XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2659




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 602 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 602-bis. (Sfruttamento del lavoro reso in condizioni di schiavitù).- 1. Chiunque si avvale, conoscendone o potendone conoscere la condizione, di prestazioni lavorative o di servizi resi da persone che si trovano in stato di schiavitù è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro".



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