XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2657




        Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge contiene un insieme organico di misure volte a controllare la dinamica dei saldi della finanza pubblica e a valorizzare il patrimonio dello Stato.
        Alcune misure, come il controllo dei crediti di imposta o la sospensione dei regimi agevolativi su banche e cooperative, riducono il livello del fabbisogno e indebitamento e lo riportano in linea con i valori programmatici fissati.
        Le misure come la razionalizzazione dei termini di versamento delle imposte, o la ristrutturazione delle procedure di versamento e riscossione, rimodulano il profilo mensile del fabbisogno in una prospettiva di semplificazione e ottimizzazione finanziaria. Grazie a ciò, già nel breve periodo, la politica del debito non risentirà di tensioni non necessarie.
        Importanti innovazioni riguardano la valorizzazione del patrimonio e il finanziamento delle opere pubbliche e incidono sull'andamento economico e la finanza pubblica già nel breve periodo.
        Gli effetti specifici delle diverse norme sono contenuti nella relazione tecnica e si raccordano con la relazione trimestrale di cassa. Grazie ad esse l'indebitamento netto dell'anno può essere contenuto nello 0,5 per cento del prodotto interno lordo; le infrastrutture possono essere finanziate in modo più efficiente; il patrimonio pubblico - che sta a fronte di un ampio debito - può acquisire gradualmente una redditività adeguata, liberando simmetricamente risorse.
        Passando all'esame dei contenuti dell'articolato, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione.
        Il comma 1, in particolare, prevede la possibilità di stabilire, su base convenzionale, termini più brevi per il riversamento dell'80 per cento degli importi e per una prima rendicontazione relativamente ai versamenti unitari; ciò, allo scopo di consentire un'anticipata "visibilità" ed acquisizione al bilancio dello Stato delle somme versate dai contribuenti. Restano fermi i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il riversamento di tutti gli importi incassati, nonché per la rendicontazione definitiva.
        Il comma 2 permette di stabilire particolari modalità di riscossione di entrate di varia natura, al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuarne il versamento mediante compensazione e rateazione.
        L'articolo 2 dispone in tema di concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico.
        Attualmente il termine di effettuazione dei versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle persone fisiche e delle società o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), è stabilito dall'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il quale prevede che detti versamenti debbano essere effettuati entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione.
        Lo stesso articolo 17 prevede, invece, che i versamenti delle imposte dovute in base alle predette dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione.
        Al fine di omogeneizzare e razionalizzare i termini di versamento previsti per le diverse categorie di contribuenti e di consentire un più agevole adempimento dei medesimi versamenti da parte degli stessi contribuenti, tenendo conto delle esigenze generali espresse dalle associazioni di categoria e degli intermediari delegati ad assolvere per i contribuenti gli adempimenti dichiarativi, si sostituisce il predetto articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, definendo a regime i termini di versamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi.
        In particolare la modifica consente alle persone fisiche e alle società di persone (e ad esse equiparate) di usufruire del più ampio termine del 20 giugno per effettuare il versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni.
        Per quanto concerne i soggetti all'IRPEG, compresi quelli non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, di cui all'articolo 88, comma 1, del TUIR), viene prevista l'anticipazione del termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, compresa quella unificata, al ventesimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, al fine di realizzare la predetta omogeneizzazione delle scadenze di versamento.
        Con riferimento ai soggetti all'IRPEG che, avvalendosi di disposizioni di legge, approvano il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si stabilisce che il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRPEG ed a quella dell'IRAP, compresa quella unificata, è dovuto entro il giorno 20 del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
        Infine si stabilisce che tutti i versamenti predetti possono essere differiti di trenta giorni, previa corresponsione della maggiorazione in misura fissa dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
        Con l'articolo 3 si dispone in materia di razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici.
        In particolare, la norma introdotta dall'articolo in questione mira a contrarre la consistenza della spesa farmaceutica attraverso una riduzione del 5 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, con effetti immediati.
        Si attua, poi, una riduzione del numero dei convegni autorizzati dal Ministro della salute e si provvede al contenimento delle spese sostenute dalle imprese farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per l'organizzazione e la promozione dell'attività congressuale.
        L'articolo interviene, altresì, per allineare la durata della copertura brevettuale complementare alla normativa europea. Il procedimento di allineamento previsto è graduale ed inizierà a produrre effetti a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
        In attuazione del principio della trasparenza, a decorrere dalla medesima data le confezioni dei farmaci dovranno riportare la sigla classificativa internazionale che corrisponde alla denominazione comune internazionale cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica" (ATC).
        Con l'articolo 4, in tema di concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanze pubblica, si estendono per gli anni 2002, 2003 e 2004 alcuni obblighi a carico delle regioni e province autonome funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
        Nell'ambito degli interventi che si rendono necessari a fronte di pronunciamenti comunitari che hanno contestato la legittimità di specifiche misure agevolative allo stato previste dalla legislazione nazionale, si inserisce la norma, concernente gli istituti bancari, di cui all'articolo 5.
        Con la decisione adottata in data 11 dicembre 2001, la Commissione europea ha stabilito l'incompatibilità con il mercato comune del regime agevolativo a favore delle banche costituito dalle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 461 (recante delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), nonché dal successivo e conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quanto, in particolare, agli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, 24, comma 1, e 27, comma 2.
        Si tratta, in particolare, di un regime fiscale di favore previsto per le operazioni di trasformazione societaria e per le operazioni di trasferimento dei beni nell'ambito delle prime.
        La Commissione europea ha altresì stabilito che le specifiche agevolazioni consistenti nella non assoggettabilità ad imposizione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia trasferite alle fondazioni dalla società conferitaria non costituiscono aiuti di Stato nella misura in cui le operazioni medesime non producano effetti sul bilancio della società conferitaria. In tal senso, pertanto, deve intendersi delimitato il riscontro di incompatibilità comunitaria dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999.
        La Commissione ha quindi imposto la soppressione del regime di aiuti incompatibile ed il recupero, con interessi, degli aiuti già resi disponibili in favore dei relativi beneficiari.
        Giova peraltro ricordare che un pool di istituti bancari - praticamente quelli che, nei fatti, hanno concretamente attinto, fino ad oggi, al sistema di agevolazioni reso disponibile con il plesso normativo costituito dalla legge n. 461 del 1998 e dal decreto legislativo n. 153 del 1999 - ha già provveduto a promuovere, innanzi alla competente autorità giudiziaria dell'Unione europea, un'azione rivolta ad ottenere l'annullamento della ricordata decisione della Commissione europea.
        Analogamente, ancorché in via autonoma, è ricorso lo Stato italiano.
        E' noto che questi tipi di azioni non producono automaticamente la sospensione degli effetti delle statuizioni comunitarie.
        Resta dunque intatto, per lo Stato italiano, il dovere di conformarsi al pronunciamento di quella Autorità, in modo tale che, comunque, sia perseguito l'effetto utile cui è preordinata la ricordata decisione dell'11 dicembre 2001.
        Il dovere di conformazione dello Stato, tuttavia, deve pur sempre risultare coerente con l'iniziativa dallo stesso nondimeno già assunta: quella di contestare nel merito la decisione dell'11 dicembre 2001, in vista di un suo possibile annullamento da parte della competente Autorità giudiziaria comunitaria.
        Un adeguato contemperamento dei due concorrenti, e tuttavia non coincidenti, profili, pare utilmente perseguibile, allo stato, con la disposizione della sospensione degli effetti del regime di aiuto reso disponibile per effetto della combinazione delle norme utili, dal punto di vista fiscale, contenute nella legge n. 461 del 1998 e nel decreto legislativo n. 153 del 1999: norme, peraltro, testualmente individuate dalla stessa Commissione europea con la decisione dell'11 dicembre 2001.
        La ricordata sospensione degli effetti, dotata di piena effettività in ragione della natura del veicolo legislativo prescelto per la sua attuazione, è idonea a determinare, nei riguardi dei soggetti interessati, l'indisponibilità del regime agevolativo segnato dall'illegittimità comunitaria, così come peraltro voluto, per il tempo a venire, dalla Commissione europea.
        Quanto al passato, il materiale recupero della risultante dell'effetto agevolativo già goduto potrà nondimeno realizzarsi, con le apposite misure del caso, una volta che si sarà delineato l'esito dei ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2001.
        Relativamente al merito della norma, deve osservarsi che la stessa, ovviamente, perimetra il suo ambito oggettivo di applicazione, dal quale implicitamente risulta anche quello soggettivo, in stretta adesione al dispositivo della ricordata decisione dell'11 dicembre 2001.
        Per questo stesso motivo, le fondazioni bancarie, giacché non interessate dalla decisione, restano escluse dall'applicazione della norma.
        Conseguentemente l'articolo in esame prevede la sospensione, a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, degli effetti del regime di aiuti a favore degli istituti bancari, reso disponibile per effetto della combinazione delle norme utili, dal punto di vista fiscale, contenute nella legge n. 461 del 1998 e nel decreto legislativo n. 153 del 1999: norme, peraltro, come detto, testualmente individuate dalla stessa Commissione europea con la decisione dell'11 dicembre 2001.
        Con l'articolo 6 si opera un progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative.
        La legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la delega al Governo per la riforma del diritto societario, si propone, tra l'altro, di realizzare una sostanziale riforma della disciplina delle società cooperative innovando profondamente l'attuale assetto normativo, con l'obiettivo di valorizzare la cooperazione "costituzionalmente riconosciuta".
        Per effetto delle citate disposizioni, le agevolazioni fiscali previste per il settore cooperativo spetteranno esclusivamente alle cooperative che perseguono fini mutualistici, cui l'articolo 45 della Costituzione riconosce la funzione sociale nell'ambito di attività senza fini di speculazione privata.
        L'obiettivo perseguito dalla riforma è, inoltre, quello di estendere alle società cooperative i princìpi generali previsti per le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII, e IX del titolo V del libro V del codice civile, onde favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, definendo, tra l'altro, con chiarezza, i compiti e le responsabilità degli organi sociali, ampliando gli ambiti dell'autonomia statutaria e adeguando la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese.
        In tale contesto, le previsioni recate dalla norma in esame consentono alle società in argomento di "avvicinarsi" gradualmente alla normativa "a regime", frutto del compiuto riordino della disciplina tributaria delle società cooperative e dei loro consorzi, tenuto altresì conto della riforma delle società di capitali. In tal senso, in conformità all'impegno assunto dal Governo relativamente all'ordine del giorno G154 del Senato della Repubblica in data 27 settembre 2001, la norma dispone un apposito regime temporaneo per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001.
        Il medesimo articolo reca, altresì, altre disposizioni di carattere tributario che rimarranno applicabili alle cooperative e ai loro consorzi, anche dopo il citato riordino della intera disciplina fiscale in materia.
        L'articolo in rassegna che, come detto in premessa, è rivolto alle società cooperative e ai loro consorzi, prevede al comma 1, mediante il rinvio alla disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, l'esclusione dal reddito imponibile della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria che, in base al disposto dell'articolo 2536 del codice civile, è fissata, in via generale, nella misura di almeno un quinto dei predetti utili, salvo diversa specifica disposizione di legge.
        Il comma 2 disciplina la fattispecie dei cosiddetti "ristorni" operati dalle cooperative di produzione e lavoro nonché da quelle che cedono beni o servizi e destinati ad aumento del capitale sociale. La norma si applica a tutte le cooperative che prevedono la facoltà di destinare somme a titolo di ristorno in favore dei soci. Si tratta, in particolare:

            a) delle somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sotto forma di integrazione retributiva, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi come disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 2001;

            b) delle somme attribuite dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973).

        Le somme sopra individuate, laddove destinate ad aumento del capitale sociale della cooperativa o del consorzio, non concorrono a formare, in capo al socio, il reddito imponibile e il valore della produzione rilevante ai fini IRAP.
        Il secondo periodo dello stesso comma 2 disciplina l'ipotesi della successiva restituzione del capitale sociale costituito mediante la destinazione delle somme sopra indicate a titolo di ristorno. In questo caso:

            a) se la restituzione del capitale avviene nell'ambito di una cooperativa di produzione e lavoro, la restituzione medesima comporta l'assoggettamento a tassazione ai fini IRPEF in capo al socio percettore poiché nell'ipotesi in cui il ristorno, anziché destinato ad aumento del capitale sociale, avesse integrato la retribuzione, esso sarebbe stato assoggettato a tassazione. L'assoggettamento a tassazione delle somme restituite riguarda anche i soci lavoratori autonomi o esercenti attività d'impresa, ovvero i soci di cooperative di credito, nel caso di maggiorazione di interessi. In tal caso, si rende applicabile il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, secondo cui la restituzione del capitale sociale è imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni. La restituzione di tali somme è assimilata alla distribuzione di utili con la conseguente applicazione dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

            b) se la restituzione avviene, invece, nell'ambito di una cooperativa o di un consorzio di cooperative esercenti attività di cessione di beni o di servizi, la restituzione del capitale sociale non comporta la tassazione in capo al socio percettore, in quanto il ristorno consiste, per tali soggetti, in una riduzione (restituzione) di una parte del corrispettivo della cessione dei beni o servizi acquisiti.

        In merito alla deducibilità (delle somme attribuite ai soci) dal reddito imponibile ai fini IRPEG e dal valore della produzione rilevante ai fini IRAP della società cooperativa, a prescindere dalle modalità di erogazione del ristorno, deve ritenersi che le predette somme siano deducibili nell'esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni. Detta deducibilità - prevista in ogni caso per tutte le società cooperative - è vincolata (nei casi in cui non sia applicabile la previsione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) all'oggettiva determinabilità dell'importo del ristorno medesimo entro la data di chiusura dell'esercizio in ossequio alle previsione di cui all'articolo 75 del TUIR.
        Con il comma 3, viene stabilito che gli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci finanziatori, sempreché persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta laddove vengano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ossia:

            a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di 20.658,25 euro (lire quaranta milioni) e successive rivalutazioni. Tale limite è elevato a 41.316,56 euro (lire ottanta milioni) per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;

            b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi.

        Il comma 4, come già detto, in attesa di un più compiuto riordino della disciplina tributaria delle società cooperative e loro consorzi nell'ambito di una più complessiva riforma delle società, detta disposizioni di natura transitoria applicabili nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001. In particolare:

            1) la lettera a) limita l'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, recante disposizioni sulla non imponibilità delle somme destinate alle riserve indivisibili, al solo 39 per cento della quota di utili netti annuali accantonata a riserva indivisibile che residua dopo l'accantonamento della quota destinata alla riserva minima obbligatoria di cui al comma 1, che resta, comunque, esclusa da tassazione ai fini IRPEG;

            2) la lettera b) fissa al 60 per cento la predetta quota di utile netto annuale accantonabile in esenzione per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi;

            3) la lettera c) prevede, sempre con riferimento al periodo transitorio, la non applicabilità delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, con la conseguenza che non si applica ai soggetti ivi indicati l'esenzione dall'IRPEG. Tale esenzione continua, però, ad applicarsi, nelle seguenti ipotesi: per le cooperative di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 con riferimento alla quota di imponibile derivante dalle variazioni fiscali apportate al risultato dell'esercizio in conseguenza dei criteri stabiliti per la determinazione del reddito d'impresa; per le cooperative di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 con esclusivo riferimento ai redditi derivanti dalla indeducibilità dell'IRAP;

        Con riferimento alle imposte sui redditi (IRPEG) derivanti dall'assoggettamento ad imposizione di quote di utili destinate a riserva, così come previsto in precedenza, si rende applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 10, della legge n. 449 del 1997.
        Il comma 5 prevede che le società cooperative e loro consorzi determinano l'acconto dell'IRPEG, assumendo come imposta del periodo precedente quella che sarebbe scaturita dall'applicazione delle disposizioni indicate nelle lettere a), b), e c) del comma 4 dell'articolo.
        Con il comma 6 viene stabilito che le disposizioni contenute nell'articolo in esame si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge n. 59 del 1992, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi. Viene, infine, previsto che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
        All'articolo 7 è prevista la istituzione di una società per azioni denominata "Patrimonio dello Stato spa", con il compito di provvedere alla valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato.
        Le azioni della società, attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere, in tutto o in parte, trasferite a titolo gratuito, esclusivamente a determinati organismi e precisamente alla Cassa depositi e prestiti e alle società espressamente individuate dal presente articolo.
        E' previsto il trasferimento a favore della società per azioni di diritti pieni o parziari sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato, nonché ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato.
        Il trasferimento di tali diritti è disposto secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto può, quindi, prevedere che il trasferimento avvenga a titolo di conferimento ovvero di cessione a titolo oneroso. In ogni caso, con il decreto è stabilito il valore da iscrivere nel bilancio della società. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
        Il passaggio dei beni avviene però senza modificare il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti né viene ad incidere sui vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti o su diritti di godimento spettanti a terzi.
        Alla società è riconosciuta la possibilità di effettuare operazioni di cartolarizzazione dei proventi.
        Al trasferimento di beni immobili della Patrimonio dello Stato spa a favore della società di cui all'articolo 8 del presente decreto-legge possono applicarsi le norme previste dal decreto-legge n. 351 del 2001.
        La società è sottoposta agli indirizzi strategici fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
        Al rapporto di lavoro del personale dipendente della società si applicano le norme di diritto privato e la contrattazione collettiva.
        L'articolo 8 prevede la costituzione di una società per il finanziamento delle infrastrutture.
        La Cassa depositi e prestiti, infatti, viene autorizzata a costituire una società per azioni, denominata "Infrastrutture Spa" il cui oggetto sociale è principalmente quello di favorire il finanziamento privato delle infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e locale.
        Per raggiungere questo fine, la società, con merito di credito non inferiore a quello dello Stato, può raccogliere finanziamenti sui mercati internazionali, attraverso l'emissione di titoli o l'assunzione di prestiti a medio e lungo termine a condizioni economicamente vantaggiose non replicabili da parte di un soggetto privato, ed impiegarli per finanziare la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità.
        Attraverso il co-finanziamento della società cosituita dalla Cassa depositi e prestiti, lo Stato può assicurare la realizzazione di progetti riducendo il contributo a carico del proprio bilancio ed incentivando i privati a partecipare al finanziamento dei progetti.
        In mancanza della partecipazione al finanziamento di questa società, i progetti potrebbe essere realizzati solo con un maggiore onere a carico dello Stato e, in alcuni casi, non si creerebbero le condizioni per consentire l'afflusso di capitali privati per la realizzazione di opere infrastrutturali.
        La costituzione di questo soggetto, quindi, dato un programma di opere infrastrutturali da realizzare, consente di ridurre l'onere sul fabbisogno statale e di dare un maggiore impulso al completamento di opere essenziali per lo sviluppo produttivo.
        Alla società possono anche essere cedute partecipazioni dello Stato, in deroga alle norme attualmente in vigore sulla cessione delle partecipazioni, nonché altri beni e diritti dello Stato e di altri soggetti pubblici.
        Per quanto riguarda la costituzione della società non vi sono oneri a carico del bilancio statale in quanto il capitale è apportato dalla Cassa depositi e prestiti.
        L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di privatizzazione e liquidazione di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato.
        In particolare:

            a) per quanto concerne la previsione recata dal comma 1, occorre premettere che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, prevede che gli enti pubblici indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto possono essere oggetto di privatizzazione, di trasformazione e di fusione. Al comma 2 del citato articolo 2 si dispone che l'individuazione degli enti oggetto di tali misure sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 giugno 2001.
        Parimenti l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede - in via più generale - la trasformazione nonché la soppressione di enti pubblici.
        Considerato che gli articoli 28 e 29 della legge finanziaria 2002 incidono sulla stessa materia oggetto della disciplina contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 419 del 1999, nelle more dell'attuazione delle disposizioni contenute in tali articoli, risulta opportuno introdurre una disciplina transitoria che differisca il termine in questione, consentendo di procedere comunque all'applicazione di quanto previsto dal citato articolo 2, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni introdotte dagli articoli 28 e 29 della legge finanziaria 2002;

            b) il comma 2 si rende necessario per superare equivoci interpretativi sulla normativa applicabile in materia di pagamento dei debiti contratti dall'EFIM e dalle società dallo stesso ente interamente controllate, che hanno prodotto di fatto una situazione di blocco dei residui pagamenti a favore dei creditori.
        In particolare, la questione riguarda se ai predetti pagamenti si debba continuare ad applicare la normativa speciale prevista dalla legislazione EFIM (articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33) che consente l'integrale soddisfacimento dei creditori ovvero la normativa fallimentare che limita tale soddisfacimento ai proventi ricavati dalla liquidazione dell'attivo. Il citato articolo 5 è stato costantemente applicato anche successivamente alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM e delle società interamente controllate senza che fosse nulla eccepito da parte delle autorità di controllo.
        L'assoggettamento dell'EFIM e delle società controllate alla liquidazione coatta amministrativa era una delle condizioni concordate con la Commissione europea per consentire che l'EFIM e le società dallo stesso ente interamente possedute (e dunque dallo Stato) potessero pagare ai loro creditori il 100 per cento del credito. Il principio affermato dal citato articolo 5 è mutuato dall'articolo 2362 del codice civile sulla responsabilità dell'unico azionista, norma richiamata espressamente dalla Commissione europea nell'atto di autorizzazione del pagamento delle somme dovute ai creditori dell'EFIM e delle sue controllate al 100 per cento. Pertanto, con l'unita norma interpretativa viene definitivamente risolto ogni equivoco in materia.
        Il Piano di impresa biennale 2002-2003 predisposto da Alitalia, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze è azionista al 53,01 per cento, presuppone, per la sua implementazione, che la compagnia di bandiera venga dotata di adeguate risorse finanziarie, anche a supporto del piano degli investimenti; ciò consentirebbe alla società un recupero in tempi brevi delle condizioni di equilibrio economico, nella salvaguardia del posizionamento competitivo, del valore per gli azionisti e delle future possibilità di sviluppo.
        L'operazione prevista al comma 3, infatti, costituisce la base per l'incremento della redditività futura dell'azienda con tutti i conseguenti vantaggi per gli azionisti della società stessa.
        L'operazione di ricapitalizzazione prospettata assicurerebbe, inoltre, alla società:

                una struttura finanziaria allineata con le compagnie di bandiera più solide;

                un merito di credito tale da poter garantire un futuro accesso al mercato del debito a condizioni favorevoli;

                una flessibilità finanziaria adeguata per far fronte a eventuali peggioramenti dello scenario del settore del trasporto aereo legati a potenziali shock esterni.

        L'operazione di ricapitalizzazione, da concludere nel corso del 2002, prevede un aumento di capitale fino ad un massimo di 1.432 milioni di euro, offerto in opzione ai soci. L'aumento previsto sarà per la metà a servizio della sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione e, per l'altra metà, a servizio della conversione di obbligazioni convertibili in azioni.
        In ragione della quota di partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tenuto conto dell'aumento di capitale già autorizzato e in corso di autorizzazione da parte dell'Unione europea diverrà pari al 62,38 per cento del capitale sociale, l'intervento del Governo è previsto nella misura massima di 893,29 milioni di euro.
        Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, prevista dal comma 4 si provvede mediante utilizzo del fondo speciale di conto capitale per 93,290 milioni di euro e mediante riduzione di riduzioni di autorizzazioni di spesa per 800 milioni di euro.
        La modifica all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, apportata con il comma 5, è finalizzata a risolvere alcuni problemi applicativi in merito al regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
        Con la nuova disposizione viene invece chiarito che i conferimenti o le cessioni di immobili ai fondi danno luogo al realizzo di plusvalenze da assoggettare a tassazione secondo le modalità ordinarie. Viene infatti precisato che il regime di neutralità fiscale di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, non trova applicazione alle predette operazioni.
        E' data, inoltre, all'amministrazione finanziaria, la possibilità di disconoscere dette operazioni, prive di valide ragioni economiche, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora rientrino in un disegno elusivo, dirette ad ottenere dei vantaggi tributari altrimenti indebiti.
        Il ricorso all'applicazione della disposizione "generale" antielusiva dell'ordinamento tributario si rende preferibile ad altre ipotesi (ad esempio, subordinazione dell'imposta patrimoniale ad un sufficiente grado di diffusione delle quote del fondo), e consente di evitare una predeterminazione normativa di ipotesi elusive che comporterebbe, da un lato, un impossibile controllo per le società di gestione costrette a monitorare continuamente i propri sottoscrittori, dall'altro, facili manovre per aggirare i comportamenti elusivi prefissati.
        Con l'articolo 10 si prevede che, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, siano destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dalla stessa legge finanziaria per il 2002, ovvero riduzione della pressione fiscale). Tali maggiori entrate sono pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004.
        L'articolo 11, infine, stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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Testo del decreto legge