XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2664
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e attribuzioni).
1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare, nel
rispetto delle norme concernenti la gestione dei servizi
pubblici e dello stato civile, la materia funeraria, intesa
quale insieme dei servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e
di polizia mortuaria, definendo le competenze dello Stato,
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti locali.
2. La disciplina del settore mortuario è basata sui
seguenti princìpi:
a) unitarietà del trattamento del cadavere, delle
ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia
dei diritti essenziali della popolazione nonché a tutela della
salute;
b) unitarietà del trattamento amministrativo dei
dati concernenti i cadaveri, le ceneri e le ossa umane, da
attribuire come competenza allo stato civile;
c) salvaguardia, nell'attuazione dei princìpi di
cui alle lettere a) e b), dei differenti usi
funerari espressi da ciascuna comunità locale.
3. L'ordine e la vigilanza sulla materia funeraria sono
attribuiti al sindaco del comune nel cui territorio si svolge
l'attività, che si avvale, in materia igienico-sanitaria,
dell'opera dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e, in materia di polizia mortuaria, del personale
comunale da lui incaricato.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni
previste dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).
1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) in qualità di medico curante, a rilasciare
un certificato di morte nel quale si attestino la data e
l'ora, il luogo e le circostanze del decesso e, ove possibile,
la malattia che, a giudizio del medico stesso, è stata la
presumibile causa della morte. Copia del certificato è
tempestivamente inoltrata al medico necroscopo
territorialmente competente, che esegue la visita
necroscopica, identifica la salma, accerta la causa della
morte, acquisisce gli elementi utili ad escludere l'ipotesi di
reato e compila la scheda di rilevamento statistico sulla
causa di morte, trasmettendone copia all'ufficiale di stato
civile";
b) al primo comma, la lettera e) è
sostituita dalla seguente:
"e) ad informare l'azienda sanitaria locale
competente per territorio dei fatti che possono interessare la
sanità pubblica;";
c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto,
è fatta secondo le norme stabilite da apposito regolamento
adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia, su apposito modulo che
consenta rilevazioni statistiche";
d) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il contravventore è punito con la sanzione
amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000".
2. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: "cimiteri," è
soppressa;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I progetti di ampliamento o costruzione di nuovi
cimiteri di crematori, di obitori, di depositi di osservazione
e di camere ardenti sono approvati dal comune territorialmente
competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti
tecnico-sanitari stabiliti da apposito regolamento adottato
dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia e alle norme eventualmente
fissate dalla regione o dalla provincia autonoma
competente.
Le regioni e le province autonome, previa intesa con i
comuni e con gli altri enti locali interessati, sono tenute a
predisporre, rispettivamente, piani regionali e provinciali
per individuare gli ambiti territoriali ottimali concernenti
le dotazioni infrastrutturali di cui al quinto comma.
Ogni comune è tenuto ad adottare un piano regolatore
cimiteriale da sottoporre all'approvazione della regione o
della provincia autonoma di appartenenza, secondo i requisiti
stabiliti con apposito regolamento adottato dal Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della
giustizia, ed i conformità alle norme eventualmente fissate
dalla regione o dalla provincia autonoma competente".
3. L'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito
dal seguente:
"Art. 254. 1. Il sanitario che nell'esercizio della
sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia
infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la
salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia
all'azienda sanitaria locale e coadiuvarla, se occorra, nella
esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la
diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche
necessarie.
2. Il contravventore è punito con l'ammenda da euro
3.000 a euro 9.000, alla quale si aggiunge, nei casi gravi la
pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o
promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari
del caso".
4. La rubrica del titolo VI del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è
sostituito dalla seguente: "Delle attività funerarie".
5. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito
dal seguente:
"Art. 337. 1. I servizi minimi qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di
servizi funerari della popolazione sono definiti tenendo
conto:
a) del tasso di mortalità, determinato come
rapporto tra la mortalità annua di residenti in ogni
territorio in rapporto alla popolazione residente media
dell'anno, registrato nell'ultimo decennio, e di quello
prevedibile per il futuro, nell'arco di almeno venti anni;
b) della necessità di garantire la presenza di un
crematorio almeno ogni 4.000 decessi annui di residenti e
situato a non oltre 30 chilometri di distanza dai comuni
limitrofi, fatte salve eventuali deroghe stabilite dalla
regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in
relazione alla locale situazione orografica e ai sistemi di
comunicazione;
c) della necessità di garantire la presenza di un
cimitero, di un deposito di osservazione o di una camera
ardente, situati a non oltre 20 chilometri di distanza dai
comuni limitrofi, fatte salve le eventuali deroghe stabilite
ai sensi della lettera b);
d) della necessità di garantire la presenza di un
obitorio almeno in ogni capoluogo di provincia.
2. Nella determinazione del livello dei servizi
minimi, le regioni e le province autonome definiscono,
d'intesa con i comuni e gli altri enti locali interessati
secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o della
provincia autonoma, trasferendo ove necessario le ricorrenti
risorse economiche, quantità e standard di qualità dei
servizi e degli impianti oggetto del presente testo unico,
definiti ai sensi del comma 1, in modo da soddisfare le
esigenze funerarie essenziali dei cittadini in osservanza dei
seguenti criteri:
a) ricorso alle modalità e alle tecniche di
sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei
cadaveri;
b) favorire il ricorso alla cremazione;
c) recupero e riuso delle tombe abbandonate, salva
guardando le peculiarità storiche e architettoniche
presenti;
d) perseguimento dell'obiettivo di associare le
funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali.
3. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al sesto
comma dell'articolo 228 sono definiti in base al fabbisogno di
servizi e di impianti, considerate le dotazioni minime di cui
all'articolo 337 e tenuto conto delle strutture già
esistenti.
4. I servizi funerari sono servizi pubblici locali e
ad essi si applica l'articolo 113-bis del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto
dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
5. Le garanzie volte a salvaguardare i diritti
fondamentali della popolazione sono stabilite con apposito
regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'interno e della giustizia, e dalle norme
eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia
autonoma, nonché dal regolamento comunale in materia
funeraria, secondo i seguenti princìpi:
a) gli enti locali non possono cedere la proprietà
degli impianti delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali
destinati all'esercizio dei servizi funerari salvo quanto
stabilito alla lettera b);
b) gli enti locali, anche in forma associata, possono
conferire la proprietà degli impianti, delle reti e delle
altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei
servizi funerari a società di capitali di cui detengono la
maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono gli
impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali a
disposizione dei gestori incaricati dell'erogazione del
servizio o, nel caso sia prevista la gestione separata degli
impianti, delle reti e delle dotazioni patrimoniali, dei
gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dagli
enti locali. Alla citata società gli enti locali possono anche
assegnare la gestione degli impianti, delle reti e delle altre
dotazioni patrimoniali, nonché il compito di espletare la gara
per l'affidamento dell'erogazione del servizio;
c) la concessione di aree cimiteriali appartenenti
al demanio comunale è effettuata unicamente dall'ente
locale;
d) la cessione in uso di spazi cimiteriali diversi
da quelli indicati alla lettera c) può essere effettuata
dai gestori del cimitero, secondo i criteri stabiliti dal
decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi del comma
2 dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 130. Ove la
durata della cessione in uso sia superiore al restante periodo
di affidamento di gestione, il relativo contratto è
sottoscritto anche da un rappresentante dell'ente locale. Ai
fini economici all'ente locale e al gestore è attribuita,
proporzionalmente al periodo di propria competenza, la parte
di ricavi spettante per tali cessioni;
e) la durata massima dell'affidamento per la
gestione dei servizi e degli impianti oggetto della presente
legge è pari a:
1) per i cimiteri: trenta anni;
2) per i crematori, i depositi di osservazione, gli
obitori e le camere ardenti: venti anni;
f) una quota percentuale degli introiti
corrispondenti alla concessione o alla cessione in uso di
spazi cimiteriali non inferiore al 10 per cento incrementabile
fino ad un massimo del 20 per cento per scelta della regione,
della provincia autonoma o dell'ente locale competente è
destinata a garantire la permanenza nel tempo della
manutenzione degli spazi cimiteriali, con la seguente
destinazione d'uso:
1) in caso di introito diretto nel bilancio dell'ente
locale, con specifico vincolo di destinazione;
2) negli altri casi, con il vincolo della destinazione
dei fondi in specifiche gestioni speciali distinte in termini
proprietari dal gestore del cimitero, produttrici di un
reddito annuo con il quale garantire la manutenzione
cimiteriale;
g) la gestione di depositi di osservazione o di
obitori è consentita unicamente a soggetti che, a qualunque
titolo e in qualunque forma, non gestiscano contemporaneamente
attività funebri;
h) nel caso la gestione di cimitero sia svolta da
soggetto che, a qualunque titolo o in qualunque forma, svolge
anche attività funebri, è d'obbligo la separazione societaria
stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
come modificato dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 5
marzo 2001, n. 57;
i) per poter svolgere attività funebri è
necessaria l'autorizzazione del comune nel quale ha sede
l'impresa, rilasciata secondo i criteri stabiliti dalla
regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in
conformità agli standard qualitativi e quantitativi
minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale dal
regolamento di cui all'articolo 341-bis, comma 3;
l) la gestione del deposito di osservazione o
dell'obitorio, salvo che la stessa non sia effettuata da un
istituto di medicina legale e delle assicurazioni o da una
struttura sanitaria accreditata, è consentita previa
autorizzazione del comune nel quale ha sede il deposito o
l'obitorio, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti
dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in
conformità agli standard qualitativi e quantitativi
minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale dal
regolamento di cui all'articolo 341-bis, comma 3;
m) la gestione del cimitero, del crematorio o
della camera ardente è consentita previa autorizzazione del
comune nel quale ha sede, rispettivamente, il cimitero, il
crematorio o la camera ardente, il quale la rilascia secondo i
criteri stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma di
appartenenza, in conformità agli standard qualitativi e
quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio
nazionale dal regolamento di cui all'articolo 341-bis,
comma 3.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 341-bis, comma 3, fatti salvi i
provvedimenti delle regioni, delle province autonome e dei
comuni è consentita la prosecuzione delle gestioni e delle
attività in corso, fino alla loro naturale scadenza, nonché la
gestione di attività funebri previa autorizzazione
all'esercizio del commercio per attività non alimentare e
licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni".
6. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ", tranne il caso
dei cimiteri di urne" sono soppresse;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il contravventore è punito con la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro
9.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la
parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio
in caso di inadempienza".
7. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 339. 1. Costituisce trasporto di cadavere il
trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di
osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al luogo di
onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di
tali luoghi mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del
personale necessario.
2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono
altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel
feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento,
nonché la consegna al personale incaricato delle operazioni
cimiteriali o della cremazione.
3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa
umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune
di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile
del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità del
Paese di destinazione, se il luogo è situato all'estero.
4. L'incaricato del trasporto di un cadavere è
incaricato di pubblico servizio.
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo
sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti con
apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia e delle
norme eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia
autonoma competente.
6. Il contravventore è punito con la sanzione
amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000".
8. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito
dal seguente:
"Art. 340. 1. E' vietato seppellire un cadavere od
ossa umane in luogo diverso dal cimitero.
2. E' vietato conservare o disperdere ceneri umane
al di fuori dei cimiteri o in luoghi e secondo modalità
diverse da quanto stabilito dalla legge 30 marzo 2001, n. 130,
come modificata dal presente testo unico.
3. E' fatta eccezione ai divieti di cui ai commi che
precedono per la sepoltura di cadaveri, ossa umane o ceneri
nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico,
poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella
stabilita per i cimiteri.
4. Il contravventore è punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro
3.000 a euro 9.000 e sono a suo carico le spese per il
trasporto del cadavere, delle ceneri o delle ossa umane al
cimitero".
9. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito
dal seguente:
"Art. 341. 1. La regione o la provincia autonoma
competente ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con
apposito decreto delle rispettive giunte, sentito il comune
interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa
umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano
giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura
avvenga con le garanzie stabilite dalle leggi e dai
regolamenti in materia".
10. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
come sostituito dalla presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 341-bis. 1. Per attività funebre è da
intendere un servizio che comprende ed assicura, in forma
congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
a) disbrigo, su mandato, delle pratiche
amministrative pertinenti all'attività funebre in quanto
agenzia d'affari ai sensi dell'articolo 115 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) casse mortuarie e altri articoli funebri purché
in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere.
2. L'attività funebre deve essere svolta, in
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e alle altre norme vigenti in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
da:
a) imprese che dispongono di mezzi, organizzazione
e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del
codice civile; in tale ambito sono comprese anche le
associazioni riconosciute o gli altri enti morali di cui alla
lettera c) quando non operano a favore dei propri
associati;
b) affidatari di servizio ai sensi dell'articolo
113-bis nonché da consorzi previsti dall'articolo 31 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
c) associazioni riconosciute o altri enti morali
che hanno fra i propri fini lo svolgimento delle attività
funebri a favore dei propri soci.
3. Per poter svolgere l'attività funebre, è
necessaria l'autorizzazione del comune nel quale ha sede
l'impresa, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti
dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in
conformità agli standard quantitativi minimi stabiliti
per l'intero territorio nazionale con apposito regolamento
adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia.
4. L'autorizzazione a svolgere l'attività funebre, è
titolo sufficiente ad effettuare il trasporto di cadavere
anche al di fuori del territorio del comune sede dell'impresa,
purché siano garantiti i requisiti qualitativi e quantitativi
minimi stabiliti per il territorio nazionale con apposito
regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'interno e della giustizia.
5. Le imprese che intendono svolgere servizio di
trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza
funebre devono essere autorizzate dal comune sede dell'impresa
al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo
8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e devono garantire il
rispetto degli standard qualitativi e quantitativi
stabiliti dal regolamento di cui al comma 4 del presente
articolo. L'autorizzazione consente l'effettuazione del
trasporto sull'intero territorio nazionale.
6. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 deve in
ogni caso essere garantita:
a) la disponibilità continuativa di una
autorimessa attrezzata per la disinfezione ed il ricovero di
almeno un carro funebre;
b) la disponibilità continuativa di almeno un
carro funebre;
c) la disponibilità di personale e di dotazioni
strumentali in grado di garantire il rispetto della
legislazione vigente in materia di tutela della salute dei
lavoratori, nonché in regola per quanto concerne gli obblighi
contributivi;
d) la disponibilità di personale che possieda
caratteristiche di moralità equiparate a quelle previste dalla
legislazione vigente per i dipendenti della pubblica
amministrazione;
e) la disponibilità di personale in possesso di
sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle
specifiche mansioni svolte;
f) la presenza di un responsabile della conduzione
dell'attività funebre, anche coincidente con il legale
rappresentante dell'impresa.
7. Fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni
penali, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del
trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente delle
offerte, delle promesse, dei doni o dei vantaggi di qualunque
genere, per ottenere da una persona che, per motivi legati
alla propria professione, è a conoscenza di un decesso,
informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più
funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più
funerali, è immediatamente sospeso dall'esercizio
dell'attività e assoggettato a sanzioni stabilite in relazione
alla gravità del fatto commesso, fino alla revoca definitiva
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività medesima".
11. L'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito
dal seguente:
"Art. 343. 1. La pratica funeraria della cremazione,
nonché, nel rispetto della volontà espressa per iscritto dal
defunto, la dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla
legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificata dal presente
articolo.
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 marzo
2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente:
"Le norme vigenti in materia di cremazione sono modificate
sulla base dei seguenti princìpi:".
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 marzo
2001, n. 130, al numero 3) della lettera b) le parole
da: "stato civile del comune di decesso o di residenza" a:
"residenza del defunto" sono sostituite dalle seguenti: "stato
civile del comune di decesso".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 marzo
2001, n. 130, le lettere g), h) e i) sono
sostituite dalle seguenti:
"g) la cremazione di resti mortali, in quanto
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi,
definiti tali perchè decorsi i termini ordinari, ovvero almeno
dieci anni dalla prima inumazione o almeno venti anni dalla
prima tumulazione in loculo stagno, è autorizzata
dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trovano
detti resti mortali, previo assenso dei soggetti di cui alla
lettera b), numero 3), o, in caso di loro disinteresse,
su richiesta del gestore del cimitero. Per disinteresse è da
intendere la mancata richiesta di esumazione o di
estumulazione al termine, rispettivamente, dell'ordinaria
inumazione o dell'ordinaria tumulazione, cui fa seguito, a
cura dell'ufficiale dello stato civile, la pubblicazione di
specifico avviso nell'albo pretorio del comune dove si trova
il cimitero, con l'indicazione della richiesta del gestore del
cimitero di procedere a cremazione dei resti mortali;
h) obbligo per il medico curante o, in sua
assenza, per il medico necroscopo, di espianto dal cadavere
dello stimolatore cardiaco in tutti i casi in cui si ha
ragione di ritenere che debba seguire la cremazione;
i) entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ogni crematorio deve
essere dotato di una sala multiconfessionale adibita allo
svolgimento del rito di commemorazione del defunto e atta a
garantire un dignitoso commiato. Decorso inutilmente tale
termine, al crematorio è fatto divieto di effettuare
cremazioni di feretri".
5. La rubrica dell'articolo 3 della legge 30 marzo
2001, n. 130, è sostituita dalla seguente: "Modifiche alla
legislazione vigente".
6. L'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è
abrogato.
7. Il termine entro il quale sono definite le norme
tecniche di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n.
130, è prorogato a sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
8. Gli impianti di cremazione devono essere adeguati
alle disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 130, come
modificata dal presente articolo, entro cinque anni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione".
12. All'articolo 344 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "la polizia
mortuaria" sono soppresse;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Ogni comune è tenuto ad adottare un regolamento in
materia funeraria riguardante le attività funebri,
necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, secondo i
criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e con
apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, nonché
delle norme eventualmente fissate dalla regione o dalla
provincia autonoma competente";
c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali
d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene
stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono
puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di euro
3.000 fino a euro 9.000, con procedure definite dai citati
regolamenti".
13. L'articolo 345 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito
dal seguente:
"Art. 345. 1. Il consiglio comunale, previo parere
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, da
rendere entro sessanta giorni dalla richiesta, delibera il
regolamento locale di igiene e sanità e quello in materia
funeraria, la cui esecutività e pubblicazione avviene nei modi
e nei tempi stabiliti dal capo I del titolo VI del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed
acquista efficacia con l'omologazione da parte della regione o
della provincia autonoma competente effettuata ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
2. Copia del regolamento comunale di cui al comma 1
è trasmessa alla regione o alla provincia autonoma competente
per l'omologazione, la quale si esprime entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente detto termine,
fatta salva una proroga per eventuali chiarimenti, il
regolamento si intende approvato. Copia dello stesso
regolamento deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della regione o della provincia autonoma competente e
nell'albo pretorio del comune per quindici giorni
consecutivi.
3. La regione o la provincia autonoma competente può
assegnare al comune un termine per la compilazione del
regolamento locale di igiene e sanità e del regolamento in
materia funeraria. Decorso inutilmente tale termine, i
regolamenti sono redatti d'ufficio, e la regione o la
provincia autonoma nomina un commissario ad acta per
l'approvazione e l'attuazione dei regolamenti, con oneri a
carico del comune inadempiente".
14. Al secondo comma dell'articolo 358 del testo unico
delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, le parole: "da lire tremilioni a lire
diciottomilioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
3.000 a euro 9.000".
Art. 3.
(Regolamento di attuazione).
1. Con apposito regolamento adottato dal Ministro della
salute, di concerto con il ministro dell'interno e con il
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di
sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentito il Consiglio di Stato, da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che
per le materie specificamente individuate dalla presente
legge, nelle seguenti materie:
a) denuncia di morte ed accertamento dei
decessi;
b) accertamento e certificazione della morte;
c) locali di osservazione ed obitori; fissazione
di idonee garanzie ai fini di un eventuale intervento
dell'autorità giudiziaria;
d) trasporti internazionali di cadaveri, di ceneri
e di ossa umane;
e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti
per la conservazione dei cadaveri;
f) disposizioni generali sui cimiteri, ivi
compresi le norme costruttive, i piani regolatori cimiteriali,
le modalità per la sepoltura e per la cremazione, nonché le
norme tecniche che devono possedere i feretri ed i materiali
da impiegare;
g) prescrizioni tecniche per la camera mortuaria,
la sala autopsie, la camera ardente, l'ossario comune, il
cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;
h) reparti speciali nei cimiteri;
i) tutela dalle malattie infettive diffusive;
l) norme in caso di soppressione dei cimiteri;
m) procedure e criteri di intervento in caso di
calamità naturali o artificiali che determinino un numero
elevato di decessi.
Art. 4.
(Cimiteri per animali d'affezione).
1. Per i cimiteri di animali d'affezione si applica la
normativa stabilita dalla presente legge e, in particolare,
dal regolamento di cui all'articolo 3, integrata con le
eventuali norme emanate dalle regioni e dalle province
autonome, tenuto conto delle differenze dimensionali tra le
spoglie di animali e quelle dei cadaveri.
2. Per il trasporto delle spoglie degli animali è
sufficiente la certificazione veterinaria e l'uso di mezzi
autorizzati dalla azienda sanitaria locale competente per
territorio.
3. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo n. 338 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
come modificato dall'articolo 2 della presente legge.