amministrativi in capo allo stato civile e all'individuazione di responsabili sanitari dell'espianto di stimolatore cardiaco che, se cremato unitamente al defunto, potrebbe provocare, in taluni casi, danni ambientali e all'impianto. Si definisce un termine entro il quale il soggetto gestore è tenuto, pena la sospensione dell'attività, a dotare l'impianto crematorio di una sala per la celebrazione di esequie. Sono, infine, abrogate alcune norme della medesima legge n. 130 del 2001 di difficoltosa attuabilità inerenti la conservazione di campioni biologici di tutti i defunti e superate dai criteri di pianificazione introdotti della presente proposta di legge;

            il comma 12 modifica l'articolo 344, stabilendo che ogni comune, nel rispetto dell'autonomia regolamentare costituzionalmente riconosciuta, è tenuto ad adottare un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, conforme alle normative statali e regionali. Si ridefiniscono in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative;

            il comma 13 sostituisce l'articolo 345, individuando percorsi per l'omologazione regionale dei regolamenti comunali di igiene e sanità e di quelli relativi alla materia funeraria. E' inoltre precisato un potere sostituivo da parte della regione in caso di inadempienza comunale all'obbligo di emanazione di tali regolamenti;

            il comma 14 modifica l'articolo 358 ridefinendo in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

            All'articolo 3 si prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge, recante, in particolare, norme per la definizione di standard procedurali e gestionali generali riguardanti: denuncia di morte ed accertamento dei decessi; accertamento e certificazione della morte; locali di osservazione ed obitori e fissazione di idonee garanzie ai fini di un eventuale intervento dell'ambiente giudiziaria; trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane; autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri; disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese norme costruttive, piani regolatori cimiteriali, modalità per la sepoltura e per la cremazione, nonché norme tecniche sui feretri e sui materiali da impiegare; prescrizioni tecniche per camera mortuaria, sala autopsie, camera ardente, ossario comune, cinerario comune e luogo di dispersione delle ceneri; reparti speciali nei cimiteri; tutela dalle malattie infettive diffusive; norme in caso di soppressione dei cimiteri; procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi. Si ritiene che la regolamentazione attuativa statale debba essere emanata, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio di Stato.
        All'articolo 4 si affronta il problema dei cimiteri per animali che risulta molto sentito specialmente dalle fasce di popolazione anziana delle città. Sono individuate norme semplificate di salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari con rinvio ad una regolamentazione attuativa statale integrata dalla normativa regionale.




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