XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2659
Onorevoli Colleghi! - Nessuno dubita che il crimine
della riduzione in schiavitù al fine dello sfruttamento del
lavoro debba essere sanzionato in modo severo e combattuto con
ogni mezzo. Purtroppo però le misure adottate per fronteggiare
il fenomeno non appaiono sufficienti a contrastare
efficacemente lo sfruttamento di persone che sono ridotte in
stato di schiavitù, decine di migliaia di individui privati
della loro libertà personale, della loro dignità e perfino,
spesso, del proprio nome.
In particolare, l'ordinamento vigente, nonostante gli
interventi in materia apportati negli ultimi anni, non prevede
tra le fattispecie criminose quella specifica di chi si avvale
del lavoro o comunque delle prestazioni di chi versa in
condizioni di schiavitù; gli strumenti offerti non permettono
al giudice di inquadrare sempre e con chiarezza i termini
della violazione di legge. Infatti il codice penale prevede,
all'articolo 600, il reato della riduzione in schiavitù - che
pur ha suscitato molte incertezze interpretative - e
all'articolo 601 quello della tratta e commercio di schiavi;
resta non disciplinata la condotta di chi, pur conoscendo o
potendo conoscere le condizioni di schiavitù cui è ridotto un
individuo, si avvale del suo lavoro e del prodotto del suo
lavoro. Viene dunque sanzionato il comportamento di chi riduce
una persona in schiavitù, di chi la mantiene in tale stato, di
chi la trasporta e di chi la possiede come una cosa, la compra
o la vende, ma nulla si dice sul caso di coloro che
rappresentano la "domanda" di lavoro coatto, sul caso di chi
"prende in affitto" quella persona - ridotta a cosa - per
sfruttarne il lavoro, magari solo per un periodo determinato
di tempo e pagando non la persona che lavora, ma coloro che
tengono sotto minaccia di violenza o di morte la persona
stessa o i suoi cari.
Si rende, dunque, necessario ridefinire meglio i termini
della lotta allo schiavismo, rendendoli più aderenti alla
realtà del fenomeno, invero multiforme e sfuggente alle
vigenti definizioni di legge.
Il quadro che appare dalle notizie relative allo
sfruttamento del lavoro coatto in Italia è sconcertante. Le
mafie cinese e albanese, tanto per citare quelle maggiormente
dedite a questo tipo di aberrante attività, sfidano la legge,
nonostante le pene severe - mai abbastanza! - previste per gli
schiavizzatori perché hanno il loro ricco tornaconto.
Esemplare il caso di Prato, dove i lavoratori cinesi,
quasi tutti irregolari, lavorano forzatamente in condizioni al
limite dell'umano e del vivere civile per riscattare un debito
contratto con aguzzini che minacciano la loro vita e quella
dei loro familiari.
Con la presente proposta di legge si intende, dunque,
introdurre, tra le fattispecie criminose previste dal codice
penale, quella di chi si avvale del lavoro o dei servizi di
schiavi, o comunque sfrutta o utilizza i prodotti del loro
lavoro.
Chi domanda una prestazione lavorativa in genere non può,
infatti, sottrarsi alle proprie responsabilità, semplicemente
dichiarandosi ignaro dello status della persona di cui
intende avvalersi; ognuno deve farsi parte diligente per non
incorrere in situazioni riconosciute come fattispecie
criminose che, dunque, vanno severamente punite.
Queste previsioni rispondono peraltro alla logica già
accettata dalla Camera dei deputati che il 21 novembre scorso
ha approvato l'ordine del giorno Buontempo 9/1255/5 con il
quale si impegnava il Governo a intraprendere celermente le
iniziative opportune contro "chi conoscendone la condizione si
avvale di prestazioni lavorative o sessuali da parte di una
persona ridotta in schiavitù". Si auspica, dunque, una
tempestiva approvazione della presente proposta di legge.