XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2661
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
ad oggetto la modifica di una norma contenuta nella legge n.
379 del 1990 e riprodotta nel capo XI del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità o della paternità di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151. La norma anzidetta (articolo 70) riguarda
le indennità di maternità alla cui corresponsione hanno
diritto le libere professioniste iscritte ad una cassa di
previdenza ed assistenza. L'intervento di modifica si impone
alla luce della attuale formulazione della norma, che si
presta ad inevitabili distorsioni interpretative ed
applicative che producono l'effetto di frustrare l'intento del
legislatore, determinando altresì disparità di trattamento fra
le professioniste beneficiarie della disposizione medesima.
La prima lacuna che si riscontra nella norma in oggetto è
rappresentata dalla assenza di una espressa previsione di un
"tetto massimo" per la indennità da corrispondere alla libera
professionista. Il comma 2 dell'articolo 70 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede
che l'indennità di maternità venga corrisposta in misura pari
all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e
denunciato ai fini fiscali, nel secondo anno precedente a
quello della domanda.
Così, l'assenza della previsione del limite massimo della
indennità da corrispondere, da una parte, e la peculiare
dinamica relativa alla capacità reddituale del libero
professionista, dall'altra, consente una liquidazione che, in
alcuni casi, ammonta a centinaia di migliaia di euro.
Questa indiscriminata ed anomala applicazione della
previsione normativa, relativa alla liquidazione della
indennità, si pone in aperto contrasto con la disciplina
vigente per tutte le altre prestazioni erogate dalle casse
professionali, nonché in piena divergenza rispetto alle regole
generali che informano l'intero ordinamento previdenziale.
Peraltro, non può essere taciuto un ulteriore effetto
prodotto dalla discutibile previsione normativa, che incide su
un piano diverso da quello rappresentato dalla disarmonia e
dalla disparità di trattamento. In particolare, ci si
riferisce alle conseguenze prodotte dalla assenza di un tetto
massimo sull'intero sistema previdenziale e sulle singoli
istituti competenti alla liquidazione delle indennità e dei
trattamenti economici. L'eventuale corresponsione di indennità
di importo spropositato ed abnorme, infatti, si ripercuote,
inevitabilmente, sulla solidarietà generale endocategoriale,
attraverso aumenti, a carico di tutti gli iscritti, del
contributo appositamente istituito per il finanziamento degli
oneri derivanti dal trattamento di maternità, di cui
all'articolo 83 del citato testo unico.
Per porre rimedio alla anomala applicazione della norma
relativa al riconoscimento della richiamata indennità, la
presente iniziativa legislativa propone una soluzione di
lineare applicazione, compatibile con l'intero assetto
afferente la disciplina previdenziale. Si propone, infatti, la
semplice previsione di un tetto massimo sul quale si deve
parametrare il calcolo delle indennità.
Così, analogamente a quanto disposto dal comma 3 del
citato articolo 70 che prevede un tetto minimo, si fissa uno
stabile parametro anche per la corresponsione del massimo
della indennità da corrispondere, pari a cinque volte il
livello minimo della prestazione. Si prevede, altresì, la
possibilità per ogni singolo ente di stabilire un tetto
massimo di livello superiore, in ragione della capacità
reddituale e contributiva della categoria professionale,
compatibilmente con gli equilibri finanziari dell'ente
stesso.
Un altro punto di crisi della richiamata norma, per la
quale si chiede l'intervento legislativo di modifica, concerne
il generico riferimento al reddito percepito dal
professionista come parametro di riferimento per il computo
della indennità. Si dispone, con la presente proposta di
legge, che il reddito di riferimento sia esclusivamente quello
professionale, con l'eliminazione, dal computo, di ogni altro
reddito di natura (e fonte) diversa da quella che legittima
l'appartenenza alla categoria e la iscrizione all'ente
previdenziale di riferimento.
Un ulteriore aspetto problematico in relazione al quale si
è ritenuto di operare un riequilibrio coerente e logico con la
ratio della norma e con l'intero assetto previdenziale
riguarda il riferimento "cronologico" al reddito
denunciato.
Espressamente, la vigente formulazione dell'articolo 70
individua il reddito di riferimento con quello denunziato nel
secondo anno antecedente a quello della domanda
Questa oscillazione prevista dal criterio discrezionale
individuato, può prestarsi ad abusi e, comunque, a semplici
distorsioni applicative, laddove si consideri la concreta
possibilità che il professionista determini il reddito di
riferimento per il computo della indennità in modo casuale o,
addirittura, arbitrario.
Alla luce della più lineare interpretazione della norma
vigente, ben potrebbe infatti il professionista,
discrezionalmente, rinviare o anticipare la presentazione con
le conseguenti ripercussioni di carattere economico.
Con la presente proposta di legge si prevede, al
contrario, di radicare la determinazione della indennità su
una piattaforma non discrezionale e incerta.
Il riferimento utile per il calcolo dell'indennità si
sposta, così, "dalla presentazione della domanda" al
"verificarsi dell'evento".