XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2664




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto e attribuzioni).

        1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare, nel rispetto delle norme concernenti la gestione dei servizi pubblici e dello stato civile, la materia funeraria, intesa quale insieme dei servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, definendo le competenze dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.
        2. La disciplina del settore mortuario è basata sui seguenti princìpi:

                a) unitarietà del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione nonché a tutela della salute;

                b) unitarietà del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, le ceneri e le ossa umane, da attribuire come competenza allo stato civile;

                c) salvaguardia, nell'attuazione dei princìpi di cui alle lettere a) e b), dei differenti usi funerari espressi da ciascuna comunità locale.

        3. L'ordine e la vigilanza sulla materia funeraria sono attribuiti al sindaco del comune nel cui territorio si svolge l'attività, che si avvale, in materia igienico-sanitaria, dell'opera dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e, in materia di polizia mortuaria, del personale comunale da lui incaricato.
        4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

        1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

                "a) in qualità di medico curante, a rilasciare un certificato di morte nel quale si attestino la data e l'ora, il luogo e le circostanze del decesso e, ove possibile, la malattia che, a giudizio del medico stesso, è stata la presumibile causa della morte. Copia del certificato è tempestivamente inoltrata al medico necroscopo territorialmente competente, che esegue la visita necroscopica, identifica la salma, accerta la causa della morte, acquisisce gli elementi utili ad escludere l'ipotesi di reato e compila la scheda di rilevamento statistico sulla causa di morte, trasmettendone copia all'ufficiale di stato civile";

                b) al primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

                "e) ad informare l'azienda sanitaria locale competente per territorio dei fatti che possono interessare la sanità pubblica;";

                c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

                "La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme stabilite da apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su apposito modulo che consenta rilevazioni statistiche";

                d) il terzo comma è sostituito dal seguente:

                "Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000".
        2. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, la parola: "cimiteri," è soppressa;

                b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

                "I progetti di ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri di crematori, di obitori, di depositi di osservazione e di camere ardenti sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-sanitari stabiliti da apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia e alle norme eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia autonoma competente.
        Le regioni e le province autonome, previa intesa con i comuni e con gli altri enti locali interessati, sono tenute a predisporre, rispettivamente, piani regionali e provinciali per individuare gli ambiti territoriali ottimali concernenti le dotazioni infrastrutturali di cui al quinto comma.
        Ogni comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale da sottoporre all'approvazione della regione o della provincia autonoma di appartenenza, secondo i requisiti stabiliti con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, ed i conformità alle norme eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia autonoma competente".

        3. L'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        "Art. 254. 1. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia all'azienda sanitaria locale e coadiuvarla, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.
            2. Il contravventore è punito con l'ammenda da euro 3.000 a euro 9.000, alla quale si aggiunge, nei casi gravi la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso".

        4. La rubrica del titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dalla seguente: "Delle attività funerarie".
        5. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        "Art. 337. 1. I servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di servizi funerari della popolazione sono definiti tenendo conto:

                a) del tasso di mortalità, determinato come rapporto tra la mortalità annua di residenti in ogni territorio in rapporto alla popolazione residente media dell'anno, registrato nell'ultimo decennio, e di quello prevedibile per il futuro, nell'arco di almeno venti anni;

                b) della necessità di garantire la presenza di un crematorio almeno ogni 4.000 decessi annui di residenti e situato a non oltre 30 chilometri di distanza dai comuni limitrofi, fatte salve eventuali deroghe stabilite dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in relazione alla locale situazione orografica e ai sistemi di comunicazione;

                c) della necessità di garantire la presenza di un cimitero, di un deposito di osservazione o di una camera ardente, situati a non oltre 20 chilometri di distanza dai comuni limitrofi, fatte salve le eventuali deroghe stabilite ai sensi della lettera b);

                d) della necessità di garantire la presenza di un obitorio almeno in ogni capoluogo di provincia.
            2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni e le province autonome definiscono, d'intesa con i comuni e gli altri enti locali interessati secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o della provincia autonoma, trasferendo ove necessario le ricorrenti risorse economiche, quantità e standard di qualità dei servizi e degli impianti oggetto del presente testo unico, definiti ai sensi del comma 1, in modo da soddisfare le esigenze funerarie essenziali dei cittadini in osservanza dei seguenti criteri:

                a) ricorso alle modalità e alle tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri;

                b) favorire il ricorso alla cremazione;

                c) recupero e riuso delle tombe abbandonate, salva guardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti;

                d) perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali.

            3. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al sesto comma dell'articolo 228 sono definiti in base al fabbisogno di servizi e di impianti, considerate le dotazioni minime di cui all'articolo 337 e tenuto conto delle strutture già esistenti.
            4. I servizi funerari sono servizi pubblici locali e ad essi si applica l'articolo 113-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
            5. Le garanzie volte a salvaguardare i diritti fondamentali della popolazione sono stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e dalle norme eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia autonoma, nonché dal regolamento comunale in materia funeraria, secondo i seguenti princìpi:

                a) gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi funerari salvo quanto stabilito alla lettera b);

            b) gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi funerari a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati dell'erogazione del servizio o, nel caso sia prevista la gestione separata degli impianti, delle reti e delle dotazioni patrimoniali, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dagli enti locali. Alla citata società gli enti locali possono anche assegnare la gestione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali, nonché il compito di espletare la gara per l'affidamento dell'erogazione del servizio;

                c) la concessione di aree cimiteriali appartenenti al demanio comunale è effettuata unicamente dall'ente locale;

                d) la cessione in uso di spazi cimiteriali diversi da quelli indicati alla lettera c) può essere effettuata dai gestori del cimitero, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 130. Ove la durata della cessione in uso sia superiore al restante periodo di affidamento di gestione, il relativo contratto è sottoscritto anche da un rappresentante dell'ente locale. Ai fini economici all'ente locale e al gestore è attribuita, proporzionalmente al periodo di propria competenza, la parte di ricavi spettante per tali cessioni;

                e) la durata massima dell'affidamento per la gestione dei servizi e degli impianti oggetto della presente legge è pari a:

                1) per i cimiteri: trenta anni;

                2) per i crematori, i depositi di osservazione, gli obitori e le camere ardenti: venti anni;
                f) una quota percentuale degli introiti corrispondenti alla concessione o alla cessione in uso di spazi cimiteriali non inferiore al 10 per cento incrementabile fino ad un massimo del 20 per cento per scelta della regione, della provincia autonoma o dell'ente locale competente è destinata a garantire la permanenza nel tempo della manutenzione degli spazi cimiteriali, con la seguente destinazione d'uso:

                1) in caso di introito diretto nel bilancio dell'ente locale, con specifico vincolo di destinazione;

                2) negli altri casi, con il vincolo della destinazione dei fondi in specifiche gestioni speciali distinte in termini proprietari dal gestore del cimitero, produttrici di un reddito annuo con il quale garantire la manutenzione cimiteriale;

                g) la gestione di depositi di osservazione o di obitori è consentita unicamente a soggetti che, a qualunque titolo e in qualunque forma, non gestiscano contemporaneamente attività funebri;

                h) nel caso la gestione di cimitero sia svolta da soggetto che, a qualunque titolo o in qualunque forma, svolge anche attività funebri, è d'obbligo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

                i) per poter svolgere attività funebri è necessaria l'autorizzazione del comune nel quale ha sede l'impresa, rilasciata secondo i criteri stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in conformità agli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale dal regolamento di cui all'articolo 341-bis, comma 3;

                l) la gestione del deposito di osservazione o dell'obitorio, salvo che la stessa non sia effettuata da un istituto di medicina legale e delle assicurazioni o da una struttura sanitaria accreditata, è consentita previa autorizzazione del comune nel quale ha sede il deposito o l'obitorio, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in conformità agli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale dal regolamento di cui all'articolo 341-bis, comma 3;

                m) la gestione del cimitero, del crematorio o della camera ardente è consentita previa autorizzazione del comune nel quale ha sede, rispettivamente, il cimitero, il crematorio o la camera ardente, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in conformità agli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale dal regolamento di cui all'articolo 341-bis, comma 3.

            6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 341-bis, comma 3, fatti salvi i provvedimenti delle regioni, delle province autonome e dei comuni è consentita la prosecuzione delle gestioni e delle attività in corso, fino alla loro naturale scadenza, nonché la gestione di attività funebri previa autorizzazione all'esercizio del commercio per attività non alimentare e licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".

        6. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: ", tranne il caso dei cimiteri di urne" sono soppresse;

                b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

                "Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 9.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza".
        7. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

        "Art. 339. 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di tali luoghi mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
            2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, nonché la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
            3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità del Paese di destinazione, se il luogo è situato all'estero.
            4. L'incaricato del trasporto di un cadavere è incaricato di pubblico servizio.
            5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia e delle norme eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia autonoma competente.
            6. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000".

        8. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        "Art. 340. 1. E' vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero.
            2. E' vietato conservare o disperdere ceneri umane al di fuori dei cimiteri o in luoghi e secondo modalità diverse da quanto stabilito dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificata dal presente testo unico.
            3. E' fatta eccezione ai divieti di cui ai commi che precedono per la sepoltura di cadaveri, ossa umane o ceneri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.
            4. Il contravventore è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere, delle ceneri o delle ossa umane al cimitero".

        9. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        "Art. 341. 1. La regione o la provincia autonoma competente ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto delle rispettive giunte, sentito il comune interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle leggi e dai regolamenti in materia".

        10. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 341-bis. 1. Per attività funebre è da intendere un servizio che comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

            a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre in quanto agenzia d'affari ai sensi dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

            b) casse mortuarie e altri articoli funebri purché in occasione del funerale;

            c) trasporto di cadavere.
            2. L'attività funebre deve essere svolta, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e alle altre norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, da:

            a) imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del codice civile; in tale ambito sono comprese anche le associazioni riconosciute o gli altri enti morali di cui alla lettera c) quando non operano a favore dei propri associati;

            b) affidatari di servizio ai sensi dell'articolo 113-bis nonché da consorzi previsti dall'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            c) associazioni riconosciute o altri enti morali che hanno fra i propri fini lo svolgimento delle attività funebri a favore dei propri soci.

            3. Per poter svolgere l'attività funebre, è necessaria l'autorizzazione del comune nel quale ha sede l'impresa, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in conformità agli standard quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.
            4. L'autorizzazione a svolgere l'attività funebre, è titolo sufficiente ad effettuare il trasporto di cadavere anche al di fuori del territorio del comune sede dell'impresa, purché siano garantiti i requisiti qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per il territorio nazionale con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.
            5. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate dal comune sede dell'impresa al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e devono garantire il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal regolamento di cui al comma 4 del presente articolo. L'autorizzazione consente l'effettuazione del trasporto sull'intero territorio nazionale.
            6. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 deve in ogni caso essere garantita:

                a) la disponibilità continuativa di una autorimessa attrezzata per la disinfezione ed il ricovero di almeno un carro funebre;

                b) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre;

                c) la disponibilità di personale e di dotazioni strumentali in grado di garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della salute dei lavoratori, nonché in regola per quanto concerne gli obblighi contributivi;

                d) la disponibilità di personale che possieda caratteristiche di moralità equiparate a quelle previste dalla legislazione vigente per i dipendenti della pubblica amministrazione;

                e) la disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

                f) la presenza di un responsabile della conduzione dell'attività funebre, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa.

            7. Fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni penali, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente delle offerte, delle promesse, dei doni o dei vantaggi di qualunque genere, per ottenere da una persona che, per motivi legati alla propria professione, è a conoscenza di un decesso, informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è immediatamente sospeso dall'esercizio dell'attività e assoggettato a sanzioni stabilite in relazione alla gravità del fatto commesso, fino alla revoca definitiva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività medesima".

        11. L'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        "Art. 343. 1. La pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà espressa per iscritto dal defunto, la dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificata dal presente articolo.
            2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente:

        "Le norme vigenti in materia di cremazione sono modificate sulla base dei seguenti princìpi:".

            3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, al numero 3) della lettera b) le parole da: "stato civile del comune di decesso o di residenza" a: "residenza del defunto" sono sostituite dalle seguenti: "stato civile del comune di decesso".
            4. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, le lettere g), h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

            "g) la cremazione di resti mortali, in quanto esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, definiti tali perchè decorsi i termini ordinari, ovvero almeno dieci anni dalla prima inumazione o almeno venti anni dalla prima tumulazione in loculo stagno, è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trovano detti resti mortali, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro disinteresse, su richiesta del gestore del cimitero. Per disinteresse è da intendere la mancata richiesta di esumazione o di estumulazione al termine, rispettivamente, dell'ordinaria inumazione o dell'ordinaria tumulazione, cui fa seguito, a cura dell'ufficiale dello stato civile, la pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del comune dove si trova il cimitero, con l'indicazione della richiesta del gestore del cimitero di procedere a cremazione dei resti mortali;

                h) obbligo per il medico curante o, in sua assenza, per il medico necroscopo, di espianto dal cadavere dello stimolatore cardiaco in tutti i casi in cui si ha ragione di ritenere che debba seguire la cremazione;

                i) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni crematorio deve essere dotato di una sala multiconfessionale adibita allo svolgimento del rito di commemorazione del defunto e atta a garantire un dignitoso commiato. Decorso inutilmente tale termine, al crematorio è fatto divieto di effettuare cremazioni di feretri".

            5. La rubrica dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituita dalla seguente: "Modifiche alla legislazione vigente".
            6. L'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è abrogato.
            7. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è prorogato a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
            8. Gli impianti di cremazione devono essere adeguati alle disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificata dal presente articolo, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

        12. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:


                a) al primo comma, le parole: "la polizia mortuaria" sono soppresse;


                b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "Ogni comune è tenuto ad adottare un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, nonché delle norme eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia autonoma competente";

                c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 fino a euro 9.000, con procedure definite dai citati regolamenti".

        13. L'articolo 345 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        "Art. 345. 1. Il consiglio comunale, previo parere dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, da rendere entro sessanta giorni dalla richiesta, delibera il regolamento locale di igiene e sanità e quello in materia funeraria, la cui esecutività e pubblicazione avviene nei modi e nei tempi stabiliti dal capo I del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed acquista efficacia con l'omologazione da parte della regione o della provincia autonoma competente effettuata ai sensi del comma 2 del presente articolo.
            2. Copia del regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmessa alla regione o alla provincia autonoma competente per l'omologazione, la quale si esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente detto termine, fatta salva una proroga per eventuali chiarimenti, il regolamento si intende approvato. Copia dello stesso regolamento deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma competente e nell'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.
            3. La regione o la provincia autonoma competente può assegnare al comune un termine per la compilazione del regolamento locale di igiene e sanità e del regolamento in materia funeraria. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti sono redatti d'ufficio, e la regione o la provincia autonoma nomina un commissario ad acta per l'approvazione e l'attuazione dei regolamenti, con oneri a carico del comune inadempiente".

        14. Al secondo comma dell'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le parole: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 3.000 a euro 9.000".


Art. 3.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio di Stato, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie specificamente individuate dalla presente legge, nelle seguenti materie:

                a) denuncia di morte ed accertamento dei decessi;

                b) accertamento e certificazione della morte;

                c) locali di osservazione ed obitori; fissazione di idonee garanzie ai fini di un eventuale intervento dell'autorità giudiziaria;

                d) trasporti internazionali di cadaveri, di ceneri e di ossa umane;

                e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;
                f) disposizioni generali sui cimiteri, ivi compresi le norme costruttive, i piani regolatori cimiteriali, le modalità per la sepoltura e per la cremazione, nonché le norme tecniche che devono possedere i feretri ed i materiali da impiegare;

                g) prescrizioni tecniche per la camera mortuaria, la sala autopsie, la camera ardente, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;

                h) reparti speciali nei cimiteri;

                i) tutela dalle malattie infettive diffusive;

                l) norme in caso di soppressione dei cimiteri;

                m) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.


Art. 4.

(Cimiteri per animali d'affezione).

        1. Per i cimiteri di animali d'affezione si applica la normativa stabilita dalla presente legge e, in particolare, dal regolamento di cui all'articolo 3, integrata con le eventuali norme emanate dalle regioni e dalle province autonome, tenuto conto delle differenze dimensionali tra le spoglie di animali e quelle dei cadaveri.
        2. Per il trasporto delle spoglie degli animali è sufficiente la certificazione veterinaria e l'uso di mezzi autorizzati dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.
        3. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo n. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.



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