XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2661
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta
in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo
reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali
come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista
nel secondo anno precedente a quello dell'evento";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere
superiore a cinque volte l'importo minimo derivante
dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di
ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di
amministrazione, soggetta ad approvazione ai sensi
dell'articolo 83, un importo massimo più elevato, tenuto conto
delle capacità reddituali e contributive della categoria
professionale e della compatibilità con gli equilibri
finanziari dell'ente".