XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2661




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha ad oggetto la modifica di una norma contenuta nella legge n. 379 del 1990 e riprodotta nel capo XI del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità o della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La norma anzidetta (articolo 70) riguarda le indennità di maternità alla cui corresponsione hanno diritto le libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza ed assistenza. L'intervento di modifica si impone alla luce della attuale formulazione della norma, che si presta ad inevitabili distorsioni interpretative ed applicative che producono l'effetto di frustrare l'intento del legislatore, determinando altresì disparità di trattamento fra le professioniste beneficiarie della disposizione medesima.
        La prima lacuna che si riscontra nella norma in oggetto è rappresentata dalla assenza di una espressa previsione di un "tetto massimo" per la indennità da corrispondere alla libera professionista. Il comma 2 dell'articolo 70 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che l'indennità di maternità venga corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali, nel secondo anno precedente a quello della domanda.
        Così, l'assenza della previsione del limite massimo della indennità da corrispondere, da una parte, e la peculiare dinamica relativa alla capacità reddituale del libero professionista, dall'altra, consente una liquidazione che, in alcuni casi, ammonta a centinaia di migliaia di euro.
        Questa indiscriminata ed anomala applicazione della previsione normativa, relativa alla liquidazione della indennità, si pone in aperto contrasto con la disciplina vigente per tutte le altre prestazioni erogate dalle casse professionali, nonché in piena divergenza rispetto alle regole generali che informano l'intero ordinamento previdenziale.
        Peraltro, non può essere taciuto un ulteriore effetto prodotto dalla discutibile previsione normativa, che incide su un piano diverso da quello rappresentato dalla disarmonia e dalla disparità di trattamento. In particolare, ci si riferisce alle conseguenze prodotte dalla assenza di un tetto massimo sull'intero sistema previdenziale e sulle singoli istituti competenti alla liquidazione delle indennità e dei trattamenti economici. L'eventuale corresponsione di indennità di importo spropositato ed abnorme, infatti, si ripercuote, inevitabilmente, sulla solidarietà generale endocategoriale, attraverso aumenti, a carico di tutti gli iscritti, del contributo appositamente istituito per il finanziamento degli oneri derivanti dal trattamento di maternità, di cui all'articolo 83 del citato testo unico.
        Per porre rimedio alla anomala applicazione della norma relativa al riconoscimento della richiamata indennità, la presente iniziativa legislativa propone una soluzione di lineare applicazione, compatibile con l'intero assetto afferente la disciplina previdenziale. Si propone, infatti, la semplice previsione di un tetto massimo sul quale si deve parametrare il calcolo delle indennità.
        Così, analogamente a quanto disposto dal comma 3 del citato articolo 70 che prevede un tetto minimo, si fissa uno stabile parametro anche per la corresponsione del massimo della indennità da corrispondere, pari a cinque volte il livello minimo della prestazione. Si prevede, altresì, la possibilità per ogni singolo ente di stabilire un tetto massimo di livello superiore, in ragione della capacità reddituale e contributiva della categoria professionale, compatibilmente con gli equilibri finanziari dell'ente stesso.
        Un altro punto di crisi della richiamata norma, per la quale si chiede l'intervento legislativo di modifica, concerne il generico riferimento al reddito percepito dal professionista come parametro di riferimento per il computo della indennità. Si dispone, con la presente proposta di legge, che il reddito di riferimento sia esclusivamente quello professionale, con l'eliminazione, dal computo, di ogni altro reddito di natura (e fonte) diversa da quella che legittima l'appartenenza alla categoria e la iscrizione all'ente previdenziale di riferimento.
        Un ulteriore aspetto problematico in relazione al quale si è ritenuto di operare un riequilibrio coerente e logico con la ratio della norma e con l'intero assetto previdenziale riguarda il riferimento "cronologico" al reddito denunciato.
        Espressamente, la vigente formulazione dell'articolo 70 individua il reddito di riferimento con quello denunziato nel secondo anno antecedente a quello della domanda
        Questa oscillazione prevista dal criterio discrezionale individuato, può prestarsi ad abusi e, comunque, a semplici distorsioni applicative, laddove si consideri la concreta possibilità che il professionista determini il reddito di riferimento per il computo della indennità in modo casuale o, addirittura, arbitrario.
        Alla luce della più lineare interpretazione della norma vigente, ben potrebbe infatti il professionista, discrezionalmente, rinviare o anticipare la presentazione con le conseguenti ripercussioni di carattere economico.
        Con la presente proposta di legge si prevede, al contrario, di radicare la determinazione della indennità su una piattaforma non discrezionale e incerta.
        Il riferimento utile per il calcolo dell'indennità si sposta, così, "dalla presentazione della domanda" al "verificarsi dell'evento".




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