XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2657
Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge contiene
un insieme organico di misure volte a controllare la dinamica
dei saldi della finanza pubblica e a valorizzare il patrimonio
dello Stato.
Alcune misure, come il controllo dei crediti di imposta o
la sospensione dei regimi agevolativi su banche e cooperative,
riducono il livello del fabbisogno e indebitamento e lo
riportano in linea con i valori programmatici fissati.
Le misure come la razionalizzazione dei termini di
versamento delle imposte, o la ristrutturazione delle
procedure di versamento e riscossione, rimodulano il profilo
mensile del fabbisogno in una prospettiva di semplificazione e
ottimizzazione finanziaria. Grazie a ciò, già nel breve
periodo, la politica del debito non risentirà di tensioni non
necessarie.
Importanti innovazioni riguardano la valorizzazione del
patrimonio e il finanziamento delle opere pubbliche e incidono
sull'andamento economico e la finanza pubblica già nel breve
periodo.
Gli effetti specifici delle diverse norme sono contenuti
nella relazione tecnica e si raccordano con la relazione
trimestrale di cassa. Grazie ad esse l'indebitamento netto
dell'anno può essere contenuto nello 0,5 per cento del
prodotto interno lordo; le infrastrutture possono essere
finanziate in modo più efficiente; il patrimonio pubblico -
che sta a fronte di un ampio debito - può acquisire
gradualmente una redditività adeguata, liberando
simmetricamente risorse.
Passando all'esame dei contenuti dell'articolato,
l'articolo 1 reca disposizioni in materia di ristrutturazione
delle procedure di versamento e di riscossione.
Il comma 1, in particolare, prevede la possibilità di
stabilire, su base convenzionale, termini più brevi per il
riversamento dell'80 per cento degli importi e per una prima
rendicontazione relativamente ai versamenti unitari; ciò, allo
scopo di consentire un'anticipata "visibilità" ed acquisizione
al bilancio dello Stato delle somme versate dai contribuenti.
Restano fermi i termini stabiliti dai commi 1 e 2
dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, per il riversamento di tutti gli importi incassati,
nonché per la rendicontazione definitiva.
Il comma 2 permette di stabilire particolari modalità di
riscossione di entrate di varia natura, al fine di garantire
al contribuente la possibilità di effettuarne il versamento
mediante compensazione e rateazione.
L'articolo 2 dispone in tema di concentrazione del
versamento delle imposte dirette in un termine unico.
Attualmente il termine di effettuazione dei versamenti del
saldo e della prima rata di acconto delle imposte dovute in
base alle dichiarazioni dei redditi ed a quella dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) delle persone
fisiche e delle società o associazioni, di cui all'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), è stabilito
dall'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il quale
prevede che detti versamenti debbano essere effettuati entro
il 31 maggio dell'anno di presentazione della
dichiarazione.
Lo stesso articolo 17 prevede, invece, che i versamenti
delle imposte dovute in base alle predette dichiarazioni
presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) deve essere effettuato entro l'ultimo
giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura
dell'esercizio o del periodo di gestione.
Al fine di omogeneizzare e razionalizzare i termini di
versamento previsti per le diverse categorie di contribuenti e
di consentire un più agevole adempimento dei medesimi
versamenti da parte degli stessi contribuenti, tenendo conto
delle esigenze generali espresse dalle associazioni di
categoria e degli intermediari delegati ad assolvere per i
contribuenti gli adempimenti dichiarativi, si sostituisce il
predetto articolo 17 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, definendo a
regime i termini di versamento delle imposte dovute sulla base
delle dichiarazioni dei redditi.
In particolare la modifica consente alle persone fisiche e
alle società di persone (e ad esse equiparate) di usufruire
del più ampio termine del 20 giugno per effettuare il
versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni.
Per quanto concerne i soggetti all'IRPEG, compresi quelli
non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi
(quali, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le province e i comuni, di cui all'articolo 88, comma
1, del TUIR), viene prevista l'anticipazione del termine di
versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei
redditi e dell'IRAP, compresa quella unificata, al ventesimo
giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta, al fine di realizzare la predetta
omogeneizzazione delle scadenze di versamento.
Con riferimento ai soggetti all'IRPEG che, avvalendosi di
disposizioni di legge, approvano il bilancio entro sei mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale, si stabilisce che il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'IRPEG ed a quella dell'IRAP, compresa quella
unificata, è dovuto entro il giorno 20 del settimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Infine si stabilisce che tutti i versamenti predetti
possono essere differiti di trenta giorni, previa
corresponsione della maggiorazione in misura fissa dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Con l'articolo 3 si dispone in materia di
razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti
farmaceutici.
In particolare, la norma introdotta dall'articolo in
questione mira a contrarre la consistenza della spesa
farmaceutica attraverso una riduzione del 5 per cento del
prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, con effetti
immediati.
Si attua, poi, una riduzione del numero dei convegni
autorizzati dal Ministro della salute e si provvede al
contenimento delle spese sostenute dalle imprese farmaceutiche
titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali per l'organizzazione e la promozione dell'attività
congressuale.
L'articolo interviene, altresì, per allineare la durata
della copertura brevettuale complementare alla normativa
europea. Il procedimento di allineamento previsto è graduale
ed inizierà a produrre effetti a decorrere dal 1^ gennaio
2003.
In attuazione del principio della trasparenza, a decorrere
dalla medesima data le confezioni dei farmaci dovranno
riportare la sigla classificativa internazionale che
corrisponde alla denominazione comune internazionale
cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica" (ATC).
Con l'articolo 4, in tema di concorso delle regioni al
rispetto degli obiettivi di finanze pubblica, si estendono per
gli anni 2002, 2003 e 2004 alcuni obblighi a carico delle
regioni e province autonome funzionali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica.
Nell'ambito degli interventi che si rendono necessari a
fronte di pronunciamenti comunitari che hanno contestato la
legittimità di specifiche misure agevolative allo stato
previste dalla legislazione nazionale, si inserisce la norma,
concernente gli istituti bancari, di cui all'articolo 5.
Con la decisione adottata in data 11 dicembre 2001, la
Commissione europea ha stabilito l'incompatibilità con il
mercato comune del regime agevolativo a favore delle banche
costituito dalle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre
1998, n. 461 (recante delega legislativa al Governo per il
riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo n. 356 del 1990 e della disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria), nonché dal
successivo e conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, quanto, in particolare, agli articoli 16, commi 3 e 5,
22, comma 1, 23, comma 1, 24, comma 1, e 27, comma 2.
Si tratta, in particolare, di un regime fiscale di favore
previsto per le operazioni di trasformazione societaria e per
le operazioni di trasferimento dei beni nell'ambito delle
prime.
La Commissione europea ha altresì stabilito che le
specifiche agevolazioni consistenti nella non assoggettabilità
ad imposizione delle quote di partecipazione al capitale della
Banca d'Italia trasferite alle fondazioni dalla società
conferitaria non costituiscono aiuti di Stato nella misura in
cui le operazioni medesime non producano effetti sul bilancio
della società conferitaria. In tal senso, pertanto, deve
intendersi delimitato il riscontro di incompatibilità
comunitaria dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 153 del 1999.
La Commissione ha quindi imposto la soppressione del
regime di aiuti incompatibile ed il recupero, con interessi,
degli aiuti già resi disponibili in favore dei relativi
beneficiari.
Giova peraltro ricordare che un pool di istituti
bancari - praticamente quelli che, nei fatti, hanno
concretamente attinto, fino ad oggi, al sistema di
agevolazioni reso disponibile con il plesso normativo
costituito dalla legge n. 461 del 1998 e dal decreto
legislativo n. 153 del 1999 - ha già provveduto a promuovere,
innanzi alla competente autorità giudiziaria dell'Unione
europea, un'azione rivolta ad ottenere l'annullamento della
ricordata decisione della Commissione europea.
Analogamente, ancorché in via autonoma, è ricorso lo Stato
italiano.
E' noto che questi tipi di azioni non producono
automaticamente la sospensione degli effetti delle statuizioni
comunitarie.
Resta dunque intatto, per lo Stato italiano, il dovere di
conformarsi al pronunciamento di quella Autorità, in modo tale
che, comunque, sia perseguito l'effetto utile cui è
preordinata la ricordata decisione dell'11 dicembre 2001.
Il dovere di conformazione dello Stato, tuttavia, deve pur
sempre risultare coerente con l'iniziativa dallo stesso
nondimeno già assunta: quella di contestare nel merito la
decisione dell'11 dicembre 2001, in vista di un suo possibile
annullamento da parte della competente Autorità giudiziaria
comunitaria.
Un adeguato contemperamento dei due concorrenti, e
tuttavia non coincidenti, profili, pare utilmente
perseguibile, allo stato, con la disposizione della
sospensione degli effetti del regime di aiuto reso disponibile
per effetto della combinazione delle norme utili, dal punto di
vista fiscale, contenute nella legge n. 461 del 1998 e nel
decreto legislativo n. 153 del 1999: norme, peraltro,
testualmente individuate dalla stessa Commissione europea con
la decisione dell'11 dicembre 2001.
La ricordata sospensione degli effetti, dotata di piena
effettività in ragione della natura del veicolo legislativo
prescelto per la sua attuazione, è idonea a determinare, nei
riguardi dei soggetti interessati, l'indisponibilità del
regime agevolativo segnato dall'illegittimità comunitaria,
così come peraltro voluto, per il tempo a venire, dalla
Commissione europea.
Quanto al passato, il materiale recupero della risultante
dell'effetto agevolativo già goduto potrà nondimeno
realizzarsi, con le apposite misure del caso, una volta che si
sarà delineato l'esito dei ricorsi proposti avverso la
decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2001.
Relativamente al merito della norma, deve osservarsi che
la stessa, ovviamente, perimetra il suo ambito oggettivo di
applicazione, dal quale implicitamente risulta anche quello
soggettivo, in stretta adesione al dispositivo della ricordata
decisione dell'11 dicembre 2001.
Per questo stesso motivo, le fondazioni bancarie, giacché
non interessate dalla decisione, restano escluse
dall'applicazione della norma.
Conseguentemente l'articolo in esame prevede la
sospensione, a decorrere dal periodo d'imposta per il quale,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge, è ancora
aperto il termine per la presentazione della relativa
dichiarazione dei redditi, degli effetti del regime di aiuti a
favore degli istituti bancari, reso disponibile per effetto
della combinazione delle norme utili, dal punto di vista
fiscale, contenute nella legge n. 461 del 1998 e nel decreto
legislativo n. 153 del 1999: norme, peraltro, come detto,
testualmente individuate dalla stessa Commissione europea con
la decisione dell'11 dicembre 2001.
Con l'articolo 6 si opera un progressivo adeguamento ai
principi comunitari del regime tributario delle società
cooperative.
La legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la delega al
Governo per la riforma del diritto societario, si propone, tra
l'altro, di realizzare una sostanziale riforma della
disciplina delle società cooperative innovando profondamente
l'attuale assetto normativo, con l'obiettivo di valorizzare la
cooperazione "costituzionalmente riconosciuta".
Per effetto delle citate disposizioni, le agevolazioni
fiscali previste per il settore cooperativo spetteranno
esclusivamente alle cooperative che perseguono fini
mutualistici, cui l'articolo 45 della Costituzione riconosce
la funzione sociale nell'ambito di attività senza fini di
speculazione privata.
L'obiettivo perseguito dalla riforma è, inoltre, quello di
estendere alle società cooperative i princìpi generali
previsti per le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII,
VIII, e IX del titolo V del libro V del codice civile, onde
favorire la nascita, la crescita e la competitività delle
imprese, definendo, tra l'altro, con chiarezza, i compiti e le
responsabilità degli organi sociali, ampliando gli ambiti
dell'autonomia statutaria e adeguando la disciplina dei
modelli societari alle esigenze delle imprese.
In tale contesto, le previsioni recate dalla norma in
esame consentono alle società in argomento di "avvicinarsi"
gradualmente alla normativa "a regime", frutto del compiuto
riordino della disciplina tributaria delle società cooperative
e dei loro consorzi, tenuto altresì conto della riforma delle
società di capitali. In tal senso, in conformità all'impegno
assunto dal Governo relativamente all'ordine del giorno G154
del Senato della Repubblica in data 27 settembre 2001, la
norma dispone un apposito regime temporaneo per i due periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001.
Il medesimo articolo reca, altresì, altre disposizioni di
carattere tributario che rimarranno applicabili alle
cooperative e ai loro consorzi, anche dopo il citato riordino
della intera disciplina fiscale in materia.
L'articolo in rassegna che, come detto in premessa, è
rivolto alle società cooperative e ai loro consorzi, prevede
al comma 1, mediante il rinvio alla disposizione contenuta
nell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
l'esclusione dal reddito imponibile della quota di utili netti
annuali destinati a riserva minima obbligatoria che, in base
al disposto dell'articolo 2536 del codice civile, è fissata,
in via generale, nella misura di almeno un quinto dei predetti
utili, salvo diversa specifica disposizione di legge.
Il comma 2 disciplina la fattispecie dei cosiddetti
"ristorni" operati dalle cooperative di produzione e lavoro
nonché da quelle che cedono beni o servizi e destinati ad
aumento del capitale sociale. La norma si applica a tutte le
cooperative che prevedono la facoltà di destinare somme a
titolo di ristorno in favore dei soci. Si tratta, in
particolare:
a) delle somme attribuite ai soci delle
cooperative di produzione e lavoro, sotto forma di
integrazione retributiva, in misura non superiore al 30 per
cento dei trattamenti retributivi complessivi come disposto
dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 142
del 2001;
b) delle somme attribuite dalle società
cooperative e loro consorzi ai propri soci a titolo di
restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi
acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti
effettuati (articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 601 del 1973).
Le somme sopra individuate, laddove destinate ad aumento
del capitale sociale della cooperativa o del consorzio, non
concorrono a formare, in capo al socio, il reddito imponibile
e il valore della produzione rilevante ai fini IRAP.
Il secondo periodo dello stesso comma 2 disciplina
l'ipotesi della successiva restituzione del capitale sociale
costituito mediante la destinazione delle somme sopra indicate
a titolo di ristorno. In questo caso:
a) se la restituzione del capitale avviene
nell'ambito di una cooperativa di produzione e lavoro, la
restituzione medesima comporta l'assoggettamento a tassazione
ai fini IRPEF in capo al socio percettore poiché nell'ipotesi
in cui il ristorno, anziché destinato ad aumento del capitale
sociale, avesse integrato la retribuzione, esso sarebbe stato
assoggettato a tassazione. L'assoggettamento a tassazione
delle somme restituite riguarda anche i soci lavoratori
autonomi o esercenti attività d'impresa, ovvero i soci di
cooperative di credito, nel caso di maggiorazione di
interessi. In tal caso, si rende applicabile il disposto
dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
secondo cui la restituzione del capitale sociale è imponibile
ai fini delle imposte sui redditi fino a concorrenza
dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.
La restituzione di tali somme è assimilata alla distribuzione
di utili con la conseguente applicazione dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
b) se la restituzione avviene, invece, nell'ambito
di una cooperativa o di un consorzio di cooperative esercenti
attività di cessione di beni o di servizi, la restituzione del
capitale sociale non comporta la tassazione in capo al socio
percettore, in quanto il ristorno consiste, per tali soggetti,
in una riduzione (restituzione) di una parte del corrispettivo
della cessione dei beni o servizi acquisiti.
In merito alla deducibilità (delle somme attribuite ai
soci) dal reddito imponibile ai fini IRPEG e dal valore della
produzione rilevante ai fini IRAP della società cooperativa, a
prescindere dalle modalità di erogazione del ristorno, deve
ritenersi che le predette somme siano deducibili
nell'esercizio con riferimento al quale sono maturati gli
elementi di reddito presi a base di commisurazione dei
ristorni. Detta deducibilità - prevista in ogni caso per tutte
le società cooperative - è vincolata (nei casi in cui non sia
applicabile la previsione di cui all'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) all'oggettiva
determinabilità dell'importo del ristorno medesimo entro la
data di chiusura dell'esercizio in ossequio alle previsione di
cui all'articolo 75 del TUIR.
Con il comma 3, viene stabilito che gli interessi
corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai
propri soci finanziatori, sempreché persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato, sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta laddove vengano soddisfatte le
condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
ossia:
a) che i versamenti e le trattenute siano
effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto
sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di
20.658,25 euro (lire quaranta milioni) e successive
rivalutazioni. Tale limite è elevato a 41.316,56 euro (lire
ottanta milioni) per le cooperative di conservazione,
lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti
agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;
b) che gli interessi corrisposti sulle predette
somme non superino la misura massima degli interessi spettanti
ai detentori di buoni postali fruttiferi.
Il comma 4, come già detto, in attesa di un più compiuto
riordino della disciplina tributaria delle società cooperative
e loro consorzi nell'ambito di una più complessiva riforma
delle società, detta disposizioni di natura transitoria
applicabili nei due periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2001. In particolare:
1) la lettera a) limita l'applicazione
dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, recante
disposizioni sulla non imponibilità delle somme destinate alle
riserve indivisibili, al solo 39 per cento della quota di
utili netti annuali accantonata a riserva indivisibile che
residua dopo l'accantonamento della quota destinata alla
riserva minima obbligatoria di cui al comma 1, che resta,
comunque, esclusa da tassazione ai fini IRPEG;
2) la lettera b) fissa al 60 per cento la predetta
quota di utile netto annuale accantonabile in esenzione per le
cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi;
3) la lettera c) prevede, sempre con riferimento
al periodo transitorio, la non applicabilità delle
disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, con la
conseguenza che non si applica ai soggetti ivi indicati
l'esenzione dall'IRPEG. Tale esenzione continua, però, ad
applicarsi, nelle seguenti ipotesi: per le cooperative di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
601 del 1973 con riferimento alla quota di imponibile
derivante dalle variazioni fiscali apportate al risultato
dell'esercizio in conseguenza dei criteri stabiliti per la
determinazione del reddito d'impresa; per le cooperative di
cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 601 del 1973 con esclusivo riferimento ai
redditi derivanti dalla indeducibilità dell'IRAP;
Con riferimento alle imposte sui redditi (IRPEG) derivanti
dall'assoggettamento ad imposizione di quote di utili
destinate a riserva, così come previsto in precedenza, si
rende applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 21,
comma 10, della legge n. 449 del 1997.
Il comma 5 prevede che le società cooperative e loro
consorzi determinano l'acconto dell'IRPEG, assumendo come
imposta del periodo precedente quella che sarebbe scaturita
dall'applicazione delle disposizioni indicate nelle lettere
a), b), e c) del comma 4 dell'articolo.
Con il comma 6 viene stabilito che le disposizioni
contenute nell'articolo in esame si applicano alle cooperative
e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge n.
59 del 1992, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano
alle cooperative sociali e loro consorzi. Viene, infine,
previsto che le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi
di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli
articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte
nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385.
All'articolo 7 è prevista la istituzione di una società
per azioni denominata "Patrimonio dello Stato spa", con il
compito di provvedere alla valorizzazione, gestione ed
alienazione del patrimonio dello Stato.
Le azioni della società, attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze, possono essere, in tutto o in
parte, trasferite a titolo gratuito, esclusivamente a
determinati organismi e precisamente alla Cassa depositi e
prestiti e alle società espressamente individuate dal presente
articolo.
E' previsto il trasferimento a favore della società per
azioni di diritti pieni o parziari sui beni immobili facenti
parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato,
sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e
comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del
patrimonio dello Stato, nonché ogni altro diritto costituito
per legge a favore dello Stato.
Il trasferimento di tali diritti è disposto secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. Tale decreto può, quindi, prevedere che il
trasferimento avvenga a titolo di conferimento ovvero di
cessione a titolo oneroso. In ogni caso, con il decreto è
stabilito il valore da iscrivere nel bilancio della società.
Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e
storico è effettuato d'intesa con il Ministro per i beni e le
attività culturali.
Il passaggio dei beni avviene però senza modificare il
regime giuridico dei beni demaniali trasferiti né viene ad
incidere sui vincoli eventualmente gravanti sui beni
trasferiti o su diritti di godimento spettanti a terzi.
Alla società è riconosciuta la possibilità di effettuare
operazioni di cartolarizzazione dei proventi.
Al trasferimento di beni immobili della Patrimonio dello
Stato spa a favore della società di cui all'articolo 8 del
presente decreto-legge possono applicarsi le norme previste
dal decreto-legge n. 351 del 2001.
La società è sottoposta agli indirizzi strategici fissati
dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Al rapporto di lavoro del personale dipendente della
società si applicano le norme di diritto privato e la
contrattazione collettiva.
L'articolo 8 prevede la costituzione di una società per il
finanziamento delle infrastrutture.
La Cassa depositi e prestiti, infatti, viene autorizzata a
costituire una società per azioni, denominata "Infrastrutture
Spa" il cui oggetto sociale è principalmente quello di
favorire il finanziamento privato delle infrastrutture e delle
grandi opere a livello regionale e locale.
Per raggiungere questo fine, la società, con merito di
credito non inferiore a quello dello Stato, può raccogliere
finanziamenti sui mercati internazionali, attraverso
l'emissione di titoli o l'assunzione di prestiti a medio e
lungo termine a condizioni economicamente vantaggiose non
replicabili da parte di un soggetto privato, ed impiegarli per
finanziare la progettazione e realizzazione di opere di
pubblica utilità.
Attraverso il co-finanziamento della società cosituita
dalla Cassa depositi e prestiti, lo Stato può assicurare la
realizzazione di progetti riducendo il contributo a carico del
proprio bilancio ed incentivando i privati a partecipare al
finanziamento dei progetti.
In mancanza della partecipazione al finanziamento di
questa società, i progetti potrebbe essere realizzati solo con
un maggiore onere a carico dello Stato e, in alcuni casi, non
si creerebbero le condizioni per consentire l'afflusso di
capitali privati per la realizzazione di opere
infrastrutturali.
La costituzione di questo soggetto, quindi, dato un
programma di opere infrastrutturali da realizzare, consente di
ridurre l'onere sul fabbisogno statale e di dare un maggiore
impulso al completamento di opere essenziali per lo sviluppo
produttivo.
Alla società possono anche essere cedute partecipazioni
dello Stato, in deroga alle norme attualmente in vigore sulla
cessione delle partecipazioni, nonché altri beni e diritti
dello Stato e di altri soggetti pubblici.
Per quanto riguarda la costituzione della società non vi
sono oneri a carico del bilancio statale in quanto il capitale
è apportato dalla Cassa depositi e prestiti.
L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di
privatizzazione e liquidazione di enti pubblici e di società
interamente controllate dallo Stato.
In particolare:
a) per quanto concerne la previsione recata dal
comma 1, occorre premettere che l'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, prevede che gli
enti pubblici indicati nella tabella A allegata al medesimo
decreto possono essere oggetto di privatizzazione, di
trasformazione e di fusione. Al comma 2 del citato articolo 2
si dispone che l'individuazione degli enti oggetto di tali
misure sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro il 30 giugno 2001.
Parimenti l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, prevede - in via più generale - la trasformazione nonché
la soppressione di enti pubblici.
Considerato che gli articoli 28 e 29 della legge
finanziaria 2002 incidono sulla stessa materia oggetto della
disciplina contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo
n. 419 del 1999, nelle more dell'attuazione delle disposizioni
contenute in tali articoli, risulta opportuno introdurre una
disciplina transitoria che differisca il termine in questione,
consentendo di procedere comunque all'applicazione di quanto
previsto dal citato articolo 2, ferma restando l'applicabilità
delle disposizioni introdotte dagli articoli 28 e 29 della
legge finanziaria 2002;
b) il comma 2 si rende necessario per superare
equivoci interpretativi sulla normativa applicabile in materia
di pagamento dei debiti contratti dall'EFIM e dalle società
dallo stesso ente interamente controllate, che hanno prodotto
di fatto una situazione di blocco dei residui pagamenti a
favore dei creditori.
In particolare, la questione riguarda se ai predetti
pagamenti si debba continuare ad applicare la normativa
speciale prevista dalla legislazione EFIM (articolo 5, comma
1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33) che
consente l'integrale soddisfacimento dei creditori ovvero la
normativa fallimentare che limita tale soddisfacimento ai
proventi ricavati dalla liquidazione dell'attivo. Il citato
articolo 5 è stato costantemente applicato anche
successivamente alla messa in liquidazione coatta
amministrativa dell'EFIM e delle società interamente
controllate senza che fosse nulla eccepito da parte delle
autorità di controllo.
L'assoggettamento dell'EFIM e delle società controllate
alla liquidazione coatta amministrativa era una delle
condizioni concordate con la Commissione europea per
consentire che l'EFIM e le società dallo stesso ente
interamente possedute (e dunque dallo Stato) potessero pagare
ai loro creditori il 100 per cento del credito. Il principio
affermato dal citato articolo 5 è mutuato dall'articolo 2362
del codice civile sulla responsabilità dell'unico azionista,
norma richiamata espressamente dalla Commissione europea
nell'atto di autorizzazione del pagamento delle somme dovute
ai creditori dell'EFIM e delle sue controllate al 100 per
cento. Pertanto, con l'unita norma interpretativa viene
definitivamente risolto ogni equivoco in materia.
Il Piano di impresa biennale 2002-2003 predisposto da
Alitalia, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze è
azionista al 53,01 per cento, presuppone, per la sua
implementazione, che la compagnia di bandiera venga dotata di
adeguate risorse finanziarie, anche a supporto del piano degli
investimenti; ciò consentirebbe alla società un recupero in
tempi brevi delle condizioni di equilibrio economico, nella
salvaguardia del posizionamento competitivo, del valore per
gli azionisti e delle future possibilità di sviluppo.
L'operazione prevista al comma 3, infatti, costituisce la
base per l'incremento della redditività futura dell'azienda
con tutti i conseguenti vantaggi per gli azionisti della
società stessa.
L'operazione di ricapitalizzazione prospettata
assicurerebbe, inoltre, alla società:
una struttura finanziaria allineata con le compagnie
di bandiera più solide;
un merito di credito tale da poter garantire un futuro
accesso al mercato del debito a condizioni favorevoli;
una flessibilità finanziaria adeguata per far fronte a
eventuali peggioramenti dello scenario del settore del
trasporto aereo legati a potenziali shock esterni.
L'operazione di ricapitalizzazione, da concludere nel
corso del 2002, prevede un aumento di capitale fino ad un
massimo di 1.432 milioni di euro, offerto in opzione ai soci.
L'aumento previsto sarà per la metà a servizio della
sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione e, per
l'altra metà, a servizio della conversione di obbligazioni
convertibili in azioni.
In ragione della quota di partecipazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, che tenuto conto dell'aumento
di capitale già autorizzato e in corso di autorizzazione da
parte dell'Unione europea diverrà pari al 62,38 per cento del
capitale sociale, l'intervento del Governo è previsto nella
misura massima di 893,29 milioni di euro.
Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, prevista
dal comma 4 si provvede mediante utilizzo del fondo speciale
di conto capitale per 93,290 milioni di euro e mediante
riduzione di riduzioni di autorizzazioni di spesa per 800
milioni di euro.
La modifica all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, apportata
con il comma 5, è finalizzata a risolvere alcuni problemi
applicativi in merito al regime fiscale dei fondi di
investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
Con la nuova disposizione viene invece chiarito che i
conferimenti o le cessioni di immobili ai fondi danno luogo al
realizzo di plusvalenze da assoggettare a tassazione secondo
le modalità ordinarie. Viene infatti precisato che il regime
di neutralità fiscale di cui al decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, non trova applicazione alle predette
operazioni.
E' data, inoltre, all'amministrazione finanziaria, la
possibilità di disconoscere dette operazioni, prive di valide
ragioni economiche, ai sensi dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, qualora rientrino in un disegno elusivo, dirette ad
ottenere dei vantaggi tributari altrimenti indebiti.
Il ricorso all'applicazione della disposizione "generale"
antielusiva dell'ordinamento tributario si rende preferibile
ad altre ipotesi (ad esempio, subordinazione dell'imposta
patrimoniale ad un sufficiente grado di diffusione delle quote
del fondo), e consente di evitare una predeterminazione
normativa di ipotesi elusive che comporterebbe, da un lato, un
impossibile controllo per le società di gestione costrette a
monitorare continuamente i propri sottoscrittori, dall'altro,
facili manovre per aggirare i comportamenti elusivi
prefissati.
Con l'articolo 10 si prevede che, per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente
decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5,
siano destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (conseguimento della
misura del saldo netto da finanziare stabilita dalla stessa
legge finanziaria per il 2002, ovvero riduzione della
pressione fiscale). Tali maggiori entrate sono pari a milioni
di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il
2004.
L'articolo 11, infine, stabilisce l'entrata in vigore del
decreto-legge il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.