XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2657
Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2002
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di
riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del
costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e
finanziamento delle infrastrutture.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni finanziarie e fiscali in materia di riscossione,
di razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, di adempimenti ed adeguamenti
comunitari, di cartolarizzazioni, di valorizzazione del
patrimonio e di finanziamento delle infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della salute, per le politiche comunitarie e delle
infrastrutture e dei trasporti;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Ristrutturazione delle procedure di versamento e di
riscossione).
1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Con convenzione, fermi restando i
termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo
successivo a quello di ricevimento della delega, la banca
comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle
somme che verserà ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo
a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno
l'80 per cento delle predette somme".
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di
riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di
compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non
erariale.
Articolo 2.
(Concentrazione del versamento delle imposte dirette
in un termine unico).
1. L'articolo 17 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è
sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di
versamento) - 1. Il versamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte
delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato
entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della
dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base
alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato
entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a
disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine
di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il
saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta
regionale sulle attività produttive, compresa quella
unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel
termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui
al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato
entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza
del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per
cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e
successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta
regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due
rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della
prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento
dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e
il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento
dell'acconto è effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle
attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con
l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro
l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo
d'imposta".
Articolo 3.
(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti
farmaceutici).
1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui
alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal
decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, è
ridotto del 5 per cento al netto dell'IVA.
2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al
comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA
ricombinante.
3. Alle imprese farmaceutiche titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali,
è consentito di organizzare o contribuire a realizzare
mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero
per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, nella misura massima del 50 per cento di quelli
notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o
autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.
4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la
organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche
indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per
l'esercizio 2002 non potrà eccedere il 50 per cento delle
spese sostenute e documentate per il medesimo fine
nell'esercizio 2001.
5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le
stesse spese non potranno comunque eccedere il 8 per cento del
fatturato annuo.
6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale
dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla
singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la
partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni,
congressi, seminari o riunioni per l'anno 2002 e la stessa
spesa relativa all'anno 2001, comporterà, a decorrere dal 1^
gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entità del
prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma
1.
7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a
congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui
al comma 3, fatti salvi quelli già regolarmente notificati o
autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della
copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla
normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19
ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n.1768/1992 del
Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso
una riduzione della "protezione complementare" pari ad un anno
nel 2002 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1^
gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa
europea. Le aziende che intendono produrre specialità
farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono
avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente
il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla
scadenza della copertura brevettuale complementare del
principio attivo.
9. A partire dal 1^ gennaio 2003 le confezioni dei
farmaci debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni,
nonché nelle forme consentite di pubblicità, la sigla
classificativa internazionale corrispondente alla
denominazione comune internazionale cosiddetta
"anatomico-terapeutico-chimica" (ATC), seguita dal
corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione
commerciale - se presente - deve essere stampata al di sotto
di sigla e della denominazione chimica in corpo non superiore
all'80 per cento di quello del nome chimico; sino ad
esaurimento delle scorte è consentita la vendita di confezioni
che riportino la sola denominazione commerciale solo se
confezionate prima del 1^ novembre 2002.
Articolo 4.
(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, concernenti taluni obblighi a carico
delle regioni e delle province autonome per l'anno 2001,
funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi
quale livello di finanziamento da ripristinarsi nel caso di
inadempimento da parte delle medesime, quello considerato
dall'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3
agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti
anni, secondo le percentuali stabilite dall'articolo 85, comma
8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 5.
(Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna
per aiuti di Stato).
1. In attuazione della decisione della Commissione delle
Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di
aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore
delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi
promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità
giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni
rese disponibili in favore delle banche in forza della legge
23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli
16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sospeso a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, è ancora aperto il
termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei
redditi. E' analogamente sospeso il regime di agevolazione
reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in
cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle
quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla
società conferitaria e dal successivo trasferimento alla
fondazione produca effetti sul bilancio della società
conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali
sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono
computati ai fini della consecutività di cui all'articolo 22,
comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Resta
fermo, in ragione del loro speciale regime giuridico, quanto
disposto in tema di fondazioni dalla citata legge n. 461 del
1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999.
2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo
sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria.
Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalità contabili di acquisizione
delle relative somme.
Articolo 6.
(Progressivo adeguamento ai princìpi comunitari del regime
tributario delle società cooperative).
1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si
applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali
destinati alla riserva minima obbligatoria.
2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei
soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro
attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina
dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2001.
3. La ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli
interessi corrisposti dalle società cooperative e loro
consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle
condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento
tributario delle società cooperative e loro consorzi, in
coerenza con la generale riforma della disciplina delle
società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice
civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2001:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.
904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per
cento della rimanente quota degli utili netti annuali
destinati a riserva indivisibile;
b) per le cooperative agricole e della piccola
pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è
elevata al 60 per cento;
c) non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e
b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di
lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto
articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante
dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro
consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23
marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle
disposizioni del comma 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di
cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi
4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle
società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e
secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
Articolo 7.
(Patrimonio dello Stato S.p.a.).
1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del
patrimonio dello Stato è istituita una società per azioni, che
assume la denominazione di "Patrimonio dello Stato S.p.a.".
2. Il capitale sociale è stabilito in 1.000.000 euro.
3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e
delle finanze. Il Ministero può trasferire a titolo gratuito
la totalità delle azioni, o parte di esse, esclusivamente alla
Cassa depositi e prestiti, alla società di cui all'articolo 8,
a società da queste controllate, ovvero ad altre società di
cui il Ministero comunque detenga, direttamente o
indirettamente, l'intero capitale sociale.
4. La società opera secondo gli indirizzi strategici
stabiliti dal Ministero.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso
sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro
dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della
società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla
contrattazione collettiva.
7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo
degli adempimenti in materia di costituzione di società per
azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente
articolo per la costituzione della società sono esclusi da
ogni tributo o diritto.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere
trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti
parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato,
sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e
comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del
patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto
costituito per legge a favore dello Stato. Modalità e valori
di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della
società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e
seguenti, del codice civile. Il trasferimento può essere
operato con le modalità e per gli effetti previsti
dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il trasferimento di beni
di particolare valore artistico e storico è effettuato di
intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il
trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli
articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni
demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli
gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza
prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a
terzi.
11. La società può effettuare operazioni di
cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni
contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.
12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a possono
essere trasferiti alla società di cui all'articolo 8 con le
modalità previste al comma 10.
Articolo 8.
(Società per il finanziamento delle infrastrutture).
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
costituire, anche con atto unilaterale, una società
finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.a."; non
si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice
civile. La società ha sede a Roma e può istituire sedi
secondarie a Milano e Napoli. Il capitale iniziale è pari a
euro 1 milione, da versare interamente all'atto della
costituzione; i successivi aumenti del capitale sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Le azioni della società non possono formare oggetto
di diritti a favore di terzi; ne è ammesso il trasferimento
con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
è disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i
finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati
impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al
comma 3.
3. La società, in via sussidiaria rispetto ai
finanziamenti concessi da banche e altri intermediari
finanziari: a) finanzia sotto qualsiasi forma le
infrastrutture e le grandi opere pubbliche; b) concede
finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad
investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la società
concede garanzie per le finalità di cui alle lettere a)
e b). La società può altresì assumere partecipazioni,
detenere immobili e esercitare ogni attività strumentale,
connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. E'
preclusa alla società la raccolta di fondi a vista e la
negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono formulate le linee direttrici per
l'operatività della società. I finanziamenti di cui al comma 3
possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre
istituzioni finanziarie. I finanziamenti sono a medio e lungo
termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo
amministrativo della società. La società può destinare i
propri beni e i diritti relativi a una o più operazioni di
finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei
titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I
beni e i diritti così destinati costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello della società e da
quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data
dell'emissione dei titoli da parte della società o della
concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi
ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei
confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i
finanziamenti, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di
ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e i diritti destinati. Per ciascuna
operazione può essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro
rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede
di nomina e approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della società
da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e
di società interamente controllate dallo Stato sono operate
con le modalità di cui al comma 10 dell'articolo 7. Si
applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni
di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
5. La società raccoglie la provvista necessaria mediante
l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I
titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le
disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera
sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. Alla società
si applicano il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e il comma 2 dell'articolo 5
della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con i decreti di cui al
primo periodo del comma 4 è stabilito il rapporto massimo tra
le passività a breve termine e quelle a medio e lungo termine
della società.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale della società e la durata in carica
dei rispettivi membri. E' ammessa la delega dei poteri
dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o
più dei suoi membri.
7. Lo statuto della società è approvato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il bilancio della società è redatto secondo le
disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel
settore finanziario.
9. Gli utili netti della società sono destinati a riserva
se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della
società.
10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si
applica lo stesso trattamento previsto nell'articolo 2, comma
5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le
cessioni a qualsiasi titolo in favore della società, le
operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonché
quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i
provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalità inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla
loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di
qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e
alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le
cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e
le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad
esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e
da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o
diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri
proventi dei conti correnti bancari della società. Ciascun
patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle
imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività
produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla società e le
locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti
pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.
11. La società è posta sotto la vigilanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, che può adottare, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti
della società al fine di assicurare che i comportamenti
operativi della stessa siano conformi alla legge, alle
disposizioni attuative, nonché allo statuto, e siano coerenti
con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo
periodo del comma 4.
12. La società non può sciogliersi se non per legge.
Articolo 9.
(Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione
e finanziamento di enti pubblici e di società interamente
controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di
immobili).
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la
privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici
indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, è
differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la
possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto
previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta
amministrativa interamente controllate dall'EFIM continua ad
applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5
del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni.
3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione,
funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel
piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle
finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un
aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura
massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già
previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998,
n. 194.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno
2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per
40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. All'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, il comma 3-bis è sostituito dal
seguente:
"3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi
di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli
37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica
l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni
ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le
disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997,
n. 358".
Articolo 10.
(Disposizioni finanziarie).
1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori
entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle
provenienti dall'articolo 5, pari a milioni di euro 210,1 per
il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, sono destinate
alle finalità di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
Articolo 11.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Sirchia, Ministro della salute.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.