XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2659
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 602 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 602-bis. (Sfruttamento del lavoro reso in
condizioni di schiavitù).- 1. Chiunque si avvale,
conoscendone o potendone conoscere la condizione, di
prestazioni lavorative o di servizi resi da persone che si
trovano in stato di schiavitù è punito con la reclusione fino
a quattro anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro".